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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - In composizione monocratica nella persona del giudice designato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n. 3277/2020, avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale, con domanda riconvenzionale, VERTENTE TRA
(CF: ), residente in Serrone, Parte_1 C.F._1 rappr Avv. Valerio Cristiani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Filomusi Guelfi n. 6. ATTORE (convenuto in riconvenzionale) E (CF: ), con domicilio in Controparte_1 C.F._2 atth e difeso dall'Avv. Roberto Tofani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Colleferro, in Via Salvo D'Acquisto n. 9. CONVENUTO
(attore in riconvenzionale) E (CF: ), residente in Controparte_2 C.F._3
117, r l'Avv. Lorenza Silvaggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in OS, alla Via Aldo Moro n. 100. CONVENUTA NONCHÉ CF: , con riferimento Controparte_3 P.IVA_1
certificato N. NumeroDi_1
AEAW0057556-LB, in persona dell quale Controparte_4
Procuratore Speciale della Rappresentanza Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, al Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla Via Camperio n. 9. TERZA CHIAMATA IN CAUSA (dall'Avv. ) Controparte_2
CONCLUSIONI:
ha così concluso: Il sottoscritto Avvocato, nell'interesse del Parte_1 peranza all'ordinanza del Giudice con il presente atto si riporta Parte_1
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integralmente ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria 183, n.1, cpc. (che, per comodità di lettura si riportano di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di OS adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A. accertato quanto dedotto in narrativa nel presente atto, conseguentemente, dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli Avv.ti e Controparte_1 [...]
e per l'effetto, condannarli, singolarmente ov e CP_2
Compagnia chiamata in causa dall'avv.to al risarcimento dei danni quantificati CP_2 nell'importo complessivo di € 142.869,58 ro integrale delle spese di lite, pari a complessivi €14.591,20 (già comprensive di accessori), poste a carico del Sig. stante la Pt_1 soccombenza pronunciata nella sentenza n. 208/2019 emessa il 02.03.2019; B. condannare gli Avv.ti e in solido, al risarcimento di tutti i danni CP_1 CP_2 non patrimoniali subiti d i nell'importo complessivo di € 5.000,00 Pt_1 ovvero nella misura liquidata in v ativa dal Giudicante;
C. rigettare integralmente la domanda riconvenzionale spiegata dall'Avv. Controparte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata Nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, decurtare e/o dichiarare la compensazione del credito con le somme già corrisposte già dal Sig.
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori, da distarsi in favore del Pt_1 tto procuratore che si dichiara antistatario”) giusta il decreto del 16 aprile 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 comma 1 cpc.
ha così concluso: In ossequio all'ordinanza del Giudice Controparte_1 il chiaro esito delle prove testimoniali che hanno confermato l'assoluta infondatezza dell'avversa domanda, sia in fatto che in diritto, precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle dedotte in sede di comparsa di costituzione e risposta (che, per comodità di lettura si riportano di seguito:
“Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, A) previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità professionale in capo all'Avv.
di voler rigettare la domanda formulata dal Sig. perché infondata in Controparte_1 Pt_1
e, in via riconvenzionale, accertato il mancat ento dei compensi spettanti all'Avv. per l'attività espletata nel giudizio recante il n.r.g. Controparte_1
1243/2013 e la c arametri previsti dal legislatore, condannare lo stesso al pagamento della somma di euro 17.792,50, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese processuali, compensi ed ogni altro accessorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. B) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda e nei limiti della prova del quantum che verrà offerta ed accertata, compensare alle predette somme quelle dovute all'Avv. in ragione dell'attività professionale prestata in favore Controparte_1 dell'attore e pari o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese processuali, compensi ed ogni altro accessorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”) giusta il decreto del 16 aprile 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente
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comunicata l'ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 comma 1 cpc.
ha così concluso: Controparte_2 hiarare che la firma apposta a tutti gli atti difensivi del giudizio di primo grado, a firma dell'Avv. non appartiene alla stessa Controparte_2 in quanto mai apposta e per l'effetto dich traneità alla vicenda con conseguente estromissione dal giudizio;
Nel merito, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti dell'Avv. Controparte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata ed illegittima;
Sempre nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare comunque la società assicurativa Controparte_3 in forza delle polizze n. AEW70005180, n. AEAW
[...]
AEAW57556-LB, tenuta a garantire e manlevare l'Avv. dalle Controparte_2 pretese risarcitorie e quanto altro domandato dal sig. con Parte_1 vittoria di spese competenze ed onorari”, giusta il decreto del 16 aprile 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 comma 1 cpc.
ha così concluso: Controparte_3
rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare che il diritto dell'Avv. al pagamento dell'indennizzo in forza delle polizze n. AEW70005180 e CP_2
057556-LB è da considerarsi prescritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952 c.c.; 2. In via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dal Sig. nei Pt_1 confronti della convenuta Avv. in quanto infondate in in Controparte_2 diritto e, conseguentemente, rig svolte da questa nei confronti di con riferimento al rischio di cui al contratto n. Controparte_3
57556-LB;
3. in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. Controparte_2 accertare e dichiarare che la polizza di cui ai contratti n. AEW70005180 e n. AEAW0057556-LB non è operativa e/o nulla comunque è indennizzabile ai sensi delle predette polizze da parte della terza chiamata le ragioni espresse in parte motiva;
4. in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. CP_2
e di ritenuta operatività della polizza n. AEW70005180 e/o d
[...]
057556- LB, contenere l'obbligazione di manleva di Controparte_3
con riferimento al rischio assunto con il contratto n. A
[...]
AEAW0057556-LB: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del massimale, Controparte_2 dedotta la franchigia, e delle limit ile, (iii) previa decurtazione di
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qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
6. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”, giusta il decreto del 16 aprile 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 comma 1 cpc.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 26.11.2020, notificato in data 03.12.2020,
[...]
citava in giudizio gli Avv.ti Parte_1 Controparte_1 [...] chiedendo l'accertamento della responsabilità CP_2 nvenuti e la conseguente condanna, in solido, ovvero singolarmente, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierno attore per effetto della sentenza n. 208/19 (RG 1243/13) emessa dal Tribunale di OS con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni da questi proposta (con il patrocinio di detti legali) e disposta la sua condanna alla refusione delle spese legali sostenute dalle controparti per complessivi € 10.000,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
A tal fine allegava un supposto errore professionale degli avvocati convenuti. Indi ricostruiva nei termini seguenti i fatti maggiormente rilevanti. L'istante indi esponeva che, in data 09.02.2008, alle ore 15.30 circa, dopo aver acquistato una tessera-abbonamento giornaliero per l'utilizzo degli impianti della struttura sciistica di Campo Catino (FR), nel percorrere una risalita sulla cd. pista
“baby”, cadeva a terra a causa della rottura del meccanismo di ancoraggio dello ski-lift, finendo per urtare contro un palo della sciovia non regolarmente protetto e riportando gravi lesioni fisiche. In seguito al sinistro, il Sig. si rivolgeva Pt_1 agli odierni convenuti per essere assistito nella tutela dei interessi e ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'infortunio per complessivi € 142.869,58, oltre accessori. Pertanto, con atto di citazione del 24.01.2013, gli Avv.ti e CP_1 CP_2 proponevano, nell'interesse dell'odierno attore, l'azione o nei confronti della (gestore dell'impianto sciistico) Controparte_5 facendo valere la re ale della società sciistica ex art. 2043 cc. Il giudizio veniva iscritto al RG 1243/13. Nel corso del giudizio, a sostegno dei fatti allegati, venivano escussi i testi indicati dalle parti e veniva altresì assunto l'interrogatorio formale del Sig. . Pt_1
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Senonché, dopo l'espletamento della fase istruttoria, il Sig. revocava Pt_1
l'incarico agli avvocati e nominando un difensore CP_1 CP_2 per l'assistenza in giudi c Con comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 cpc, l'attore prospettava una diversa causa petendi, quale fonte della tutela risarcitoria, richiamando l'applicabilità al caso di specie alternativamente dell'art. 2051 c.c. (danni da cose in custodia) oppure dell'art. 1683 c.c. (responsabilità del vettore). All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 208/19 dichiarando, con particolare riferimento alle argomentazioni difensive dell'attore, l'inammissibilità delle nuove causae petendi perché tardivamente proposte, l'inammissibilità - in quanto tardiva - della nuova allegazione consistente nella dedotta mancata protezione del palo della sciovia, la infondatezza della domanda nel merito in quanto del tutto sfornita di prova. Le testimonianze rese venivano, infatti, ritenute insufficienti e contraddittorie.
All'esito della sentenza n. 208/2019, l'odierno attore ha ritenuto di investire nuovamente il Tribunale di OS, ritenendo che l'esito negativo del giudizio rubricato al RG 1243/13 fosse interamente addebitabile all'inadempimento o all'inesatto adempimento dell'attività professionale svolta dagli Avv.ti e CP_1 CP_2
In buona sostanza l'odierno attore addebitava la soccombenza in giudizio e la, a suo dire, conseguente perdita della possibilità di vedersi risarcito il preteso danno all'errore degli Avv.ti e consistito nell'aver “completamente CP_1 CP_2 omesso e, comunque, ig ua icamente e correttamente la tipologia contrattuale cui ricondurre il rapporto tra il Sig. Atturo e la in forza Controparte_5 dell'acquisto del biglietto di skipass e, dipoi, errato la natura della responsabilità ascrivibile alla società di gestione degli impianti sciistici”, poiché, “laddove fosse stata proposta un'azione di responsabilità contrattuale, con ogni probabilità, le prove testimoniali non avrebbero avuto alcuna rilevanza”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.04.2021, si costituiva nell'odierno giudizio l'Avv. in primo luogo, affermando CP_1 in capo a sé la esclusiva t o svolto (atteso che l'Avv. non aveva partecipato ad alcuna riunione con il cliente, non aveva presenziato ad CP_2 enza e non aveva collaborato in alcun modo all'elaborazione della strategia difensiva o alla redazione degli atti), in secondo luogo, contestando la fondatezza della pretesa attorea, avuto riguardo alla insufficienza dei documenti forniti al difensore, non avendo l'attore mai fornito al difensore dell'epoca prova di aver concluso un contratto giornaliero per l'utilizzo degli impianti di risalita gestiti dalla e altresì contestando la sussistenza dei Controparte_5 presupposti per l'azio professionale.
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Il convenuto spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso (pari ad € 17.792,50) per l'attività professionale svolta nel giudizio RG 1243/13 fino alla fase istruttoria, poi affidata ad altro procuratore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.04.2021, l'Avv. eccepiva la carenza di legittimazione passiva, per non aver CP_2 attività difensiva in favore dell'Atturo, disconoscendo le firme a suo nome apposte sugli atti di causa e chiedendo di conseguenza l'estromissione dal giudizio.
Contestava altresì la proponibilità della domanda attorea sul presupposto che l'eccepita erronea valutazione di diritto non sarebbe legittimo presupposto per una declaratoria di responsabilità professionale. Indi, eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda; all'uopo si evidenziava come non vi fosse la benché minima possibilità di accoglimento della suddetta domanda risarcitoria, atteso che dall'istruttoria era emerso cheil Sig. , al Pt_1 momento del sinistro, non si trovava sull'impianto di risalita d i-lift di pertinenza della pista denominata baby, ma era intento ad effettuare un fuori pista su altro tracciato qualificato come pericoloso e vietato. ... Infatti il Sig. , nella sua escussione, resa all'udienza del 20.05.2016, dichiarava Testimone_1 che l'i all si era verificato durante l'effettuazione di un fuori pista, Pt_1 tanto che, a seguito dell'info fu soccorso al di fuori delle piste omologate, al disotto della seggiovia Pegaso e precisamente nell'area compresa tra le piste Canalino ed Olimpia;
sottolineando anche la circostanza di come tutti i pali di risalita della pista baby fossero rivestiti da materiale antiurto;
inoltre il giorno dell'infortunio le condizioni climatiche non erano buone e era perfettamente consapevole di ciò (infatti nel suo interrogatorio ha dichiarato “…la Pt_1 el giorno era ghiacciata…. era una giornata di sole con molto vento (cfr. pagina 6 della comparsa dell'Avv. ; in ogni caso chiedeva di essere CP_2 autorizzata a chiamare in caus nia di assicurazione Controparte_3
in virtù della polizza professionale n. AEAW0057556-L e, il differimento della prima udienza di comparizione.
Con decreto del 17.04.2021, il giudice designato, autorizzando la chiamata in causa, disponeva il differimento dell'udienza di prima comparizione, fissandola alla data del 19.11.2021, poi ulteriormente differita d'ufficio al 22.11.2021, in modo da consentire la notifica nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
Con ordinanza del 09.08.2021, vista la proroga disposta dal DL n. 106/21, il giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza assegnando termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.10.2021, si costituiva in giudizio la Compagnia di Assicurazione
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, da un lato negando la fondatezza Controparte_3 ltro contestando l'operatività della polizza in favore dell'Avv. e il suo diritto al richiesto indennizzo per CP_2 omesso dovere di informativa alla compagnia della richiesta risarcitoria avanzata da in data 17.04.2019, conosciuta dalla professionista prima di Parte_1 sti olizza (con decorrenza dal 16.07.2020). In via ulteriormente subordinata, accertato l'obbligo di manleva a carico della Compagnia assicurativa, chiedeva di contenere l'eventuale condanna alla corresponsione dell'indennizzo esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurata, dedotta la franchigia.
Le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza, precisando le proprie conclusioni e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
In particolare, con atto depositato il 17.11.2021, l'attore contestava le argomentazioni di tutte le parti convenute.
Quanto alle difese spiegate dall'Avv. in particolare, l'attore CP_1 dichiarava di aver eseguito il pagamento del compenso professionale per l'attività svolta. Più precisamente, a dire dell'attore, l'opera del professionista risultava integralmente retribuita, secondo gli accordi economici all'epoca intervenuti con il cliente, laddove risulterebbe documentalmente provato come il Sig. abbia corrisposto in favore dell'Avv. la somma di € Pt_1 CP_1
5.000, mite assegno bancario n. 000759 tto dalla BCC Fiuggi e portante la data del 31/03/2014. Peraltro, il Sig. risulterebbe, ad oggi, creditore dell'Avv. per la Pt_1 CP_1 somma complessiva di € 7.800,00, in conseguenza di debiti contratti successivamente al pagamento dell'onorario.
Parte attrice indi contestava altresì le argomentazioni dell'Avv. CP_2 negando la dedotta estraneità allo svolgimento dell'incarico oggetto di causa. Negava, infine, la fondatezza delle eccezioni spiegate dalla Compagnia Assicuratrice della suddetta convenuta.
Con ordinanza del 22.11.2021, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare, rigettava la richiesta di estromissione formulata dalla convenuta Avv. e dalla CP_2 Parte_2
mancat
[...] parti, e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma VI, cpc con decorrenza dal 10.01.2022 fissando l'udienza di trattazione della causa al 03.06.2022, riservando all'esito ogni statuizione sul prosieguo della causa.
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Per quanto ivi rileva, con la prima memoria ex art. 183 cpc, VI comma, depositata il 08.02.2022, l'Avv. esponeva – con particolare riferimento CP_2 alle eccezioni proposte dalla C ssicuratrice chiamata in causa – di aver contratto la polizza professionale già a far data dal 16.06.2016, dichiarando di avere copertura assicurativa per danni professionali anche per gli anni successivi (allegando i relativi certificati di polizza per gli anni 2016-2020), fino al periodo in cui l'attore aveva avanzato la richiesta risarcitoria (coperto con polizza n. AEW70005180), alla quale l'Avv. si era subito opposta, dichiarandosi CP_2 estranea al mandato conferito nell clusa con la sentenza n. 208/2019.
Nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI in data 09.02.2022, parte attrice, alla luce delle argomentazioni addotte dalle parti convenute, ribadiva che gli avvocati avevano colpevolmente errato nella qualificazione giuridica della fattispecie, ritenendola viceversa “qualificabile come contratto di skipass e la correlata responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 1683 C.C., oltre che ex artt. 1176 e 1218 C.C., ovvero e al più ex art. 2051 C.C., determinando un ingiustificato aggravamento ed inversione dell'assolvimento dell'onere probatorio”, deducendo che a nulla rilevava la circostanza di non aver mai fornito la prova di aver concluso un “contratto giornaliero”. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal l'attore come CP_1 visto dichiarava di aver corrisposto la somma di € iante assegno bancario n. 0007599433-10 tratto su Banca CC Fiuggi con data 31.03.2014. Sulle eccezioni dell'Avv. l'attore ribadiva i motivi per cui la CP_2 professionista non poteva ritenersi estranea all'attività difensiva svolta, considerando l'avversa istanza di disconoscimento della firma solo un modo per sottrarsi alla propria responsabilità.
In ottemperanza al secondo termine di cui all'art. 183 cpc, comma VI, le parti articolavano i mezzi istruttori.
In particolare, con la (seconda) memoria (del 10.03.2022) parte attrice depositava copia dell'assegno bancario consegnato al convenuto Avv. a titolo di pagamento del compenso per la causa conclusa CP_1
n. 208/2019, altresì chiedendo l'ordine di esibizione del documento fiscale/parcella relativa al suddetto pagamento, e, a dimostrazione di un asserito debito del professionista nei confronti del sig.
sorto dopo la conclusione del predetto giudizio, depositava una serie di Pt_1 li e due assegni bancari rilasciati in suo favore, per un totale di € 6.800,00. Contestava l'ammissibilità del disconoscimento di firma richiesto dall'Avv. e ribadiva le circostanze per le quali la stessa non potesse ritenersi CP_2 ll'attività difensiva svolta: non vi era stata una espressa rinuncia all'incarico, e inoltre la professionista aveva depositato alcuni atti difensivi nel corso del predetto giudizio (come risultava dall'Estratto del fascicolo telematico all'uopo depositato) tanto da essere destinataria di molteplici comunicazioni di
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cancelleria per rinvii, fissazioni udienza e pubblicazione della Sentenza (v. allegato 8). Proponeva, inoltre, istanza di verificazione della sottoscrizione sugli atti di causa e allegava altresì il verbale attestante il tentativo di negoziazione assistita.
Con la seconda memoria ex art. 183 cpc, comma VI, depositata il 10.03.2022, la Compagnia assicuratrice contestava l'allegazione della sequenza di CP_3 polizze da parte dell'Avv. ribadendo l'inoperatività della polizza CP_2 richiamata nell'atto di costit ontestando l'invocata applicabilità della polizza n. AEW70005180. Chiedeva indi l'esibizione delle polizze assicurative stipulate dall'Avv. CP_1
Richiamava, nel merito, le medesime argomentazioni svolte dalla convenuta, ossia dall'assicurata, sulla infondatezza della domanda introduttiva.
Infine, la difesa della convenuta con la seconda memoria ex art. 183 CP_2 cpc, comma VI, depositata in data 11.03.2022, nel ribadire la propria estraneità allo svolgimento della difesa in giudizio dell'attore, ribadiva nuovamente che, dalle risultanze probatorie acquisite nel giudizio RG 1243/13, era emerso che il Sig. , al momento del sinistro, non si trovasse –come Pt_1 dichiarato– sulla pista cd “baby”, ma stesse invece effettuando un fuori pista su un tracciato considerato pericoloso e vietato. Ribadiva, altresì, che nel giorno dell'infortunio, non si erano registrati guasti all'impianto di risalita della pista “baby”. La convenuta, ai fini probatori, chiedeva ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prova per testi sui capitoli articolati nella medesima memoria. Allegava agli atti di causa la seconda memoria ex art. 183 cpc, comma VI, depositata dalla società nel giudizio Rg 1243/15. CP_5
L'Avv. (diversamente dalle altre parti) non depositava le memorie CP_1 istrutto er rappresentare che l'attore, nelle more del giudizio, lo avrebbe minacciato verbalmente, tanto da costringere detto convenuto a presentare dettagliata denuncia alla Procura della Repubblica.
Seguiva il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, comma VI n. 3, da parte dell'attore, della convenuta avv. e della Compagnia di CP_2
Assicurazioni.
In particolare, con memoria di costituzione depositata il 31.05.2022, la Compagnia di assicurazioni si costituiva con Controparte_3 riferimento alla polizza n. A dal 16.07.2018 al 16.07.2019 nel corso del quale si sarebbe formalizzata la prima richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Avv. da parte di , CP_2 Pt_1 sostenendo le ragioni per cui anche la suddett rebbe stata ino nei rapporti con la propria assicurata relativamente alla domanda oggetto di causa.
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Successivamente, con ordinanza del 20.04.2022, in virtù della ulteriore proroga disposta dal DL n. 228/21, il giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza fissata per il 03.06.22 (rinviata d'ufficio al 06.06.22), concedendo termine per il deposito di note scritte, riservando ogni decisione all'esito delle note scritte delle parti.
Con ordinanza del 06.06.2022, a scioglimento della riserva assunta a seguito di detta “trattazione scritta”, il giudice ammetteva la prova per testi articolata dall'Avv. limitatamente alle circostanze dalla numero 7 alla CP_2 numero 1 e nella seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc, data la portata dirimente di dette circostanze, nonché la prova contraria richiesta dall'attore. Fissava l'udienza del 23.01.2023 per l'escussione dei testi indicati dalla convenuta.
Con “Nota di deposito – documenti sopravvenuti” del 23.01.2023, parte attrice allegava l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 540/2022 emesso dal Tribunale di OS (RG 1352/22), notificatogli dall'Avv. per CP_1 contrastare il recupero del credito del Sig. , a one Pt_1 dell'infondatezza della domanda riconvenzionale ta dal convenuto nell'odierno giudizio.
All'udienza istruttoria del 23.01.2023, venivano escussi il sig. Testimone_2 legale rappresentante della società (gestore dell'i CP_5 della stazione sciistica di Campo Catino) all'epoca dell'infortunio, e il sig.
, socio della Testimone_1 CP_5
All'esito della predetta udienza, a scioglimento della riserva assunta, il giudice designato ammetteva l'escussione di un altro teste indicato dall'Avv. CP_2 rinviando all'udienza del 13.07.2023.
Nel frattempo, in data 11.07.2023, parte attrice depositava agli atti di causa la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc, relativa al citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sempre al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda riconvenzionale dell'Avv. nel presente giudizio. CP_1
Il giudice ammetteva tali documenti qual zi di prova”, con riserva di valutarne la rilevanza in sede decisoria.
All'udienza del 13.07.2023 veniva escusso il sig. in qualità di Tes_3 caposervizio e responsabile delle piste per conto de all'epoca CP_5 dell'infortunio. Parte attrice chiedeva l'ammissione delle prove articolate nella seconda memoria (CTU grafologica e ordine, ai sensi dell'art. 210 cpc, a carico dell'Avv. della parcella relativa al pagamento di € 5.000,00, eseguito dal Sig. con assegno bancario n. 0007599433-10, tr iuggi e portante data Pt_1 31/03/2014, in quanto documento pertinente all'oggetto del presente procedimento); gli avvocati delle parti convenute, all'esito delle testimonianze raccolte, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione o rinviata per la precisazione delle
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conclusioni; la Compagnia assicuratrice insisteva perché venisse disposto l'ordine di esibizione della polizza assicurativa da parte dell'Avv. CP_1
Il giudice si riservava.
Successivamente, con ordinanza del 15.07.2023, il Tribunale, ritenendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.05.2024, poi differita al 23.12.2024, altresì disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte.
-Con note depositate il 25.11.2024, il convenuto Avv. ribadiva CP_1
l'infondatezza della domanda attorea alla luce dell'espletata istruttoria.
-Con note del 20.12.2024, l'Attore si riportava alle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 183, comma VI, cpc.
-In pari data, la Compagnia assicuratrice precisava le proprie conclusioni nei termini di cui sopra.
-In data 23.12.2024, anche la convenuta Avv. rassegnava le proprie CP_2 conclusioni, come sopra visto.
Il giudice designato, con ordinanza del 23.12.2024, tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ex art. 190 comma 1 cpc (di giorni 60 più 20) a decorrere dalla medesima data.
Successivamente, le parti depositavano le comparse conclusionali e relative repliche.
*** La domanda avanzata dall'attore ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale degli avvocati convenuti per gli effetti sfavorevoli della sentenza n. 208/19 emessa dal Tribunale di OS nei confronti del Sig.
, e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni -per un Parte_1 preteso errore professionale- patiti dall'odierno attore in virtù della denunciata soccombenza.
Parte attrice sostiene che i fatti dedotti nel giudizio rubricato al numero RG 1243/13 (conclusosi con la sentenza citata) siano stati allegati dagli avvocati (oggi convenuti) senza fornire al giudice -colpevolmente- l'idoneo supporto probatorio alla domanda proposta e che la qualificazione della fattispecie giuridica non sia stata correttamente dedotta dai legali, per un'asserita incompetenza professionale, avendo detta “incompetenza” di fatto comportato una indebita inversione dell'onere della prova, e, di conseguenza, il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria “per difetto probatorio” (si legge in citazione che: i convenuti avrebbero completamente omesso e, comunque, ignorato, di inquadrare giuridicamente e correttamente la tipologia contrattuale cui ricondurre il rapporto tra
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il Sig. e la in forza dell'acquisto del biglietto di skipass e, Pt_1 Controparte_5 dipoi, ero della responsabilità ascrivibile alla società di gestione degli impianti sciistici, poiché, “laddove fosse stata proposta un'azione di responsabilità contrattuale, con ogni probabilità, le prove testimoniali non avrebbero avuto alcuna rilevanza”).
Le argomentazioni addotte a sostegno della domanda attorea sono prive di fondamento e vanno pertanto rigettate.
In materia di responsabilità civile dell'avvocato è ormai orientamento consolidato ritenere che il cliente che assume di aver subito un danno in conseguenza del presunto inadempimento o inesatta esecuzione dell'attività difensiva da parte dell'avvocato abbia l'onere di provare che quella attività, se correttamente eseguita, gli avrebbe permesso –secondo un giudizio prognostico della “possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantire l'esito” – di conseguire una decisione a lui favorevole (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 28903/2024).
In altre parole, ai fini di una pronuncia di condanna per responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente ravvisare il non corretto adempimento dell'attività professionale (individuando uno specifico errore nello svolgimento dell'attività difensiva) ma occorre anche verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto una condotta improntata alla diligenza e perizia –non avesse quindi commesso l'errore individuato o, al contrario, avesse svolto una determinata attività difensiva– il suo assistito avrebbe ottenuto probabilmente (secondo un giudizio prognostico) il riconoscimento delle proprie ragioni.
Nella fattispecie oggetto di causa, parte attrice -in estrema sintesi- ritiene che laddove fosse stata proposta un'azione di responsabilità contrattuale, con ogni probabilità, la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta, anche perché le prove testimoniali non avrebbero avuto alcuna rilevanza.
Il Tribunale adito però non condivide tale prospettazione.
E, infatti, ove anche l'Avv. avesse (correttamente) inquadrato, CP_1 secondo il prevalente orienta udenziale, il rapporto che sorge tra chi usufruisce dell'impianto di risalita e il suo gestore nell'ambito contrattuale (e in particolare nella fattispecie del contratto di trasporto), in ogni caso, la domanda non sarebbe stata accolta, essendo rimasta del tutto carente -anche nell'ambito del presente giudizio- la prova circa l'instaurazione del vincolo contrattuale.
E, invero, neppure nel presente giudizio l'attore ha depositato il biglietto o l'abbonamento che asserisce di aver acquistato nel giorno dell'infortunio (né ha dimostrato aliunde di averne avuto quanto meno il possesso per accedere Pag. 12 a 18 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
all'impianto di risalita, né tanto meno ha fornito il benché minimo indizio, salvo solo ad allegare l'asserito guasto dell'impianto, peraltro, neppure questo minimamente dimostrato).
Oltretutto, l'invocata presunzione di responsabilità a carico del vettore, ex art. 681 c.c., in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, opera solo quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto (Cass. 7423/99 e cfr. tra le tante altresì Cass. 13635/01, secondo cui la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasportoed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro; si vedano altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9593 del 30/04/2011, nonché Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11198 del 17/07/2003, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3285 del 15/02/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12694 del 19/05/2008, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4343 del 23/02/2009,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16893 del 20/07/2010, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7151 del
10/03/2023, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019, laddove si precisa tra gli altri che nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021, etc.).
L'insufficiente supporto probatorio atto a dimostrare tale nesso causale, e, a monte, di aver usufruito dell'impianto di risalita non è però da attribuire alla negligente o imperita condotta degli avvocati nell'espletamento della propria attività difensiva.
Invero, anche la circostanza che l'unico testimone (indicato dall'attore) che avrebbe assistito al sinistro nipote dell'Atturo) sia stato reputato Persona_1
“inattendibile” (avendo iferito una circostanza addirittura contrastante con quanto affermato da parte attrice in sede di interrogatorio formale), porta questo giudicante a ritenere che anche una difesa esemplare giammai avrebbe consentito l'accoglimento della suddetta domanda.
Per la verità, neppure è risultata provata la circostanza relativa al verificarsi di un guasto all'impianto nel giorno dell'infortunio (e si vedano, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13.07.2023). Tes_3
In sintesi, l'impianto probatorio emerso dall'istruttoria svolta nel procedimento RG 1243/13 si è rivelato insufficiente, e, a tratti, contraddittorio, non già per cause dovute all'imperizia degli avvocati, ma perché difettavano in nuce elementi a sostegno della domanda.
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Oltretutto, dalle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del presente procedimento, all'udienza del 23.01.2023 e del 13.07.2023, è emerso che la caduta del sig. non si sarebbe verificata sulla pista cd. “baby” –di Pt_1 pertinenza della società e del relativo impianto di risalita– ma solo CP_5 dopo aver percorso un trat n classificato come pista e che, il giorno dell'infortunio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche “era divenuto impraticabile” (cfr. dichiarazioni di . Del resto, proprio in quell'area risulta che sia Tes_3 stato effettuato il soccorso del Sig. mediante l'intervento di un Pt_1 elisoccorso.
Tutte le circostanze di fatto raccolte nel processo fanno si che non possa trovare fondamento un valido giudizio di responsabilità sull'operato degli avvocati convenuti in causa, perché – si ribadisce – non risultano provati i fatti storici sui quali dovrebbe basarsi la valutazione prognostica sul diverso esito del risultato dell'attività professionale svolta dai convenuti secondo un criterio di diligenza professionale.
Alla luce delle osservazioni che precedono, le domande attoree non possono trovare accoglimento in quanto del tutto infondate, restando indi assorbite tutte le restanti istanze, domande, eccezioni, richieste, anche istruttorie, doglianze ed allegazioni.
*** Si ritiene, invece, meritevole di accoglimento, sia pure in parte, la domanda riconvenzionale spiegata dall'Avv. per l'espletamento CP_1 del mandato professionale con riferimento a 1243/13 per le motivazioni che seguono.
Non è oggetto di contestazione tra le parti l'attività professionale svolta da detto legale nel giudizio anzidetto sino all'espletamento della fase istruttoria.
Risulta per tabulas che il procedimento indicato fu dal principio curato dal (solo) Avv. e successivamente affidato ad altro procuratore per seguire la CP_1 fase onfrontino, in proposito, gli allegati all'atto introduttivo del presente giudizio, in particolare nn. 1, 3 e 4).
La circostanza è confermata da attore e convenuto (oltre che documentalmente provata).
Oggetto di contestazione è, invece, il diritto a percepire il compenso da parte dell'Avv. di cui parte attrice nega la sussistenza poiché il CP_1 compenso recl be stato già integralmente soddisfatto con il pagamento di € 5.000,00, a mezzo dell'allegato assegno bancario, che sarebbe stato consegnato nel marzo 2014, secondo accordi non formalizzati (e non
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provati) intervenuti tra le parti, proprio a tacitazione del pagamento degli onorari.
Invero, va innanzitutto, osservato che della dichiarata consegna -in pagamento del compenso- non è stata tuttavia allegata alcuna prova, e sul punto, il convenuto nega di aver mai percepito alcun assegno in pagamento del compenso.
Pertanto, di fronte alla contestata estinzione del debito professionale, sarebbe spettato alla parte attrice dimostrare l'effettiva consegna del titolo di credito in pagamento del compenso: in proposito, valga richiamare il principio secondo cui “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. civ., sez. II, ord. n. 27247 del 25.09.2023; Cass. Sez. 6, ord. n. 26275 del 6.11.2017).
Indi, solo una volta data la prova dell'effettiva consegna del titolo, in pagamento del compenso, si sarebbe invertito l'onere probatorio, con l'effetto di gravare sul professionista (creditore) la dimostrazione di non aver mai portato all'incasso l'assegno (per il principio così affermato si confronti Cass. civ. sez. I, sent. n. 17749 del 30.07.2009 secondo cui “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”; così anche Tribunale di Napoli Sent. n. 719/18: “a) il pagamento di un'obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare o bancario si intende pro solvendo e non pro soluto, salva diversa pattuizione tra le parti;
b) la prova dell'avvenuto pagamento attraverso il predetto mezzo può essere fornita dal debitore dimostrando l'avvenuta emissione e consegna del titolo;
c) incombe sul creditore, invece, l'onere probatorio circa il mancato incasso”).
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Sul punto, tra l'altro, non risulta nemmeno articolato alcun mezzo di prova.
Oltretutto, stante la pendenza dell'ulteriore giudizio (iscritto al RG 1352/22), di cui in atti, deve ivi ritenersi -in assenza di elementi di prova che la suddetta somma sia stata data a titolo di pagamento del compenso professionale- che l'assegno (ove effettivamente consegnato e riscosso) sia stato versato quale
“prestito” (dall'Atturo al . CP_1
In definitiva, per quanto ivi rileva, parte attrice risulta essere effettivamente (ancora) debitrice del compenso dovuto all'Avv. per l'attività CP_1 professionale svolta nell'interesse dell'odierno attore, non avendo il debitore dimostrare l'effetto solutorio del suddetto assegno. Dal complesso dei fatti e dal contegno assunto dalle parti dedotti agli atti di causa, non ravvisando elementi che facciano presumere la gratuità o la rinuncia al compenso, deve concludersi per l'applicabilità, al caso di specie, della presunzione di onerosità della prestazione professionale di cui agli artt. 1709 c.c. (sulle norme specificamente inerenti il contratto di mandato), e di cui agli artt. 2229 c.c. e segg. che disciplinano l'esercizio delle professioni intellettuali (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 17384; Corte d'Appello de L'Aquila sent. n. 2353/2018) e l'inadempimento da parte dell'attore.
Tale conclusione non si pone nemmeno in contrasto con le eccezioni di parte attrice, che, sostenendo l'asserita (e non provata) estinzione del debito professionale, conferma l'onerosità del compenso, che, in mancanza di accordo tra le parti, è determinato sulla base delle tariffe professionali, ex art. 2233 c.c. (oltretutto ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d. l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità: v. Cass. 717/23).
Non si ritiene tuttavia di applicare i valori medi, data la bassa complessità della lite, né di accogliere la richiesta di maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, del DM n. 55/14 in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso professionale forense, dal momento che la suddetta maggiorazione, prevista quando in una causa l'avvocato assiste più parti aventi la medesima posizione processuale, e, per analogia di casi, quando assiste un solo soggetto contro più soggetti, debba essere interpretato parimenti come “soggetti aventi la medesima posizione processuale”. A ben vedere, la fattispecie di cui al procedimento RG 1243/13 non è sussumibile nella norma in oggetto, trattandosi di più parti (la società -convenuta principale- e la compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia) aventi diversa posizione processuale, di modo che il legale ha prestato assistenza con riferimento ad una sola parte (atteso che la posizione della Compagnia era del tutto slegata rispetto a quella patrocinata dal suddetto legale).
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La prestazione professionale da liquidare si è temporalmente esaurita con la revoca del mandato nell'anno 2017, pertanto i valori ivi applicati (al minimo per i motivi sopra indicati) sono ratione temporis quelli di cui alle tabelle in vigore dal 2014 al 2018 (Cass. Sez. III, sent. n. 23318/2012, secondo cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita…deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta…e non i parametri sopravvenuti”), come da prospetto seguente - Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.215,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 775,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.780,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 5.770,00
Le considerazioni sin qui esposte rendono superflua, in quanto superata dal rigetto della domanda principale, la disamina di tutte le questioni concernenti l'Avv. Controparte_2
Restano altresì assorbite, di conseguenza, tutte le questioni poste dalla Compagnia assicuratrice sulla inoperatività delle polizze sottoscritte dall'Avv. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, tenuto conto che lo scaglione di riferimento -in base al valore della domanda (ex multis Cass. n. 28417/2018 secondo cui in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum; cfr. anche Cass. Sentenza n. 22462/2019; Cass. Sentenza n. 25553/2011)- è quello che va da € 52.000,01 ad € 260.000,00.
Per il principio di causalità l'attore sarà onerato della refusione delle spese nei confronti di tutte le parti evocate in giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, secondo cuile spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria; nello stesso senso, si vedano, tra le altre: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Cass Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025).
Esse sono liquidate in base al seguente prospetto:
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Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Va invece disattesa la “domanda” ex art. 96 cpc avanzata dal in CP_1 mancanza dei relativi presupposti applicativi.
PQM
Il Tribunale di OS, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide: 1. rigetta la domanda giudiziale di parte attrice;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna al pagamento della somma di € 5.770,00, oltre alle Parte_1 sole spese generali, al 15%, iva e cpa, come per legge, in favore dell'Avv.
[...]
a titolo di compenso per l'attività professionale prestat CP_1
o RG 1243/13;
3. rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
4. condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 1 di spese legali per il prese pese generali, iva e cpa;
5. condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 te in € 14.103,00 oltre spese generali, iva e cpa;
Controparte_2
6. condanna al pagamento delle spese legali in favore della Parte_1
, quantificandole in € Parte_3
Sentenza esecutiva come per legge OS, addì 23 aprile 2025. Il giudice designato Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa LORELLA TATANGELO
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di
TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - In composizione monocratica nella persona del giudice designato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa in I grado, iscritta al RG n. 3277/2020, avente ad OGGETTO domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale, con domanda riconvenzionale, VERTENTE TRA
(CF: ), residente in Serrone, Parte_1 C.F._1 rappr Avv. Valerio Cristiani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Filomusi Guelfi n. 6. ATTORE (convenuto in riconvenzionale) E (CF: ), con domicilio in Controparte_1 C.F._2 atth e difeso dall'Avv. Roberto Tofani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Colleferro, in Via Salvo D'Acquisto n. 9. CONVENUTO
(attore in riconvenzionale) E (CF: ), residente in Controparte_2 C.F._3
117, r l'Avv. Lorenza Silvaggi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in OS, alla Via Aldo Moro n. 100. CONVENUTA NONCHÉ CF: , con riferimento Controparte_3 P.IVA_1
certificato N. NumeroDi_1
AEAW0057556-LB, in persona dell quale Controparte_4
Procuratore Speciale della Rappresentanza Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, al Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla Via Camperio n. 9. TERZA CHIAMATA IN CAUSA (dall'Avv. ) Controparte_2
CONCLUSIONI:
ha così concluso: Il sottoscritto Avvocato, nell'interesse del Parte_1 peranza all'ordinanza del Giudice con il presente atto si riporta Parte_1
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integralmente ai propri scritti difensivi e precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella memoria 183, n.1, cpc. (che, per comodità di lettura si riportano di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di OS adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A. accertato quanto dedotto in narrativa nel presente atto, conseguentemente, dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole degli Avv.ti e Controparte_1 [...]
e per l'effetto, condannarli, singolarmente ov e CP_2
Compagnia chiamata in causa dall'avv.to al risarcimento dei danni quantificati CP_2 nell'importo complessivo di € 142.869,58 ro integrale delle spese di lite, pari a complessivi €14.591,20 (già comprensive di accessori), poste a carico del Sig. stante la Pt_1 soccombenza pronunciata nella sentenza n. 208/2019 emessa il 02.03.2019; B. condannare gli Avv.ti e in solido, al risarcimento di tutti i danni CP_1 CP_2 non patrimoniali subiti d i nell'importo complessivo di € 5.000,00 Pt_1 ovvero nella misura liquidata in v ativa dal Giudicante;
C. rigettare integralmente la domanda riconvenzionale spiegata dall'Avv. Controparte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata Nella denegata ipotesi di totale o parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, decurtare e/o dichiarare la compensazione del credito con le somme già corrisposte già dal Sig.
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio, oltre accessori, da distarsi in favore del Pt_1 tto procuratore che si dichiara antistatario”) giusta il decreto del 16 aprile 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 comma 1 cpc.
ha così concluso: In ossequio all'ordinanza del Giudice Controparte_1 il chiaro esito delle prove testimoniali che hanno confermato l'assoluta infondatezza dell'avversa domanda, sia in fatto che in diritto, precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle dedotte in sede di comparsa di costituzione e risposta (che, per comodità di lettura si riportano di seguito:
“Chiede all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, A) previo accertamento dell'assenza di qualsivoglia responsabilità professionale in capo all'Avv.
di voler rigettare la domanda formulata dal Sig. perché infondata in Controparte_1 Pt_1
e, in via riconvenzionale, accertato il mancat ento dei compensi spettanti all'Avv. per l'attività espletata nel giudizio recante il n.r.g. Controparte_1
1243/2013 e la c arametri previsti dal legislatore, condannare lo stesso al pagamento della somma di euro 17.792,50, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese processuali, compensi ed ogni altro accessorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. B) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda e nei limiti della prova del quantum che verrà offerta ed accertata, compensare alle predette somme quelle dovute all'Avv. in ragione dell'attività professionale prestata in favore Controparte_1 dell'attore e pari o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese processuali, compensi ed ogni altro accessorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”) giusta il decreto del 16 aprile 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente
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comunicata l'ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 comma 1 cpc.
ha così concluso: Controparte_2 hiarare che la firma apposta a tutti gli atti difensivi del giudizio di primo grado, a firma dell'Avv. non appartiene alla stessa Controparte_2 in quanto mai apposta e per l'effetto dich traneità alla vicenda con conseguente estromissione dal giudizio;
Nel merito, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti dell'Avv. Controparte_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata ed illegittima;
Sempre nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare comunque la società assicurativa Controparte_3 in forza delle polizze n. AEW70005180, n. AEAW
[...]
AEAW57556-LB, tenuta a garantire e manlevare l'Avv. dalle Controparte_2 pretese risarcitorie e quanto altro domandato dal sig. con Parte_1 vittoria di spese competenze ed onorari”, giusta il decreto del 16 aprile 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 comma 1 cpc.
ha così concluso: Controparte_3
rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare che il diritto dell'Avv. al pagamento dell'indennizzo in forza delle polizze n. AEW70005180 e CP_2
057556-LB è da considerarsi prescritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952 c.c.; 2. In via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dal Sig. nei Pt_1 confronti della convenuta Avv. in quanto infondate in in Controparte_2 diritto e, conseguentemente, rig svolte da questa nei confronti di con riferimento al rischio di cui al contratto n. Controparte_3
57556-LB;
3. in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. Controparte_2 accertare e dichiarare che la polizza di cui ai contratti n. AEW70005180 e n. AEAW0057556-LB non è operativa e/o nulla comunque è indennizzabile ai sensi delle predette polizze da parte della terza chiamata le ragioni espresse in parte motiva;
4. in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. CP_2
e di ritenuta operatività della polizza n. AEW70005180 e/o d
[...]
057556- LB, contenere l'obbligazione di manleva di Controparte_3
con riferimento al rischio assunto con il contratto n. A
[...]
AEAW0057556-LB: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del massimale, Controparte_2 dedotta la franchigia, e delle limit ile, (iii) previa decurtazione di
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qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
6. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”, giusta il decreto del 16 aprile 2024 ritualmente comunicato (così come risulta regolarmente comunicata l'ordinanza del 23 dicembre 2024 con la quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ridotti ex art. 190 comma 1 cpc.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 26.11.2020, notificato in data 03.12.2020,
[...]
citava in giudizio gli Avv.ti Parte_1 Controparte_1 [...] chiedendo l'accertamento della responsabilità CP_2 nvenuti e la conseguente condanna, in solido, ovvero singolarmente, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'odierno attore per effetto della sentenza n. 208/19 (RG 1243/13) emessa dal Tribunale di OS con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni da questi proposta (con il patrocinio di detti legali) e disposta la sua condanna alla refusione delle spese legali sostenute dalle controparti per complessivi € 10.000,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA.
A tal fine allegava un supposto errore professionale degli avvocati convenuti. Indi ricostruiva nei termini seguenti i fatti maggiormente rilevanti. L'istante indi esponeva che, in data 09.02.2008, alle ore 15.30 circa, dopo aver acquistato una tessera-abbonamento giornaliero per l'utilizzo degli impianti della struttura sciistica di Campo Catino (FR), nel percorrere una risalita sulla cd. pista
“baby”, cadeva a terra a causa della rottura del meccanismo di ancoraggio dello ski-lift, finendo per urtare contro un palo della sciovia non regolarmente protetto e riportando gravi lesioni fisiche. In seguito al sinistro, il Sig. si rivolgeva Pt_1 agli odierni convenuti per essere assistito nella tutela dei interessi e ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'infortunio per complessivi € 142.869,58, oltre accessori. Pertanto, con atto di citazione del 24.01.2013, gli Avv.ti e CP_1 CP_2 proponevano, nell'interesse dell'odierno attore, l'azione o nei confronti della (gestore dell'impianto sciistico) Controparte_5 facendo valere la re ale della società sciistica ex art. 2043 cc. Il giudizio veniva iscritto al RG 1243/13. Nel corso del giudizio, a sostegno dei fatti allegati, venivano escussi i testi indicati dalle parti e veniva altresì assunto l'interrogatorio formale del Sig. . Pt_1
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Senonché, dopo l'espletamento della fase istruttoria, il Sig. revocava Pt_1
l'incarico agli avvocati e nominando un difensore CP_1 CP_2 per l'assistenza in giudi c Con comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 cpc, l'attore prospettava una diversa causa petendi, quale fonte della tutela risarcitoria, richiamando l'applicabilità al caso di specie alternativamente dell'art. 2051 c.c. (danni da cose in custodia) oppure dell'art. 1683 c.c. (responsabilità del vettore). All'esito del giudizio, il Tribunale emetteva la sentenza n. 208/19 dichiarando, con particolare riferimento alle argomentazioni difensive dell'attore, l'inammissibilità delle nuove causae petendi perché tardivamente proposte, l'inammissibilità - in quanto tardiva - della nuova allegazione consistente nella dedotta mancata protezione del palo della sciovia, la infondatezza della domanda nel merito in quanto del tutto sfornita di prova. Le testimonianze rese venivano, infatti, ritenute insufficienti e contraddittorie.
All'esito della sentenza n. 208/2019, l'odierno attore ha ritenuto di investire nuovamente il Tribunale di OS, ritenendo che l'esito negativo del giudizio rubricato al RG 1243/13 fosse interamente addebitabile all'inadempimento o all'inesatto adempimento dell'attività professionale svolta dagli Avv.ti e CP_1 CP_2
In buona sostanza l'odierno attore addebitava la soccombenza in giudizio e la, a suo dire, conseguente perdita della possibilità di vedersi risarcito il preteso danno all'errore degli Avv.ti e consistito nell'aver “completamente CP_1 CP_2 omesso e, comunque, ig ua icamente e correttamente la tipologia contrattuale cui ricondurre il rapporto tra il Sig. Atturo e la in forza Controparte_5 dell'acquisto del biglietto di skipass e, dipoi, errato la natura della responsabilità ascrivibile alla società di gestione degli impianti sciistici”, poiché, “laddove fosse stata proposta un'azione di responsabilità contrattuale, con ogni probabilità, le prove testimoniali non avrebbero avuto alcuna rilevanza”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.04.2021, si costituiva nell'odierno giudizio l'Avv. in primo luogo, affermando CP_1 in capo a sé la esclusiva t o svolto (atteso che l'Avv. non aveva partecipato ad alcuna riunione con il cliente, non aveva presenziato ad CP_2 enza e non aveva collaborato in alcun modo all'elaborazione della strategia difensiva o alla redazione degli atti), in secondo luogo, contestando la fondatezza della pretesa attorea, avuto riguardo alla insufficienza dei documenti forniti al difensore, non avendo l'attore mai fornito al difensore dell'epoca prova di aver concluso un contratto giornaliero per l'utilizzo degli impianti di risalita gestiti dalla e altresì contestando la sussistenza dei Controparte_5 presupposti per l'azio professionale.
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Il convenuto spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso (pari ad € 17.792,50) per l'attività professionale svolta nel giudizio RG 1243/13 fino alla fase istruttoria, poi affidata ad altro procuratore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.04.2021, l'Avv. eccepiva la carenza di legittimazione passiva, per non aver CP_2 attività difensiva in favore dell'Atturo, disconoscendo le firme a suo nome apposte sugli atti di causa e chiedendo di conseguenza l'estromissione dal giudizio.
Contestava altresì la proponibilità della domanda attorea sul presupposto che l'eccepita erronea valutazione di diritto non sarebbe legittimo presupposto per una declaratoria di responsabilità professionale. Indi, eccepiva l'infondatezza nel merito della domanda; all'uopo si evidenziava come non vi fosse la benché minima possibilità di accoglimento della suddetta domanda risarcitoria, atteso che dall'istruttoria era emerso cheil Sig. , al Pt_1 momento del sinistro, non si trovava sull'impianto di risalita d i-lift di pertinenza della pista denominata baby, ma era intento ad effettuare un fuori pista su altro tracciato qualificato come pericoloso e vietato. ... Infatti il Sig. , nella sua escussione, resa all'udienza del 20.05.2016, dichiarava Testimone_1 che l'i all si era verificato durante l'effettuazione di un fuori pista, Pt_1 tanto che, a seguito dell'info fu soccorso al di fuori delle piste omologate, al disotto della seggiovia Pegaso e precisamente nell'area compresa tra le piste Canalino ed Olimpia;
sottolineando anche la circostanza di come tutti i pali di risalita della pista baby fossero rivestiti da materiale antiurto;
inoltre il giorno dell'infortunio le condizioni climatiche non erano buone e era perfettamente consapevole di ciò (infatti nel suo interrogatorio ha dichiarato “…la Pt_1 el giorno era ghiacciata…. era una giornata di sole con molto vento (cfr. pagina 6 della comparsa dell'Avv. ; in ogni caso chiedeva di essere CP_2 autorizzata a chiamare in caus nia di assicurazione Controparte_3
in virtù della polizza professionale n. AEAW0057556-L e, il differimento della prima udienza di comparizione.
Con decreto del 17.04.2021, il giudice designato, autorizzando la chiamata in causa, disponeva il differimento dell'udienza di prima comparizione, fissandola alla data del 19.11.2021, poi ulteriormente differita d'ufficio al 22.11.2021, in modo da consentire la notifica nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
Con ordinanza del 09.08.2021, vista la proroga disposta dal DL n. 106/21, il giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza assegnando termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Successivamente, con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.10.2021, si costituiva in giudizio la Compagnia di Assicurazione
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, da un lato negando la fondatezza Controparte_3 ltro contestando l'operatività della polizza in favore dell'Avv. e il suo diritto al richiesto indennizzo per CP_2 omesso dovere di informativa alla compagnia della richiesta risarcitoria avanzata da in data 17.04.2019, conosciuta dalla professionista prima di Parte_1 sti olizza (con decorrenza dal 16.07.2020). In via ulteriormente subordinata, accertato l'obbligo di manleva a carico della Compagnia assicurativa, chiedeva di contenere l'eventuale condanna alla corresponsione dell'indennizzo esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurata, dedotta la franchigia.
Le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza, precisando le proprie conclusioni e chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
In particolare, con atto depositato il 17.11.2021, l'attore contestava le argomentazioni di tutte le parti convenute.
Quanto alle difese spiegate dall'Avv. in particolare, l'attore CP_1 dichiarava di aver eseguito il pagamento del compenso professionale per l'attività svolta. Più precisamente, a dire dell'attore, l'opera del professionista risultava integralmente retribuita, secondo gli accordi economici all'epoca intervenuti con il cliente, laddove risulterebbe documentalmente provato come il Sig. abbia corrisposto in favore dell'Avv. la somma di € Pt_1 CP_1
5.000, mite assegno bancario n. 000759 tto dalla BCC Fiuggi e portante la data del 31/03/2014. Peraltro, il Sig. risulterebbe, ad oggi, creditore dell'Avv. per la Pt_1 CP_1 somma complessiva di € 7.800,00, in conseguenza di debiti contratti successivamente al pagamento dell'onorario.
Parte attrice indi contestava altresì le argomentazioni dell'Avv. CP_2 negando la dedotta estraneità allo svolgimento dell'incarico oggetto di causa. Negava, infine, la fondatezza delle eccezioni spiegate dalla Compagnia Assicuratrice della suddetta convenuta.
Con ordinanza del 22.11.2021, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare, rigettava la richiesta di estromissione formulata dalla convenuta Avv. e dalla CP_2 Parte_2
mancat
[...] parti, e assegnava i termini di cui all'art. 183, comma VI, cpc con decorrenza dal 10.01.2022 fissando l'udienza di trattazione della causa al 03.06.2022, riservando all'esito ogni statuizione sul prosieguo della causa.
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Per quanto ivi rileva, con la prima memoria ex art. 183 cpc, VI comma, depositata il 08.02.2022, l'Avv. esponeva – con particolare riferimento CP_2 alle eccezioni proposte dalla C ssicuratrice chiamata in causa – di aver contratto la polizza professionale già a far data dal 16.06.2016, dichiarando di avere copertura assicurativa per danni professionali anche per gli anni successivi (allegando i relativi certificati di polizza per gli anni 2016-2020), fino al periodo in cui l'attore aveva avanzato la richiesta risarcitoria (coperto con polizza n. AEW70005180), alla quale l'Avv. si era subito opposta, dichiarandosi CP_2 estranea al mandato conferito nell clusa con la sentenza n. 208/2019.
Nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI in data 09.02.2022, parte attrice, alla luce delle argomentazioni addotte dalle parti convenute, ribadiva che gli avvocati avevano colpevolmente errato nella qualificazione giuridica della fattispecie, ritenendola viceversa “qualificabile come contratto di skipass e la correlata responsabilità del gestore ai sensi dell'art. 1683 C.C., oltre che ex artt. 1176 e 1218 C.C., ovvero e al più ex art. 2051 C.C., determinando un ingiustificato aggravamento ed inversione dell'assolvimento dell'onere probatorio”, deducendo che a nulla rilevava la circostanza di non aver mai fornito la prova di aver concluso un “contratto giornaliero”. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal l'attore come CP_1 visto dichiarava di aver corrisposto la somma di € iante assegno bancario n. 0007599433-10 tratto su Banca CC Fiuggi con data 31.03.2014. Sulle eccezioni dell'Avv. l'attore ribadiva i motivi per cui la CP_2 professionista non poteva ritenersi estranea all'attività difensiva svolta, considerando l'avversa istanza di disconoscimento della firma solo un modo per sottrarsi alla propria responsabilità.
In ottemperanza al secondo termine di cui all'art. 183 cpc, comma VI, le parti articolavano i mezzi istruttori.
In particolare, con la (seconda) memoria (del 10.03.2022) parte attrice depositava copia dell'assegno bancario consegnato al convenuto Avv. a titolo di pagamento del compenso per la causa conclusa CP_1
n. 208/2019, altresì chiedendo l'ordine di esibizione del documento fiscale/parcella relativa al suddetto pagamento, e, a dimostrazione di un asserito debito del professionista nei confronti del sig.
sorto dopo la conclusione del predetto giudizio, depositava una serie di Pt_1 li e due assegni bancari rilasciati in suo favore, per un totale di € 6.800,00. Contestava l'ammissibilità del disconoscimento di firma richiesto dall'Avv. e ribadiva le circostanze per le quali la stessa non potesse ritenersi CP_2 ll'attività difensiva svolta: non vi era stata una espressa rinuncia all'incarico, e inoltre la professionista aveva depositato alcuni atti difensivi nel corso del predetto giudizio (come risultava dall'Estratto del fascicolo telematico all'uopo depositato) tanto da essere destinataria di molteplici comunicazioni di
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cancelleria per rinvii, fissazioni udienza e pubblicazione della Sentenza (v. allegato 8). Proponeva, inoltre, istanza di verificazione della sottoscrizione sugli atti di causa e allegava altresì il verbale attestante il tentativo di negoziazione assistita.
Con la seconda memoria ex art. 183 cpc, comma VI, depositata il 10.03.2022, la Compagnia assicuratrice contestava l'allegazione della sequenza di CP_3 polizze da parte dell'Avv. ribadendo l'inoperatività della polizza CP_2 richiamata nell'atto di costit ontestando l'invocata applicabilità della polizza n. AEW70005180. Chiedeva indi l'esibizione delle polizze assicurative stipulate dall'Avv. CP_1
Richiamava, nel merito, le medesime argomentazioni svolte dalla convenuta, ossia dall'assicurata, sulla infondatezza della domanda introduttiva.
Infine, la difesa della convenuta con la seconda memoria ex art. 183 CP_2 cpc, comma VI, depositata in data 11.03.2022, nel ribadire la propria estraneità allo svolgimento della difesa in giudizio dell'attore, ribadiva nuovamente che, dalle risultanze probatorie acquisite nel giudizio RG 1243/13, era emerso che il Sig. , al momento del sinistro, non si trovasse –come Pt_1 dichiarato– sulla pista cd “baby”, ma stesse invece effettuando un fuori pista su un tracciato considerato pericoloso e vietato. Ribadiva, altresì, che nel giorno dell'infortunio, non si erano registrati guasti all'impianto di risalita della pista “baby”. La convenuta, ai fini probatori, chiedeva ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prova per testi sui capitoli articolati nella medesima memoria. Allegava agli atti di causa la seconda memoria ex art. 183 cpc, comma VI, depositata dalla società nel giudizio Rg 1243/15. CP_5
L'Avv. (diversamente dalle altre parti) non depositava le memorie CP_1 istrutto er rappresentare che l'attore, nelle more del giudizio, lo avrebbe minacciato verbalmente, tanto da costringere detto convenuto a presentare dettagliata denuncia alla Procura della Repubblica.
Seguiva il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, comma VI n. 3, da parte dell'attore, della convenuta avv. e della Compagnia di CP_2
Assicurazioni.
In particolare, con memoria di costituzione depositata il 31.05.2022, la Compagnia di assicurazioni si costituiva con Controparte_3 riferimento alla polizza n. A dal 16.07.2018 al 16.07.2019 nel corso del quale si sarebbe formalizzata la prima richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Avv. da parte di , CP_2 Pt_1 sostenendo le ragioni per cui anche la suddett rebbe stata ino nei rapporti con la propria assicurata relativamente alla domanda oggetto di causa.
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Successivamente, con ordinanza del 20.04.2022, in virtù della ulteriore proroga disposta dal DL n. 228/21, il giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza fissata per il 03.06.22 (rinviata d'ufficio al 06.06.22), concedendo termine per il deposito di note scritte, riservando ogni decisione all'esito delle note scritte delle parti.
Con ordinanza del 06.06.2022, a scioglimento della riserva assunta a seguito di detta “trattazione scritta”, il giudice ammetteva la prova per testi articolata dall'Avv. limitatamente alle circostanze dalla numero 7 alla CP_2 numero 1 e nella seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc, data la portata dirimente di dette circostanze, nonché la prova contraria richiesta dall'attore. Fissava l'udienza del 23.01.2023 per l'escussione dei testi indicati dalla convenuta.
Con “Nota di deposito – documenti sopravvenuti” del 23.01.2023, parte attrice allegava l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 540/2022 emesso dal Tribunale di OS (RG 1352/22), notificatogli dall'Avv. per CP_1 contrastare il recupero del credito del Sig. , a one Pt_1 dell'infondatezza della domanda riconvenzionale ta dal convenuto nell'odierno giudizio.
All'udienza istruttoria del 23.01.2023, venivano escussi il sig. Testimone_2 legale rappresentante della società (gestore dell'i CP_5 della stazione sciistica di Campo Catino) all'epoca dell'infortunio, e il sig.
, socio della Testimone_1 CP_5
All'esito della predetta udienza, a scioglimento della riserva assunta, il giudice designato ammetteva l'escussione di un altro teste indicato dall'Avv. CP_2 rinviando all'udienza del 13.07.2023.
Nel frattempo, in data 11.07.2023, parte attrice depositava agli atti di causa la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc, relativa al citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sempre al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda riconvenzionale dell'Avv. nel presente giudizio. CP_1
Il giudice ammetteva tali documenti qual zi di prova”, con riserva di valutarne la rilevanza in sede decisoria.
All'udienza del 13.07.2023 veniva escusso il sig. in qualità di Tes_3 caposervizio e responsabile delle piste per conto de all'epoca CP_5 dell'infortunio. Parte attrice chiedeva l'ammissione delle prove articolate nella seconda memoria (CTU grafologica e ordine, ai sensi dell'art. 210 cpc, a carico dell'Avv. della parcella relativa al pagamento di € 5.000,00, eseguito dal Sig. con assegno bancario n. 0007599433-10, tr iuggi e portante data Pt_1 31/03/2014, in quanto documento pertinente all'oggetto del presente procedimento); gli avvocati delle parti convenute, all'esito delle testimonianze raccolte, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione o rinviata per la precisazione delle
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conclusioni; la Compagnia assicuratrice insisteva perché venisse disposto l'ordine di esibizione della polizza assicurativa da parte dell'Avv. CP_1
Il giudice si riservava.
Successivamente, con ordinanza del 15.07.2023, il Tribunale, ritenendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.05.2024, poi differita al 23.12.2024, altresì disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte.
-Con note depositate il 25.11.2024, il convenuto Avv. ribadiva CP_1
l'infondatezza della domanda attorea alla luce dell'espletata istruttoria.
-Con note del 20.12.2024, l'Attore si riportava alle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 183, comma VI, cpc.
-In pari data, la Compagnia assicuratrice precisava le proprie conclusioni nei termini di cui sopra.
-In data 23.12.2024, anche la convenuta Avv. rassegnava le proprie CP_2 conclusioni, come sopra visto.
Il giudice designato, con ordinanza del 23.12.2024, tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini ex art. 190 comma 1 cpc (di giorni 60 più 20) a decorrere dalla medesima data.
Successivamente, le parti depositavano le comparse conclusionali e relative repliche.
*** La domanda avanzata dall'attore ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale degli avvocati convenuti per gli effetti sfavorevoli della sentenza n. 208/19 emessa dal Tribunale di OS nei confronti del Sig.
, e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni -per un Parte_1 preteso errore professionale- patiti dall'odierno attore in virtù della denunciata soccombenza.
Parte attrice sostiene che i fatti dedotti nel giudizio rubricato al numero RG 1243/13 (conclusosi con la sentenza citata) siano stati allegati dagli avvocati (oggi convenuti) senza fornire al giudice -colpevolmente- l'idoneo supporto probatorio alla domanda proposta e che la qualificazione della fattispecie giuridica non sia stata correttamente dedotta dai legali, per un'asserita incompetenza professionale, avendo detta “incompetenza” di fatto comportato una indebita inversione dell'onere della prova, e, di conseguenza, il mancato accoglimento della richiesta risarcitoria “per difetto probatorio” (si legge in citazione che: i convenuti avrebbero completamente omesso e, comunque, ignorato, di inquadrare giuridicamente e correttamente la tipologia contrattuale cui ricondurre il rapporto tra
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il Sig. e la in forza dell'acquisto del biglietto di skipass e, Pt_1 Controparte_5 dipoi, ero della responsabilità ascrivibile alla società di gestione degli impianti sciistici, poiché, “laddove fosse stata proposta un'azione di responsabilità contrattuale, con ogni probabilità, le prove testimoniali non avrebbero avuto alcuna rilevanza”).
Le argomentazioni addotte a sostegno della domanda attorea sono prive di fondamento e vanno pertanto rigettate.
In materia di responsabilità civile dell'avvocato è ormai orientamento consolidato ritenere che il cliente che assume di aver subito un danno in conseguenza del presunto inadempimento o inesatta esecuzione dell'attività difensiva da parte dell'avvocato abbia l'onere di provare che quella attività, se correttamente eseguita, gli avrebbe permesso –secondo un giudizio prognostico della “possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantire l'esito” – di conseguire una decisione a lui favorevole (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 28903/2024).
In altre parole, ai fini di una pronuncia di condanna per responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente ravvisare il non corretto adempimento dell'attività professionale (individuando uno specifico errore nello svolgimento dell'attività difensiva) ma occorre anche verificare se, nel caso in cui l'avvocato avesse tenuto una condotta improntata alla diligenza e perizia –non avesse quindi commesso l'errore individuato o, al contrario, avesse svolto una determinata attività difensiva– il suo assistito avrebbe ottenuto probabilmente (secondo un giudizio prognostico) il riconoscimento delle proprie ragioni.
Nella fattispecie oggetto di causa, parte attrice -in estrema sintesi- ritiene che laddove fosse stata proposta un'azione di responsabilità contrattuale, con ogni probabilità, la domanda risarcitoria sarebbe stata accolta, anche perché le prove testimoniali non avrebbero avuto alcuna rilevanza.
Il Tribunale adito però non condivide tale prospettazione.
E, infatti, ove anche l'Avv. avesse (correttamente) inquadrato, CP_1 secondo il prevalente orienta udenziale, il rapporto che sorge tra chi usufruisce dell'impianto di risalita e il suo gestore nell'ambito contrattuale (e in particolare nella fattispecie del contratto di trasporto), in ogni caso, la domanda non sarebbe stata accolta, essendo rimasta del tutto carente -anche nell'ambito del presente giudizio- la prova circa l'instaurazione del vincolo contrattuale.
E, invero, neppure nel presente giudizio l'attore ha depositato il biglietto o l'abbonamento che asserisce di aver acquistato nel giorno dell'infortunio (né ha dimostrato aliunde di averne avuto quanto meno il possesso per accedere Pag. 12 a 18 Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
all'impianto di risalita, né tanto meno ha fornito il benché minimo indizio, salvo solo ad allegare l'asserito guasto dell'impianto, peraltro, neppure questo minimamente dimostrato).
Oltretutto, l'invocata presunzione di responsabilità a carico del vettore, ex art. 681 c.c., in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, opera solo quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto (Cass. 7423/99 e cfr. tra le tante altresì Cass. 13635/01, secondo cui la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasportoed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro; si vedano altresì Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9593 del 30/04/2011, nonché Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11198 del 17/07/2003, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3285 del 15/02/2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12694 del 19/05/2008, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4343 del 23/02/2009,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16893 del 20/07/2010, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7151 del
10/03/2023, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019, laddove si precisa tra gli altri che nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021, etc.).
L'insufficiente supporto probatorio atto a dimostrare tale nesso causale, e, a monte, di aver usufruito dell'impianto di risalita non è però da attribuire alla negligente o imperita condotta degli avvocati nell'espletamento della propria attività difensiva.
Invero, anche la circostanza che l'unico testimone (indicato dall'attore) che avrebbe assistito al sinistro nipote dell'Atturo) sia stato reputato Persona_1
“inattendibile” (avendo iferito una circostanza addirittura contrastante con quanto affermato da parte attrice in sede di interrogatorio formale), porta questo giudicante a ritenere che anche una difesa esemplare giammai avrebbe consentito l'accoglimento della suddetta domanda.
Per la verità, neppure è risultata provata la circostanza relativa al verificarsi di un guasto all'impianto nel giorno dell'infortunio (e si vedano, sul punto, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13.07.2023). Tes_3
In sintesi, l'impianto probatorio emerso dall'istruttoria svolta nel procedimento RG 1243/13 si è rivelato insufficiente, e, a tratti, contraddittorio, non già per cause dovute all'imperizia degli avvocati, ma perché difettavano in nuce elementi a sostegno della domanda.
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Oltretutto, dalle dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del presente procedimento, all'udienza del 23.01.2023 e del 13.07.2023, è emerso che la caduta del sig. non si sarebbe verificata sulla pista cd. “baby” –di Pt_1 pertinenza della società e del relativo impianto di risalita– ma solo CP_5 dopo aver percorso un trat n classificato come pista e che, il giorno dell'infortunio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche “era divenuto impraticabile” (cfr. dichiarazioni di . Del resto, proprio in quell'area risulta che sia Tes_3 stato effettuato il soccorso del Sig. mediante l'intervento di un Pt_1 elisoccorso.
Tutte le circostanze di fatto raccolte nel processo fanno si che non possa trovare fondamento un valido giudizio di responsabilità sull'operato degli avvocati convenuti in causa, perché – si ribadisce – non risultano provati i fatti storici sui quali dovrebbe basarsi la valutazione prognostica sul diverso esito del risultato dell'attività professionale svolta dai convenuti secondo un criterio di diligenza professionale.
Alla luce delle osservazioni che precedono, le domande attoree non possono trovare accoglimento in quanto del tutto infondate, restando indi assorbite tutte le restanti istanze, domande, eccezioni, richieste, anche istruttorie, doglianze ed allegazioni.
*** Si ritiene, invece, meritevole di accoglimento, sia pure in parte, la domanda riconvenzionale spiegata dall'Avv. per l'espletamento CP_1 del mandato professionale con riferimento a 1243/13 per le motivazioni che seguono.
Non è oggetto di contestazione tra le parti l'attività professionale svolta da detto legale nel giudizio anzidetto sino all'espletamento della fase istruttoria.
Risulta per tabulas che il procedimento indicato fu dal principio curato dal (solo) Avv. e successivamente affidato ad altro procuratore per seguire la CP_1 fase onfrontino, in proposito, gli allegati all'atto introduttivo del presente giudizio, in particolare nn. 1, 3 e 4).
La circostanza è confermata da attore e convenuto (oltre che documentalmente provata).
Oggetto di contestazione è, invece, il diritto a percepire il compenso da parte dell'Avv. di cui parte attrice nega la sussistenza poiché il CP_1 compenso recl be stato già integralmente soddisfatto con il pagamento di € 5.000,00, a mezzo dell'allegato assegno bancario, che sarebbe stato consegnato nel marzo 2014, secondo accordi non formalizzati (e non
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provati) intervenuti tra le parti, proprio a tacitazione del pagamento degli onorari.
Invero, va innanzitutto, osservato che della dichiarata consegna -in pagamento del compenso- non è stata tuttavia allegata alcuna prova, e sul punto, il convenuto nega di aver mai percepito alcun assegno in pagamento del compenso.
Pertanto, di fronte alla contestata estinzione del debito professionale, sarebbe spettato alla parte attrice dimostrare l'effettiva consegna del titolo di credito in pagamento del compenso: in proposito, valga richiamare il principio secondo cui “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. civ., sez. II, ord. n. 27247 del 25.09.2023; Cass. Sez. 6, ord. n. 26275 del 6.11.2017).
Indi, solo una volta data la prova dell'effettiva consegna del titolo, in pagamento del compenso, si sarebbe invertito l'onere probatorio, con l'effetto di gravare sul professionista (creditore) la dimostrazione di non aver mai portato all'incasso l'assegno (per il principio così affermato si confronti Cass. civ. sez. I, sent. n. 17749 del 30.07.2009 secondo cui “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”; così anche Tribunale di Napoli Sent. n. 719/18: “a) il pagamento di un'obbligazione pecuniaria mediante assegno circolare o bancario si intende pro solvendo e non pro soluto, salva diversa pattuizione tra le parti;
b) la prova dell'avvenuto pagamento attraverso il predetto mezzo può essere fornita dal debitore dimostrando l'avvenuta emissione e consegna del titolo;
c) incombe sul creditore, invece, l'onere probatorio circa il mancato incasso”).
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Sul punto, tra l'altro, non risulta nemmeno articolato alcun mezzo di prova.
Oltretutto, stante la pendenza dell'ulteriore giudizio (iscritto al RG 1352/22), di cui in atti, deve ivi ritenersi -in assenza di elementi di prova che la suddetta somma sia stata data a titolo di pagamento del compenso professionale- che l'assegno (ove effettivamente consegnato e riscosso) sia stato versato quale
“prestito” (dall'Atturo al . CP_1
In definitiva, per quanto ivi rileva, parte attrice risulta essere effettivamente (ancora) debitrice del compenso dovuto all'Avv. per l'attività CP_1 professionale svolta nell'interesse dell'odierno attore, non avendo il debitore dimostrare l'effetto solutorio del suddetto assegno. Dal complesso dei fatti e dal contegno assunto dalle parti dedotti agli atti di causa, non ravvisando elementi che facciano presumere la gratuità o la rinuncia al compenso, deve concludersi per l'applicabilità, al caso di specie, della presunzione di onerosità della prestazione professionale di cui agli artt. 1709 c.c. (sulle norme specificamente inerenti il contratto di mandato), e di cui agli artt. 2229 c.c. e segg. che disciplinano l'esercizio delle professioni intellettuali (Cass. civ. Sez. II, ord. n. 17384; Corte d'Appello de L'Aquila sent. n. 2353/2018) e l'inadempimento da parte dell'attore.
Tale conclusione non si pone nemmeno in contrasto con le eccezioni di parte attrice, che, sostenendo l'asserita (e non provata) estinzione del debito professionale, conferma l'onerosità del compenso, che, in mancanza di accordo tra le parti, è determinato sulla base delle tariffe professionali, ex art. 2233 c.c. (oltretutto ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d. l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità: v. Cass. 717/23).
Non si ritiene tuttavia di applicare i valori medi, data la bassa complessità della lite, né di accogliere la richiesta di maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, del DM n. 55/14 in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione del compenso professionale forense, dal momento che la suddetta maggiorazione, prevista quando in una causa l'avvocato assiste più parti aventi la medesima posizione processuale, e, per analogia di casi, quando assiste un solo soggetto contro più soggetti, debba essere interpretato parimenti come “soggetti aventi la medesima posizione processuale”. A ben vedere, la fattispecie di cui al procedimento RG 1243/13 non è sussumibile nella norma in oggetto, trattandosi di più parti (la società -convenuta principale- e la compagnia assicuratrice, chiamata in garanzia) aventi diversa posizione processuale, di modo che il legale ha prestato assistenza con riferimento ad una sola parte (atteso che la posizione della Compagnia era del tutto slegata rispetto a quella patrocinata dal suddetto legale).
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La prestazione professionale da liquidare si è temporalmente esaurita con la revoca del mandato nell'anno 2017, pertanto i valori ivi applicati (al minimo per i motivi sopra indicati) sono ratione temporis quelli di cui alle tabelle in vigore dal 2014 al 2018 (Cass. Sez. III, sent. n. 23318/2012, secondo cui “il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita…deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta…e non i parametri sopravvenuti”), come da prospetto seguente - Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.215,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 775,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 3.780,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 5.770,00
Le considerazioni sin qui esposte rendono superflua, in quanto superata dal rigetto della domanda principale, la disamina di tutte le questioni concernenti l'Avv. Controparte_2
Restano altresì assorbite, di conseguenza, tutte le questioni poste dalla Compagnia assicuratrice sulla inoperatività delle polizze sottoscritte dall'Avv. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi, tenuto conto che lo scaglione di riferimento -in base al valore della domanda (ex multis Cass. n. 28417/2018 secondo cui in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum; cfr. anche Cass. Sentenza n. 22462/2019; Cass. Sentenza n. 25553/2011)- è quello che va da € 52.000,01 ad € 260.000,00.
Per il principio di causalità l'attore sarà onerato della refusione delle spese nei confronti di tutte le parti evocate in giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019, secondo cuile spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria; nello stesso senso, si vedano, tra le altre: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023, Cass Sez. 3, Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 03/02/2025).
Esse sono liquidate in base al seguente prospetto:
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Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
Va invece disattesa la “domanda” ex art. 96 cpc avanzata dal in CP_1 mancanza dei relativi presupposti applicativi.
PQM
Il Tribunale di OS, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide: 1. rigetta la domanda giudiziale di parte attrice;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, condanna al pagamento della somma di € 5.770,00, oltre alle Parte_1 sole spese generali, al 15%, iva e cpa, come per legge, in favore dell'Avv.
[...]
a titolo di compenso per l'attività professionale prestat CP_1
o RG 1243/13;
3. rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
4. condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 1 di spese legali per il prese pese generali, iva e cpa;
5. condanna al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 te in € 14.103,00 oltre spese generali, iva e cpa;
Controparte_2
6. condanna al pagamento delle spese legali in favore della Parte_1
, quantificandole in € Parte_3
Sentenza esecutiva come per legge OS, addì 23 aprile 2025. Il giudice designato Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa LORELLA TATANGELO
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di
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