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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 42495/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/11/2024 da ata a ON (MB) il 23/03/1975 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]32 20061 CARUGATE ITALIA con l'Avv. ACERENZA MARINA e l'Avv. ENRICA M. TROILO
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 20064 GORGONZOLA ITALIA con l'Avv. CHERCHI EUGENIO
CONVENUTO
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 2.12.2024 e
23.12.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 22/07/2006 Dal matrimonio è nata a [...] il [...] Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente, innanzi al Tribunale di Milano, con verbale del 17 maggio
2021, omologato con Decreto del 20 maggio 2021.
In data 17 aprile 2023, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza n. 3050/2023 di cessazione degli effetti del matrimonio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/11/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale , in modifica delle condoni di divorzio, di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla mamma, alla mare, con possibilità di visita al padre secondo Persona_1 Controparte_1 modalità stabilite dal Tribunale nell'esclusivo interesse della figlia, elevare ad € 600,00 mensili l'assegno che il convenuto dovere ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento di – Per_1 importo da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e da intendersi qui integralmente richiamate.
Ritualmente costituitosi in giudizio , integralmente contestando le Controparte_1 ragioni poste dalla ricorrente a fondamento della richiesta modifica chiedeva che il Tribunale rigettasse la richiesta di affidamento esclusivo della minore confermando l'affido di ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, rimodulasse le frequentazioni tra padre e figlia e riducesse il contributo per il mantenimento di ad €. 300,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, ovvero, in via subordinata, confermasse la misura del contributo come già fissata dal Tribunale anche con riferimento alle spese straordinarie di cui alle Linee Giuda del Tribunale di Milano
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13.5.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi;
1. viene affidata in via esclusiva alla madre presso la quale continuerà ad essere collocata Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Le frequentazioni tra padre e figlia avverranno liberamente secondo accordi che verranno assunti direttamente tra padre e figlia;
3. resta confermato l'assegno per il mantenimento di pari ad € 400,00 rivalutabile secondo Per_1 indici istat dall'aprile 2024 ( base di calcolo aprile 2023)
4. ferma la misura del 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie relative a , Per_1 le stesse potranno essere assunte unilateralmente dalla sig.ra nel limite massimo di € Pt_1
1.000,00 annuali. Per l'eccedenza rispetto a tale limite le parti dovranno assumere specifici accordi;
5. le parti fin da ora concordano di suddividere al 50% le spese per la patente di Per_1
6. spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione. La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
13.5.2025, nel contesto dato , rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse Detti accordi possono pertanto nella presente sede essere ratificati e fatti proprie Per_1 dal Collegio
Alla luce degli accordi raggiunti l'audizione di Giada si appalesa manifestamente superflua
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
42495 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3050/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 12 aprile 2023 – pubblicata il 17.4.2023- così dispone:
1. viene affidata in via esclusiva alla madre presso la quale continuerà ad essere collocata anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica.
2. Le frequentazioni tra padre e figlia avverranno liberamente secondo accordi che verranno assunti direttamente tra padre e figlia;
3. resta confermato l'assegno per il mantenimento di come concordato in sede di divorzio pari Per_1 ad € 400,00 rivalutabile secondo indici istat dall'aprile 2024 ( base di calcolo aprile 2023)
4. ferma la misura del 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie relative a ( Per_1 come da linee Guida del Tribunale di Milano ) le stesse potranno essere assunte unilateralmente dalla sig.ra nel limite massimo di € 1.000,00 annuali. Per l'eccedenza rispetto a tale limite le parti Pt_1 dovranno assumere specifici accordi.
5. le parti fin da ora concordano di suddividere al 50% le spese per la patente di Per_1
6. compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/11/2024 da ata a ON (MB) il 23/03/1975 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]32 20061 CARUGATE ITALIA con l'Avv. ACERENZA MARINA e l'Avv. ENRICA M. TROILO
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]7 20064 GORGONZOLA ITALIA con l'Avv. CHERCHI EUGENIO
CONVENUTO
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 2.12.2024 e
23.12.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVORZIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 22/07/2006 Dal matrimonio è nata a [...] il [...] Persona_1
I coniugi si sono separati consensualmente, innanzi al Tribunale di Milano, con verbale del 17 maggio
2021, omologato con Decreto del 20 maggio 2021.
In data 17 aprile 2023, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza n. 3050/2023 di cessazione degli effetti del matrimonio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/11/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale , in modifica delle condoni di divorzio, di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla mamma, alla mare, con possibilità di visita al padre secondo Persona_1 Controparte_1 modalità stabilite dal Tribunale nell'esclusivo interesse della figlia, elevare ad € 600,00 mensili l'assegno che il convenuto dovere ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento di – Per_1 importo da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e da intendersi qui integralmente richiamate.
Ritualmente costituitosi in giudizio , integralmente contestando le Controparte_1 ragioni poste dalla ricorrente a fondamento della richiesta modifica chiedeva che il Tribunale rigettasse la richiesta di affidamento esclusivo della minore confermando l'affido di ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, rimodulasse le frequentazioni tra padre e figlia e riducesse il contributo per il mantenimento di ad €. 300,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, ovvero, in via subordinata, confermasse la misura del contributo come già fissata dal Tribunale anche con riferimento alle spese straordinarie di cui alle Linee Giuda del Tribunale di Milano
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13.5.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi;
1. viene affidata in via esclusiva alla madre presso la quale continuerà ad essere collocata Per_1 anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Le frequentazioni tra padre e figlia avverranno liberamente secondo accordi che verranno assunti direttamente tra padre e figlia;
3. resta confermato l'assegno per il mantenimento di pari ad € 400,00 rivalutabile secondo Per_1 indici istat dall'aprile 2024 ( base di calcolo aprile 2023)
4. ferma la misura del 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie relative a , Per_1 le stesse potranno essere assunte unilateralmente dalla sig.ra nel limite massimo di € Pt_1
1.000,00 annuali. Per l'eccedenza rispetto a tale limite le parti dovranno assumere specifici accordi;
5. le parti fin da ora concordano di suddividere al 50% le spese per la patente di Per_1
6. spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione. La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del
13.5.2025, nel contesto dato , rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse Detti accordi possono pertanto nella presente sede essere ratificati e fatti proprie Per_1 dal Collegio
Alla luce degli accordi raggiunti l'audizione di Giada si appalesa manifestamente superflua
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
42495 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 3050/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 12 aprile 2023 – pubblicata il 17.4.2023- così dispone:
1. viene affidata in via esclusiva alla madre presso la quale continuerà ad essere collocata anche Per_1 ai fini della residenza anagrafica.
2. Le frequentazioni tra padre e figlia avverranno liberamente secondo accordi che verranno assunti direttamente tra padre e figlia;
3. resta confermato l'assegno per il mantenimento di come concordato in sede di divorzio pari Per_1 ad € 400,00 rivalutabile secondo indici istat dall'aprile 2024 ( base di calcolo aprile 2023)
4. ferma la misura del 50% a carico di ciascun genitore delle spese straordinarie relative a ( Per_1 come da linee Guida del Tribunale di Milano ) le stesse potranno essere assunte unilateralmente dalla sig.ra nel limite massimo di € 1.000,00 annuali. Per l'eccedenza rispetto a tale limite le parti Pt_1 dovranno assumere specifici accordi.
5. le parti fin da ora concordano di suddividere al 50% le spese per la patente di Per_1
6. compensa integralmente tra le parti le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai