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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza del 06/02/2025 e della camera di consiglio di pari data pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1212/2024 promossa
DA
, nata il [...] in [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti DO Leonardi e Maria Luisa Belvederesi ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Carlo Brugnoli
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cossignani Meri e Cossignani Fabio ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il loro studio
RESISTENTE avente ad oggetto Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 6 febbraio 2025
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 settembre 2024 , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio in forma concordataria con in regime patrimoniale di separazione dei CP_1
beni, a Grottammare (AP) il 7.5.2005, di aver stabilito la residenza coniugale in un immobile di proprietà dei genitori del coniuge a Grottammare in via Doninzetti n. 9, per poi trasferirla in via Doninzetti n. 2, e che dall'unione erano nati il 6.8.2008 e DO il 13.11.2014, domandava Per_1 la pronuncia di separazione personale dal marito, stante l'intollerabilità della convivenza.
In via d'urgenza chiedeva l'autorizzazione ad iscrivere i figli e DO in scuole poste vicine Per_1 al suo domicilio lavorativo di Loreto, ove esercitava la professione d'infermiera, e nel merito chiedeva l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento presso l'abitazione materna a Loreto in via Vanvitelli n. 21, un contributo del padre al mantenimento dei figli pari ad € 800,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie in capo a questi e che venissero fissati i diritti di vista del padre con DO in due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20,00,con riaccompagnamento presso l'abitazione materna, in due weekends alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore 16,00 alla domenica sera alle ore 20,00, per quindici giorni d'estate e dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni.
Chiedeva, altresì, la corresponsione, da parte dell' di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento CP_1
e l'autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto per sé stessi e per le figlie.
Con memorie depositate il 23 settembre ed il 19 novembre 2024 si costituiva , CP_1
contestando la fondatezza della richiesta di provvedimenti urgenti e quanto richiesto nel merito dalla
Pt_1
La causa era discussa in forma orale all'udienza del 6 febbraio 2025, in cui le parti trovavano un accordo sulle condizioni di separazione, rinunciando al deposito delle note conclusionali, ed era posta in riserva di decisione.
Premesso che ed hanno contratto matrimonio in forma Parte_1 CP_1
concordataria il 7 maggio 2005 a Grottammare, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n.3, p. I del 2005, e che dall'unione sono nati i figli il 6 agosto 2008 e DO Per_1 il 13 novembre 2014, va dato atto dell'esistenza dell'intollerabilità della convivenza tra i coniugi quale presupposto per la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Quanto alle relative condizioni, le parti hanno trovato l'accordo nel senso di affido condiviso dei figli e collocamento presso la madre, contributo al mantenimento dei figli da parte del padre pari ad €
750,00 mensili da versarsi alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% di spese straordinarie, assegno unico familiare percepito interamente dalla madre e per la parte adeguata a seguito della separazione suddiviso a metà tra padre e madre e diritti di visita del padre per un giorno a settimana, in base alle esigenze del minore ed a quelle lavorative del padre, a weekend, periodi estivi e festività secondo alternanza.
Nulla risulta dovuto, a titolo di mantenimento, a favore dell' Pt_1 L'accordo appare pienamente conforme alla finalità di garantire adeguati contatti con i figli da parte del genitore non collocatario ed un adeguato contributo al mantenimento dei figli e risulta recepibile.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara la separazione personale dei coniugi ed , unitisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in forma concordataria il 7 maggio 2005 a Grottammare, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n.3, p. I del 2005, alle condizioni concordate dell'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la residenza della madre, di un contributo al mantenimento dei figli da parte del padre pari ad € 750,00 mensili complessivi da versarsi alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% di spese straordinarie, dell'assegno unico familiare percepito interamente dalla madre e per la parte adeguata a seguito della separazione suddiviso a metà tra padre e madre e dei diritti di visita del padre per un giorno a settimana, in base alle esigenze del minore ed a quelle lavorative del padre, a weekend, periodi estivi e festività secondo alternanza e disponibilità del padre e dell'esclusione dell'assegno di mantenimento, a favore dell' Pt_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 6/02/2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
Dott. Alberto Pavan dott.ssa Sara Marzialetti