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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott.ssa Maristella SARDONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1421/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni TRA
, in persona del Parte_1 sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Tommaso Pio Lamonaca, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Tommaso Fiore n.62, presso lo studio legale dell'Avv. Gabriella Terzulli;
appellante e
RT CP_2
, ,
[...] Controparte_3 [...]
e CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Brandi ed Anna Frontino, elettivamente domiciliati nel loro studio, in Trinitapoli;
in persona del legale RT rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Laura Testa, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Margherita di Savoia;
appellati e
, e Controparte_7 ON
; TR appellati contumaci
All'udienza collegiale del 23/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note scritte del 15/4/2025): …l'adìta Corte di Appello di Bari voglia accogliere le conclusioni riportate nell'atto di appello introduttivo del presente procedimento, che si hanno qui per riportate e ritrascritte, ovvero: “riformare la sentenza n. 1123/2023 pubblicata dal Tribunale di Foggia, II Sezione Civile, Giudice, Dott.ssa Diletta CALO', in data 21/04/2023 (R.G. n. 9725/2014), Repert. N. 1429/2023 del 21/04/2023, MAI NOTIFICATA, e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti nell'atto di appello che si hanno qui per conosciuti e ritrascritti: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- accertata l'esclusiva responsabilità degli appellati (parte attrice in primo grado) e della e per essa RT0 dei suoi successori, in ogni caso, rigettare le domande proposte dagli attori, poiché, per l'appunto, completamente infondate in fatto ed in diritto, sia sull'an, che sul quantum debeatur, privo, oltretutto, del benché minimo riscontro probatorio;
- in via subordinata, condannare la società
[...]
con sede in Margherita di Savoia alla Via RT
Santeramo, 5, al pagamento in favore degli attori in primo grado, di tutti i danni che dovessero essere riconosciuti dovuti a questi ultimi;
- condannare la CP_6 CP_6
con sede in Margherita di Savoia alla Via Santeramo,
[...]
5, al ripristino della sede stradale oggetto di causa con le corrette pendenze ed alla eliminazione delle zone di avvallo;
- in via ancora più gradata, condannare la società
[...]
con sede in Margherita di Savoia alla Via RT
Santeramo, 5, al rimborso in favore del
[...]
, di tutte le somme che l'Ente RT1
Comunale fosse costretto a corrispondere in favore degli attori in ragione delle domande dagli stessi proposte nel presente giudizio. - Il tutto, con condanna della parte e/o delle parti che risulterà soccombente alla refusione delle spese e dei compensi legali del doppio grado>. I procuratori di , RT CO
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
hanno così concluso (note scritte del 22/4/2025):
[...]
<con le presenti note si ribadisce integralmente il contenuto>
della Memoria di costituzione e delle Note conclusive già agli atti e si impugna e contesta quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Si conclude per il rigetto dell'atto di appello. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori perché anticipatari>. Il procuratore della ha così concluso RT
(note scritte dell'1/4/2025) Noto lo svolgimento del giudizio questa difesa si riporta integralmente a tutto quanto eccepito, dedotto e concluso nei propri scritti difensivi e nelle proprie comparse conclusionali, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, infondato in fatto e diritto. La società insiste per il RT rigetto dell'appello proposto e conseguente conferma della sentenza appellata (sentenza n. 1123 depositata il 21/04/2023 - Tribunale di Foggia - Giudice Calò Diletta, (RG 9725/2014), con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1123/2023, pubblicata il 21 aprile 2023, il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda, proposta da
RT CO [...]
, e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 in qualità di proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Margherita di Savoia, alla via Mascagni n. 29, domanda finalizzata ad ottenere, a carico dell' e RT2 di , e Controparte_7 ON [...]
soci dell'estinta CP_9 RT0 cui era stato esteso il giudizio di
[...] primo grado, la realizzazione, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 2058 c.c., delle opere necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi denunciati e la condanna delle stesse parti al risarcimento dei danni sofferti. In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei predetti e RT1 P_
, e
[...] ON TR
(nella qualità di soci accomandatari, al tempo del fatto illecito contestato, della cancellata dal CP_13
Registro delle Imprese in data 19/4/2012), ha condannato le suddette parti ad eseguire le opere di rispettiva competenza e al risarcimento dei danni subiti dagli attori, in solido fra loro e in pari misura nei rapporti interni, quantificati nella somma complessiva di € 16.835,97, oltre IVA dovuta sulla sola somma di € 12.401,97, nonché al pagamento delle spese processuali, in favore degli attori, nella misura di € 411,22 per esborsi ed € 6.247,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, sempre in solido fra loro ed in pari misura nei rapporti interni. Il Tribunale ha anche rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti RT1 di (terzo chiamato in causa dalla RT
, condannando il primo alla RT2 rifusione, in favore della seconda, delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le prove orali assunte (interpello, degli attori e del legale rappresentante di
[...]
e deposizioni testimoniali),1 nonché con RT
l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio2 e l'acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P. (r.g. 346/2012). Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente
, chiedendo la riforma della RT1 sentenza impugnata, perché il Giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione delle cause dei lamentati fenomeni infiltrati, che avrebbero trovato esclusiva origine in vizi di costruzione dell'edificio e non in inadempienze ascrivibili all' RT2
In primo luogo, quest'ultima appellante eccepisce la nullità dell'atto di citazione in primo grado, ex art. 164, co.4, c.p.c.,
Controparte RT 1 escusso all'udienza del 24/10/2019 e escusso all'udienza del 16/11/2021 2 Elaborato peritale del 2/10/2022, a firma dell'ing. . Persona_1 in difetto del requisito di cui all'art. 163, primo comma, n. 4 c.p.c.3 In particolare, nell'atto mancherebbe ogni riferimento temporale afferente i fenomeni atmosferici dai quali sarebbero scaturiti gli allagamenti, causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni alle cose, in violazione del principio del contraddittorio. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta la violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. sull'an debeatur, anche in violazione dell'art. 115 c.p.c. A dire dell'appellante, in primo grado, parte attrice avrebbe addotto “allagamenti”, omettendo qualsivoglia richiesta istruttoria volta a provarli, mentre il avrebbe CP_11 sempre contestato l'an debeatur, precisando “che ogni ulteriore difesa non poteva, né doveva prescindere dal preventivo accertamento dei fatti e delle cause dei fenomeni infiltrativi lamentati da parte attrice”.4 A tal riguardo, vengono riportati stralci degli atti, prodotti in primo grado dal ora appellante, da cui avrebbe dovuto evincersi CP_11 il comportamento processuale della parte convenuta, diretto a contestare nel merito l'esistenza stessa dei fenomeni infiltrativi,5 e che, comunque, sarebbero stati idonei ad assolvere il preciso onere di contestazione delle avverse allegazioni, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il predetto onere deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando la posizione difensiva sostenuta dal convenuto sia, in termini oggettivi, incompatibile con l'affermazione dei fatti stessi, di cui implicitamente ne viene negata l'esistenza. L'Amministrazione appellante aggiunge che il fatto costitutivo della pretesa attorea non avrebbe potuto essere rilevata dal C.T.U., per cui la circostanza relativa all'an debeatur sarebbe rimasta indimostrata. Con il terzo motivo di appello, viene dedotta la “violazione dell'art. 116 c.p.c.; errata insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove con riferimento alle responsabilità individuate nella CTU, anche con riferimento alla condanna in via solidale del disposta RT1 ai sensi dell'art. 2055 c.c.; difetto legittimazione passiva;
violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; mancata applicazione dell'art. 1227 c.c.”6 L'appellante sostiene che la motivazione della pronuncia di primo grado sia contraddittoria, così come la relazione peritale posta a suo fondamento, con riferimento all'individuazione delle responsabilità nella produzione del danno lamentato. In particolare, il C.T.U. avrebbe imputato gli eventi dannosi agli evidenti vizi nella realizzazione dell'immobile in questione, considerando, solo incidentalmente, che la presenza della rete di fogna bianca ovvero di impianto di drenaggio delle acque piovane, nella specie assenti, avrebbe mitigato i fenomeni infiltrativi. Pertanto, ad avviso del appellante, la domanda CP_11 avanzata nei suoi confronti dagli attori, ora appellati, avrebbe dovuto ritenersi infondata nei suoi confronti, posto che i lamentati fenomeni infiltrativi avrebbero trovato causa nei soli vizi costruttivi della palazzina. D'altronde, ad avviso dell'appellante, sarebbero ingiustificate ed inammissibili le osservazioni del C.T.U., fatte proprie dal primo Giudice, in ordine all'individuazione delle opere da realizzare per eliminare i fenomeni infiltrativi oggetto di causa, relativamente a quanto imputato al A tal proposito, l'appellante sottolinea CP_11
l'inammissibilità della domanda attorea, relativa agli obblighi di fare, avanzata dagli attori e accolta dal Giudice di prime cure, trattandosi di beni pubblici, poiché non sono configurabili al loro riguardo situazioni di diritto soggettivo, bensì interessi di mero fatto, come tali immeritevoli di tutela ordinamentale ex art. 2043 c.c.7 Il , infine, sottolinea che gli RT1 attori, cui sarebbero ascrivibili i difetti costruttivi dell'edificio condominiale, nulla avrebbero fatto per porre rimedio ai lamentati fenomeni infiltrativi, con le conseguenze previste dall'art. 1227 c.c.8 Con riguardo alla domanda proposta nei confronti della
[...]
chiamata in causa dal ora RT CP_11 appellante, quest'ultimo si duole della pronuncia di rigetto per plurime ragioni: 1) la relazione peritale,9 di cui al procedimento ex art. 696bis c.p.c., avrebbe evidenziato che una delle prime cause dell'evento dannoso, oggetto di causa, sarebbe stata individuabile nella realizzazione, riconducibile all'intervento edilizio della dei lotti RT
A e B, avvenuta in epoca successiva all'edificazione dell'immobile oggetto di causa, ad una quota più alta di 35 cm rispetto a Via Mascagni, come desumibile dal fatto che gli inconvenienti lamentati si erano manifestati soltanto dopo tale intervento;
2) non avrebbe RT mai contestato di aver realizzato le strade oggetto di causa, sicchè il primo Giudice avrebbe dovuto applicare il principio di cui all'art. 115 c.p.c. Pertanto, ad avviso dell'Amministrazione appellante, in riforma della impugnata sentenza, la detta società avrebbe dovuto essere condannata al pagamento dei danni lamentati da parte attrice nonché al ripristino delle pendenze della sede stradale di che trattasi ed alla eliminazione delle zone di avvallo, ovvero a tenere indenne di tutto questo il
[...]
. In ogni caso, trattandosi di vizi RT1 costruttivi riconducibili all'impresa che aveva edificato l'immobile in oggetto, ogni responsabilità avrebbe dovuto ricadere sugli stessi proprietari, restando estraneo il Comune deducente. Si sono costituiti nel giudizio di appello i proprietari dello stabile danneggiato dai fenomeni infiltrativi,
[...]
, , CP_1 CO Controparte_3
e , contestando, prima Controparte_4 Controparte_5 di tutto, la censura del concernente la nullità CP_11 dell'atto di citazione, atteso che il quantum risarcitorio chiesto in primo grado sarebbe stato esattamente indicato e che, nel corso dell'A.T.P., sarebbe stato dimostrato che gli inconveniente lamentati dagli attori erano stati oggetto di esplicito esposto al tramite RT1 una nota del 23.1.2012, prodotta agli atti. Rispetto alla censura afferente la violazione del principio dell'onere probatorio, gli appellati evidenziano di avere confermato, in sede di interrogatorio formale in primo grado, la denuncia delle infiltrazioni nell'edificio de quo, nonché lo stato dei luoghi e l'origine dei predetti fenomeni infiltrativi, individuati nell'acqua piovana caduta nel corso degli anni. Inoltre – evidenziano gli appellati - le circostanze di fatto sarebbero state ulteriormente convalidate nel corso della deposizione testimoniale dell'ing. (consulente CP_14 tecnico in sede di A.T.P.). Gli appellati, inoltre, evidenziano che il C.T.U. (ing.
avrebbe chiaramente ed inequivocabilmente Per_1 concluso nel senso di ricondurre i danni oggetto di causa a due distinte cause, ovverosia agli evidenti vizi nella realizzazione dell'immobile in questione, in secondo luogo alla mancanza di una rete di fognatura bianca per l'intero quartiere di Isola Verde in Margherita di Savoia. Conseguentemente, il C.T.U. avrebbe precisato che, tra i principali motivi di quanto lamentato dagli attori, vi era la totale assenza di un impianto di raccolta delle acque piovane, che, qualora esistente, sarebbe stato idoneo ad agevolare un più corretto smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. Gli appellati, inoltre, negano ogni responsabilità in ordine alla realizzazione della rampa di accesso ai box-auto, osservando che, coerentemente con il contenuto della relazione peritale resa in sede di A.T.P., la rampa era stata realizzata nel rispetto delle norme tecniche e l'evento era riconducibile ai mancati interventi sulle opere di urbanizzazione primaria delle strade limitrofe all'edificio. Sicchè, quand'anche fosse stata ravvisabile la responsabilità, sotto quest'ultimo aspetto, in capo alla
[...]
il appellante non sarebbe stato RT CP_11 esonerato da altrettante responsabilità, incombendo su di esso, quanto meno, un obbligo di sorveglianza e controllo sui lavori, avvalendosi dei mezzi di intervento e tutela previsti dalla legge. Si è costituita in giudizio anche l'appellata
[...]
la quale ha eccepito, in rito, RT
l'inammissibilità dell'appello, in difetto di espressa e specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche da apportare allo stesso in sede di gravame. Nel merito, la società appellata deduce, oltre alla genericità, l'infondatezza della censura mossa dal appellante, CP_11 in ordine alla violazione dell'art. 115 c.p.c., perché priva di ogni riscontro oggettivo e probatorio, nonché di argomentazioni logiche e valide giuridicamente. Al contrario – ad avviso dell'appellata - il Giudice di primo grado, sulla scorta della C.T.U. di causa, avrebbe ampiamente motivato il proprio convincimento, con argomentazioni logiche ed immuni da vizi di sorta, né sarebbe opponibile alla deducente l'elaborato peritale redatto in sede di A.T.P., cui era RT rimasta estranea. Dunque – osserva l'appellata – sarebbe infondata la doglianza del tesa al riconoscimento, in capo alla CP_11
della responsabilità per i danni RT lamentati dai proprietari dell'edificio di Via Mascagni n. 29, perché la società deducente avrebbe realizzato i lotti A e B in epoca successiva alla costruzione della palazzina de qua, unitamente alla via Mascagni, e le cause del danno lamentato sarebbero da addebitare sia agli accertati vizi costruttivi della palazzina (ascrivibili alla 10 CP_13 che alla mancanza di una rete di fogna bianca per l'intero quartiere. Sono rimasti contumaci, nel giudizio di gravame, gli appellati , e RT0 ON
. TR
Con ordinanza di questa Corte, in data 29/5/2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dal appellante. CP_11
Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 23/4/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione In via preliminare, gli appellati , RT0
e , nonostante la ON TR rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Ciò posto, ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante sono prive di fondamento. Con il primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata perché il primo Giudice nulla avrebbe osservato in merito alla nullità dell'atto di citazione in primo grado, per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c., secondo cui “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”. In particolare, secondo l'appellante, nell'atto introduttivo del giudizio mancherebbe “ogni riferimento temporale con riguardo ai fenomeni atmosferici (piogge) dai quali sarebbero scaturiti gli allagamenti, causa, a detta di parte attrice, delle lamentate infiltrazioni e dei conseguenti danni. Ebbene, a tal riguardo, parte attrice si è limitata a richiamarli senza indicare i giorni e le ore in cui le piogge hanno provocato gli anzidetti allagamenti. Tutto, ciò, ovviamente, in palese violazione del superiore principio del contraddittorio, così come costituzionalmente garantito nel nostro ordinamento giuridico”. La censura non è meritevole di accoglimento, perchè, contrariamente a quanto sostenuto dal appellante, CP_11
l'enunciazione dei fatti, posti a fondamento della domanda, è sufficientemente chiara e pone il contraddittore in condizioni di difendersi adeguatamente, come d'altronde avvenuto di fatto nel corso dell'intero procedimento, come si evince agevolmente dalle articolate difese redatte dall'Amministrazione ora appellante. La pretesa risarcitoria e di esecuzione in forma specifica, invero, poggia – secondo la prospettazione attorea - sul lamentato fenomeno infiltrativo di acque meteoriche che, nel corso del tempo, non adeguatamente drenate, hanno finito per danneggiare le unità immobiliari appartenenti agli attori. Sicchè, in tale prospettiva, non si appalesa necessaria l'indicazione dei precisi fenomeni atmosferici (e la loro relativa intensità), quali eventi materialmente causativi delle infiltrazioni lamentate. Trattasi, in realtà, di una situazione – per altro verificata in contraddittorio persino ante causam, in sede di accertamento tecnico preventivo - che trova la sua causa diretta non nei fenomeni meteorici, innegabilmente susseguitesi negli anni e che costituiscono l'antefatto, ma in vizi costruttivi e in carenze nella predisposizione di opere, finalizzate al drenaggio delle acque meteoriche, che nel lungo periodo, hanno consentito i fenomeni infiltrativi, con i conseguenti danni prodottisi sullo stabile sito in via Mascagni n. 29. D'altronde, dallo stesso atto di citazione, che richiama in buona parte il contenuto della relazione peritale effettuata in sede di A.T.P., si evince chiaramente che la causa “prima” dei danni lamentati è individuata in fenomeni infiltrativi, provocati sì, a monte, da acque piovane, con conseguente attività erosiva avvenuta con il passare del tempo, ma, a valle, dall'assenza di adeguate cautele e presidi indispensabili per rendere impermeabili le superfici esposte ai fenomeni atmosferici. Pertanto, l'oggetto del contendere non verte su singoli episodi meteorici e conseguenti allagamenti e non è quindi indispensabile, ai fini del contraddittorio, la loro esatta collocazione temporale, come invece preteso infondatamente dalla difesa appellante. Passando all'esame degli ulteriori motivi di gravame, unitariamente considerati stante la loro intima connessione, deve, in primo luogo, escludersi l'eccepita inammissibilità della domanda attorea, accolta dal primo Giudice, di pronuncia di condanna ad un facere, nei confronti della P.A., quand'anche si tratti di opere inerenti beni pubblici. Secondo l'infondata doglianza del appellante, di CP_11 ostacolo alla pretesa giudiziale in oggetto sarebbe la dedotta non configurabilità di situazioni di diritto soggettivo, bensì di interessi di mero fatto, come tali immeritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Proprio in tema di riparto di giurisdizione, fra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire ripetutamente che l'inosservanza da parte della PA, nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza integranti il precetto di cui all'art. 2043 c.c., può essere denunziata dal privato dinanzi al Giudice Ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un “facere”, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi della PA, bensì un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.11 Quindi, spetta al G.O. conoscere della domanda con cui si chiede di condannare la P.A. ad eseguire, su un bene pubblico, le opere necessarie ad eliminare le cause che hanno provocato danni ad un bene privato, poiché non si interferisce nella sfera dell'attività autoritativa della P.A., manifestatasi attraverso atti o provvedimenti, ovverosia nell'esercizio di un potere amministrativo, bensì della semplice osservanza del principio del neminem laedere, il quale si sostanzia anche nell'obbligo di conformarsi alle normali regole di prudenza e diligenza, per evitare danni a terzi, e in relazione al quale è certamente configurabile un diritto soggetto e non un mero interesse di fatto. Ciò posto, i danni lamentati dagli attori in primo grado sono stati constatati in contraddittorio delle parti e descritti dal C.T.U., all'esito di sopralluogo. Come riferito dall'Ausiliare del Giudice,12 gli immobili oggetto di causa presentavano umidità di risalita sui bordi delle pareti e tamponature nei boxes seminterrati, con pareti ammalorate e distacco di intonaco. Veniva constatata la presenza di umidità e un mediocre stato di salubrità nei quattro immobili di proprietà di parte attrice, con numerose e diffuse macchie sulle pareti. Visibili erano i danni da ammaloramento, localizzato principalmente nella parte bassa dei muri. Secondo il C.T.U., il fenomeno di infiltrazione d'acqua aveva pregiudicato anche le murature portanti, con presenza sulle pareti di evidenti macchie di umidità, che avevano causato il distacco delle pitture e rigonfiamenti, oltre alla diversa colorazione della stessa. Veniva altresì rilevata la presenza di muffe che, oltre a pregiudicare l'estetica dell'ambiente, costituiva anche un pericolo per la salute, stante la presenza di sostanze allergeniche nei vani interni, idonee a recare pregiudizio per la salute umana. Il C.T.U., nel confermare la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, evidenziava le seguenti anomalie: deterioramento degli intonaci e tinteggiatura sulle pareti dei boxes;
distacco di battiscopa sulle pareti danneggiate e sulla rampa;
presenza di muffa;
deterioramento della rampa d'accesso ai boxes. Effettuate delle prove sull'andamento delle acque, in corrispondenza del marciapiede antistante gli immobili di parte attrice, ora appellante, ove veniva constatata una depressione superficiale, il C.T.U.13 ha verificato il percorso seguito dall'acqua su via Mascagni, con direzione da monte a valle, constatando che l'acqua arriva nei pressi degli immobili oggetto di causa, incontra una depressione superficiale che trattiene l'acqua, fino a quando non si colma completamente, per poi tracimare la parte eccedente verso la rampa carrabile dell'immobile de quo. Da ciò risulta quindi che gli immobili in questione sono oggetto di frequenti allagamenti, i quali causano fenomeni di infiltrazioni generando altresì cedimento della pavimentazione pedonale esterna e della rampa di accesso ai box.14 Quanto alle cause del fenomeno infiltrativo e dei conseguenti danni, il C.T.U., in primo luogo, individua vizi nella realizzazione contestuale delle strade, perché il terreno, su cui sorgono gli immobili oggetto di causa in via Mascagni, era in sterrato e, ciò nonostante, all'epoca gli inconvenienti lamentati da parte attorea non erano ancora in essere. L'errore sarebbe consistito nella costruzione dei lotti ad una quota più alta, rispetto al piano di campagna, emersa anche in sede di sopralluogo, e tale differenza di quota avrebbe prodotto l'inevitabile innalzamento della sede stradale, avvenuta in maniera graduale lungo l'asse longitudinale di via Mascagni, mentre nella traversa di via Mascagni/via Giordani tale differenza di quota (risultata in sede di sopralluogo pari a 35 cm) avrebbe dato luogo a una piattaforma stradale da falda unica, con pendenza trasversale verso l'immobile di parte attrice. Conseguentemente, l'allontanamento delle acque superficiali avveniva a discapito dell'immobile oggetto di causa, che vedeva convogliare e ristagnare grandi volumi d'acqua a ridosso del prospetto Sud. In secondo luogo – osserva il C.T.U. – assume rilevanza l'assenza, nell'intera zona, di una rete urbana per il corretto smaltimento e allontanamento delle acque meteoriche (c.d. fogna bianca). La presenza di una rete fognaria avrebbe mitigato i danni dovuti alla non corretta realizzazione delle pendenze della piattaforma stradale e al non corretto allineamento delle quote dei fabbricati circostanti. La pendenza non corretta delle strade e l'assenza di adeguato drenaggio dell'acqua, riconducibile all'assenza in zona di una rete fognante sono quindi individuate dal C.T.U. come una delle cause dei danni lamentati dai proprietari dell'immobile di Via Mascagni n. 29. Il C.T.U., poi, sottolinea la comparsa di cedimenti di parte della rampa carrabile e del marciapiede, antistante il civico n. 29 di via Mascagni, individuandone la causa nel fatto che, all'epoca della costruzione dell'edificio, molto probabilmente, non fu adeguatamente prolungata la piastra di fondazione, fin sotto la rampa, sicchè quest'ultima non poggia su base solida ma su terreno di riporto, con scarse caratteristiche meccaniche e non sufficientemente compattato, così da lasciare ampi vuoti. Conseguentemente, l'azione dei carichi verticali, gravati dai veicoli passanti, provocava un fenomeno di assestamento della pavimentazione della rampa di discesa e del marciapiede ad essa antistante. Il vizio costruttivo – sottolinea il C.T.U. – trova conferma nel fatto che, nel quartiere circostante gli immobili oggetto di causa, non sono stati riscontrati casi analoghi: le rampe di accesso ai box ed i marciapiedi circostanti le altre villette a schiera non presentavano segni di cedimento. Inoltre, osserva il C.T.U., la rampa in questione rappresenta un caso singolare della zona, in quanto si innesta a falda unica, con angolo acuto, direttamente sulla sede stradale comunale, a differenza delle altre abitazioni che, invece, presentano delle rampe per accesso ai box, dotate di un piano orizzontale o comunque di marciapiede a livello, largo un paio di metri, in grado di attenuare la pendenza in discesa per poi collegarsi in piano con la strada. Un simile ripiano orizzontale di collegamento tra la rampa di discesa e la strada, se opportunamente dimensionato e livellato, in contropendenza rispetto alla rampa, avrebbe consentito un maggior controllo del deflusso delle acque piovane che, invece, oggi si immettono seguendo la rampa di discesa immediatamente adiacente la strada. Va ribadita, poi, l'assenza di un corretto sistema di drenaggio urbano delle acque bianche, perché la presenza di una rete urbana di fogna bianca avrebbe agevolato un più corretto smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. In definitiva, secondo il C.T.U., le motivazioni che avrebbero provocato i danni ai vani seminterrati di via Mascagni n. 29 sono attribuibili agli evidenti vizi nella realizzazione dell'immobile in questione e, in secondo luogo, alla mancanza di una rete di fognatura bianca per l'intero quartiere di Isola Verde in Margherita di Savoia (FG), stante l'elevato frazionamento delle proprietà dei lottizzanti che si sono succeduti a partire dai primi anni '80 sino ad oggi>.15 Le conclusioni, come sopra tratte dall'Ausiliare del Giudice, fondate sulla base di dati oggettivi e di procedimento logico- deduttivo immune da vizi, come tali pienamente condivisibili, non lasciano spazio a dubbi in ordine alla individuazione delle cause dei fenomeni infiltrativi e dei conseguenti danni lamentati dagli attori, ora appellati, sintetizzabili sia nei vizi costruttivi delle unità immobiliari oggetto di causa, vizi ascrivibili alla RT0 attualmente estinta e, per essa, ai
[...] soci illimitatamente responsabili, , RT0
e , appellati qui ON TR contumaci (sul punto, in difetto di impugnazione, deve ritenersi ormai formato il giudicato), sia nell'assenza di adeguato sistema di raccolta di acque meteoriche (c.d. fogna bianca), carenza certamente ascrivibile all'Amministrazione Comunale, trattandosi di opere pubbliche alla stessa riconducibili. Non è condivisibile, quindi, il rilievo della difesa appellante, secondo cui l'assenza della rete fognante sarebbe stata “solo incidentalmente” indicata dal C.T.U., quale fattore mitigante i fenomeni infiltrativi, con attribuzione, in via esclusiva, degli stessi alla constatata presenza di vizi costruttivi dell'immobile di via Mascagni n. 29. È di tutta evidenza che i due fattori causali, individuati dal C.T.U., concorrono entrambi e in pari misura nel procedimento causale produttivo dei danni lamentati, posto che la presenza della fogna bianca avrebbe ridimensionato certamente il flusso delle acque meteoriche e, quindi, il ristagno delle stesse, così da impedire il verificarsi delle lamentate infiltrazioni di umidità; del pari, l'assenza dei vizi costruttivi avrebbe impedito il ristagno di acqua e il conseguente fenomeno infiltrativo. Il motivo di censura sul punto è quindi privo di fondamento, avendo il primo Giudice correttamente e condivisibilmente ripartito le responsabilità in pari misura tra CP_12
Comunale e impresa costruttrice dell'edificio di Via Mascagni n. 29. Aggiungasi che, a prescindere dal soggetto incaricato per la esecuzione delle opere pubbliche in questione, su cui infra, l' Comunale, comunque tenuta alla CP_12 sorveglianza ed al controllo sulla esecuzione delle stesse, non si sottrae alle responsabilità conseguenti alla carenza che, nella fattispecie, si identifica nell'omessa previsione progettuale di tale intervento, essendo l'intera zona sprovvista di fogna bianca, e nella cattiva esecuzione delle pendenze stradali. Non resta che esaminare il gravame, pure proposto dal riguardante il capo della RT1 sentenza relativo all'assoluzione da ogni responsabilità della RT
Va sottolineato, in proposito, che l' RT2
in primo grado, estese il contraddittorio nei
[...] confronti di quest'ultima società, cui addebitava, in virtù di atto unilaterale d'obbligo in data 1/7/2005, la realizzazione delle strade poste a servizio della palazzina di parte attrice, la cui errata pendenza sarebbe stata all'origine dei lamentati danni. Le domande proposte da parte del RT1
in primo grado, nei confronti della
[...] [...]
sono così sintetizzabili: - condannare la società CP_6 al pagamento in favore degli attori di RT tutti i danni riconosciuti come dovuti a questi ultimi;
- al ripristino della sede stradale oggetto di causa, con le corrette pendenze ed alla eliminazione delle zone di avvallo, nonché alla realizzazione del sistema di drenaggio urbano;
- in ultima analisi, al rimborso, in favore del di tutte le CP_11 somme che l' sarebbe stato chiamato a CP_16 corrispondere in favore degli attori, in ragione delle domande dagli stessi proposte in giudizio. A tal proposito, il primo Giudice ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione Comunale, l'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dalla in data 16 gennaio 2003, avrebbe RT previsto a carico della soltanto le RT opere di urbanizzazione primaria, a servizio degli immobili assentiti dal come precisamente indicate nell'art. CP_11
4, non comprendente né la rete fognaria bianca né le strade urbane, essendo invece espressamente previste la rete fognaria nera, la rete idrica e le strade residenziali e gli spazi di sosta e manovra. Quindi, l'esclusione di responsabilità a carico della società in oggetto deriva dal fatto che, contrariamente all'assunto dell' le opere pubbliche di RT2 rilievo nel presente contenzioso (fogna bianca e strade, con le relative errate pendenze) non sarebbero – come ritenuto dal Tribunale - riconducibili ad obblighi assunti dalla
[...]
RT
Ad avviso dell'appellante il primo Giudice CP_11 avrebbe commesso un duplice errore, consistito: 1) nell'omettere di dare il giusto rilievo al principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché la
[...] non avrebbe giammai contestato la RT realizzazione, da parte sua, delle strade oggetto di causa;
2) nel trascurare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, così come recepiti in corso di causa dal C.T.U., secondo cui la prima delle cause del fenomeno infiltrativo sarebbe riconducibile alla realizzazione, da parte della società in oggetto, dei lotti A e B, a seguito della quale sarebbero insorti gli inconvenienti lamentati da parte attrice. Orbene, ad avviso della Corte, le censure in questione non hanno ad oggetto l'ascrivibilità al della constata CP_11 carenza di fogna bianca, quale concausa, unitamente ai vizi costruttivi dell'edificio di Via Mascagni n. 29, dei fenomeni infiltrativi oggetto di giudizio. Trattasi, invero, di opera pubblica non affidata all'esecuzione di come già rilevato RT dal Tribunale nella gravata sentenza. Sul punto, pertanto, va ribadita la responsabilità del nei sensi e nei limiti come sopra ricostruiti. CP_11 A non diverse conclusioni si giunge con riguardo al profilo relativo all'asserito errore nelle quote altimetriche dei vari interventi edilizi succedutisi nel tempo. A tal proposito, illuminanti sono le osservazioni del C.T.P., ing. per conto di Persona_2 [...] il quale negando ogni responsabilità RT ascrivibile a quest'ultima, ha evidenziato l'elevato frazionamento delle proprietà dei lottizzanti, all'interno del quartiere di “Isola Verde”, e l'assenza di una reale regolamentazione delle quote altimetriche, sia quelle relative al piano di campagna originario che alla sistemazione del terreno post operam, in occasione dei diversi interventi edilizi succedutisi a partire dai primi anni '80 ad oggi. Ciò avrebbe imposto l'utilizzo di buone regole del costruire, cercando di allinearsi per quanto possibile ai fabbricati già esistenti e realizzati prima. In assenza di una rete urbana di fogna bianca, che avrebbe agevolato un più corretto smaltimento delle acque di precipitazione meteorica, l'intera lottizzazione si era sviluppata in sintonia con la topografia delle aree di intervento. Pertanto, ad avviso del C.T.P., il problema andrebbe inquadrato in modo più ampio, nell'ambito complessivo dell'intera lottizzazione
“De Capite” e non sarebbe stato corretto attribuire la responsabilità dell'evento a chi aveva realizzato i lotti ad una quota più alta (circa 35 cm), semplicemente perché aveva costruito i propri lotti in prosecuzione di ciò che era stato realizzato prima, allontanandosi sempre più in direzione sud dal punto di recapito finale delle acque (Viale Ofanto). Tali osservazioni, già di per sé condivisibili, perché fondate su considerazioni supportate da dati oggettivi e iter logico- argomentativo ineccepibile, per un verso, finiscono per riverberare ulteriori profili di responsabilità a carico del per non avere esso regolamentato e, quanto meno, CP_11 controllato l'idoneo allineamento delle quote, in occasione della realizzazione dei numerosi lotti, succedutisi nel tempo, e, per altro verso, hanno trovato condivisione e conferma, se pur implicita, nelle conclusioni del CTU il quale, a fronte delle osservazioni del detto C.T.P., confermava quanto già esposto nella relazione peritale inviata alle parti,16 non smentendo in alcun modo le considerazioni come sopra formulate in sede di osservazioni alla C.T.U. Ne consegue il rigetto del gravame, anche in relazione al profilo in esame. Stante l'integrale rigetto dell'appello, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e possono essere liquidate, per ciascun appellato, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dall'importo determinato in sentenza di primo grado, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività processuale complessivamente compiuta dalle parti, sulla base dei parametri tabellari minimi, di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002.
P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del sindaco p.t., RT1 nei confronti di , RT CO
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, nonché di in persona del
[...] RT legale rappresentante pro-tempore, e di P_ e , CP_9 ON TR avverso la sentenza n. 1123/2023, pubblicata il 21 aprile 2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati P_
e ;
[...] ON TR
- rigetta l'appello;
- condanna il appellante alla rifusione, in favore CP_11 degli appellati costituiti (da un lato,
[...]
, CP_1 CO Controparte_3
, e , e, per
[...] Controparte_4 Controparte_5 essi, i procuratore antistatari che hanno avanzato richiesta di distrazione, ex art. 93 c.p.c., e, dall'altro,
, delle spese processuali del RT presente grado, liquidate, per ciascuna parte, in € 3.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura di legge;
- pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 7/5/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. 4 Così a pag. 15 dell'atto d'appello. 5 L'appellante menziona la sua comparsa di costituzione e risposta, pagg. 3 e 5, nonché una circostanza richiesta, all'interno della sua memoria ex art. 186, comma 6, n. 2), c.p.c., per l'interrogatorio formale degli attori. 6 Così pag. 17 dell'atto d'appello. 7 Così a pag. 20 dell'atto d'appello. 8 In virtù del quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare (come nella fattispecie) con la ordinaria diligenza”. Controparte 9 a firma dell'ing. 10 Cfr. elaborato peritale dell'ing. pagg. 14-15, ove si evidenzia: molto probabilmente non è stata Per_1 adeguatamente prolungata la piastra di fondazione fin sotto la rampa e, pertanto, essa non è stata fondata su una base solida ma su terreno di riporto con scarse caratteristiche meccaniche e non sufficientemente compattato così da lasciare ampi vuoti>. 11 Cfr. Cass. n. 9318 del 04/04/2019; n. 25843 del 23/09/2021; n. 2312 del 31/01/2025. 12 Cfr. pagg. 10-12 dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Per_1 13 Cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Per_1 14 Così testualmente si esprime il C.T.U. a pag. 12 del suo elaborato peritale. 15 Cfr. paf. 16 dell'elaborato del C.T.U., ing. Per_1 16 Id est: “A parere dello scrivente le motivazioni che avrebbero provocato danni ai vani seminterrati di via Mascagni
n.29 sono attribuibili agli evidenti vizi nella realizzazione dell'immobile in questione, in secondo luogo alla mancanza di una rete di fognatura bianca per l'intero quartiere di Isola Verde in Margherita di Savoia (FG), stante l'elevato frazionamento delle proprietà dei lottizzanti che si sono succeduti a partire dai primi anni '80 sino ad oggi”.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott.ssa Maristella SARDONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1421/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni TRA
, in persona del Parte_1 sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Tommaso Pio Lamonaca, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Tommaso Fiore n.62, presso lo studio legale dell'Avv. Gabriella Terzulli;
appellante e
RT CP_2
, ,
[...] Controparte_3 [...]
e CP_4 Controparte_5 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Brandi ed Anna Frontino, elettivamente domiciliati nel loro studio, in Trinitapoli;
in persona del legale RT rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Laura Testa, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Margherita di Savoia;
appellati e
, e Controparte_7 ON
; TR appellati contumaci
All'udienza collegiale del 23/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note scritte del 15/4/2025): …l'adìta Corte di Appello di Bari voglia accogliere le conclusioni riportate nell'atto di appello introduttivo del presente procedimento, che si hanno qui per riportate e ritrascritte, ovvero: “riformare la sentenza n. 1123/2023 pubblicata dal Tribunale di Foggia, II Sezione Civile, Giudice, Dott.ssa Diletta CALO', in data 21/04/2023 (R.G. n. 9725/2014), Repert. N. 1429/2023 del 21/04/2023, MAI NOTIFICATA, e, conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti nell'atto di appello che si hanno qui per conosciuti e ritrascritti: - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
- accertata l'esclusiva responsabilità degli appellati (parte attrice in primo grado) e della e per essa RT0 dei suoi successori, in ogni caso, rigettare le domande proposte dagli attori, poiché, per l'appunto, completamente infondate in fatto ed in diritto, sia sull'an, che sul quantum debeatur, privo, oltretutto, del benché minimo riscontro probatorio;
- in via subordinata, condannare la società
[...]
con sede in Margherita di Savoia alla Via RT
Santeramo, 5, al pagamento in favore degli attori in primo grado, di tutti i danni che dovessero essere riconosciuti dovuti a questi ultimi;
- condannare la CP_6 CP_6
con sede in Margherita di Savoia alla Via Santeramo,
[...]
5, al ripristino della sede stradale oggetto di causa con le corrette pendenze ed alla eliminazione delle zone di avvallo;
- in via ancora più gradata, condannare la società
[...]
con sede in Margherita di Savoia alla Via RT
Santeramo, 5, al rimborso in favore del
[...]
, di tutte le somme che l'Ente RT1
Comunale fosse costretto a corrispondere in favore degli attori in ragione delle domande dagli stessi proposte nel presente giudizio. - Il tutto, con condanna della parte e/o delle parti che risulterà soccombente alla refusione delle spese e dei compensi legali del doppio grado>. I procuratori di , RT CO
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
hanno così concluso (note scritte del 22/4/2025):
[...]
<con le presenti note si ribadisce integralmente il contenuto>
della Memoria di costituzione e delle Note conclusive già agli atti e si impugna e contesta quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Si conclude per il rigetto dell'atto di appello. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori perché anticipatari>. Il procuratore della ha così concluso RT
(note scritte dell'1/4/2025) Noto lo svolgimento del giudizio questa difesa si riporta integralmente a tutto quanto eccepito, dedotto e concluso nei propri scritti difensivi e nelle proprie comparse conclusionali, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, infondato in fatto e diritto. La società insiste per il RT rigetto dell'appello proposto e conseguente conferma della sentenza appellata (sentenza n. 1123 depositata il 21/04/2023 - Tribunale di Foggia - Giudice Calò Diletta, (RG 9725/2014), con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1123/2023, pubblicata il 21 aprile 2023, il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda, proposta da
RT CO [...]
, e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 in qualità di proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Margherita di Savoia, alla via Mascagni n. 29, domanda finalizzata ad ottenere, a carico dell' e RT2 di , e Controparte_7 ON [...]
soci dell'estinta CP_9 RT0 cui era stato esteso il giudizio di
[...] primo grado, la realizzazione, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 2058 c.c., delle opere necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi denunciati e la condanna delle stesse parti al risarcimento dei danni sofferti. In particolare, con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei predetti e RT1 P_
, e
[...] ON TR
(nella qualità di soci accomandatari, al tempo del fatto illecito contestato, della cancellata dal CP_13
Registro delle Imprese in data 19/4/2012), ha condannato le suddette parti ad eseguire le opere di rispettiva competenza e al risarcimento dei danni subiti dagli attori, in solido fra loro e in pari misura nei rapporti interni, quantificati nella somma complessiva di € 16.835,97, oltre IVA dovuta sulla sola somma di € 12.401,97, nonché al pagamento delle spese processuali, in favore degli attori, nella misura di € 411,22 per esborsi ed € 6.247,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, sempre in solido fra loro ed in pari misura nei rapporti interni. Il Tribunale ha anche rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti RT1 di (terzo chiamato in causa dalla RT
, condannando il primo alla RT2 rifusione, in favore della seconda, delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le prove orali assunte (interpello, degli attori e del legale rappresentante di
[...]
e deposizioni testimoniali),1 nonché con RT
l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio2 e l'acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P. (r.g. 346/2012). Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente
, chiedendo la riforma della RT1 sentenza impugnata, perché il Giudice di primo grado avrebbe errato nella valutazione delle cause dei lamentati fenomeni infiltrati, che avrebbero trovato esclusiva origine in vizi di costruzione dell'edificio e non in inadempienze ascrivibili all' RT2
In primo luogo, quest'ultima appellante eccepisce la nullità dell'atto di citazione in primo grado, ex art. 164, co.4, c.p.c.,
Controparte RT 1 escusso all'udienza del 24/10/2019 e escusso all'udienza del 16/11/2021 2 Elaborato peritale del 2/10/2022, a firma dell'ing. . Persona_1 in difetto del requisito di cui all'art. 163, primo comma, n. 4 c.p.c.3 In particolare, nell'atto mancherebbe ogni riferimento temporale afferente i fenomeni atmosferici dai quali sarebbero scaturiti gli allagamenti, causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni alle cose, in violazione del principio del contraddittorio. Con il secondo motivo di gravame, viene dedotta la violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. sull'an debeatur, anche in violazione dell'art. 115 c.p.c. A dire dell'appellante, in primo grado, parte attrice avrebbe addotto “allagamenti”, omettendo qualsivoglia richiesta istruttoria volta a provarli, mentre il avrebbe CP_11 sempre contestato l'an debeatur, precisando “che ogni ulteriore difesa non poteva, né doveva prescindere dal preventivo accertamento dei fatti e delle cause dei fenomeni infiltrativi lamentati da parte attrice”.4 A tal riguardo, vengono riportati stralci degli atti, prodotti in primo grado dal ora appellante, da cui avrebbe dovuto evincersi CP_11 il comportamento processuale della parte convenuta, diretto a contestare nel merito l'esistenza stessa dei fenomeni infiltrativi,5 e che, comunque, sarebbero stati idonei ad assolvere il preciso onere di contestazione delle avverse allegazioni, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il predetto onere deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando la posizione difensiva sostenuta dal convenuto sia, in termini oggettivi, incompatibile con l'affermazione dei fatti stessi, di cui implicitamente ne viene negata l'esistenza. L'Amministrazione appellante aggiunge che il fatto costitutivo della pretesa attorea non avrebbe potuto essere rilevata dal C.T.U., per cui la circostanza relativa all'an debeatur sarebbe rimasta indimostrata. Con il terzo motivo di appello, viene dedotta la “violazione dell'art. 116 c.p.c.; errata insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove con riferimento alle responsabilità individuate nella CTU, anche con riferimento alla condanna in via solidale del disposta RT1 ai sensi dell'art. 2055 c.c.; difetto legittimazione passiva;
violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.; mancata applicazione dell'art. 1227 c.c.”6 L'appellante sostiene che la motivazione della pronuncia di primo grado sia contraddittoria, così come la relazione peritale posta a suo fondamento, con riferimento all'individuazione delle responsabilità nella produzione del danno lamentato. In particolare, il C.T.U. avrebbe imputato gli eventi dannosi agli evidenti vizi nella realizzazione dell'immobile in questione, considerando, solo incidentalmente, che la presenza della rete di fogna bianca ovvero di impianto di drenaggio delle acque piovane, nella specie assenti, avrebbe mitigato i fenomeni infiltrativi. Pertanto, ad avviso del appellante, la domanda CP_11 avanzata nei suoi confronti dagli attori, ora appellati, avrebbe dovuto ritenersi infondata nei suoi confronti, posto che i lamentati fenomeni infiltrativi avrebbero trovato causa nei soli vizi costruttivi della palazzina. D'altronde, ad avviso dell'appellante, sarebbero ingiustificate ed inammissibili le osservazioni del C.T.U., fatte proprie dal primo Giudice, in ordine all'individuazione delle opere da realizzare per eliminare i fenomeni infiltrativi oggetto di causa, relativamente a quanto imputato al A tal proposito, l'appellante sottolinea CP_11
l'inammissibilità della domanda attorea, relativa agli obblighi di fare, avanzata dagli attori e accolta dal Giudice di prime cure, trattandosi di beni pubblici, poiché non sono configurabili al loro riguardo situazioni di diritto soggettivo, bensì interessi di mero fatto, come tali immeritevoli di tutela ordinamentale ex art. 2043 c.c.7 Il , infine, sottolinea che gli RT1 attori, cui sarebbero ascrivibili i difetti costruttivi dell'edificio condominiale, nulla avrebbero fatto per porre rimedio ai lamentati fenomeni infiltrativi, con le conseguenze previste dall'art. 1227 c.c.8 Con riguardo alla domanda proposta nei confronti della
[...]
chiamata in causa dal ora RT CP_11 appellante, quest'ultimo si duole della pronuncia di rigetto per plurime ragioni: 1) la relazione peritale,9 di cui al procedimento ex art. 696bis c.p.c., avrebbe evidenziato che una delle prime cause dell'evento dannoso, oggetto di causa, sarebbe stata individuabile nella realizzazione, riconducibile all'intervento edilizio della dei lotti RT
A e B, avvenuta in epoca successiva all'edificazione dell'immobile oggetto di causa, ad una quota più alta di 35 cm rispetto a Via Mascagni, come desumibile dal fatto che gli inconvenienti lamentati si erano manifestati soltanto dopo tale intervento;
2) non avrebbe RT mai contestato di aver realizzato le strade oggetto di causa, sicchè il primo Giudice avrebbe dovuto applicare il principio di cui all'art. 115 c.p.c. Pertanto, ad avviso dell'Amministrazione appellante, in riforma della impugnata sentenza, la detta società avrebbe dovuto essere condannata al pagamento dei danni lamentati da parte attrice nonché al ripristino delle pendenze della sede stradale di che trattasi ed alla eliminazione delle zone di avvallo, ovvero a tenere indenne di tutto questo il
[...]
. In ogni caso, trattandosi di vizi RT1 costruttivi riconducibili all'impresa che aveva edificato l'immobile in oggetto, ogni responsabilità avrebbe dovuto ricadere sugli stessi proprietari, restando estraneo il Comune deducente. Si sono costituiti nel giudizio di appello i proprietari dello stabile danneggiato dai fenomeni infiltrativi,
[...]
, , CP_1 CO Controparte_3
e , contestando, prima Controparte_4 Controparte_5 di tutto, la censura del concernente la nullità CP_11 dell'atto di citazione, atteso che il quantum risarcitorio chiesto in primo grado sarebbe stato esattamente indicato e che, nel corso dell'A.T.P., sarebbe stato dimostrato che gli inconveniente lamentati dagli attori erano stati oggetto di esplicito esposto al tramite RT1 una nota del 23.1.2012, prodotta agli atti. Rispetto alla censura afferente la violazione del principio dell'onere probatorio, gli appellati evidenziano di avere confermato, in sede di interrogatorio formale in primo grado, la denuncia delle infiltrazioni nell'edificio de quo, nonché lo stato dei luoghi e l'origine dei predetti fenomeni infiltrativi, individuati nell'acqua piovana caduta nel corso degli anni. Inoltre – evidenziano gli appellati - le circostanze di fatto sarebbero state ulteriormente convalidate nel corso della deposizione testimoniale dell'ing. (consulente CP_14 tecnico in sede di A.T.P.). Gli appellati, inoltre, evidenziano che il C.T.U. (ing.
avrebbe chiaramente ed inequivocabilmente Per_1 concluso nel senso di ricondurre i danni oggetto di causa a due distinte cause, ovverosia agli evidenti vizi nella realizzazione dell'immobile in questione, in secondo luogo alla mancanza di una rete di fognatura bianca per l'intero quartiere di Isola Verde in Margherita di Savoia. Conseguentemente, il C.T.U. avrebbe precisato che, tra i principali motivi di quanto lamentato dagli attori, vi era la totale assenza di un impianto di raccolta delle acque piovane, che, qualora esistente, sarebbe stato idoneo ad agevolare un più corretto smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. Gli appellati, inoltre, negano ogni responsabilità in ordine alla realizzazione della rampa di accesso ai box-auto, osservando che, coerentemente con il contenuto della relazione peritale resa in sede di A.T.P., la rampa era stata realizzata nel rispetto delle norme tecniche e l'evento era riconducibile ai mancati interventi sulle opere di urbanizzazione primaria delle strade limitrofe all'edificio. Sicchè, quand'anche fosse stata ravvisabile la responsabilità, sotto quest'ultimo aspetto, in capo alla
[...]
il appellante non sarebbe stato RT CP_11 esonerato da altrettante responsabilità, incombendo su di esso, quanto meno, un obbligo di sorveglianza e controllo sui lavori, avvalendosi dei mezzi di intervento e tutela previsti dalla legge. Si è costituita in giudizio anche l'appellata
[...]
la quale ha eccepito, in rito, RT
l'inammissibilità dell'appello, in difetto di espressa e specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche da apportare allo stesso in sede di gravame. Nel merito, la società appellata deduce, oltre alla genericità, l'infondatezza della censura mossa dal appellante, CP_11 in ordine alla violazione dell'art. 115 c.p.c., perché priva di ogni riscontro oggettivo e probatorio, nonché di argomentazioni logiche e valide giuridicamente. Al contrario – ad avviso dell'appellata - il Giudice di primo grado, sulla scorta della C.T.U. di causa, avrebbe ampiamente motivato il proprio convincimento, con argomentazioni logiche ed immuni da vizi di sorta, né sarebbe opponibile alla deducente l'elaborato peritale redatto in sede di A.T.P., cui era RT rimasta estranea. Dunque – osserva l'appellata – sarebbe infondata la doglianza del tesa al riconoscimento, in capo alla CP_11
della responsabilità per i danni RT lamentati dai proprietari dell'edificio di Via Mascagni n. 29, perché la società deducente avrebbe realizzato i lotti A e B in epoca successiva alla costruzione della palazzina de qua, unitamente alla via Mascagni, e le cause del danno lamentato sarebbero da addebitare sia agli accertati vizi costruttivi della palazzina (ascrivibili alla 10 CP_13 che alla mancanza di una rete di fogna bianca per l'intero quartiere. Sono rimasti contumaci, nel giudizio di gravame, gli appellati , e RT0 ON
. TR
Con ordinanza di questa Corte, in data 29/5/2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, avanzata dal appellante. CP_11
Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 23/4/2025, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come sopra precisate. Motivi della decisione In via preliminare, gli appellati , RT0
e , nonostante la ON TR rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Ciò posto, ad avviso della Corte, le doglianze dell'appellante sono prive di fondamento. Con il primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata perché il primo Giudice nulla avrebbe osservato in merito alla nullità dell'atto di citazione in primo grado, per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c., secondo cui “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”. In particolare, secondo l'appellante, nell'atto introduttivo del giudizio mancherebbe “ogni riferimento temporale con riguardo ai fenomeni atmosferici (piogge) dai quali sarebbero scaturiti gli allagamenti, causa, a detta di parte attrice, delle lamentate infiltrazioni e dei conseguenti danni. Ebbene, a tal riguardo, parte attrice si è limitata a richiamarli senza indicare i giorni e le ore in cui le piogge hanno provocato gli anzidetti allagamenti. Tutto, ciò, ovviamente, in palese violazione del superiore principio del contraddittorio, così come costituzionalmente garantito nel nostro ordinamento giuridico”. La censura non è meritevole di accoglimento, perchè, contrariamente a quanto sostenuto dal appellante, CP_11
l'enunciazione dei fatti, posti a fondamento della domanda, è sufficientemente chiara e pone il contraddittore in condizioni di difendersi adeguatamente, come d'altronde avvenuto di fatto nel corso dell'intero procedimento, come si evince agevolmente dalle articolate difese redatte dall'Amministrazione ora appellante. La pretesa risarcitoria e di esecuzione in forma specifica, invero, poggia – secondo la prospettazione attorea - sul lamentato fenomeno infiltrativo di acque meteoriche che, nel corso del tempo, non adeguatamente drenate, hanno finito per danneggiare le unità immobiliari appartenenti agli attori. Sicchè, in tale prospettiva, non si appalesa necessaria l'indicazione dei precisi fenomeni atmosferici (e la loro relativa intensità), quali eventi materialmente causativi delle infiltrazioni lamentate. Trattasi, in realtà, di una situazione – per altro verificata in contraddittorio persino ante causam, in sede di accertamento tecnico preventivo - che trova la sua causa diretta non nei fenomeni meteorici, innegabilmente susseguitesi negli anni e che costituiscono l'antefatto, ma in vizi costruttivi e in carenze nella predisposizione di opere, finalizzate al drenaggio delle acque meteoriche, che nel lungo periodo, hanno consentito i fenomeni infiltrativi, con i conseguenti danni prodottisi sullo stabile sito in via Mascagni n. 29. D'altronde, dallo stesso atto di citazione, che richiama in buona parte il contenuto della relazione peritale effettuata in sede di A.T.P., si evince chiaramente che la causa “prima” dei danni lamentati è individuata in fenomeni infiltrativi, provocati sì, a monte, da acque piovane, con conseguente attività erosiva avvenuta con il passare del tempo, ma, a valle, dall'assenza di adeguate cautele e presidi indispensabili per rendere impermeabili le superfici esposte ai fenomeni atmosferici. Pertanto, l'oggetto del contendere non verte su singoli episodi meteorici e conseguenti allagamenti e non è quindi indispensabile, ai fini del contraddittorio, la loro esatta collocazione temporale, come invece preteso infondatamente dalla difesa appellante. Passando all'esame degli ulteriori motivi di gravame, unitariamente considerati stante la loro intima connessione, deve, in primo luogo, escludersi l'eccepita inammissibilità della domanda attorea, accolta dal primo Giudice, di pronuncia di condanna ad un facere, nei confronti della P.A., quand'anche si tratti di opere inerenti beni pubblici. Secondo l'infondata doglianza del appellante, di CP_11 ostacolo alla pretesa giudiziale in oggetto sarebbe la dedotta non configurabilità di situazioni di diritto soggettivo, bensì di interessi di mero fatto, come tali immeritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Proprio in tema di riparto di giurisdizione, fra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire ripetutamente che l'inosservanza da parte della PA, nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza integranti il precetto di cui all'art. 2043 c.c., può essere denunziata dal privato dinanzi al Giudice Ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un “facere”, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi della PA, bensì un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.11 Quindi, spetta al G.O. conoscere della domanda con cui si chiede di condannare la P.A. ad eseguire, su un bene pubblico, le opere necessarie ad eliminare le cause che hanno provocato danni ad un bene privato, poiché non si interferisce nella sfera dell'attività autoritativa della P.A., manifestatasi attraverso atti o provvedimenti, ovverosia nell'esercizio di un potere amministrativo, bensì della semplice osservanza del principio del neminem laedere, il quale si sostanzia anche nell'obbligo di conformarsi alle normali regole di prudenza e diligenza, per evitare danni a terzi, e in relazione al quale è certamente configurabile un diritto soggetto e non un mero interesse di fatto. Ciò posto, i danni lamentati dagli attori in primo grado sono stati constatati in contraddittorio delle parti e descritti dal C.T.U., all'esito di sopralluogo. Come riferito dall'Ausiliare del Giudice,12 gli immobili oggetto di causa presentavano umidità di risalita sui bordi delle pareti e tamponature nei boxes seminterrati, con pareti ammalorate e distacco di intonaco. Veniva constatata la presenza di umidità e un mediocre stato di salubrità nei quattro immobili di proprietà di parte attrice, con numerose e diffuse macchie sulle pareti. Visibili erano i danni da ammaloramento, localizzato principalmente nella parte bassa dei muri. Secondo il C.T.U., il fenomeno di infiltrazione d'acqua aveva pregiudicato anche le murature portanti, con presenza sulle pareti di evidenti macchie di umidità, che avevano causato il distacco delle pitture e rigonfiamenti, oltre alla diversa colorazione della stessa. Veniva altresì rilevata la presenza di muffe che, oltre a pregiudicare l'estetica dell'ambiente, costituiva anche un pericolo per la salute, stante la presenza di sostanze allergeniche nei vani interni, idonee a recare pregiudizio per la salute umana. Il C.T.U., nel confermare la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice, evidenziava le seguenti anomalie: deterioramento degli intonaci e tinteggiatura sulle pareti dei boxes;
distacco di battiscopa sulle pareti danneggiate e sulla rampa;
presenza di muffa;
deterioramento della rampa d'accesso ai boxes. Effettuate delle prove sull'andamento delle acque, in corrispondenza del marciapiede antistante gli immobili di parte attrice, ora appellante, ove veniva constatata una depressione superficiale, il C.T.U.13 ha verificato il percorso seguito dall'acqua su via Mascagni, con direzione da monte a valle, constatando che l'acqua arriva nei pressi degli immobili oggetto di causa, incontra una depressione superficiale che trattiene l'acqua, fino a quando non si colma completamente, per poi tracimare la parte eccedente verso la rampa carrabile dell'immobile de quo. Da ciò risulta quindi che gli immobili in questione sono oggetto di frequenti allagamenti, i quali causano fenomeni di infiltrazioni generando altresì cedimento della pavimentazione pedonale esterna e della rampa di accesso ai box.14 Quanto alle cause del fenomeno infiltrativo e dei conseguenti danni, il C.T.U., in primo luogo, individua vizi nella realizzazione contestuale delle strade, perché il terreno, su cui sorgono gli immobili oggetto di causa in via Mascagni, era in sterrato e, ciò nonostante, all'epoca gli inconvenienti lamentati da parte attorea non erano ancora in essere. L'errore sarebbe consistito nella costruzione dei lotti ad una quota più alta, rispetto al piano di campagna, emersa anche in sede di sopralluogo, e tale differenza di quota avrebbe prodotto l'inevitabile innalzamento della sede stradale, avvenuta in maniera graduale lungo l'asse longitudinale di via Mascagni, mentre nella traversa di via Mascagni/via Giordani tale differenza di quota (risultata in sede di sopralluogo pari a 35 cm) avrebbe dato luogo a una piattaforma stradale da falda unica, con pendenza trasversale verso l'immobile di parte attrice. Conseguentemente, l'allontanamento delle acque superficiali avveniva a discapito dell'immobile oggetto di causa, che vedeva convogliare e ristagnare grandi volumi d'acqua a ridosso del prospetto Sud. In secondo luogo – osserva il C.T.U. – assume rilevanza l'assenza, nell'intera zona, di una rete urbana per il corretto smaltimento e allontanamento delle acque meteoriche (c.d. fogna bianca). La presenza di una rete fognaria avrebbe mitigato i danni dovuti alla non corretta realizzazione delle pendenze della piattaforma stradale e al non corretto allineamento delle quote dei fabbricati circostanti. La pendenza non corretta delle strade e l'assenza di adeguato drenaggio dell'acqua, riconducibile all'assenza in zona di una rete fognante sono quindi individuate dal C.T.U. come una delle cause dei danni lamentati dai proprietari dell'immobile di Via Mascagni n. 29. Il C.T.U., poi, sottolinea la comparsa di cedimenti di parte della rampa carrabile e del marciapiede, antistante il civico n. 29 di via Mascagni, individuandone la causa nel fatto che, all'epoca della costruzione dell'edificio, molto probabilmente, non fu adeguatamente prolungata la piastra di fondazione, fin sotto la rampa, sicchè quest'ultima non poggia su base solida ma su terreno di riporto, con scarse caratteristiche meccaniche e non sufficientemente compattato, così da lasciare ampi vuoti. Conseguentemente, l'azione dei carichi verticali, gravati dai veicoli passanti, provocava un fenomeno di assestamento della pavimentazione della rampa di discesa e del marciapiede ad essa antistante. Il vizio costruttivo – sottolinea il C.T.U. – trova conferma nel fatto che, nel quartiere circostante gli immobili oggetto di causa, non sono stati riscontrati casi analoghi: le rampe di accesso ai box ed i marciapiedi circostanti le altre villette a schiera non presentavano segni di cedimento. Inoltre, osserva il C.T.U., la rampa in questione rappresenta un caso singolare della zona, in quanto si innesta a falda unica, con angolo acuto, direttamente sulla sede stradale comunale, a differenza delle altre abitazioni che, invece, presentano delle rampe per accesso ai box, dotate di un piano orizzontale o comunque di marciapiede a livello, largo un paio di metri, in grado di attenuare la pendenza in discesa per poi collegarsi in piano con la strada. Un simile ripiano orizzontale di collegamento tra la rampa di discesa e la strada, se opportunamente dimensionato e livellato, in contropendenza rispetto alla rampa, avrebbe consentito un maggior controllo del deflusso delle acque piovane che, invece, oggi si immettono seguendo la rampa di discesa immediatamente adiacente la strada. Va ribadita, poi, l'assenza di un corretto sistema di drenaggio urbano delle acque bianche, perché la presenza di una rete urbana di fogna bianca avrebbe agevolato un più corretto smaltimento delle acque di precipitazione meteorica. In definitiva, secondo il C.T.U., le motivazioni che avrebbero provocato i danni ai vani seminterrati di via Mascagni n. 29 sono attribuibili agli evidenti vizi nella realizzazione dell'immobile in questione e, in secondo luogo, alla mancanza di una rete di fognatura bianca per l'intero quartiere di Isola Verde in Margherita di Savoia (FG), stante l'elevato frazionamento delle proprietà dei lottizzanti che si sono succeduti a partire dai primi anni '80 sino ad oggi>.15 Le conclusioni, come sopra tratte dall'Ausiliare del Giudice, fondate sulla base di dati oggettivi e di procedimento logico- deduttivo immune da vizi, come tali pienamente condivisibili, non lasciano spazio a dubbi in ordine alla individuazione delle cause dei fenomeni infiltrativi e dei conseguenti danni lamentati dagli attori, ora appellati, sintetizzabili sia nei vizi costruttivi delle unità immobiliari oggetto di causa, vizi ascrivibili alla RT0 attualmente estinta e, per essa, ai
[...] soci illimitatamente responsabili, , RT0
e , appellati qui ON TR contumaci (sul punto, in difetto di impugnazione, deve ritenersi ormai formato il giudicato), sia nell'assenza di adeguato sistema di raccolta di acque meteoriche (c.d. fogna bianca), carenza certamente ascrivibile all'Amministrazione Comunale, trattandosi di opere pubbliche alla stessa riconducibili. Non è condivisibile, quindi, il rilievo della difesa appellante, secondo cui l'assenza della rete fognante sarebbe stata “solo incidentalmente” indicata dal C.T.U., quale fattore mitigante i fenomeni infiltrativi, con attribuzione, in via esclusiva, degli stessi alla constatata presenza di vizi costruttivi dell'immobile di via Mascagni n. 29. È di tutta evidenza che i due fattori causali, individuati dal C.T.U., concorrono entrambi e in pari misura nel procedimento causale produttivo dei danni lamentati, posto che la presenza della fogna bianca avrebbe ridimensionato certamente il flusso delle acque meteoriche e, quindi, il ristagno delle stesse, così da impedire il verificarsi delle lamentate infiltrazioni di umidità; del pari, l'assenza dei vizi costruttivi avrebbe impedito il ristagno di acqua e il conseguente fenomeno infiltrativo. Il motivo di censura sul punto è quindi privo di fondamento, avendo il primo Giudice correttamente e condivisibilmente ripartito le responsabilità in pari misura tra CP_12
Comunale e impresa costruttrice dell'edificio di Via Mascagni n. 29. Aggiungasi che, a prescindere dal soggetto incaricato per la esecuzione delle opere pubbliche in questione, su cui infra, l' Comunale, comunque tenuta alla CP_12 sorveglianza ed al controllo sulla esecuzione delle stesse, non si sottrae alle responsabilità conseguenti alla carenza che, nella fattispecie, si identifica nell'omessa previsione progettuale di tale intervento, essendo l'intera zona sprovvista di fogna bianca, e nella cattiva esecuzione delle pendenze stradali. Non resta che esaminare il gravame, pure proposto dal riguardante il capo della RT1 sentenza relativo all'assoluzione da ogni responsabilità della RT
Va sottolineato, in proposito, che l' RT2
in primo grado, estese il contraddittorio nei
[...] confronti di quest'ultima società, cui addebitava, in virtù di atto unilaterale d'obbligo in data 1/7/2005, la realizzazione delle strade poste a servizio della palazzina di parte attrice, la cui errata pendenza sarebbe stata all'origine dei lamentati danni. Le domande proposte da parte del RT1
in primo grado, nei confronti della
[...] [...]
sono così sintetizzabili: - condannare la società CP_6 al pagamento in favore degli attori di RT tutti i danni riconosciuti come dovuti a questi ultimi;
- al ripristino della sede stradale oggetto di causa, con le corrette pendenze ed alla eliminazione delle zone di avvallo, nonché alla realizzazione del sistema di drenaggio urbano;
- in ultima analisi, al rimborso, in favore del di tutte le CP_11 somme che l' sarebbe stato chiamato a CP_16 corrispondere in favore degli attori, in ragione delle domande dagli stessi proposte in giudizio. A tal proposito, il primo Giudice ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione Comunale, l'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dalla in data 16 gennaio 2003, avrebbe RT previsto a carico della soltanto le RT opere di urbanizzazione primaria, a servizio degli immobili assentiti dal come precisamente indicate nell'art. CP_11
4, non comprendente né la rete fognaria bianca né le strade urbane, essendo invece espressamente previste la rete fognaria nera, la rete idrica e le strade residenziali e gli spazi di sosta e manovra. Quindi, l'esclusione di responsabilità a carico della società in oggetto deriva dal fatto che, contrariamente all'assunto dell' le opere pubbliche di RT2 rilievo nel presente contenzioso (fogna bianca e strade, con le relative errate pendenze) non sarebbero – come ritenuto dal Tribunale - riconducibili ad obblighi assunti dalla
[...]
RT
Ad avviso dell'appellante il primo Giudice CP_11 avrebbe commesso un duplice errore, consistito: 1) nell'omettere di dare il giusto rilievo al principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché la
[...] non avrebbe giammai contestato la RT realizzazione, da parte sua, delle strade oggetto di causa;
2) nel trascurare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, così come recepiti in corso di causa dal C.T.U., secondo cui la prima delle cause del fenomeno infiltrativo sarebbe riconducibile alla realizzazione, da parte della società in oggetto, dei lotti A e B, a seguito della quale sarebbero insorti gli inconvenienti lamentati da parte attrice. Orbene, ad avviso della Corte, le censure in questione non hanno ad oggetto l'ascrivibilità al della constata CP_11 carenza di fogna bianca, quale concausa, unitamente ai vizi costruttivi dell'edificio di Via Mascagni n. 29, dei fenomeni infiltrativi oggetto di giudizio. Trattasi, invero, di opera pubblica non affidata all'esecuzione di come già rilevato RT dal Tribunale nella gravata sentenza. Sul punto, pertanto, va ribadita la responsabilità del nei sensi e nei limiti come sopra ricostruiti. CP_11 A non diverse conclusioni si giunge con riguardo al profilo relativo all'asserito errore nelle quote altimetriche dei vari interventi edilizi succedutisi nel tempo. A tal proposito, illuminanti sono le osservazioni del C.T.P., ing. per conto di Persona_2 [...] il quale negando ogni responsabilità RT ascrivibile a quest'ultima, ha evidenziato l'elevato frazionamento delle proprietà dei lottizzanti, all'interno del quartiere di “Isola Verde”, e l'assenza di una reale regolamentazione delle quote altimetriche, sia quelle relative al piano di campagna originario che alla sistemazione del terreno post operam, in occasione dei diversi interventi edilizi succedutisi a partire dai primi anni '80 ad oggi. Ciò avrebbe imposto l'utilizzo di buone regole del costruire, cercando di allinearsi per quanto possibile ai fabbricati già esistenti e realizzati prima. In assenza di una rete urbana di fogna bianca, che avrebbe agevolato un più corretto smaltimento delle acque di precipitazione meteorica, l'intera lottizzazione si era sviluppata in sintonia con la topografia delle aree di intervento. Pertanto, ad avviso del C.T.P., il problema andrebbe inquadrato in modo più ampio, nell'ambito complessivo dell'intera lottizzazione
“De Capite” e non sarebbe stato corretto attribuire la responsabilità dell'evento a chi aveva realizzato i lotti ad una quota più alta (circa 35 cm), semplicemente perché aveva costruito i propri lotti in prosecuzione di ciò che era stato realizzato prima, allontanandosi sempre più in direzione sud dal punto di recapito finale delle acque (Viale Ofanto). Tali osservazioni, già di per sé condivisibili, perché fondate su considerazioni supportate da dati oggettivi e iter logico- argomentativo ineccepibile, per un verso, finiscono per riverberare ulteriori profili di responsabilità a carico del per non avere esso regolamentato e, quanto meno, CP_11 controllato l'idoneo allineamento delle quote, in occasione della realizzazione dei numerosi lotti, succedutisi nel tempo, e, per altro verso, hanno trovato condivisione e conferma, se pur implicita, nelle conclusioni del CTU il quale, a fronte delle osservazioni del detto C.T.P., confermava quanto già esposto nella relazione peritale inviata alle parti,16 non smentendo in alcun modo le considerazioni come sopra formulate in sede di osservazioni alla C.T.U. Ne consegue il rigetto del gravame, anche in relazione al profilo in esame. Stante l'integrale rigetto dell'appello, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e possono essere liquidate, per ciascun appellato, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa desunto dall'importo determinato in sentenza di primo grado, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività processuale complessivamente compiuta dalle parti, sulla base dei parametri tabellari minimi, di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002.
P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del sindaco p.t., RT1 nei confronti di , RT CO
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, nonché di in persona del
[...] RT legale rappresentante pro-tempore, e di P_ e , CP_9 ON TR avverso la sentenza n. 1123/2023, pubblicata il 21 aprile 2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati P_
e ;
[...] ON TR
- rigetta l'appello;
- condanna il appellante alla rifusione, in favore CP_11 degli appellati costituiti (da un lato,
[...]
, CP_1 CO Controparte_3
, e , e, per
[...] Controparte_4 Controparte_5 essi, i procuratore antistatari che hanno avanzato richiesta di distrazione, ex art. 93 c.p.c., e, dall'altro,
, delle spese processuali del RT presente grado, liquidate, per ciascuna parte, in € 3.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura di legge;
- pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 7/5/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. 4 Così a pag. 15 dell'atto d'appello. 5 L'appellante menziona la sua comparsa di costituzione e risposta, pagg. 3 e 5, nonché una circostanza richiesta, all'interno della sua memoria ex art. 186, comma 6, n. 2), c.p.c., per l'interrogatorio formale degli attori. 6 Così pag. 17 dell'atto d'appello. 7 Così a pag. 20 dell'atto d'appello. 8 In virtù del quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare (come nella fattispecie) con la ordinaria diligenza”. Controparte 9 a firma dell'ing. 10 Cfr. elaborato peritale dell'ing. pagg. 14-15, ove si evidenzia: molto probabilmente non è stata Per_1 adeguatamente prolungata la piastra di fondazione fin sotto la rampa e, pertanto, essa non è stata fondata su una base solida ma su terreno di riporto con scarse caratteristiche meccaniche e non sufficientemente compattato così da lasciare ampi vuoti>. 11 Cfr. Cass. n. 9318 del 04/04/2019; n. 25843 del 23/09/2021; n. 2312 del 31/01/2025. 12 Cfr. pagg. 10-12 dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Per_1 13 Cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale a firma dell'ing. Per_1 14 Così testualmente si esprime il C.T.U. a pag. 12 del suo elaborato peritale. 15 Cfr. paf. 16 dell'elaborato del C.T.U., ing. Per_1 16 Id est: “A parere dello scrivente le motivazioni che avrebbero provocato danni ai vani seminterrati di via Mascagni
n.29 sono attribuibili agli evidenti vizi nella realizzazione dell'immobile in questione, in secondo luogo alla mancanza di una rete di fognatura bianca per l'intero quartiere di Isola Verde in Margherita di Savoia (FG), stante l'elevato frazionamento delle proprietà dei lottizzanti che si sono succeduti a partire dai primi anni '80 sino ad oggi”.