Articolo 6 della Legge 13 marzo 1958, n. 254
Articolo 5Articolo 7
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23 aprile 1958
Art. 6.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15 per il personale insegnante e assistente della Facolta' di medicina veterinaria, nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto della Universita' libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita'.
Il personale insegnante della predetta Universita' libera e' collocato nella corrispondente categoria statale.
Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, dell'Universita' libera, e' collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie, secondo la sua anzianita' di servizio di ruolo.
Il personale assistente, tecnico ed ausiliario e' collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465 .
Entrata in vigore il 23 aprile 1958