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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Rapporto nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di lavoro subordinato pronunciato la seguente e differenze retributive
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5155/2020 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
Registro Generale art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 28.03.2025, avente ad
N. 5155/20 oggetto: “Rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive”;
e vertente tra
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Savarese e Parte_1 N. _______________
L. Savarese del Foro di Nocera in virtù di mandato allegato al
REPERTORIO ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
N. _______________ Pagani (Sa), Via A. De Rosa, n. 55 bis;
n. 029/2025 R.B
Ricorrente
e nel termine CP_1 in persona del legale rappr. p.t., Controparte_2 del 28.03.2025 con scambio di note scritte rappresentata e difesa dall'avv. N. Landi del Foro di Salerno in ex art. 127 ter cpc virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente
Deposito minuta domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via A. Diaz,
_________________
n. 13;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 1 Parte_1 Controparte_2
e in persona Controparte_3 Parte_2
del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. N. Landi del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via
A. Diaz, n. 13;
Resistente
e
CP_4
Resistente CE
§§§
Nel termine fissato del giorno 28.03.2025 le parti costituite hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 17.11.2020, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue:
“1) La dott.ssa svolgeva l'attività di istruttrice di sala Parte_1
fitness e di personal trainer all'interno della importante Palestra denominata “UAN” di Salerno, senza soluzione di continuità, dall'1
Aprile 2009 al 12 Maggio 2020, lavorando ininterrottamente per conto ed alle dipendenze dei vari soggetti (persone fisiche e giuridiche) succedutisi nella gestione del predetto centro sportivo;
2) Nella titolarità della Palestra denominata “UAN” di Salerno troviamo dapprima la e, poi, senza Controparte_5
soluzione di continuità, la società
[...]
(v. documenti in atti); Controparte_6
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 2 Parte_1 Controparte_2 ………………………………………………………………………………………
5) La Palestra a marchio “UAN” è stata da sempre gestita dal Sig.
, indipendentemente dalle varie Società che si sono CP_4
succedute nella titolarità formale, risultando lo stesso parte integrante e vero e proprio socio delle medesime (v. documenti in atti);
…………………………………………………………………………………….
Fatta questa doverosa premessa, pertanto, la dott.ssa Parte_1
lavorava per conto ed alle dipendenze della società Controparte_2
prima e poi, senza soluzione di continuità, della
[...] [...]
Controparte_6
, nonché del sig. in proprio e quale socio di fatto
[...] CP_4
della medesima Società, dall'1 Aprile 2009 al 12 Maggio 2020;
12) Da una verifica dell'estratto contributivo INPS e dello storico del rapporto di lavoro della ricorrente si evince che la stessa è stata assunta formalmente:
a) per conto ed alle dipendenze della Società con CP_2 CP_2
successivi contratti di lavoro part-time avente le seguenti decorrenze:
- dall'1.4.2009 al 31.12.2009;
- dall'1.1.2010 al 5.7.2010;
- dall'8.2.2012 al 31.12.2012;
- dall'1.1.2013 al 31.7.2013;
b) per conto ed alle dipendenze della Controparte_7
con le seguenti decorrenze:
[...]
- dal 24.2.2014 al 31.5.2014;
- dal 14.11.2015 con contratto a tempo indeterminato cessato in data
4.6.2020 per le dimissioni volontarie (v. documenti in atti);
13) In ogni caso, aldilà delle formali assunzioni, la dott.ssa
[...]
lavorava per conto ed alle dipendenze della società Parte_1 [...]
ininterrottamente, dall'1 Aprile 2009 e, poi, senza Controparte_2
soluzione di continuità, per la Promozione Benessere Società Sportiva
Dilettantistica a r.l., nella gestione della palestra a denominazione
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 3 Parte_1 Controparte_2 “UAN” e la stessa continuava a prestare la propria attività lavorativa per la subentrante nonché del sig. sempre fino al 12 Maggio 2020 CP_4
allorquando il rapporto cessava (v. documenti in atti);
14) La dott.ssa chiedeva più volte, invano, la Parte_1
regolarizzazione retributiva e contributiva della posizione lavorativa;
15) Tuttavia, alla lavoratrice era fatta sottoscrivere documentazione varia, ivi compresi contratti di collaborazione coprenti solo determinati periodi e giammai consegnati alla ricorrente e che, ogni caso, si provvedono (in caso di esibizione di controparte) a contestare ed impugnare estensivamente, in quanto non corrispondenti alle precipue prestazioni lavorative di tipo subordinato rese dalla stessa;
16) La dott.ssa , in possesso di laurea in Scienze Parte_1
Motorie e di numerosi titoli specialistici (v. documenti in atti), per conto ed alle dipendenze delle parti resistenti per il periodo continuativo dall'1 Aprile 2009 al 12 Maggio 2020, svolgeva sempre mansioni di istruttrice di sala fitness e di preparatore atletico (personal trainer), effettuando sia lezioni individuali che corsi di gruppo per gli utenti, presso la palestra “UAN” di Salerno, sita dapprima alla Via Balzico e poi alla Via Fieravecchia, gestite dalle prefate Società come innanzi detto;
17) Le mansioni svolte dalla ricorrente di istruttrice di sala e di preparatore atletico nonché tutte le operazioni ausiliari e connesse esercitate con il carattere della prevalenza ed esclusività, sono inquadrabili nel livello 3 del vigente C.C.N.L. applicato Impianti sportivi e Palestre che testualmente recita: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 4 Parte_1 Controparte_2 mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS (a titolo esemplificativo: allenatore/istruttore, etc.” (v. documenti in atti);
18) Nell'espletamento di tali compiti per conto e nell'interesse delle parti resistenti, nel dedotto periodo di lavoro, la ricorrente era assoggettata alle puntuali e specifiche direttive impartite dagli organi sociali delle predette Società, nonché dal sig. sempre, in CP_4
proprio e quale socio di fatto anche della ultima Società, che imponeva le modalità di esecuzione della prestazione e che controllava altresì il lavoro svolto ed a cui la dott.ssa rendeva altresì conto Parte_1
quotidianamente del proprio operato, essendone sottoposta agli ordini e direttive;
19) La dott.ssa svolgeva la predetta attività lavorativa Parte_1
di istruttrice di sala fitness e di personal trainer, di tipo subordinato e con un inserimento in una organizzazione non propria, bensì nei locali della Palestra denominata “UAN” e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle parti convenute, seguendone le precise istruzioni e direttive;
20) La istante si occupava anche di lezioni di gruppo, c.d. “corsi funzionali” (ossia corpo libero con uso di piccoli attrezzi) e di
“spinning” sempre su planning indicato dal predetto datore di lavoro e con utenti fruitori della palestra UAN;
21) E' bene precisare che gli utenti delle lezioni singole e collettive tenute dalla dott.ssa erano iscritti della palestra UAN Parte_1
e pagavano gli importi solo ed esclusivamente all'amministrazione e giammai alla ricorrente;
22) La dott.ssa , nell'intercorso rapporto lavorativo Parte_1
continuativo all'interno della dall'1 Aprile 2009 al 12 Parte_3
Maggio 2020, osservava il seguente orario di lavoro:
a) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 21:00;
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 5 Parte_1 Controparte_2 b) il Sabato dalle ore 12:00 alle ore 16:00;
23) La ricorrente espletava la propria attività lavorativa anche oltre i predetti orari e turni di lavoro, a secondo delle esigenze lavorative e senza mai percepire alcunché di differenza rispetto alla paga mensile;
24) La dott.ssa per lo svolgimento delle attività Parte_1
lavorative alle dipendenze delle resistenti per il dedotto periodo continuativo dall'1 Aprile 2009 al 12 Maggio 2020, percepiva una retribuzione mensile pari ad euro 400,00 fino all'anno 2012 e dall'anno
2013 pari ad € 450,00 così come indicata nei conteggi esplicativi allegati da considerarsi parte integrante del presente ricorso (v. documenti in atti);
25) La ricorrente è stata pagata in contanti sempre dal sig. CP_4
;
[...]
26) La dott.ssa riceveva una retribuzione mensile Parte_1
inferiore a quella dovuta, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, sulla scorta di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo di settore nonché – comunque – dagli artt. 36 Cost. e 2094 e ss. c.c.;
27) La ricorrente godeva di soli 15 giorni di ferie all'anno nel mese di
Agosto, senza però che le stesse venissero retribuite;
28) L'odierna istante non percepiva quanto dovuto per: 13ma e 14ma mensilità, festività, Rol e scatti di anzianità;
29) Le Società convenute hanno sempre avuto - nell'intero periodo lavorativo dedotto - meno di 15 dipendenti (v. documenti in atti);
30) La ricorrente, ad oggi, non ha ricevuto alcunché per differenze paga, lavoro straordinario, ferie non godute, festività, 13ma mensilità, riduzioni orarie/permessi, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso;
31) La dott.ssa costituiva formalmente in mora le parti Parte_1
convenute richiedendo il pagamento di quanto maturato, impugnando ai sensi dell'art. 2113 c.c. qualsiasi atto di rinuncia e transazione, senza ricevere alcun riscontro e costringendo la stessa ad adire l'Autorità
Giudiziaria (v. documenti in atti)…………………………………………”.
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 6 Parte_1 Controparte_2 Tanto premesso, la parte ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti - dall'1 aprile 2009 al 12 maggio 2020 - svoltosi con le modalità indicate in ricorso e con diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello 3 del richiamato CCNL di categoria, rapporto di lavoro sorto con la alla quale è succeduta, ex art. 2112 c.c., la Controparte_2
Controparte_6
e con il sig. in proprio e nella qualità di socio di
[...] CP_4
fatto della Controparte_6
;
[...]
b) per l'effetto e sempre per i fatti e le causali menzionate in premessa, condannare in solido la convenuta
[...]
, in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro-tempore, ed il sig. , in proprio nonché CP_4
quale socio di fatto della medesima Società, al pagamento in favore della dott.ssa della complessiva somma di € Parte_1
227.209,27, oltre ulteriore rivalutazione ed interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero condannare a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa - anche a mezzo Ctu - sempre per tutti i titoli indicati in ricorso;
c) in via gradata, condannare ciascuno delle parti convenute per le proprie accertate responsabilità, al pagamento in favore della dott.ssa della complessiva somma di € 227.209,27, oltre Parte_1
ulteriore rivalutazione ed interessi come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero condannare a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa - anche a mezzo Ctu - sempre per tutti i titoli indicati in ricorso;
d) in via ancora più gradata, accogliere per quanto di ragione la
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 7 Parte_1 Controparte_2 presente domanda, con ogni conseguenza di legge;
e) liquidare, ex art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme maturate dalla ricorrente e non contestate;
f) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituivano in giudizio le società resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto: invece non si costituiva in giudizio il resistente , nonostante la rituale notifica in data 01.09.2021, CP_4
il quale pertanto veniva dichiarato CE con ordinanza del GdL in data 22.09.2023; in particolare, la società eccepiva, tra l'altro, la Controparte_2
natura autonoma dell'attività di personal trainer svolta dalla ricorrente, la prestazione di natura subordinata della ricorrente solo per i periodi indicati nei contratti stipulati, l'inesistenza dell'asserito trasferimento di azienda e l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze salariali;
in particolare, la società Promozione Benessere srl eccepiva, tra l'altro, la natura autonoma dell'attività di personal trainer svolta dalla ricorrente, la prestazione di natura subordinata della ricorrente solo per i periodi indicati nei contratti stipulati e l'inesistenza dell'asserito trasferimento di azienda.
Di poi, autorizzata la rinotifica del ricorso al resistente , CP_4
effettuato con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. udienze e ordinanze negli anni 2021 e 2022) e svolta l'attività istruttoria di rito
(acquisizione dei documenti allegati;
interrogatorio formale del resistente CE , anche quale legale rappr. p.t. della società CP_4
resistente in data 05.03.2024 e di Controparte_2 CP_8
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 8 Parte_1 Controparte_2 quale legale rappr. p.t. della società Per_1 CP_6 [...]
in data 05.03.2024; prova testimoniale Controparte_6 Parte_2
in data 04.06.2024 e in data 29.10.2024: cfr. ordinanze del GdL in data
22.09.2023 e in data 05.03.2024), rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate (cfr. ordinanze del GdL in data 06.12.2024 e in data
14.02.2025), nel termine fissato del giorno 28.03.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note autorizzate ex art. 429, comma II, cpc e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n.
12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del
08/05/2014), va evidenziato che, nel caso in esame, non risulta provata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata con le società resistenti per l'intero periodo indicato dalla parte ricorrente, cioè dal giorno 01.04.2009 al giorno 12.05.2020, non avendo la ricorrente fornito concreta prova degli indici sintomatici della subordinazione, così come elaborati dalla giurisprudenza in materia.
In particolare, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito un riscontro adeguato alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio
(cfr., tra le altre, Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018) né mediante la prova documentale né mediante la prova orale.
Per quanto riguarda la prova documentale, va evidenziato che agli atti risultano allegati da parte della ricorrente l'estratto contributivo Inps, lo storico del rapporto di lavoro, le visure camerali delle società resistenti, il diploma di educazione fisica con attesto di istruttore federale, il CCNL e le tabelle retributive.
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 9 Parte_1 CP_2 CP_2 In particolare, tali documenti evidentemente non consentono di estrapolare utili elementi per dimostrare lo svolgimento da parte dell'odierna ricorrente dell'attività di lavoro subordinato per l'intero periodo indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
Di contro, la documentazione depositata agli atti dalle società resistenti smentisce l'assunto difensivo della parte ricorrente, dal momento che dalle lettere di assunzione allegate e dalle lettere di dimissioni (cfr. all. n.
13 fascicolo Promozione srl;
all. n. 12 fascicolo si desume CP_2
che la ricorrente ha svolto attività di lavoro subordinato presso le società resistenti per periodi limitati di tempo, quale istruttrice di corsi di gruppo
(total body, step tone, ecc.) e con orario part time, specificamente per i seguenti periodi: 01.06.2006/30.06.2006, 01.04.2009/05.07.2010,
08.02.2012/31.07.2013, 24.02.2014/31.05.2014, 14.11.2015/04.06.2000.
Inoltre, dalla documentazione allegata dalle società resistenti si rileva che l'odierna ricorrente ha svolto corsi di vario tipo anche presso altre palestre, tra le quali NCLUB Salerno, New Academy Fitness di Nocera,
New Penta Word di Nocera (cfr. all. nn. 1 e 2 dei fascicoli telematici delle società resistenti).
Orbene, a fronte di tali emergenze di carattere documentale (che già depongono in maniera decisamente sfavorevole per la parte ricorrente), la prova orale svolta nel corso del giudizio non ha apportato particolari elementi a sostegno della tesi difensiva della parte ricorrente in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze delle società resistenti per l'intero periodo
01.04.2009/12.05.2020.
Infatti, le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte ricorrente,
e (escussi all'udienza in data Testimone_1 Testimone_2
04.06.2024 e in data 29.10.2024; cfr. ordinanza di ammissione del GdL in data 25.03.2024) inducono egualmente ad escludere la fondatezza della domanda formulata dalla parte ricorrente. In effetti, le dichiarazioni rese dai testi sono vaghe e generiche e, comunque, non circostanziate,
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 10 Parte_1 Controparte_2 sicché non presentano quelle caratteristiche di precisione e concordanza tali da consentire di fondare una decisione favorevole: i testi suindicati, in realtà, non hanno riferito circostanze rilevanti circa l'esistenza degli indici sintomatici della subordinazione, come elaborati dalla giurisprudenza in materia.
In particolare, la teste , (indifferente, frequentatrice Testimone_1
dei corsi svolti nella palestra delle società resistenti), ha dichiarato: “
“È vero che la ricorrente ha svolto l'attività di istruttrice di sala fitness e personal trainer all'interno della palestra denominata “UAN”.
Ha svolto tale attività, a quanto consta, dal 2012/2013 e fino al periodo
Covid: preciso che ho iniziato a frequentare la palestra negli anni
2012/2013 e ho seguito i corsi svolti dalla . Parte_1
Quando ho frequentato la palestra UAN ho sempre visto il CP_4
in palestra. Il resistente era alla reception, faceva i corsi, CP_4
faceva anche da personal trainer.
Non posso dire nulla sul capo 8) del ricorso.
…………………………………………………………………………………..
Nulla so circa il capo 9) del ricorso.
……………………………………………………………………………………
La ricorrente svolgeva i corsi che erano indicati dalla Società che gestiva la palestra e, penso, dal Sig. . CP_4
Non ho visto il dare delle direttive alla ricorrente, penso CP_4
venissero date in privato.
Penso che il controllasse il lavoro della ricorrente, così CP_4
come di tutti coloro che lavoravano all'interno della palestra.
Non so che la ricorrente rendesse ogni giorno conto della sua attività in palestra al o ad altri organi della società: io la sera non CP_4
ero presente.
È vero che la ricorrente svolgeva la sua attività di istruttrice di sala fitness e di personal trainer con l'organizzazione della palestra UAN, non avendo una sua organizzazione: la lavorava per la Parte_1
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 11 Parte_1 Controparte_2 palestra.
La ricorrente utilizzava gli strumenti messi a disposizione dalla Società resistente.
E' vero che la ricorrente si occupava anche di lezioni di gruppo, c.d. funzionali (corpo libero con uso di piccoli attrezzi) e corsi di spinning.
La ricorrente svolgeva tali corsi con gli utenti fruitori della palestra
UAN e, penso, sulla base di un planning predisposto dalla società che gestiva la palestra.
…………………………………………………………………………………….
Coloro che seguivano le lezioni tenute dalla ricorrente pagavano gli importi per l'iscrizione all'amministrazione, cioè pagando alla reception, la non prendeva soldi”. Parte_1
Non posso confermare con precisione gli orari svolti dalla ricorrente, però ricordo che la stava in palestra la mattina, ma non posso Parte_1
dire con precisione l'orario in cui arrivava;
sicuramente la sera faceva tardi, non andava via prima delle 21,00, essendoci i corsi serali che iniziavano alle 19,00 o alle 20,00/20,30.
………………………………………………………………………………………………..
Non so quanto è oggetto del capo 27).
……………………………………………………………………………………
Non so se le ferie le sono state retribuite.
Spesso ho frequentato la palestra anche di sabato e anche il sabato c'era la;
io andavo proprio perché c'era lei e facevo il corso Parte_1
“personal” oppure andavo ad allenarmi da sola.
Non so se la era presente ogni sabato. Parte_1
………………………………………………………………………………….
Tutte le volte che andavo in palestra c'era la ricorrente, perché io facevo i suoi corsi che mi piacevano.
……………………………………………………………………………………
Prendevo gli appuntamenti per i corsi di personal trainer direttamente con la ricorrente , come penso facessero tutti gli utenti Parte_1
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 12 Parte_1 Controparte_2 della palestra.
Ho frequentato la sala attrezzi sia durante i “personal” che facevo con la ricorrente sia da sola”.
Il secondo teste indicato dal ricorrente, Testimone_2
(dipendente delle società resistenti dal 2010 al 2015, con mansioni di assistente di sala e di segreteria) ha dichiarato:
“È vera la circostanza di cui al capo 1) del ricorso. Io nel 2009 ero cliente della palestra e dal 2010 al settembre 2015 ho lavorato presso la società resistente e, quindi, sono a conoscenza di queste circostanze. Per il periodo successivo, cioè dal 2015 al 2020 ne ho conoscenza indiretta, in quanto mi è stato riferito da amici che la ricorrente andava lì a lavorare. La ricorrente svolgeva l'attività di istruttrice di sala fitness e di personal trainer.
È vero quanto riportato al capo 5), cioè la palestra UAN è stata da sempre gestita dal Sig. , indipendentemente dalle varie CP_4
società che si sono succedute.
La società svolgeva la sua attività con i medesimi Controparte_3
beni mobili e attrezzature sportive utilizzate dalla società CP_2
[...]
La svolgeva la sua attività con la stessa clientela Controparte_3
della Fitness e con le stesse discipline sportive.
Posso confermare per conoscenza diretta le suddette circostanze per il periodo 2010/2015; per il periodo successivo ciò mi è stato riferito dagli amici.
È vero quanto riportato al capo 5), cioè la palestra UAN è stata da sempre gestita dal Sig. , indipendentemente dalle varie CP_4
società che si sono succedute.
La società svolgeva la sua attività con i medesimi Controparte_3
beni mobili e attrezzature sportive utilizzate dalla società CP_2
[...]
La svolgeva la sua attività con la stessa clientela Controparte_3
Giudizio n. 5155/20 R.G. Verrastro c/o + 2 pag. 13 Controparte_2 della e con le stesse discipline sportive. CP_2
Posso confermare per conoscenza diretta le suddette circostanze per il periodo 2010/2015; per il periodo successivo ciò mi è stato riferito dagli amici.
È vera la circostanza di cui al capo 9) del ricorso.
È vero quanto indicato al capo 18) del ricorso. Nel periodo 2010/2015 in cui ho lavorato presso la società resistente ho avuto conoscenza diretta di quanto riportato al capo 18), cioè che il o il CP_4
legale rappresentante della società dava direttive circa le modalità della prestazione e ne controllava l'operato.
La ricorrente svolgeva la sua attività di istruttrice di sala fitness e di personal trainer con inserimento in un'organizzazione non propria, bensì nei locali della palestra UAN, utilizzando gli attrezzi messi a disposizione dalla resistenti. CP_6
E' vero che la ricorrente si occupava anche di lezioni di Parte_1
gruppo, cd. “corsi funzionali” (cioè corpo libero con uso di piccoli attrezzi) e corsi di “spinning”.
La svolgeva i suddetti corsi su planning indicato dal datore, Parte_1
cioè sostanzialmente . CP_4
Tali corsi venivano svolti con utenti della palestra UAN;
gli utenti delle lezioni singole e collettive tenute dalla ricorrente erano solitamente iscritti della palestra UAN.
Gli utenti delle dette lezioni pagavano gli importi solo all'amministratore, cioè in segreteria, ma mai direttamente alla ricorrente.
Posso affermare per il periodo 2010/Settembre 2015 che la ha Parte_1
lavorato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 21,00 e il Sabato dalle ore 12,00 alle ore 16,00.
Per il periodo successivo posso dire, sempre perché riferito da clienti o amici, che la ricorrente continuava a svolgere lo stesso orario.
È vero quanto riportato dal capo 27), cioè la ricorrente usufruiva di soli
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 14 Parte_1 Controparte_2 15 giorni di ferie all'anno nel mese di agosto, però, come tutti, non le venivano retribuite”.
Invece i testi indicati dalle società resistenti e Testimone_3
escusse alle udienze in data 04.06.2024 e in Testimone_4
data 06.12.2024) hanno sostanzialmente confermato le asserzioni contenute nelle memorie di costituzione, smentendo in gran parte le dichiarazioni rese dai testi di controparte.
In particolare, il teste (istruttrice di ginnastica presso Testimone_3
la società resistenti dal 2009 al 2013 e dal 2014 al 2020) ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: “E' vero che la ricorrente ha svolto presso la società Promozione e Benessere solamente corsi collettivi organizzati dalla palestra;
ha svolto anche corsi di personal trainer organizzandosi con i propri clienti…La stessa attività ha svolto anche presso la società
Controparte_2
E' vero che la ricorrente ha svolto presso la soc. Fitness le mansioni diistruttrice di ginnastica per lezioni di gruppo (total body, step-one, spinning) nei seguenti periodi: dal giorno 01.04.2009 al giorno
07.07.2010 e, poi, dal giorno 08.02.2012 al giorno 31.07.2013, data delle dimissioni.
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Anche presso la società Fitness la ricorrente ha svolto corsi di personal trainer.
Per le lezioni di gruppo la ricorrente ha lavorato per 7 ore settimanali presso la società . CP_2
Sono a conoscenza di queste circostanze perché ho lavorato presso la società resistente come istruttrice di ginnastica, in particolar modo di pilates e attività olistiche, di benessere in generale, presso la società
Promozione e Benessere dal 2014 al 2020 e presso la società dal CP_2
Giudizio n. 5155/20 R.G. Verrastro c/o + 2 pag. 15 Controparte_2 sette ore settimanali, eseguendo solamente lezioni di gruppo.
Preciso che nello stesso periodo ha svolto anche l'attività di personal trainer, prendendo gli appuntamenti in autonomia, gestendosi in maniera autonoma.
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E' vero che la presenza della ricorrente nei locali della palestra quale
“personal trainer”, sia per la soc. Fitness che per promozione e
Benessere, era volontaria e collegata alla presenza in palestra dei suoi clienti che provvedeva ad assistere durante la seduta di allenamento che lei stessa organizzava e dirigeva, senza obbligo di rispettare un orario di lavoro e senza alcun potere in capo alla società resistenti di organizzare il lavoro della ricorrente quale personal trainer, la caratteristica del lavoro del personal trainer è quella di essere svolto in maniera autonoma.
Non è vero che il ha esercitato il potere organizzativo, CP_4
direttivo e gerarchico sulle prestazioni svolte dalla ricorrente quale personal trainer.
Il sig. , quale socio e dipendente della si occupava CP_4 CP_2
di organizzare i corsi collettivi e coordinava la presenza dei “personal trainer” all'interno della palestra.
Al resistente i personal trainer, anche io, si rivolgevano CP_4
per avere la disponibilità della sala ove svolgere le attività, per sapere se la sala era libera: in questo senso, il coordinava il lavoro dei CP_4
personal trainer.
Per l'attività di personal trainer, questi viene pagato con un compenso direttamente dai suoi clienti: il 60% va al personal trainer e il restante
40% viene lasciato alla palestra per l'uso degli attrezzi e dei locali.
Può capitare che il compenso del personal trainer venga lasciato direttamente alla reception, ma perché il personal trainer in quel momento è impegnato sia perché il cliente non aveva i soldi e passa successivamente in palestra.
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 16 Parte_1 Controparte_2 I clienti del personal trainer non erano iscritti necessariamente alla palestra.
Il sabato non c'erano corsi collettivi.
Poteva succedere che la venisse in palestra anche il martedì o Parte_1
il giovedì per l'attività di personal trainer.
La svolgeva i suoi corsi di gruppo nella fascia serale, dalle Parte_1
19,00 oppure dalle 20,00, poteva anche essere svolto dalle 18,00.
La sicuramente rimaneva presso la palestra 5/6 ore in più, Parte_1
come personal trainer, oltre l'orario dedicato ai corsi di gruppo;
poteva anche capitare che veniva in palestra senza avere impegni come istruttore per i corsi di gruppo.
Suppongo che anche per la il pagamento del compenso Parte_1
avvenisse direttamente alla stessa da parte del cliente per i corsi di personal trainer oppure alla reception nel caso in cui la fosse Parte_1
impegnata”.
In particolare, il secondo indicato dalle società resistenti,
[...]
(personal trainer presso la società resistenti dal 2013 al CP_9
2020) ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: “E' vera la circostanza di cui al punto q) della memoria difensiva.
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La ricorrente svolgeva autonomamente anche l'attività di personal trainer.
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E' vero che la presenza della ricorrente presso la palestra, era volontaria e collegata alla presenza dei suoi clienti, che la Parte_1
assisteva durante la seduta di allenamento, che lei stessa organizzava e dirigeva, senza avere un obbligo di orario lavorativo e senza alcun potere della società promozione e benessere di organizzare il lavoro della ricorrente . Parte_1
…………………….se alcuni di noi personal trainer avevamo bisogno di maggiore spazio e di utilizzare la sala grande, ci confrontavamo a
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 17 Parte_1 Controparte_2
potevamo chiedere al sig. se un corso collettivo quel determinato CP_4
giorno si fosse tenuto o meno.
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E' vero che il sig. non ha mai esercitato il potere CP_4
organizzativo, direttivo e gerarchico sulla prestazione di lavoro della ricorrente quale personal trainer.
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I corsi di lavoro come personal trainer, come detto, erano variabili e potevano essere allenamenti individuali svolti di mattina o di pomeriggio dalle ore 8.00 in poi, a seconda degli accordi presi con i clienti.
Orbene, così riassunte per sommi capi le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, per quanto riguarda la valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467;
v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 18 Parte_1 Controparte_2 prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Ebbene, alla luce delle risultanze della svolta prova orale e delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalle parti (come sopra richiamate e, in parte, trascritte) e a seguito della necessaria comparazione tra le divergenti deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, deve essere attribuito, ad avviso del Tribunale, maggiore credito a quelle fornite dai testi di parte resistente, in quanto soggetti a conoscenza diretta dei fatti per la qualità rivestita (personal trainer e istruttrice di ginnastica presso le società resistenti per l'intero periodo di tempo per cui è causa, dal 2009/2013 al 2020) e in quanto le dichiarazioni rese sono precise e concordanti;
invece le deposizioni rese dai testi di parte ricorrente hanno un minor grado di attendibilità, in quanto generiche
( , semplice frequentatrice della palestra e dei corsi ivi Testimone_1
svolti) e, in parte, de relato (teste , che ha riferito per Testimone_2
diretta conoscenza dei fatti solo per il periodo 2010/2015; peraltro, trattasi di ex dipendente delle società resistenti, che ha avuto anche una vertenza contro le stesse per differenze retributive).
In ogni caso, come già detto sopra (e questo risulta essere l'aspetto decisamente più rilevante), i testi di parte ricorrente non hanno fornito alcun elemento a sostegno della tesi difensiva svolta nell'atto introduttivo del giudizio, insomma la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., nulla ha concretamente provato circa la sussistenza, nel caso di specie, degli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, quali
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 19 Parte_1 Controparte_2 l'assoggettamento ad uno specifico orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro e le modalità del pagamento del compenso: su tutti questi profili i testi escussi di parte ricorrente non hanno riferito alcunché di concreto e di convincente circa il concreto atteggiarsi del rapporto fra l'odierno ricorrente e le società resistenti: invece, i testi di parte resistente, risultano particolarmente attendibili per l'attività svolta presso le società resistenti e per l'intero arco di tempo per cui è causa.
Di conseguenza, alla luce di quanto sin qui argomentato circa l'assoluta mancanza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa per l'intero periodo 01.04.2009/12.05.2020, risultano assorbite tutte le altre questioni oggetto della presente controversia
(trasferimento di azienda, prescrizione, ecc.), in riferimento alle quali, quindi, il Tribunale adito non deve procedere ad alcuna disamina.
In ultimo, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data
06.12.2024, appare del tutto superfluo procedere all'escussione di altri testimoni e, con tutta evidenza, ad accertamenti tecnici (richiesti dalla parte ricorrente), in quanto la causa è stata sufficientemente istruita e i testi già escussi hanno riferito circa le varie circostanze utili ai fini della decisione della presente controversia.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle società resistenti costituite, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni: valore della causa da euro 52.000,01 a euro 260.000,00; invece nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio fra la ricorrente e il resistente , in quanto questi non si è CP_4
Giudizio n. 5155/20 R.G. Verrastro c/o + 2 pag. 20 Controparte_2 costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti delle società e Controparte_2 [...]
e nei confronti di , con Controparte_10 CP_4
ricorso depositato in data 17.11.2020 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle società resistenti costituite delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse società resistenti, in euro 6.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra la ricorrente e il resistente . CP_4
4) Fissa il termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito della sentenza.
Così deciso in Salerno in data 28.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5155/20 R.G. c/o + 2 pag. 21 Parte_1 Controparte_2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 al 2013. Ho svolto anche l'attività di personal trainer presso entrambe le società.
E' vero che nel periodo indicato al capo P) la ricorrente ha lavorato per