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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
303/2025 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile”, proposta da
( ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CARBONARA VINCENZO
e da
( ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
PATRONE TOMMASO GIOVANNI nonché
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_1
– INTERVENTORE EX LEGE – causa rimessa in decisione all'udienza del 20/05/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 20/01/2025 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione
1 del Tribunale di Bari pubblicato in data 11/12/2017, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bari in data 17/12/1992 tra
ARI (BA), 15/10/1970) e Parte_1
(BARI (BA), 12/08/1965) e iscritto Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
212, parte I, anno 1992;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
2 al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
303/2025 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile”, proposta da
( ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CARBONARA VINCENZO
e da
( ), con l'Avv. Parte_2 C.F._2
PATRONE TOMMASO GIOVANNI nonché
PUBBLICO presso questo Tribunale CP_1
– INTERVENTORE EX LEGE – causa rimessa in decisione all'udienza del 20/05/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c.
Esaminato il ricorso proposto in data 20/01/2025 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta decreto di omologazione
1 del Tribunale di Bari pubblicato in data 11/12/2017, non reclamato, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bari in data 17/12/1992 tra
ARI (BA), 15/10/1970) e Parte_1
(BARI (BA), 12/08/1965) e iscritto Parte_2
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
212, parte I, anno 1992;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto
2 al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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