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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2025; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato in [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. in proprio ed CP_1 C.F._2 in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la potestà genitoriale – unitamente a – sui minori , nata Persona_1 Persona_2 in Brasile il 15/10/2021, C.F. , , nato C.F._3 Controparte_2 in Brasile il 13/12/2012, C.F. , e , C.F._4 Controparte_3 nato in [...] il [...], C.F. ; C.F._5
, nato in [...] il [...], C.F. ; CP_4 C.F._6
nata in [...] il [...], C.F. in Controparte_5 C.F._7 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la potestà genitoriale unitamente a sul minore Controparte_6 Persona_3
, nato in [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._8
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._9
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_8
; C.F._10
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_9 C.F._11
Pag. 1 di 5 , nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._12 tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Riccardo De Simone e Valeria Saitta, giusta procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_10
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, nato Persona_4 in data 9 luglio 1883, a Cerignola (FG).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 11/04/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_4 era loro avo.
[...]
La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
(alias ) si è sposato con nel 1912 e dalla loro Persona_4 Per_5 Controparte_11 unione coniugale nasceva nel 1927 . Costui nel 1961 si univa in Persona_6 matrimonio con e nascevano: nel 1962, l'odierno ricorrente, Persona_7 [...]
, nel 1964 e nel 1965 si Per_8 Persona_9 Persona_10 Persona_8 sposava nel 1983 con e dalla loro unione nascevano: nel 1983 Persona_11
, nel 1988 l'odierno ricorrente e nel 1990 l'odierno ricorrente Persona_12 CP_1
. si univa in matrimonio nel 1998 con e CP_4 Persona_12 Controparte_12 dalla loro unione nasceva nel 1998 odierna ricorrente. Dall'unione Controparte_5 tra e nasceva nel 2018 Controparte_5 Controparte_13 Persona_3
odierno ricorrente.
[...]
Pag. 2 di 5 Dal matrimonio, nel 2007, tra e da nascevano gli CP_1 Persona_1 Per_1 odierni ricorrenti: nel 2007 da , nel 2012 Gabriel da e nel CP_3 Per_2 Per_2
Per_ 2021 da . Per_2
Dall'unione tra e nascevano gli odierni Persona_9 Controparte_14 ricorrenti: nel 1996 e nel 1999 . Controparte_7 Controparte_8
Dall'unione tra e nascevano le odierne ricorrenti: Persona_10 Parte_3 nel 1997 e nel 1998 . Controparte_9 Parte_2
Ha quindi sostenuto che, avendo l'avo mantenuto sempre la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione è rimasta contumace.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 18/02/2021 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
Pag. 3 di 5 L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_10 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 16 aprile 2025 definitivamente pronunciando ex art. 281sexies
c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_10
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_10 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 4 di 5 2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2025; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato in [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], C.F. in proprio ed CP_1 C.F._2 in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la potestà genitoriale – unitamente a – sui minori , nata Persona_1 Persona_2 in Brasile il 15/10/2021, C.F. , , nato C.F._3 Controparte_2 in Brasile il 13/12/2012, C.F. , e , C.F._4 Controparte_3 nato in [...] il [...], C.F. ; C.F._5
, nato in [...] il [...], C.F. ; CP_4 C.F._6
nata in [...] il [...], C.F. in Controparte_5 C.F._7 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la potestà genitoriale unitamente a sul minore Controparte_6 Persona_3
, nato in [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._8
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_7 C.F._9
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_8
; C.F._10
, nata in [...] il [...], C.F. ; Controparte_9 C.F._11
Pag. 1 di 5 , nata in [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._12 tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Riccardo De Simone e Valeria Saitta, giusta procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_10
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, nato Persona_4 in data 9 luglio 1883, a Cerignola (FG).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 11/04/2024, i ricorrenti hanno allegato che Per_4 era loro avo.
[...]
La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
(alias ) si è sposato con nel 1912 e dalla loro Persona_4 Per_5 Controparte_11 unione coniugale nasceva nel 1927 . Costui nel 1961 si univa in Persona_6 matrimonio con e nascevano: nel 1962, l'odierno ricorrente, Persona_7 [...]
, nel 1964 e nel 1965 si Per_8 Persona_9 Persona_10 Persona_8 sposava nel 1983 con e dalla loro unione nascevano: nel 1983 Persona_11
, nel 1988 l'odierno ricorrente e nel 1990 l'odierno ricorrente Persona_12 CP_1
. si univa in matrimonio nel 1998 con e CP_4 Persona_12 Controparte_12 dalla loro unione nasceva nel 1998 odierna ricorrente. Dall'unione Controparte_5 tra e nasceva nel 2018 Controparte_5 Controparte_13 Persona_3
odierno ricorrente.
[...]
Pag. 2 di 5 Dal matrimonio, nel 2007, tra e da nascevano gli CP_1 Persona_1 Per_1 odierni ricorrenti: nel 2007 da , nel 2012 Gabriel da e nel CP_3 Per_2 Per_2
Per_ 2021 da . Per_2
Dall'unione tra e nascevano gli odierni Persona_9 Controparte_14 ricorrenti: nel 1996 e nel 1999 . Controparte_7 Controparte_8
Dall'unione tra e nascevano le odierne ricorrenti: Persona_10 Parte_3 nel 1997 e nel 1998 . Controparte_9 Parte_2
Ha quindi sostenuto che, avendo l'avo mantenuto sempre la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione è rimasta contumace.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...] in data [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il 18/02/2021 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
Pag. 3 di 5 L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_10 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 16 aprile 2025 definitivamente pronunciando ex art. 281sexies
c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_10
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_10 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 4 di 5 2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5