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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 991/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/03/2025 da Pt_1
e , entrambi con avv. CINZIA TORRE;
[...] Parte_2
- i quali il 13 settembre 2013 hanno contratto matrimonio a Puerto Varas in Cile;
matrimonio poi trascritto in
Italia, Comune di Trieste sub Atto n. 25, parte II, Serie C – Anno 2015;
- dall'unione coniugale è nata la figlia , il 4/2/2016 a Trieste. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. darsi atto che la minore rimarrà affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori;
con facoltà per Per_1 la madre di gestire autonomamente l'ordinaria amministrazione compresa quella scolastica e sanitaria visto che il padre è spesso all'Estero per ragioni di lavoro;
3. darsi atto che la minore rimarrà collocata prevalentemente presso la mamma in Via dei Cordaroli n. Per_1
7 in Trieste, ove manterrà la residenza anagrafica;
4. darsi atto che, finché il papà lavorerà a Capodistria, potrà tenere con sé la figlia per 1/2 pomeriggi a settimana, oltre ad eventuali weekend;
il tutto da concordare previamente con la madre;
4bis. darsi atto che, durante l'estate, il padre potrà tenere con sé la figlia per almeno 1 settimana consecutiva, da comunicare alla madre entro il 31/5 di ciascun anno;
festività rituali da concordare tra genitori di anno in anno;
5. darsi atto che il padre contribuirà al mantenimento della figlia, mediante versamento alla madre collocataria
pagina 1 di 3 di importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
5bis. darsi atto che entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia, individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
6. darsi atto che nulla sarà dovuto tra i coniugi, a titolo di reciproco mantenimento, non sussistendone i presupposti;
7. darsi atto che le parti concordano che il presente accordo avrà efficacia sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
8. spese del procedimento a carico di . Parte_1
*** * ***
In esito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.D. – sostituita dalle note di trattazione scritta – le parti chiedono:
-che la causa venga rimessa a Ruolo, previa nuova autorizzazione al deposito di note di trattazione scritta;
- preso atto della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione;
- disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere;
che l'Ill.mo Tribunale Voglia rimettere la vertenza dinanzi al Collegio per pronunciare il divorzio, in accoglimento delle sottoriportate conclusioni che si formulano sin d'ora…” (omissis).
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento. L'ascolto non è necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 14/01/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (Atto n. 25, parte II, Serie C – Anno 2015).
Così deciso in Trieste, il 10/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 991/2025, promossa con ricorso depositato in data 27/03/2025 da Pt_1
e , entrambi con avv. CINZIA TORRE;
[...] Parte_2
- i quali il 13 settembre 2013 hanno contratto matrimonio a Puerto Varas in Cile;
matrimonio poi trascritto in
Italia, Comune di Trieste sub Atto n. 25, parte II, Serie C – Anno 2015;
- dall'unione coniugale è nata la figlia , il 4/2/2016 a Trieste. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis 51 e 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2. darsi atto che la minore rimarrà affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori;
con facoltà per Per_1 la madre di gestire autonomamente l'ordinaria amministrazione compresa quella scolastica e sanitaria visto che il padre è spesso all'Estero per ragioni di lavoro;
3. darsi atto che la minore rimarrà collocata prevalentemente presso la mamma in Via dei Cordaroli n. Per_1
7 in Trieste, ove manterrà la residenza anagrafica;
4. darsi atto che, finché il papà lavorerà a Capodistria, potrà tenere con sé la figlia per 1/2 pomeriggi a settimana, oltre ad eventuali weekend;
il tutto da concordare previamente con la madre;
4bis. darsi atto che, durante l'estate, il padre potrà tenere con sé la figlia per almeno 1 settimana consecutiva, da comunicare alla madre entro il 31/5 di ciascun anno;
festività rituali da concordare tra genitori di anno in anno;
5. darsi atto che il padre contribuirà al mantenimento della figlia, mediante versamento alla madre collocataria
pagina 1 di 3 di importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
5bis. darsi atto che entrambi i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia, individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
6. darsi atto che nulla sarà dovuto tra i coniugi, a titolo di reciproco mantenimento, non sussistendone i presupposti;
7. darsi atto che le parti concordano che il presente accordo avrà efficacia sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
8. spese del procedimento a carico di . Parte_1
*** * ***
In esito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al G.D. – sostituita dalle note di trattazione scritta – le parti chiedono:
-che la causa venga rimessa a Ruolo, previa nuova autorizzazione al deposito di note di trattazione scritta;
- preso atto della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione;
- disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere;
che l'Ill.mo Tribunale Voglia rimettere la vertenza dinanzi al Collegio per pronunciare il divorzio, in accoglimento delle sottoriportate conclusioni che si formulano sin d'ora…” (omissis).
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento. L'ascolto non è necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c., si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
La domanda di scioglimento del matrimonio sarà invece procedibile decorso il termine di legge, come previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., ossia trascorsi 6 mesi dalla data della pronuncia odierna di separazione consensuale. In proposito si aderisce invero all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4311 del 16.10.2023, che ha ammesso il cumulo tra le domande di separazione e divorzio.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale tra gli stessi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza di separazione;
5) Fissa nuova udienza al 14/01/26, da intendersi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche riguardo allo scioglimento della comunione legale (Atto n. 25, parte II, Serie C – Anno 2015).
Così deciso in Trieste, il 10/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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