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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 1811/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Elvira Maria Pellegrino ed elettivamente domiciliata in
Marsala, nel Largo Giaconia n. 6
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Gervasi Controparte_1
ed elettivamente domiciliato in LC, nella via Volturno n. 3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di LC n. 124/2023, del 9.6.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 403/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha instato per la riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di LC n. 124/2023, del 9.6.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 403/2022, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito da a seguito del sinistro verificatosi il 7.10.2021 a causa dello scontro tra Controparte_1 la propria auto ed un cane nel tratto dell'autostrada A29, Mazara del Vallo-Palermo, in corrispondenza del km 34+800. La società appellante ha, preliminarmente, ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria azionata, richiamando l'art. 132, n. 4, c.p.c., l n.
281/1991 e l'art. 4, L.R. Sicilia n. 15/2022, e dolendosi del fatto che il Giudice di Pace non avrebbe in alcun modo analizzato e vagliato l'eccezione in parola pur se tempestivamente spiegata.
In subordine e nel merito ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051
c.c., posta la non applicabilità della noma nella fattispecie per cui è causa, considerata la impossibilità di riscontrare un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia;
ciò tenuto conto, sia della compiuta realizzazione da parte di Pt_1
di tutte le condotte atte a escludere la possibilità del verificarsi di danni a terzi, sia della mancata dimostrazione a carico dell'attore di una concreta condotta inadempiente della società appellante, collegata alla presenza abituale di cani randagi sul luogo del sinistro e/o di segnalazioni di essi nei giorni precedenti all'incidente. Parte appellante ha, quindi, censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto integrata l'esimente del caso fortuito nonostante la pacifica circostanza della verificazione del sinistro a causa di un improvviso e repentino attraversamento della sede stradale da parte di un cane, così contravvenendo anche agli insegnamenti della giurisprudenza, di legittimità e di merito, in materia.
In via d'ulteriore subordine, ha contestato la violazione e la falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2051 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1227 c.c. e 141 C.d.s., nonché dell'art. 132, comma 4, c.p.c., rappresentando l'erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del processo, in ragione del mancato riconoscimento dell'esclusione o attenuazione della responsabilità della custode correlato alla condotta colposa del danneggiato nella verificazione del sinistro, sia pure in ordine alla quantificazione dei danni materiali patiti dall'autovettura di proprietà dell'appellato.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “
1. Per i motivi esposti in narrativa, Parte_1 ritenere fondato il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 124/2023
GD LC (rep.67/2023), depositata in data 9.6.2023, non notificata ex artt. 325 e
327 cpc, resa dal Giudice di Pace, dott. Paolo Tesoriere nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 403/2022 RG GD LC, respingendo la domanda originariamente proposta da nei confronti di 2. Conseguentemente, Controparte_1 Pt_1
ritenere e dichiarare esente da qualsiasi obbligo nei confronti di Pt_1 CP_1
condannando quest' ultimo alla restituzione alla Società appellante della
[...] somma da essa pagata in esecuzione della sentenza n. 124/2023 GD LC (€ 6.099,34), nonché al rimborso delle anticipazioni sostenute per l'imposta di registrazione della sentenza. Oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.”.
Costituendosi in giudizio, ha contestato tutti i motivi di appello, Controparte_1 deducendo la correttezza dell'impugnata sentenza, tanto in ordine alla ricostruzione del fatto, quanto in merito alle valutazioni in diritto, in special modo con riferimento al mancato riscontro dell'esimente del caso fortuito e alla dichiarata assenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato. In subordine, parte appellata ha dedotto che la responsabilità di andrebbe dichiarata ex art. 2043 c.c. ed ha, in definitiva, Parte_1 chiesto al Tribunale il rigetto del gravame, con conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies cpc con assegnazione di termine per note conclusive e per note ex art. 127 ter cpc.
*****
Tanto premesso, analizzando i motivi di appello proposti, va ritenuto priva di fondamento l'eccezione del difetto di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata da peraltro compiutamente analizzata dal giudice di primo grado. Parte_1
Ed infatti, è pacifico che il sinistro in questione si è verificato lungo l'autostrada A29,
Mazara del Vallo-Palermo, in corrispondenza del km 34+800, per la presenza di un animale (cane) sulla carreggiata.
Nel caso di specie, l'attore in primo grado ha invocato la responsabilità dell'ente gestore della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa e/o carente manutenzione del tratto autostradale teatro del sinistro. Ne consegue che l'attore ha proposto domanda risarcitoria nei confronti dell'ente concessionario dell'autostrada in qualità di custode, non già dell'animale che ha provocato l'incidente, bensì del tratto autostradale in cui il sinistro si è verificato. Deve ritenersi, dunque, che secondo la prospettazione fatta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa spetti ad quale custode del tratto autostradale in oggetto. Parte_1
Orbene, in casi analoghi a quello per cui è causa, la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia opera anche nei confronti del proprietario o concessionario dell'autostrada, in ragione del particolare rapporto con la cosa derivante dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima (cfr. ex multis Cass. 11016/2011;
Cass. 24419/2009; Cass. 15383/2006 pure citata dal giudice a quo).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, come è noto, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. 15761/2016), da riconoscersi nella fattispecie all'odierna appellante.
Proseguendo nell'analisi dei motivi d'appello, ritiene il Tribunale che il Giudice di primo grado abbia correttamente valutato gli elementi istruttori offerti e fatto buon governo dei principi di diritto della giurisprudenza di legittimità in materia.
Ed infatti, per integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis Cass. 4476/2011), sicché alcun rilievo assume la circostanza della mancata pregressa segnalazione dell'animale in autostrada o l'elemento del corretto esercizio dei controlli e vigilanza sulla rete autostradale;
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva, infatti, ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha quindi natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr.
Cass. 11016/2011).
Ai fini del riparto dell'onere della prova può esser richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. S.U. 20943/2022).
Alla luce di tale principio di diritto, la Corte di legittimità, nell'analizzare un caso analogo a quello oggetto della fattispecie de qua, ha sostenuto che “Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art.
2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra
l'evento dannoso e la cosa in custodia” (Cass. 9610/2022).
Orbene, nella fattispecie, ha fornito la prova del nesso causale tra cosa Controparte_1
in custodia ed evento lesivo, avendo dimostrato che il danno da questi riportato è conseguenza della inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un cane con cui è entrato in collisione. Trattasi di circostanza pacifica, oltre che provata mediante la prova testimoniale con il teste il quale, avendo avuto diretta percezione del Testimone_1 sinistro, ha dato atto dell'avvenuto scontro dell'autovettura dell'appellato con il cane, la cui presenza è stata confermata anche dagli ulteriori testi escussi, e Tes_2
RE, i quali hanno rinvenuto la carcassa dell'animale (cfr. verbale Tes_3
d'udienza del 14.10.22 del procedimento di primo grado). È, parimenti, incontroverso che non vi erano, nel tratto autostradale ove il sinistro è occorso, segnalazioni del pericolo di attraversamento da parte di animali (cfr. dichiarazione teste
[...]
). La dimostrazione, poi, della mera presenza di una recinzione, ancorché Testimone_4 integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente, non ha efficacia liberatoria, atteso che tale circostanza non ha in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, confermando l'inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di essa (cfr. sul punto Cass. 11785/2017).
La società di gestione autostradale, di contro, non ha fornito la prova del caso fortuito, non avendo positivamente dimostrato che la presenza del cane sulla carreggiata dipendesse da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad esempio l'inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone.
Né può ritenersi sussistente alcuna responsabilità concorrente dell'appellato, dovendosi confermare quanto già statuito dal Giudice di Pace di Trapani, non essendo emerso in primo grado alcun elemento istruttorio dal quale poter desumere una condotta colposa in capo al conducente del veicolo suscettibile di assumere rilevanza, anche solo in termini concorsuali, nella causazione del sinistro.
Ed infatti, le dichiarazioni del teste – della cui genuinità non è dato dubitare – Tes_1 danno conto della repentinità con cui l'animale è apparso nel tratto di autostrada oggetto di percorrenza di , tanto da far presumere al teste che il cane provenisse Controparte_1
dallo spartitraffico centrale;
tale circostanza è, peraltro, compatibile con il fatto che l'impatto tra l'animale ed il veicolo è avvenuto nella corsia di sorpasso. Il teste ha pure dato conto del vano tentativo dell'appellato di evitare l'impatto con l'animale attuando una frenata;
peraltro, considerata la natura della strada e le caratteristiche della circolazione, non può fondatamente sostenersi la possibilità di attuare altre e diverse manovre d'emergenza in presenza di un ostacolo postosi improvvisamente nella carreggiata. Inoltre, non sono emersi elementi tali da far emergere che l'auto tenesse una velocità eccedente il limite consentito in autostrada, nulla avendo riferito il detto teste sul punto.
In definitiva, e in assenza della prova liberatoria rappresentata dalla ricorrenza dell'esimente del caso fortuito, ovvero un riscontro in ordine ad un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 (anche in relazione all'obbligo di cui all'art. 141 C.d.s.), deve confermarsi la sentenza di prime cure con la quale è stata accertata la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., per il sinistro per cui è causa, in capo ad
[...]
Pt_1
Anche l'ultimo motivo di appello non è suscettibile di accoglimento.
Deve rilevarsi, infatti, che in primo grado - lungi dal contestare Parte_1
specificamente le allegazioni fotografiche ritraenti il veicolo incidentato e la ricorrenza del nesso di causa tra i danni ivi raffigurati ed il sinistro – ha genericamente contestato la quantificazione dei danni come operata dall'attore, confutando il valore probatorio del preventivo di spesa;
anche nel corso delle operazioni peritali il ctp dell'odierna appellante si è limitato a contestare la misura dei danni patrimoniali come quantificati dal ctu.
Conseguentemente, le doglianze e le contestazioni mosse solo in sede di gravame devono ritenersi certamente tardive ed inidonee ad implicare la riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace, il quale ha correttamente motivato la misura dei danni risarcibili facendo richiamo alle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla stima esatta dei danni subiti dal veicolo dell'odierno appellato per il sinistro oggetto di causa sulla scorta della documentazione fotografica versata dall'attore e non specificamente contestata da Pt_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 124/2023 emessa dal Giudice di Pace di
LC; condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
Trapani, 10.6.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. celebrata mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 1811/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Elvira Maria Pellegrino ed elettivamente domiciliata in
Marsala, nel Largo Giaconia n. 6
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Gervasi Controparte_1
ed elettivamente domiciliato in LC, nella via Volturno n. 3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di LC n. 124/2023, del 9.6.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 403/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha instato per la riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di LC n. 124/2023, del 9.6.2023, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 403/2022, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito da a seguito del sinistro verificatosi il 7.10.2021 a causa dello scontro tra Controparte_1 la propria auto ed un cane nel tratto dell'autostrada A29, Mazara del Vallo-Palermo, in corrispondenza del km 34+800. La società appellante ha, preliminarmente, ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa risarcitoria azionata, richiamando l'art. 132, n. 4, c.p.c., l n.
281/1991 e l'art. 4, L.R. Sicilia n. 15/2022, e dolendosi del fatto che il Giudice di Pace non avrebbe in alcun modo analizzato e vagliato l'eccezione in parola pur se tempestivamente spiegata.
In subordine e nel merito ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051
c.c., posta la non applicabilità della noma nella fattispecie per cui è causa, considerata la impossibilità di riscontrare un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia;
ciò tenuto conto, sia della compiuta realizzazione da parte di Pt_1
di tutte le condotte atte a escludere la possibilità del verificarsi di danni a terzi, sia della mancata dimostrazione a carico dell'attore di una concreta condotta inadempiente della società appellante, collegata alla presenza abituale di cani randagi sul luogo del sinistro e/o di segnalazioni di essi nei giorni precedenti all'incidente. Parte appellante ha, quindi, censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto integrata l'esimente del caso fortuito nonostante la pacifica circostanza della verificazione del sinistro a causa di un improvviso e repentino attraversamento della sede stradale da parte di un cane, così contravvenendo anche agli insegnamenti della giurisprudenza, di legittimità e di merito, in materia.
In via d'ulteriore subordine, ha contestato la violazione e la falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2051 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1227 c.c. e 141 C.d.s., nonché dell'art. 132, comma 4, c.p.c., rappresentando l'erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del processo, in ragione del mancato riconoscimento dell'esclusione o attenuazione della responsabilità della custode correlato alla condotta colposa del danneggiato nella verificazione del sinistro, sia pure in ordine alla quantificazione dei danni materiali patiti dall'autovettura di proprietà dell'appellato.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale di: “
1. Per i motivi esposti in narrativa, Parte_1 ritenere fondato il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 124/2023
GD LC (rep.67/2023), depositata in data 9.6.2023, non notificata ex artt. 325 e
327 cpc, resa dal Giudice di Pace, dott. Paolo Tesoriere nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 403/2022 RG GD LC, respingendo la domanda originariamente proposta da nei confronti di 2. Conseguentemente, Controparte_1 Pt_1
ritenere e dichiarare esente da qualsiasi obbligo nei confronti di Pt_1 CP_1
condannando quest' ultimo alla restituzione alla Società appellante della
[...] somma da essa pagata in esecuzione della sentenza n. 124/2023 GD LC (€ 6.099,34), nonché al rimborso delle anticipazioni sostenute per l'imposta di registrazione della sentenza. Oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.”.
Costituendosi in giudizio, ha contestato tutti i motivi di appello, Controparte_1 deducendo la correttezza dell'impugnata sentenza, tanto in ordine alla ricostruzione del fatto, quanto in merito alle valutazioni in diritto, in special modo con riferimento al mancato riscontro dell'esimente del caso fortuito e alla dichiarata assenza di un concorso di colpa in capo al danneggiato. In subordine, parte appellata ha dedotto che la responsabilità di andrebbe dichiarata ex art. 2043 c.c. ed ha, in definitiva, Parte_1 chiesto al Tribunale il rigetto del gravame, con conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies cpc con assegnazione di termine per note conclusive e per note ex art. 127 ter cpc.
*****
Tanto premesso, analizzando i motivi di appello proposti, va ritenuto priva di fondamento l'eccezione del difetto di legittimazione (rectius: titolarità) passiva sollevata da peraltro compiutamente analizzata dal giudice di primo grado. Parte_1
Ed infatti, è pacifico che il sinistro in questione si è verificato lungo l'autostrada A29,
Mazara del Vallo-Palermo, in corrispondenza del km 34+800, per la presenza di un animale (cane) sulla carreggiata.
Nel caso di specie, l'attore in primo grado ha invocato la responsabilità dell'ente gestore della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa e/o carente manutenzione del tratto autostradale teatro del sinistro. Ne consegue che l'attore ha proposto domanda risarcitoria nei confronti dell'ente concessionario dell'autostrada in qualità di custode, non già dell'animale che ha provocato l'incidente, bensì del tratto autostradale in cui il sinistro si è verificato. Deve ritenersi, dunque, che secondo la prospettazione fatta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in causa spetti ad quale custode del tratto autostradale in oggetto. Parte_1
Orbene, in casi analoghi a quello per cui è causa, la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia opera anche nei confronti del proprietario o concessionario dell'autostrada, in ragione del particolare rapporto con la cosa derivante dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima (cfr. ex multis Cass. 11016/2011;
Cass. 24419/2009; Cass. 15383/2006 pure citata dal giudice a quo).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, come è noto, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. 15761/2016), da riconoscersi nella fattispecie all'odierna appellante.
Proseguendo nell'analisi dei motivi d'appello, ritiene il Tribunale che il Giudice di primo grado abbia correttamente valutato gli elementi istruttori offerti e fatto buon governo dei principi di diritto della giurisprudenza di legittimità in materia.
Ed infatti, per integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex plurimis Cass. 4476/2011), sicché alcun rilievo assume la circostanza della mancata pregressa segnalazione dell'animale in autostrada o l'elemento del corretto esercizio dei controlli e vigilanza sulla rete autostradale;
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva, infatti, ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha quindi natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr.
Cass. 11016/2011).
Ai fini del riparto dell'onere della prova può esser richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. S.U. 20943/2022).
Alla luce di tale principio di diritto, la Corte di legittimità, nell'analizzare un caso analogo a quello oggetto della fattispecie de qua, ha sostenuto che “Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art.
2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra
l'evento dannoso e la cosa in custodia” (Cass. 9610/2022).
Orbene, nella fattispecie, ha fornito la prova del nesso causale tra cosa Controparte_1
in custodia ed evento lesivo, avendo dimostrato che il danno da questi riportato è conseguenza della inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un cane con cui è entrato in collisione. Trattasi di circostanza pacifica, oltre che provata mediante la prova testimoniale con il teste il quale, avendo avuto diretta percezione del Testimone_1 sinistro, ha dato atto dell'avvenuto scontro dell'autovettura dell'appellato con il cane, la cui presenza è stata confermata anche dagli ulteriori testi escussi, e Tes_2
RE, i quali hanno rinvenuto la carcassa dell'animale (cfr. verbale Tes_3
d'udienza del 14.10.22 del procedimento di primo grado). È, parimenti, incontroverso che non vi erano, nel tratto autostradale ove il sinistro è occorso, segnalazioni del pericolo di attraversamento da parte di animali (cfr. dichiarazione teste
[...]
). La dimostrazione, poi, della mera presenza di una recinzione, ancorché Testimone_4 integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente, non ha efficacia liberatoria, atteso che tale circostanza non ha in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, confermando l'inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di essa (cfr. sul punto Cass. 11785/2017).
La società di gestione autostradale, di contro, non ha fornito la prova del caso fortuito, non avendo positivamente dimostrato che la presenza del cane sulla carreggiata dipendesse da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad esempio l'inopinato abbandono dell'animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone.
Né può ritenersi sussistente alcuna responsabilità concorrente dell'appellato, dovendosi confermare quanto già statuito dal Giudice di Pace di Trapani, non essendo emerso in primo grado alcun elemento istruttorio dal quale poter desumere una condotta colposa in capo al conducente del veicolo suscettibile di assumere rilevanza, anche solo in termini concorsuali, nella causazione del sinistro.
Ed infatti, le dichiarazioni del teste – della cui genuinità non è dato dubitare – Tes_1 danno conto della repentinità con cui l'animale è apparso nel tratto di autostrada oggetto di percorrenza di , tanto da far presumere al teste che il cane provenisse Controparte_1
dallo spartitraffico centrale;
tale circostanza è, peraltro, compatibile con il fatto che l'impatto tra l'animale ed il veicolo è avvenuto nella corsia di sorpasso. Il teste ha pure dato conto del vano tentativo dell'appellato di evitare l'impatto con l'animale attuando una frenata;
peraltro, considerata la natura della strada e le caratteristiche della circolazione, non può fondatamente sostenersi la possibilità di attuare altre e diverse manovre d'emergenza in presenza di un ostacolo postosi improvvisamente nella carreggiata. Inoltre, non sono emersi elementi tali da far emergere che l'auto tenesse una velocità eccedente il limite consentito in autostrada, nulla avendo riferito il detto teste sul punto.
In definitiva, e in assenza della prova liberatoria rappresentata dalla ricorrenza dell'esimente del caso fortuito, ovvero un riscontro in ordine ad un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 (anche in relazione all'obbligo di cui all'art. 141 C.d.s.), deve confermarsi la sentenza di prime cure con la quale è stata accertata la responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., per il sinistro per cui è causa, in capo ad
[...]
Pt_1
Anche l'ultimo motivo di appello non è suscettibile di accoglimento.
Deve rilevarsi, infatti, che in primo grado - lungi dal contestare Parte_1
specificamente le allegazioni fotografiche ritraenti il veicolo incidentato e la ricorrenza del nesso di causa tra i danni ivi raffigurati ed il sinistro – ha genericamente contestato la quantificazione dei danni come operata dall'attore, confutando il valore probatorio del preventivo di spesa;
anche nel corso delle operazioni peritali il ctp dell'odierna appellante si è limitato a contestare la misura dei danni patrimoniali come quantificati dal ctu.
Conseguentemente, le doglianze e le contestazioni mosse solo in sede di gravame devono ritenersi certamente tardive ed inidonee ad implicare la riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace, il quale ha correttamente motivato la misura dei danni risarcibili facendo richiamo alle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata alla stima esatta dei danni subiti dal veicolo dell'odierno appellato per il sinistro oggetto di causa sulla scorta della documentazione fotografica versata dall'attore e non specificamente contestata da Pt_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 124/2023 emessa dal Giudice di Pace di
LC; condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
Trapani, 10.6.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari