Sentenza 30 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01489/2026REG.PROV.COLL.
N. 09841/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9841 del 2023, proposto da ER Menna, rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola ed Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 3304 del 30 maggio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere FE AT;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla disposizione dirigenziale n.365/A del 17 novembre 2020, con cui il Comune di Napoli ha ordinato, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R.380/2001, la demolizione, entro 60 giorni, delle opere abusive site in Napoli alla via Manzoni n. 71, nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
- da ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi compresi i verbali di sopralluogo n. 48496/PG/2020/216497/ED del 10 marzo 2020 e successivo n. 448496/596792 del 13 agosto 2020 della Polizia locale.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania dalla proprietaria dell’immobile sul quale le opere sono state realizzate, in base a seguente articolato motivo: violazione e falsa applicazione del d.P.R. n.380/2001 - violazione della l.n. 241/90 - violazione della l. n. 326/2003 - violazione della l.r. campana n. 10/2004 - erroneità– inesistenza dei presupposti - eccesso di potere –difetto di istruttoria e di motivazione.
3. Con la sentenza n. 3304 del 30 maggio 2023 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
4. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando ancora una volta il suo appello ad un unico motivo così rubricato: error in judicando in relazione alla violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001 – violazione della l. n. 241/90 smi - violazione della l. n. 326/2003 smi – violazione della l.r. campana n. 10/2004 - erroneità– inesistenza dei presupposti - eccesso di potere – difetto di istruttoria e di motivazione.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con note del 2 e del 3 dicembre 2025 entrambe le parti hanno chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati.
7. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con la sentenza appellata il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Napoli, poiché le opere realizzate dalla ricorrente erano state edificate “in difformità dalla SCIA”, determinando la modifica del prospetto e della sagoma dell’immobile principale, oltre ad un rilevante incremento di volume. Il T.a.r ha, altresì, escluso la natura pertinenziale degli ampliamenti realizzati e la possibilità di ricollegare le difformità accertate dall’Amministrazione alla nozione di “tolleranze edilizie”.
9. L’appellante ha lamentato l’erroneità della suddetta pronuncia, nella quale il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato che, nella fattispecie in questione, non c’era stato alcun aumento di volumetria (non essendo la tettoia sul terrazzo di copertura – autorizzata anche dalla Soprintendenza – in grado di produrre alcun effetto al riguardo). Le paventate “difformità” rispetto alla SCIA - presentata per “interventi di manutenzione straordinaria consistenti (nel) completamento della diversa distribuzione degli spazi interni negli impianti e finiture all’interno dell’abitazione; realizzazione di una botola a raso e di una scalinata autoportante per il collegamento verticale in modo diretto tra abitazione ed il sovrastante terrazzo; installazione sul terrazzo di una tettoia con pilastrini in acciaio di colore bianco e copertura piana di m.5,00 x m.7,00, chiusa su un lato da parete in vetro; pavimentazione del medesimo terrazzo con listoni in legno” - sarebbero state, poi, “del tutto irrilevanti sul piano urbanistico e non (avrebbero giustificato) l’adozione di un provvedimento sanzionatorio così grave”, visto che, in particolare, le tettoie dovevano farsi rientrare nella nozione di “superficie non residenziale (SNR), destinata a servizi accessori, a stretto servizio delle residenze e (avrebbero potuto) essere realizzate nel limite (rispettato nel caso in questione) del 30% della superficie scoperta”.
10. Alla luce delle concrete caratteristiche dell’intervento edilizio posto in essere, riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria e non alla ristrutturazione, il T.a.r., a dire della ricorrente, “ben avrebbe dovuto ritenere il provvedimento impugnato sicuramente viziato per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione minimamente considerato la effettiva natura dell’opera realizzata né tanto meno valutato che la stessa, rientrando nei parametri previsti anche dal regolamento edilizio, era stata regolarmente autorizzata anche dal punto di vista ambientale”. Nella medesima direzione avrebbero dovuto condurre la tipologia del materiale usato per la chiusura della tettoia (vetro) e la natura pertinenziale degli spazi ottenuti attraverso le opere in questione, di estensione assai limitata e del tutto funzionali all’immobile principale, che, congiuntamente a tutte le altre caratteristiche dell’intervento realizzato, avrebbero dovuto spingere l’Amministrazione anche a ritenere inapplicabile la demolizione delle opere eventualmente difformi, e a sostituire, se del caso, questa sanzione con quella pecuniaria.
11. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
12. Dal sopralluogo effettuato dagli agenti della Polizia locale in data 9 marzo 2020, le opere realizzate dalla ricorrente sul suo immobile sono risultate sostanzialmente difformi da quanto rappresentato nella SCIA n. 546/2019, in quanto la tettoia, in lamiera coibentata a falda spiovente, è stata costruita con altezza maggiore rispetto a quanto originariamente dichiarato ed è stata chiusa interamente, e non da un lato solo, “con pannelli di vetro con connessioni in alluminio”. In base alle suddette caratteristiche dei lavori eseguiti, riscontrate, come detto, dall’Amministrazione nel corso di un sopralluogo e non smentite, dal punto di vista fattuale, neppure dall’odierna appellante, il Comune di Napoli del tutto correttamente ha ritenuto il manufatto abusivo e ne ha ordinato la demolizione, essendo le difformità accertate tutt’altro che irrilevanti, come sostenuto, invece, dalla proprietaria del fabbricato, e, soprattutto, incidenti in termini di alterazione del prospetto e della sagoma e di aumento della volumetria sull’immobile principale.
13. Al riguardo, non possono essere in alcun modo condivise le argomentazioni dell’appellante circa la valenza solo “marginale” di eventuali differenze delle opere realizzate rispetto a quelle descritte nella SCIA, poiché, come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, "la valutazione degli abusi contestati va fatta prendendo in considerazione una visione complessiva e non atomistica di quanto realizzato, non essendo consentito scomporre o frazionare i singoli interventi al fine di affermarne l'assoggettabilità a una diversa sanzione o la sanabilità, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni" (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848).
14. Parimenti infondate sono le doglianze sviluppate dell’appellante in rapporto alla pretesa insufficiente valutazione della natura pertinenziale di quanto realizzato tramite SCIA. La qualifica di “pertinenza urbanistica” è, infatti, applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino, come nel caso in questione, per una propria autonomia rispetto a quella principale e non siano coessenziali alla stessa, per cui non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2021, n. 6613). L'assenza di uno specifico titolo edilizio per tali opere o la loro rilevante difformità rispetto a quanto dichiarato dà origine, pertanto, ad un corpo di fabbrica sostanzialmente differente da quello assentito, con conseguente abusività di quanto edificato e doverosità per l’Amministrazione dell’emissione dell’ingiunzione di demolizione.
15. Nella fattispecie in esame la chiusura della tettoia su tutti i lati e la sua realizzazione con altezza maggiore rispetto all’indicazione fornita nella SCIA contribuiscono a dare origine, per le relative caratteristiche strutturali e funzionali, ad un corpo edilizio autonomo da quello principale, sicché, in ragione dell'acclarata abusività del manufatto, l'ordine di demolizione è, come anticipato, atto dovuto e vincolato ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, adottato all’esito di una congrua istruttoria e non necessitante di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione della disciplina applicabile (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 29 marzo 2023 n. 3279).
16. Per la già richiamata necessità di considerare l’opera abusiva nella sua globalità, deve essere, altresì, esclusa nella fattispecie in questione l’applicazione delle cosiddette “tolleranze di cantiere” invocate dalla ricorrente a sostegno della legittimità di quanto realizzato in difformità rispetto a quanto dichiarato nella SCIA. Come anche in questo caso più volte sottolineato da questo Consiglio di Stato, la tolleranza del 2% prevista dall'art. 34- bis del d.P.R. n. 380 del 2001 non si applica per giustificare veri e propri edifici difformi rispetto ai titoli edilizi rilasciati o superfetazioni e manufatti non indicati nel progetto originariamente autorizzato, “poiché le variazioni essenziali rilevate comportano in questo caso un ampliamento e modificazione significativa dell'immobile, indipendentemente dalla misura esatta dell'aumento di volumetria” (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2025, n. 3088; Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2603).
17. Devono essere, infine, respinte anche le censure riproposte dalla ricorrente in appello circa la pretesa omessa valutazione da parte dell’Amministrazione della possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria. Sul punto l’indirizzo costante della giurisprudenza amministrativa afferma che “l'applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in deroga alla regola generale della demolizione, propria degli illeciti edilizi, presuppone la dimostrazione della oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, sul piano delle conseguenze materiali, sulla stabilità dell'intero edificio. Inoltre, l'applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire, con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive. In sintesi, la verifica ex art. 33, comma 2, va compiuta su segnalazione della parte privata durante la fase esecutiva, e non dall'Amministrazione procedente all'atto dell'adozione del provvedimento sanzionatorio” ( Consiglio di Stato sez. VI, 10/01/2020, n. 254.
18. In conclusione, l’appello deve essere, come anticipato, integralmente respinto.
19. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di Napoli delle spese del grado di appello, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
FE AT, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE AT | Marco PA |
IL SEGRETARIO