Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2025, proposto da
AN SE e CE IE, rappresentate e difese dall’avvocato Maria Chiara Isgrò, con domicilio eletto presso il suo studio in Pace Del Mela, Via Nazionale, n. 195;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 81/2024 emessa dal Tribunale di Patti - Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa UE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 81 del 23 gennaio 2024, il Tribunale di Patti – Sez. Lavoro: a) ha accertato il diritto della sig.ra AN SE “ ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 ” nonché il diritto della sig.ra CE IE “ ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ”; b) per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ alla corresponsione a SE AN, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1.000,00 ” e “ alla corresponsione a IE CE, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1.500,00 ”;
- il suddetto provvedimento è stato notificato all’Amministrazione in data 24 gennaio 2024;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, le sig.re AN SE e CE IE hanno adito questo Tribunale per l’esecuzione della suddetta sentenza passata in giudicato, chiedendo che sia ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento delle somme in essa riportate;
- si costituisce in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando prova di aver accreditato la somma dovuta alla sig.ra AN SE;
Ritenuto che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra la sig.ra AN SE e il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- per il resto, il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto:
a) il titolo azionato è passato in giudicato (come da attestazione dell’11 settembre 2025), è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
b) l’Amministrazione non ha dato prova di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale anche nei confronti della sig.ra CE IE;
c) sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., dovendosi pertanto:
1) dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo in favore della sig.ra CE IE, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
2) nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne all’Amministrazione, il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
3) precisare che il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621);
Ritenuto, infine:
- di non dover accogliere la domanda di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., reputandosi sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la mera previsione di intervento sostitutivo del Commissario ad acta ;
- che le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’esito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra la sig.ra AN SE e il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
b) per il resto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
c) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) rigetta la domanda di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
e) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE EG, Presidente
UE CC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE CC | SE EG |
IL SEGRETARIO