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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 537 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giada Gervasi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo CP_1 C.F._2
Cardinale, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: […] , come in atti, domiciliato, rappresentato e difeso, si Parte_1
riporta al ricorso introduttivo e chiede di accogliere le seguenti conclusioni: a) rimettere la causa sul
pagina 1 di 6 ruolo per l'istruttoria, ammettendo le prove articolate, al fine di avere un'istruttoria in contraddittorio
tra le parti, al fine di verificare le reali condizioni in cui la bambina si trova con la madre e di verificare
i luoghi assegnanti alla minore nell'abitazione materna, stante il distacco da tutti e quattro i nonni e
dal padre determinato con detto trasferimento, ex articolo 337 ter del codice civile;
b) accogliere il
ricorso e riconoscere il diritto alla genitorialità di;
il padre si propone per il Parte_1
collocamento per la tutela dell'interesse morale e materiale di e vuole una frequentazione dei Per_1
genitori paritaria;
pertanto, chiede che nell'interesse della piccola il giudice si discosti dal tendenziale
collocamento alla madre e disponga il collocamento presso il padre, al fine di assicurare al minore la
situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. c) In subordine
accogliere il ricorso e riconoscere il diritto alla genitorialità di;
il padre si Parte_1
propone per il collocamento alternato viste le esigenze lavorative di entrambi e le turnazioni della
madre compresi i notturni;
d) dichiarare tenuta a concorrere alle spese straordinarie (a CP_1
titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Con
vittoria di spese, diritti e onorari.
Per parte resistente: si riporta interamente alla propria memoria di difesa e costituzione in giudizio
chiedendone l'accoglimento, con reiezione di ogni avversa difesa e pretesa.
A seguito dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da stante che il CP_1
Tribunale di Latina, con decreto n. 26/24 del 9.1.2024, aveva già disciplinato l'affidamento, il
collocamento, il diritto di visita paterno ed il mantenimento di , nel procedimento civile RGN Per_1
589/2023, in cui è rimasto contumace, l'Ill.mo Giudice adito rilevava, di non Parte_1
poter disporre l'ex adversa richiesta di riunione al fascicolo r.g. 744/2024, ritenendo la presente causa
matura per la decisione. Nonostante il all'udienza del 28 ottobre 2024, pur dichiarando di Parte_1
avere avuto conoscenza del decreto che già disponeva circa l'affidamento, il collocamento, il diritto di
visita paterno ed il mantenimento di in data 9/7/2024 (!!) non solo medio tempore non Per_1
rinunciava al giudizio, ma all'udienza del 28 novembre 2024, in maniera pervivace chiedeva all'adito
Tribunale di accogliere il proprio ricorso. La controparte insiste nel coltivare una domanda
manifestamente inammissibile e/o comunque non accoglibile ponendo in essere una condotta
processuale contraria ai principi di correttezza e lealtà. Per tutto quanto esposto e a fronte della sopra
pagina 2 di 6 indicata assorbente eccezione/argomentazione, nonché della volontà e del contegno del ricorrente,
voglia l'adito Tribunale in accoglimento della memoria della sig.ra rigettare CP_1
integralmente l'avverso ricorso, condannando il sig. al pagamento delle Parte_1
spese e ai compensi di causa oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 ed iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione (n. r.g.
94/2024 V.G.), conveniva in giudizio e chiedeva al Parte_1 CP_1
Tribunale adito di disporre l'affidamento condiviso della LI , con collocamento Per_1
prevalente presso il padre e diritto di visita della madre e di porre a carico di quest'ultima il
50% delle spese straordinarie necessarie per la LI . Per_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano convissuto
more uxorio per diversi anni;
da tale rapporto sentimentale era nata la LI (5.4.2018); Per_1
la convivenza era cessata nel gennaio 2022 allorquando la si era allontanata, CP_1
unitamente alla LI, dalla ex casa familiare (di proprietà della madre del ricorrente ed a quest'ultimo concessa in comodato d'uso) facendo ritorno presso la propria famiglia d'origine; la aveva sempre estromesso il ricorrente dalla gestione della vita della LI CP_1
e dalle decisioni da assumersi nell'interesse della bambina, demandandone integralmente l'accudimento alla propria famiglia d'origine; lavorava in Latina, a tempo pieno CP_1
dalle 8 alle 16 di ogni giorno, con un riposo settimanale, percependo un compenso superiore ai 1000,00 euro mensili; lavorava in San Felice Circeo ed i suoi redditi Parte_1
ammontavano a 8000,00 euro annui lordi;
il ricorrente ere proprietario di un immobile in
affitto a San Donato, con canone mensile di euro 500, 00 che copriva solo parzialmente il mutuo che di
euro 600,00 mensili.
Con decreto del 26.1.2024, il Giudice delegato, rilevata l'applicabilità al procedimento della disciplina di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c., ne disponeva l'iscrizione al ruolo contenzioso.
Al procedimento veniva, quindi, assegnato il numero di ruolo 537/2024.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio la quale - in via preliminare - eccepiva l'inammissibilità CP_1
del ricorso, essendo state disciplinate le modalità di affidamento della minore con decreto del
Tribunale del 9.1.2024, emesso a definizione del giudizio v.g. 589/2023, in cui la parte resistente era rimasta contumace.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: in tale giudizio il pur se ritualmente notificato, era rimasto contumace;
con decreto del 9.1.2024 il Parte_1
Tribunale di Latina aveva disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla l'importo mensile di euro 350,00 a Parte_1 CP_1
titolo di assegno di mantenimento della LI, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale provvedimento non era stato impugnato dal ricorrente il quale, tuttavia, continuava a non
versare il mantenimento spettante alla LI minore e a non vederla (se non in rarissime occasioni) e
chiamarla; era amministratore unico con diritto a compenso di € Parte_1
9.000,00 annui e socio al 99% della Forniture Nautiche Pontine S.r.l.s. con sede presso il Porto
di San Felice Circeo (LT), nello specifico in P.zza Enrico Fabrizi;
tale società si occupava di manutenzione, riparazione di imbarcazioni e rivendita di componentistica delle stesse oltre alle ulteriori attività espressamente indicate nell'allegata visura camerale, era quindi inverosimile che il percepisse solo il compenso come amministratore e non anche Parte_1
gli utili sociali;
il inoltre percepiva mensilmente l'importo di euro 500,00 per Parte_1
l'immobile di sua proprietà sito in B.go San Donato – Sabaudia (LT) ed oggetto di locazione senza sostenere costi abitativi di sorte, vivendo nella ex casa coniugale;
la lavorava a CP_1
tempo determinato presso la con sede in Latina Scalo S.S. Appia Controparte_2
km 65.651, con un monte di 25 ore mensili e busta paga netta mensile di circa € 800,00.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
- il merito della lite
L'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata da è meritevole di CP_1
accoglimento, per quanto di seguito esposto.
pagina 4 di 6 Il Tribunale di Latina, con decreto n. cron. 26/2024 del 9.1.2024, ha già disciplinato l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita paterno ed il mantenimento di , nel Per_1
procedimento R.G. 589/2023, in cui è rimasto contumace. Parte_1
Nella specie, parte ricorrente – lungi dal chiedere la modifica delle condizioni di cui al decreto suindicato - ha chiesto di adottare un nuovo provvedimento, avente lo stesso oggetto.
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, le statuizioni c.d. determinative, passano in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, sono, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni già
compiuta in seno al precedente titolo.
Le variazioni di fatto devono, poi, essere dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e,
tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto
temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finché non
intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono
maturati i presupposti per la modificazione (v. Cass. n. 283/2020).
Ciò posto, lo stesso ricorrente (che non ha in alcun modo eccepito vizi della notifica inerenti all'instaurazione del procedimento contraddistinto da n. R.G. 589/2023), con il pre-verbale
depositato in data 24.10.2024, ha dedotto di aver avuto contezza dell'emissione del decreto n.
cron. 26/2024 del 9.1.2024, quantomeno dall' 8.7.2024, allorquando si è costituito nel giudizio r.g. 4902/2024 (già 744/2024 V.G.), instaurato da ai sensi dell'art. 473 bis 38 c.p.c.. CP_1
Ciò non di meno, il ha comunque insistito (anche nel precisare le proprie Parte_1
conclusioni) per l'accoglimento del ricorso anziché agire, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., con autonomo giudizio, per la revisione delle statuizioni già esistenti, incontestabilmente coperte da giudicato formale (rebus sic stantibus).
Ne deriva che il ricorso di non può che essere dichiarato Parte_1
inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 9.7.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Concetta Serino
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 537 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giada Gervasi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo CP_1 C.F._2
Cardinale, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: […] , come in atti, domiciliato, rappresentato e difeso, si Parte_1
riporta al ricorso introduttivo e chiede di accogliere le seguenti conclusioni: a) rimettere la causa sul
pagina 1 di 6 ruolo per l'istruttoria, ammettendo le prove articolate, al fine di avere un'istruttoria in contraddittorio
tra le parti, al fine di verificare le reali condizioni in cui la bambina si trova con la madre e di verificare
i luoghi assegnanti alla minore nell'abitazione materna, stante il distacco da tutti e quattro i nonni e
dal padre determinato con detto trasferimento, ex articolo 337 ter del codice civile;
b) accogliere il
ricorso e riconoscere il diritto alla genitorialità di;
il padre si propone per il Parte_1
collocamento per la tutela dell'interesse morale e materiale di e vuole una frequentazione dei Per_1
genitori paritaria;
pertanto, chiede che nell'interesse della piccola il giudice si discosti dal tendenziale
collocamento alla madre e disponga il collocamento presso il padre, al fine di assicurare al minore la
situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. c) In subordine
accogliere il ricorso e riconoscere il diritto alla genitorialità di;
il padre si Parte_1
propone per il collocamento alternato viste le esigenze lavorative di entrambi e le turnazioni della
madre compresi i notturni;
d) dichiarare tenuta a concorrere alle spese straordinarie (a CP_1
titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente. Con
vittoria di spese, diritti e onorari.
Per parte resistente: si riporta interamente alla propria memoria di difesa e costituzione in giudizio
chiedendone l'accoglimento, con reiezione di ogni avversa difesa e pretesa.
A seguito dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da stante che il CP_1
Tribunale di Latina, con decreto n. 26/24 del 9.1.2024, aveva già disciplinato l'affidamento, il
collocamento, il diritto di visita paterno ed il mantenimento di , nel procedimento civile RGN Per_1
589/2023, in cui è rimasto contumace, l'Ill.mo Giudice adito rilevava, di non Parte_1
poter disporre l'ex adversa richiesta di riunione al fascicolo r.g. 744/2024, ritenendo la presente causa
matura per la decisione. Nonostante il all'udienza del 28 ottobre 2024, pur dichiarando di Parte_1
avere avuto conoscenza del decreto che già disponeva circa l'affidamento, il collocamento, il diritto di
visita paterno ed il mantenimento di in data 9/7/2024 (!!) non solo medio tempore non Per_1
rinunciava al giudizio, ma all'udienza del 28 novembre 2024, in maniera pervivace chiedeva all'adito
Tribunale di accogliere il proprio ricorso. La controparte insiste nel coltivare una domanda
manifestamente inammissibile e/o comunque non accoglibile ponendo in essere una condotta
processuale contraria ai principi di correttezza e lealtà. Per tutto quanto esposto e a fronte della sopra
pagina 2 di 6 indicata assorbente eccezione/argomentazione, nonché della volontà e del contegno del ricorrente,
voglia l'adito Tribunale in accoglimento della memoria della sig.ra rigettare CP_1
integralmente l'avverso ricorso, condannando il sig. al pagamento delle Parte_1
spese e ai compensi di causa oltre accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 25.1.2024 ed iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione (n. r.g.
94/2024 V.G.), conveniva in giudizio e chiedeva al Parte_1 CP_1
Tribunale adito di disporre l'affidamento condiviso della LI , con collocamento Per_1
prevalente presso il padre e diritto di visita della madre e di porre a carico di quest'ultima il
50% delle spese straordinarie necessarie per la LI . Per_1
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano convissuto
more uxorio per diversi anni;
da tale rapporto sentimentale era nata la LI (5.4.2018); Per_1
la convivenza era cessata nel gennaio 2022 allorquando la si era allontanata, CP_1
unitamente alla LI, dalla ex casa familiare (di proprietà della madre del ricorrente ed a quest'ultimo concessa in comodato d'uso) facendo ritorno presso la propria famiglia d'origine; la aveva sempre estromesso il ricorrente dalla gestione della vita della LI CP_1
e dalle decisioni da assumersi nell'interesse della bambina, demandandone integralmente l'accudimento alla propria famiglia d'origine; lavorava in Latina, a tempo pieno CP_1
dalle 8 alle 16 di ogni giorno, con un riposo settimanale, percependo un compenso superiore ai 1000,00 euro mensili; lavorava in San Felice Circeo ed i suoi redditi Parte_1
ammontavano a 8000,00 euro annui lordi;
il ricorrente ere proprietario di un immobile in
affitto a San Donato, con canone mensile di euro 500, 00 che copriva solo parzialmente il mutuo che di
euro 600,00 mensili.
Con decreto del 26.1.2024, il Giudice delegato, rilevata l'applicabilità al procedimento della disciplina di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c., ne disponeva l'iscrizione al ruolo contenzioso.
Al procedimento veniva, quindi, assegnato il numero di ruolo 537/2024.
pagina 3 di 6 Si costituiva in giudizio la quale - in via preliminare - eccepiva l'inammissibilità CP_1
del ricorso, essendo state disciplinate le modalità di affidamento della minore con decreto del
Tribunale del 9.1.2024, emesso a definizione del giudizio v.g. 589/2023, in cui la parte resistente era rimasta contumace.
A sostegno delle proprie richieste, parte resistente assumeva che: in tale giudizio il pur se ritualmente notificato, era rimasto contumace;
con decreto del 9.1.2024 il Parte_1
Tribunale di Latina aveva disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla l'importo mensile di euro 350,00 a Parte_1 CP_1
titolo di assegno di mantenimento della LI, oltre al 50% delle spese straordinarie;
tale provvedimento non era stato impugnato dal ricorrente il quale, tuttavia, continuava a non
versare il mantenimento spettante alla LI minore e a non vederla (se non in rarissime occasioni) e
chiamarla; era amministratore unico con diritto a compenso di € Parte_1
9.000,00 annui e socio al 99% della Forniture Nautiche Pontine S.r.l.s. con sede presso il Porto
di San Felice Circeo (LT), nello specifico in P.zza Enrico Fabrizi;
tale società si occupava di manutenzione, riparazione di imbarcazioni e rivendita di componentistica delle stesse oltre alle ulteriori attività espressamente indicate nell'allegata visura camerale, era quindi inverosimile che il percepisse solo il compenso come amministratore e non anche Parte_1
gli utili sociali;
il inoltre percepiva mensilmente l'importo di euro 500,00 per Parte_1
l'immobile di sua proprietà sito in B.go San Donato – Sabaudia (LT) ed oggetto di locazione senza sostenere costi abitativi di sorte, vivendo nella ex casa coniugale;
la lavorava a CP_1
tempo determinato presso la con sede in Latina Scalo S.S. Appia Controparte_2
km 65.651, con un monte di 25 ore mensili e busta paga netta mensile di circa € 800,00.
Quindi, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
- il merito della lite
L'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata da è meritevole di CP_1
accoglimento, per quanto di seguito esposto.
pagina 4 di 6 Il Tribunale di Latina, con decreto n. cron. 26/2024 del 9.1.2024, ha già disciplinato l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita paterno ed il mantenimento di , nel Per_1
procedimento R.G. 589/2023, in cui è rimasto contumace. Parte_1
Nella specie, parte ricorrente – lungi dal chiedere la modifica delle condizioni di cui al decreto suindicato - ha chiesto di adottare un nuovo provvedimento, avente lo stesso oggetto.
Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, le statuizioni c.d. determinative, passano in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, sono, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni già
compiuta in seno al precedente titolo.
Le variazioni di fatto devono, poi, essere dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e,
tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto
temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finché non
intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono
maturati i presupposti per la modificazione (v. Cass. n. 283/2020).
Ciò posto, lo stesso ricorrente (che non ha in alcun modo eccepito vizi della notifica inerenti all'instaurazione del procedimento contraddistinto da n. R.G. 589/2023), con il pre-verbale
depositato in data 24.10.2024, ha dedotto di aver avuto contezza dell'emissione del decreto n.
cron. 26/2024 del 9.1.2024, quantomeno dall' 8.7.2024, allorquando si è costituito nel giudizio r.g. 4902/2024 (già 744/2024 V.G.), instaurato da ai sensi dell'art. 473 bis 38 c.p.c.. CP_1
Ciò non di meno, il ha comunque insistito (anche nel precisare le proprie Parte_1
conclusioni) per l'accoglimento del ricorso anziché agire, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., con autonomo giudizio, per la revisione delle statuizioni già esistenti, incontestabilmente coperte da giudicato formale (rebus sic stantibus).
Ne deriva che il ricorso di non può che essere dichiarato Parte_1
inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 9.7.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tania Monetti Concetta Serino
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