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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 3992/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. LU IN anche in sostituzione dell'Avv. IZ AL per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, in sostituzione dell'Avv.Salvatore
CACIOPPO per l . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.04 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron. Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________ F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
3992 R.G.L. 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Addì ______________ Parte_1
IZ AL e LU IN, giusta procura in atti, ed Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. elettivamente domiciliato presso lo studio Catalano, in Palermo,
Via del Bersagliere 8; ______________________
______________________
- Ricorrente -
per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Il Cancelliere Controparte_2
, rappresentato e
[...]
difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente -
2 OGGETTO: Parte_2
[...]
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1 espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/03/2024, premesso di aver Parte_1
lavorato presso i di Palermo ed altre aziende, con vari contratti di lavoro Controparte_3
subordinato, con mansioni di ribaditore, calafato, saldatore e allestitore dal 02.12.1950 fino al 31.10.1988, data di quiescenza e premesso, altresì, che per le malattie professionali contratte a causa della esposizione lavorativa a fumi, ad asbesto e altre polveri inorganiche,
gli era stato riconosciuto dall' un danno biologico soltanto del 12%, aveva chiesto CP_1
il riconoscimento di un grado di menomazione superiore e lamentò che tale domanda fosse stata respinta, anche in sede di opposizione, convenne, quindi, in giudizio l' per CP_2
ottenere il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 18%, come valutato dal consulente di parte, ovvero in quella maggiore o minore accertata a seguito di c.t.u., con condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo, oltre interessi legali e CP_2
3 rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda CP_1
avversaria, invocandone il rigetto, poiché era da ritenere congrua la valutazione del 12%.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 26/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
Il c.t.u. nominato Dott. Specialista in Malattie dell'Apparato Persona_1
Respiratorio, sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che “L'esame della documentazione sanitaria permette di sintetizzare il seguente quadro patologico:
Soggetto pluripatologico con storia di molteplici interventi chirurgici per problematiche varie (ulcera duodenale, laparocele xifo-pubico, occlusione intestinale da torsione di ansa, occlusione intestinale da periviscerite, asportazione di epitelioma della regione temporale e di basalioma della gamba) nonché
affetto da urotelioma vescicale trattato con terapia locale (instillazione endovescicale di epirubicina).
Nessuna delle patologie ora elencate ha, allo stato attuale delle conoscenze, un nesso eziologico con l'esposizione alle fibre di amianto.
Affetto, inoltre, da calcolosi della colecisti, poliposi del retto-sigma, gozzo multinodulare eutiroideo,
ipertensione arteriosa, aterosclerosi carotidea e malattia cerebro-vascolare multi-infartuale.
Esposto al rischio inalazione di fibre di amianto per circa 38 anni (1950 – 1988) avendo lavorato nel settore della cantieristica navale e metalmeccanico, con le mansioni di ribaditore, calafato, saldatore e allestitore.
Con quadro di pneumoconiosi da asbesto (pleuropatia benigna, interstiziopatia polmonare) già
ritenuta dipendente da causa professionale e valutata come menomazione psico-fisica del 12%.
La valutazione del grado di menomazione, pertanto, si potrà effettuare solo sulla base dei reperti tomografici che sono compatibili con una pleuropatia benigna e una iniziale interstiziopatia asbesto correlata e sulla base dei valori di flusso e volume polmonare del settembre 2015.
4 Tenuto conto che nel settembre 2015 i valori registrati dall'esame spirometrico erano da considerare nei limiti della norma e, comunque, non si registrava un deficit restrittivo, e constata la sostanziale stabilità del quadro radiologico, si ritiene che non si è avuto un aggravamento della malattia professionale.
Il c.t.u. ha, inoltre, precisato di avere ricevuto osservazioni da parte dei legali del ricorrente, nelle quali si rimarca che era disponibile una terza spirometria, elencata tra i documenti in calce al ricorso. L'esame spirometrico in questione è realmente elencato in calce al ricorso ma non
è presente nella documentazione sanitaria. Viene trasmesso in allegato alle osservazioni attuali.
L'esame spirometrico, ora inviato, eseguito il 28/10/2022, refertato dal dott. Per_2
come fedelmente riportato: “Collaborazione modesta. I dati spirometrici orientano per
[...]
una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado medio-severo, non si esclude una componente restrittiva per la quale si rinvia ad uno studio spirometrico globale”, faceva rilevare i seguenti valori:
FVC 1.92 (65%), FEV1 0.92 (41%), FEV1/FVC 47.9%, PEF 1.31 (19%).
L'analisi dell'esame spirometrico, ora trasmesso e oggetto delle osservazioni, permette di affermare che l'esame non è assolutamente attendibile, per le seguenti motivazioni:
Esame eseguito senza alcuna collaborazione del soggetto esaminato come si evince dalla morfologia della cura spirometrica e dai valori abnormemente ridotti del picco di flusso espiratorio
(19% del teorico).
Volendo ignorare la non attendibilità dell'esame, i valori registrati sono compatibili con una condizione puramente ostruttiva e giammai restrittiva (indice di Tiffenau 47.9%).
La comparazione con l'unico esame spirometrico, di cui sono disponibili i valori di volumi e flussi, del settembre 2015, mostra una discrepanza abnorme. Nel 2015 veniva diagnosticata una live ostruzione con i seguenti valori:
FVC 124%, FEV1 108%, FEV1/FVC 65%, TLC 102%, VR 82%, VR/TLC 34%.
In assenza di segni di progressione di malattia, come si evince dagli esami TC disponibili, non è
motivabile una perdita del 59 % di FVC, del 61% di FEV1.
5 L'attuale condizione clinica del ricorrente, come si può evincere dall'esame obiettivo, non è
compatibile con i valori spirometrici registrati nell'ottobre 2022.
Per quanto sopra, non si ritiene che le osservazioni fatte dai legali del ricorrente possano far modificare il parere espresso nelle conclusioni sotto riportate.
Non è rilevabile un aggravamento, sia anatomico che funzionale, della malattia professionale già riconosciuta in capo al ricorrente.
La menomazione psico-fisica derivante dalla malattia professionale è, pertanto, non superiore al 12 (dodici)% come già valutata in sede amministrativa nell'aprile 2023.”
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Non possono condividersi i rilievi formulati dalla difesa del ricorrente, alla luce dei chiarimenti resi dal c.t.u.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Considerato che la complessità del quadro patologico globale del ricorrente ha potuto ingenerare nello stesso l'erroneo convincimento della sussistenza di condizioni cliniche deteriori, rispetto a quelle riconosciute, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente le spese di lite,
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/11/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 26/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 3992/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. LU IN anche in sostituzione dell'Avv. IZ AL per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, in sostituzione dell'Avv.Salvatore
CACIOPPO per l . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.04 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron. Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________ F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
3992 R.G.L. 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Addì ______________ Parte_1
IZ AL e LU IN, giusta procura in atti, ed Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. elettivamente domiciliato presso lo studio Catalano, in Palermo,
Via del Bersagliere 8; ______________________
______________________
- Ricorrente -
per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Il Cancelliere Controparte_2
, rappresentato e
[...]
difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo viale Del
Fante 58/D;
- Resistente -
2 OGGETTO: Parte_2
[...]
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da Parte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1 espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/03/2024, premesso di aver Parte_1
lavorato presso i di Palermo ed altre aziende, con vari contratti di lavoro Controparte_3
subordinato, con mansioni di ribaditore, calafato, saldatore e allestitore dal 02.12.1950 fino al 31.10.1988, data di quiescenza e premesso, altresì, che per le malattie professionali contratte a causa della esposizione lavorativa a fumi, ad asbesto e altre polveri inorganiche,
gli era stato riconosciuto dall' un danno biologico soltanto del 12%, aveva chiesto CP_1
il riconoscimento di un grado di menomazione superiore e lamentò che tale domanda fosse stata respinta, anche in sede di opposizione, convenne, quindi, in giudizio l' per CP_2
ottenere il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 18%, come valutato dal consulente di parte, ovvero in quella maggiore o minore accertata a seguito di c.t.u., con condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo, oltre interessi legali e CP_2
3 rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda CP_1
avversaria, invocandone il rigetto, poiché era da ritenere congrua la valutazione del 12%.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 26/11/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
Il c.t.u. nominato Dott. Specialista in Malattie dell'Apparato Persona_1
Respiratorio, sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che “L'esame della documentazione sanitaria permette di sintetizzare il seguente quadro patologico:
Soggetto pluripatologico con storia di molteplici interventi chirurgici per problematiche varie (ulcera duodenale, laparocele xifo-pubico, occlusione intestinale da torsione di ansa, occlusione intestinale da periviscerite, asportazione di epitelioma della regione temporale e di basalioma della gamba) nonché
affetto da urotelioma vescicale trattato con terapia locale (instillazione endovescicale di epirubicina).
Nessuna delle patologie ora elencate ha, allo stato attuale delle conoscenze, un nesso eziologico con l'esposizione alle fibre di amianto.
Affetto, inoltre, da calcolosi della colecisti, poliposi del retto-sigma, gozzo multinodulare eutiroideo,
ipertensione arteriosa, aterosclerosi carotidea e malattia cerebro-vascolare multi-infartuale.
Esposto al rischio inalazione di fibre di amianto per circa 38 anni (1950 – 1988) avendo lavorato nel settore della cantieristica navale e metalmeccanico, con le mansioni di ribaditore, calafato, saldatore e allestitore.
Con quadro di pneumoconiosi da asbesto (pleuropatia benigna, interstiziopatia polmonare) già
ritenuta dipendente da causa professionale e valutata come menomazione psico-fisica del 12%.
La valutazione del grado di menomazione, pertanto, si potrà effettuare solo sulla base dei reperti tomografici che sono compatibili con una pleuropatia benigna e una iniziale interstiziopatia asbesto correlata e sulla base dei valori di flusso e volume polmonare del settembre 2015.
4 Tenuto conto che nel settembre 2015 i valori registrati dall'esame spirometrico erano da considerare nei limiti della norma e, comunque, non si registrava un deficit restrittivo, e constata la sostanziale stabilità del quadro radiologico, si ritiene che non si è avuto un aggravamento della malattia professionale.
Il c.t.u. ha, inoltre, precisato di avere ricevuto osservazioni da parte dei legali del ricorrente, nelle quali si rimarca che era disponibile una terza spirometria, elencata tra i documenti in calce al ricorso. L'esame spirometrico in questione è realmente elencato in calce al ricorso ma non
è presente nella documentazione sanitaria. Viene trasmesso in allegato alle osservazioni attuali.
L'esame spirometrico, ora inviato, eseguito il 28/10/2022, refertato dal dott. Per_2
come fedelmente riportato: “Collaborazione modesta. I dati spirometrici orientano per
[...]
una sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di grado medio-severo, non si esclude una componente restrittiva per la quale si rinvia ad uno studio spirometrico globale”, faceva rilevare i seguenti valori:
FVC 1.92 (65%), FEV1 0.92 (41%), FEV1/FVC 47.9%, PEF 1.31 (19%).
L'analisi dell'esame spirometrico, ora trasmesso e oggetto delle osservazioni, permette di affermare che l'esame non è assolutamente attendibile, per le seguenti motivazioni:
Esame eseguito senza alcuna collaborazione del soggetto esaminato come si evince dalla morfologia della cura spirometrica e dai valori abnormemente ridotti del picco di flusso espiratorio
(19% del teorico).
Volendo ignorare la non attendibilità dell'esame, i valori registrati sono compatibili con una condizione puramente ostruttiva e giammai restrittiva (indice di Tiffenau 47.9%).
La comparazione con l'unico esame spirometrico, di cui sono disponibili i valori di volumi e flussi, del settembre 2015, mostra una discrepanza abnorme. Nel 2015 veniva diagnosticata una live ostruzione con i seguenti valori:
FVC 124%, FEV1 108%, FEV1/FVC 65%, TLC 102%, VR 82%, VR/TLC 34%.
In assenza di segni di progressione di malattia, come si evince dagli esami TC disponibili, non è
motivabile una perdita del 59 % di FVC, del 61% di FEV1.
5 L'attuale condizione clinica del ricorrente, come si può evincere dall'esame obiettivo, non è
compatibile con i valori spirometrici registrati nell'ottobre 2022.
Per quanto sopra, non si ritiene che le osservazioni fatte dai legali del ricorrente possano far modificare il parere espresso nelle conclusioni sotto riportate.
Non è rilevabile un aggravamento, sia anatomico che funzionale, della malattia professionale già riconosciuta in capo al ricorrente.
La menomazione psico-fisica derivante dalla malattia professionale è, pertanto, non superiore al 12 (dodici)% come già valutata in sede amministrativa nell'aprile 2023.”
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Non possono condividersi i rilievi formulati dalla difesa del ricorrente, alla luce dei chiarimenti resi dal c.t.u.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Considerato che la complessità del quadro patologico globale del ricorrente ha potuto ingenerare nello stesso l'erroneo convincimento della sussistenza di condizioni cliniche deteriori, rispetto a quelle riconosciute, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 c.p.c., per compensare integralmente le spese di lite,
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 26/11/2025.
IL GIUDICE
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