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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2634/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14323/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p.n.a. Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti 1 80100 Napoli NA Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039147539000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039147539000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039147539000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039147539000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2807/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249039147539000 relativa al mancato pagamento di due cartelle esattoriali, 07120210031477730000 TARSU 2012 e 07120210042312432000
TARI 2013 e 2014, 2015 per l'importo complessivo di € 2.939,00 notificata in data 6.06.2025, ha proposto ricorso in data 13.07.2025, depositandolo in data 26.07.2025 avente n. di R.G. 14323/2025, eccependo:
– la avvenuta prescrizione della pretesa tributaria;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce il Comune di Quarto che contesta quanto sostenuto da parte ricorrente depositando prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici originari del tributo. Si costituisce Agenzia
Entrate SI che insiste per la pretesa tributaria e deposita relate relative alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, ma le relative ricevute pec depositate agli atti risultano essere scansioni in formato pdf, e non risultano depositate in formato .eml, pertanto congenitamente inidonee a consentire una verifica del file ivi contenuto, in particolar modo non consentono di poter verificare se il ricorso notificato a mezzo pec fosse in formato nativo digitale, se fosse stato firmato digitalmente o se trattasi di scansione del ricorso cartaceo.
A tal uopo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con sentenza del 10/10/2022 n.
946/2 ha stabilito che “il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec è da considerarsi inesistente. L'art. 5 del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 04/08/2015). Orbene nel caso di specie nonostante non sia possibile verificare cosa vi fosse all'interno del messaggio di posta elettronica (.eml) inviato dal ricorrente, la costituzione di parte resistente ha sanato tale circostanza, per raggiungimento dello scopo, e pertanto il ricorso non può essere dichiarato inammissibile. Quanto al merito si osserva che parte resistente ha provato l'interruzione del termine di prescrizione, con la cartelle esattoriali nr. 07120210031477730000 e nr.
07120210042312432000, entrambe notificate in data 06.03.2023. Peraltro anche il Comune ha dimostrato di avere correttamente notificato gli atti sottesi alle mentovate cartelle. Da tali premesse, ovvero dalla notifica delle cartelle, costituente atto prodromico rispetto al gravato provvedimento, consegue che la intimazione impugnata, in quanto validamente preceduta dalla notifica dei suindicati atti impositivi (divenuti definitivi per mancata impugnazione) non integra a sua volta un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme Ordinanza n. 883/2022, n. 8198/2022, n. 714/2022, n. 3005/2020).
Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 400,00 (euro quattrocento / 00), il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
ON AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14323/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
S.a.p.n.a. Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Piazza Matteotti 1 80100 Napoli NA Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039147539000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039147539000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039147539000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249039147539000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2807/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249039147539000 relativa al mancato pagamento di due cartelle esattoriali, 07120210031477730000 TARSU 2012 e 07120210042312432000
TARI 2013 e 2014, 2015 per l'importo complessivo di € 2.939,00 notificata in data 6.06.2025, ha proposto ricorso in data 13.07.2025, depositandolo in data 26.07.2025 avente n. di R.G. 14323/2025, eccependo:
– la avvenuta prescrizione della pretesa tributaria;
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce il Comune di Quarto che contesta quanto sostenuto da parte ricorrente depositando prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici originari del tributo. Si costituisce Agenzia
Entrate SI che insiste per la pretesa tributaria e deposita relate relative alle cartelle sottese all'intimazione di pagamento.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, ma le relative ricevute pec depositate agli atti risultano essere scansioni in formato pdf, e non risultano depositate in formato .eml, pertanto congenitamente inidonee a consentire una verifica del file ivi contenuto, in particolar modo non consentono di poter verificare se il ricorso notificato a mezzo pec fosse in formato nativo digitale, se fosse stato firmato digitalmente o se trattasi di scansione del ricorso cartaceo.
A tal uopo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con sentenza del 10/10/2022 n.
946/2 ha stabilito che “il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec è da considerarsi inesistente. L'art. 5 del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 04/08/2015). Orbene nel caso di specie nonostante non sia possibile verificare cosa vi fosse all'interno del messaggio di posta elettronica (.eml) inviato dal ricorrente, la costituzione di parte resistente ha sanato tale circostanza, per raggiungimento dello scopo, e pertanto il ricorso non può essere dichiarato inammissibile. Quanto al merito si osserva che parte resistente ha provato l'interruzione del termine di prescrizione, con la cartelle esattoriali nr. 07120210031477730000 e nr.
07120210042312432000, entrambe notificate in data 06.03.2023. Peraltro anche il Comune ha dimostrato di avere correttamente notificato gli atti sottesi alle mentovate cartelle. Da tali premesse, ovvero dalla notifica delle cartelle, costituente atto prodromico rispetto al gravato provvedimento, consegue che la intimazione impugnata, in quanto validamente preceduta dalla notifica dei suindicati atti impositivi (divenuti definitivi per mancata impugnazione) non integra a sua volta un nuovo ed autonomo atto impositivo. Pertanto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme Ordinanza n. 883/2022, n. 8198/2022, n. 714/2022, n. 3005/2020).
Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, della somma di € 400,00 (euro quattrocento / 00), il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
ON AN