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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 789 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cruciano Valvo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Antonio Valvo, via Terrasanta n. 93 (pec:
Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentantepro tempore, appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1150/2018 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 10/10/2018.
OGGETTO: opposizione a Decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
- In accoglimento del presente gravame, riformare ed annullare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando inesistente e comunque nullo il decreto ingiuntivo n. 810/2015 notificato al
in data 16.10.2015, ritenendo e Parte_1 dichiarando che nulla deve il alla Parte_1 società in forza della superiore Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 ingiunzione come meglio specificato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2015 il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 810/2015 con cui il locale Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 48.416,50 in favore della società oltre interessi e spese, e ciò per il Controparte_1 mancato soddisfo del rateo previsto per il servizio di trasposto pubblico a questa affidato, afferente il II° trimestre 2015. Con l'opposizione proposta segnalava allora l'ente municipale che il ritardo era solo il frutto della condizione sospensiva di cui alla clausola sancita all'articolo 9 del contratto, la quale prevedeva che l'obbligazione diveniva esigibile solo previo accreditamento delle somme da parte della Regione Siciliana. Verificatasi la stessa, dopo aver corrisposto all'ingiungente in corso di giudizio la minor somma di euro 40.767,63, il chiedeva accertarsi che null'altro era Pt_1 dovuto avendo appurato l'irregolare posizione contributiva della società opposta nei confronti di INPS e INAIL per un importo pari a euro 7.648,50, in conseguenza della quale aveva azionato il potere sostitutivo previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e detratto il relativo importo. Con sentenza n. 1150/2018 del 10/10/2018 il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l'opposizione, evidenziando che l'ente locale non ha fornito prova né del pagamento di dette somme ad INPS e INAIL nè della lamentata riduzione dei fondi messi a disposizione da parte della Regione Siciliana, segnalando anzi che dalla documentazione versata in atti risultava che la Regione aveva accreditato al la somma di euro 48.417,15, fornendo così la Pt_1 provvista per l'intera somma fatturata. Revocato dunque il decreto ingiuntivo, stante il pagamento parziale medio tempore intervenuto, condannava l'opponente al versamento del rimanente importo non saldato, oltre interessi moratori fino all'effettivo soddisfo. Con atto di citazione in appello del 2/04/2019 il
[...] ha proposto quindi gravame, chiedendo la riforma Parte_1 della sentenza impugnata. Con il primo motivo di impugnazione, in specie, ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'ente locale alla corresponsione di ulteriori euro 7.748,50 dovuti dalla società affidataria ad INPS e INAIL, giacchè il Decidente, anziché il pagamento, avrebbe dovuto esclusivamente sindacare la legittimità, ai sensi del d.p.r. 207/2010, della decurtazione apportata, corrispondente ai debiti previdenziali, per
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 come emerso dalla nota del 30.12.2015 dell' e dalla Parte_2 determinazione dirigenziale n. 112 del 22.10.2015. Con il secondo motivo il ha censurato la decisione di Parte_1 primo grado nella parte relativa alle statuizioni sugli interessi moratori. Il Tribunale avrebbe infatti omesso di esaminare l'eccezione riguardante la non imputabilità del ritardo, infatti: da una parte, secondo la clausola prevista dall'art. 9 del contratto stipulato tra ente locale e società di trasporto pubblico, facente rinvio alla disposizione di cui all'art. 27, co. 6, l.rr n. 19/2016, le obbligazioni del sarebbero sospensivamente condizionate alla provvista Pt_1 messa a disposizione dalla Regione Siciliana;
d'altra parte, alla luce dell'obbligo posto in capo all'ente locale di verificare la regolarità contributiva della società affidataria, la corresponsione delle somme dovute avrebbe necessariamente dovuto subire una flessione temporale. La società regolarmente e Controparte_1 tempestivamente evocata in giudizio, è rimasta contumace. All'esito dell'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 20.1.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando all'unica parte costituita il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello va qui parzialmente accolto. Deduceva in primo grado l'opponente che la clausola di cui all'articolo 9 del contratto di servizio, nel richiamare la disposizione di cui all'art. 27 comma 6 della Legge regionale n. 19/2006, prevederebbe “implicitamente” che le obbligazioni pecuniarie facenti capo al sarebbero sottoposte ad una condizione sospensiva Pt_1 data dalla copertura finanziaria da parte dell'autorità regionale. Prevede tuttavia semplicemente l'evocato comma sei che “Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; (…). Il contratto di affidamento
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. Restano comunque in vigore le norme di cui ai commi 11, 12, e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel D.D.G. n. 1058/2004, la Regione Siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA”. Prevede invece l'art. 9 del Contratto di affidamento provvisorio prot. 10524 del 18.12.2007, poi prorogato con successivo prot. 10726 del 10.11.2010, che ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge regionale n. 19/2006 “… l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'impresa, a compensazione degli obblighi di servizio, l'importo annuo di euro 237.104,98….” Alcuna condizione sospensiva, men che meno implicita, è dato dunque ritrarre in buona fede dalle previsioni pattizie de quibus. Tanto accertato, e appurato dunque il ritardo con il quale il debitore pubblico ha provveduto all'adempimento, si duole altresì l'appellante dell'intervenuta condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 7.648,87, dal medesimo ente legittimamente trattenuta ai sensi dell'art. 4 comma 2 del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Sanciva allora l'art. 6 comma 3 lett. d) del predetto codice dei contratti pubblici (nella formulazione vigente ratione temporis, ossia prima dell'intervento del nuovo codice degli appalti di cui al DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50) che le amministrazioni, per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. Prevedeva quindi l'art. 4 comma 2 del medesimo testo di legge che “Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.” Orbene, già dalla produzione offerta dall'opponente in uno all'atto introduttivo (cfr. docc. 9-10-11) risulta documentato che in relazione al chiesto D.U.R.C. la società esecutrice aveva debiti con l'INPS per € 6.755,79, e con l'INAIL per ulteriori € 893,08, pari dunque a complessivi € 7.648,87. Contrariamente allora all'opinamento del primo giudice, in forza della disposizione citata, non occorreva dimostrare l'effettivo pagamento delle somme agli enti previdenziali, essendo diversamente previsto che l'appaltante “trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza”, per poi procedere al pagamento diretto agli enti previdenziali. La statuizione condannatoria, dunque, poiché resa nei confronti della ditta verso cui correttamente invece era stato trattenuto l'importo gravante sull'appaltante, va qui caducata, al pari della statuizione accessoria relativa agli interessi di mora connessi al ritardo nel versamento di tali spettanze. Manca invece una omologa statuizione afferente gli interessi di mora per il ritardo del pagamento della quota di € 40.767,63, qui certamente non accordabile in assenza di appello incidentale della convenuta, con conseguente irrilevanza della doglianza dell'opponente secondo cui il ritardo nell'adempimento sarebbe stato dovuto alle necessarie verifiche di legge per l'appunto afferenti la posizione contributiva, con conseguente non spettanza degli interessi di mora. Rispetto infine al riparto delle spese di lite, richieste dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio, occorre qui ribadire che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (ex plurimis, in questi termini, vedasi ad esempio Cass., n. 18125 del 2017). Nella specie, il pagamento del rateo annuale è intervenuto solo a fine ottobre 2015, ossia in epoca successiva allo stesso Decreto Ingiuntivo del 24.9.2015. Risulta poi dalla Determina dirigenziale n. 1615 del 22.10.2015 (in all. 11 alla produzione dell'opponente) che a fronte della fattura elettronica emessa dalla ditta il 19.6.2015, solo in data 21.9.2015 veniva richiesto dall'amministrazione il DURC, ossia solo a seguito dell'ottenimento dell'accredito effettuato dalla Tesoreria regionale il 9.9.2015 quale provvista per saldare il II° semestre 2015 in questione: il ritardo, dunque, è esclusivamente imputabile alla scelta amministrativa di procedere alle verifiche a distanza di mesi dalla richiesta, dovendosi qui ribadire che il dies a quo per il pagamento era quello convenuto nel contratto di affidamento provvisorio, a prescindere dai ritardi coi quali l'ente finanziatore ha provveduto alla provvista, ritardi non addossabili alla concessionaria ma afferenti ai rapporti interni fra gli enti pubblici. L'onere delle spese del giudizio di primo grado, avendo la P.A. costretto il concessionario ad impegnare la giustizia civile a causa del mancato rispetto dei patti, va dunque lasciato in capo all'opponente, con compensazione però di 1/3 delle stesse stante l'inclusione nell'ingiunzione anche delle somme invero non versate dal creditore agli enti previdenziali. Le spese del presente giudizio d'appello vanno invece poste a carico della parte convenuta soccombente, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
nei confronti della
[...] CP_1 Controparte_1 avverso la sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 1150/2018 del 10.10.2018:
1. Revoca la disposta condanna del Parte_1 al pagamento di € 7.648,87 oltre interessi;
2. Compensa le ivi liquidate spese di lite nella misura di 1/3;
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 3. Condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
per il presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a. Così deciso in Palermo il 23/05/2025
Il Consigliere rel. e est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 789 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio DA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cruciano Valvo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Antonio Valvo, via Terrasanta n. 93 (pec:
Email_1
appellante
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentantepro tempore, appellato contumace
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1150/2018 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 10/10/2018.
OGGETTO: opposizione a Decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
- In accoglimento del presente gravame, riformare ed annullare la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando inesistente e comunque nullo il decreto ingiuntivo n. 810/2015 notificato al
in data 16.10.2015, ritenendo e Parte_1 dichiarando che nulla deve il alla Parte_1 società in forza della superiore Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 ingiunzione come meglio specificato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2015 il ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 810/2015 con cui il locale Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 48.416,50 in favore della società oltre interessi e spese, e ciò per il Controparte_1 mancato soddisfo del rateo previsto per il servizio di trasposto pubblico a questa affidato, afferente il II° trimestre 2015. Con l'opposizione proposta segnalava allora l'ente municipale che il ritardo era solo il frutto della condizione sospensiva di cui alla clausola sancita all'articolo 9 del contratto, la quale prevedeva che l'obbligazione diveniva esigibile solo previo accreditamento delle somme da parte della Regione Siciliana. Verificatasi la stessa, dopo aver corrisposto all'ingiungente in corso di giudizio la minor somma di euro 40.767,63, il chiedeva accertarsi che null'altro era Pt_1 dovuto avendo appurato l'irregolare posizione contributiva della società opposta nei confronti di INPS e INAIL per un importo pari a euro 7.648,50, in conseguenza della quale aveva azionato il potere sostitutivo previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e detratto il relativo importo. Con sentenza n. 1150/2018 del 10/10/2018 il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l'opposizione, evidenziando che l'ente locale non ha fornito prova né del pagamento di dette somme ad INPS e INAIL nè della lamentata riduzione dei fondi messi a disposizione da parte della Regione Siciliana, segnalando anzi che dalla documentazione versata in atti risultava che la Regione aveva accreditato al la somma di euro 48.417,15, fornendo così la Pt_1 provvista per l'intera somma fatturata. Revocato dunque il decreto ingiuntivo, stante il pagamento parziale medio tempore intervenuto, condannava l'opponente al versamento del rimanente importo non saldato, oltre interessi moratori fino all'effettivo soddisfo. Con atto di citazione in appello del 2/04/2019 il
[...] ha proposto quindi gravame, chiedendo la riforma Parte_1 della sentenza impugnata. Con il primo motivo di impugnazione, in specie, ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'ente locale alla corresponsione di ulteriori euro 7.748,50 dovuti dalla società affidataria ad INPS e INAIL, giacchè il Decidente, anziché il pagamento, avrebbe dovuto esclusivamente sindacare la legittimità, ai sensi del d.p.r. 207/2010, della decurtazione apportata, corrispondente ai debiti previdenziali, per
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 come emerso dalla nota del 30.12.2015 dell' e dalla Parte_2 determinazione dirigenziale n. 112 del 22.10.2015. Con il secondo motivo il ha censurato la decisione di Parte_1 primo grado nella parte relativa alle statuizioni sugli interessi moratori. Il Tribunale avrebbe infatti omesso di esaminare l'eccezione riguardante la non imputabilità del ritardo, infatti: da una parte, secondo la clausola prevista dall'art. 9 del contratto stipulato tra ente locale e società di trasporto pubblico, facente rinvio alla disposizione di cui all'art. 27, co. 6, l.rr n. 19/2016, le obbligazioni del sarebbero sospensivamente condizionate alla provvista Pt_1 messa a disposizione dalla Regione Siciliana;
d'altra parte, alla luce dell'obbligo posto in capo all'ente locale di verificare la regolarità contributiva della società affidataria, la corresponsione delle somme dovute avrebbe necessariamente dovuto subire una flessione temporale. La società regolarmente e Controparte_1 tempestivamente evocata in giudizio, è rimasta contumace. All'esito dell'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 20.1.2025 la causa è stata posta in decisione assegnando all'unica parte costituita il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello va qui parzialmente accolto. Deduceva in primo grado l'opponente che la clausola di cui all'articolo 9 del contratto di servizio, nel richiamare la disposizione di cui all'art. 27 comma 6 della Legge regionale n. 19/2006, prevederebbe “implicitamente” che le obbligazioni pecuniarie facenti capo al sarebbero sottoposte ad una condizione sospensiva Pt_1 data dalla copertura finanziaria da parte dell'autorità regionale. Prevede tuttavia semplicemente l'evocato comma sei che “Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; (…). Il contratto di affidamento
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA, ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. Restano comunque in vigore le norme di cui ai commi 11, 12, e 13 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa nel D.D.G. n. 1058/2004, la Regione Siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre IVA”. Prevede invece l'art. 9 del Contratto di affidamento provvisorio prot. 10524 del 18.12.2007, poi prorogato con successivo prot. 10726 del 10.11.2010, che ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge regionale n. 19/2006 “… l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'impresa, a compensazione degli obblighi di servizio, l'importo annuo di euro 237.104,98….” Alcuna condizione sospensiva, men che meno implicita, è dato dunque ritrarre in buona fede dalle previsioni pattizie de quibus. Tanto accertato, e appurato dunque il ritardo con il quale il debitore pubblico ha provveduto all'adempimento, si duole altresì l'appellante dell'intervenuta condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 7.648,87, dal medesimo ente legittimamente trattenuta ai sensi dell'art. 4 comma 2 del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Sanciva allora l'art. 6 comma 3 lett. d) del predetto codice dei contratti pubblici (nella formulazione vigente ratione temporis, ossia prima dell'intervento del nuovo codice degli appalti di cui al DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50) che le amministrazioni, per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. Prevedeva quindi l'art. 4 comma 2 del medesimo testo di legge che “Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.” Orbene, già dalla produzione offerta dall'opponente in uno all'atto introduttivo (cfr. docc. 9-10-11) risulta documentato che in relazione al chiesto D.U.R.C. la società esecutrice aveva debiti con l'INPS per € 6.755,79, e con l'INAIL per ulteriori € 893,08, pari dunque a complessivi € 7.648,87. Contrariamente allora all'opinamento del primo giudice, in forza della disposizione citata, non occorreva dimostrare l'effettivo pagamento delle somme agli enti previdenziali, essendo diversamente previsto che l'appaltante “trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza”, per poi procedere al pagamento diretto agli enti previdenziali. La statuizione condannatoria, dunque, poiché resa nei confronti della ditta verso cui correttamente invece era stato trattenuto l'importo gravante sull'appaltante, va qui caducata, al pari della statuizione accessoria relativa agli interessi di mora connessi al ritardo nel versamento di tali spettanze. Manca invece una omologa statuizione afferente gli interessi di mora per il ritardo del pagamento della quota di € 40.767,63, qui certamente non accordabile in assenza di appello incidentale della convenuta, con conseguente irrilevanza della doglianza dell'opponente secondo cui il ritardo nell'adempimento sarebbe stato dovuto alle necessarie verifiche di legge per l'appunto afferenti la posizione contributiva, con conseguente non spettanza degli interessi di mora. Rispetto infine al riparto delle spese di lite, richieste dall'appellante per entrambi i gradi di giudizio, occorre qui ribadire che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (ex plurimis, in questi termini, vedasi ad esempio Cass., n. 18125 del 2017). Nella specie, il pagamento del rateo annuale è intervenuto solo a fine ottobre 2015, ossia in epoca successiva allo stesso Decreto Ingiuntivo del 24.9.2015. Risulta poi dalla Determina dirigenziale n. 1615 del 22.10.2015 (in all. 11 alla produzione dell'opponente) che a fronte della fattura elettronica emessa dalla ditta il 19.6.2015, solo in data 21.9.2015 veniva richiesto dall'amministrazione il DURC, ossia solo a seguito dell'ottenimento dell'accredito effettuato dalla Tesoreria regionale il 9.9.2015 quale provvista per saldare il II° semestre 2015 in questione: il ritardo, dunque, è esclusivamente imputabile alla scelta amministrativa di procedere alle verifiche a distanza di mesi dalla richiesta, dovendosi qui ribadire che il dies a quo per il pagamento era quello convenuto nel contratto di affidamento provvisorio, a prescindere dai ritardi coi quali l'ente finanziatore ha provveduto alla provvista, ritardi non addossabili alla concessionaria ma afferenti ai rapporti interni fra gli enti pubblici. L'onere delle spese del giudizio di primo grado, avendo la P.A. costretto il concessionario ad impegnare la giustizia civile a causa del mancato rispetto dei patti, va dunque lasciato in capo all'opponente, con compensazione però di 1/3 delle stesse stante l'inclusione nell'ingiunzione anche delle somme invero non versate dal creditore agli enti previdenziali. Le spese del presente giudizio d'appello vanno invece poste a carico della parte convenuta soccombente, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
nei confronti della
[...] CP_1 Controparte_1 avverso la sentenza Tribunale di Termini Imerese n. 1150/2018 del 10.10.2018:
1. Revoca la disposta condanna del Parte_1 al pagamento di € 7.648,87 oltre interessi;
2. Compensa le ivi liquidate spese di lite nella misura di 1/3;
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 3. Condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite sostenute dal Parte_1
per il presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e c.p.a. Così deciso in Palermo il 23/05/2025
Il Consigliere rel. e est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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