Cass. civ., sez. I, sentenza 31/03/2011, n. 7517
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Sentenza 31 marzo 2011

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In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ.; pertanto, il chiamato all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di "legitimatio ad causam", così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione. Tuttavia tale eccezione, in ragione della sua natura sostanziale, introduce questione che va risolta nel merito e quindi non può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 31/03/2011, n. 7517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7517
    Data del deposito : 31 marzo 2011

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