Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 232 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], n. 19, e sig. - CF – nato a [...] CP_1 C.F._2
GI EL IO (BN) in data 17/09/1958, residente in [...], VIA FRANCESCO FERLAINO n. 7, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARNOVALE MASSIMILIANO - CF - C.F._3 elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 7 aprile 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 17/03/2025 - che i ricorrenti, in data 03/07/2010, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario (in regime di separazione legale dei beni) ed in Lamezia Terme (CZ), con unione dalla quale erano nati due figli: , nato l'[...] a [...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._4
nato l'[...] a [...] (C.F. ), gemelli e minorenni;
Parte_3 C.F._5
- che, a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la vita in comune i ricorrenti si erano separati consensualmente, comparendo la prima volta avanti il Tribunale di Lamezia Terme in data 22.12.2022 ed ottenendo l'omologa dell'accordo in data 29.12.2022;
i coniugi da allora non si sono più riconciliati ed ora intendono chiedere la cessazione degli effetti civili nascenti dal matrimonio;
la condizione economica di entrambi i coniugi e l'assenza di domande sul punto non impone alcuna pronuncia in merito;
i ricorrenti intendono mantenere le condizioni già concordate (vedi ricorso in atti).
Tutto quanto sopra premesso ricorrevano al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme affinché, previa fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi, volesse dichiarare la cessazione egli effetti civili del matrimonio contratto (in separazione legale dei beni) in data 3.07.2010 in Lamezia Terme (CZ), alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli resteranno a vivere con la madre e viene disposto l'affido condiviso con collocazione con la madre presso l'attuale abitazione sita in Lamezia Terme alla Via Santa Lucia n.19;
3. I coniugi, pertanto, ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, accordandosi tempestivamente tra di loro per ogni decisione;
4. L'esercizio diretto di visita è assolutamente libero e le modalità di esercizio di seguito specificate costituiscono mere modalità orientative;
5. con riferimento all'assegno di mantenimento per i figli minori il padre verserà la somma mensile di euro 300 per entrambi i figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. le spese straordinarie graveranno al 50% su entrambi i coniugi;
7. Pertanto i coniugi stabiliscono altresì in linea di massima le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita: il padre avrà la possibilità di incontrare i propri figli in qualsiasi momento, previa comunicazione e accordo con la sig.ra ; i coniugi, inoltre, concorderanno di volta in volta – tra essi coniugi e i Parte_1 minori - i giorni di permanenza presso l'abitazione del padre durante le festività natalizie e pasquali, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i minori possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza dell'8 aprile 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 17 marzo 2025, ex art. 473 bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e 3
tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 7 aprile 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 7 aprile 2025, in forma cartacea.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 03/07/2010, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 29 dicembre 2022 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1615/2022 RG e che, in pari data e con motivazione contestuale, il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 29 dicembre 2022; data di deposito del presente ricorso: 17 marzo 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 08/04/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro assai simili a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 7 aprile 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio, in forma cartacea. 4
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 232 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 13/07/1983, ivi residente in [...]e sig. - CF CP_1
– nato a [...] in data [...], residente in [...]C.F._2
FRANCESCO FERLAINO 88040 LAMEZIA TERME, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARNOVALE
MASSIMILIANO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lei Studio legale, giusta C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 03/07/2010, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli resteranno a vivere con la madre e viene disposto l'affido condiviso con collocazione con la madre presso l'attuale abitazione sita in Lamezia Terme alla Via Santa Lucia n.19;
3. I coniugi, pertanto, ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, accordandosi tempestivamente tra di loro per ogni decisione;
4. L'esercizio diretto di visita è assolutamente libero e le modalità di esercizio di seguito specificate costituiscono mere modalità orientative;
5. con riferimento all'assegno di mantenimento per i figli minori il padre verserà la somma mensile di euro 300 per entrambi i figli, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. le spese straordinarie graveranno al 50% su entrambi i coniugi;
7. Pertanto i coniugi stabiliscono altresì in linea di massima le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita: il padre avrà la possibilità di incontrare i propri figli in qualsiasi momento, previa comunicazione e accordo con la sig.ra ; i coniugi, inoltre, concorderanno di volta in volta – tra essi coniugi e i Parte_1 minori - i giorni di permanenza presso l'abitazione del padre durante le festività natalizie e pasquali, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i minori possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 42, parte II, serie A, anno 2010 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 5
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio tenutasi in data 8 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)