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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1086/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Piazza Armerina (EN) alla via Generale Ciancio n. 46 presso lo studio dell'Avv. Maria Patrizia
Farruggio (C.F.: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Enna alla via Donna Nuova n. 11 presso lo studio dell'Avv. Luca Di Salvo
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 11 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2022, la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Pt_1
della sua separazione personale dal SI. , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario CP_1
a UA EP (EN) il 20.07.1999; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al Numero 11, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 1999.
La ricorrente, nel rappresentare che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nata ad [...] Per_1
l'08.04.2004), (nato ad [...] il [...]) e (nato ad [...] il [...]), ha dedotto Per_2 Per_3 il venir meno della “affectio maritalis”, rilevando come, già da dieci anni, il matrimonio non fosse più felice, e che, in particolare, il marito non abbia mai supportato i figli e non abbia mai instaurato un rapporto con loro.
La ricorrente ha rappresentato che, divenuta ormai intollerabile la convivenza a seguito dell'ennesima lite tra il padre ed i figli, ella ha deciso di allontanarsi dalla casa familiare e andare a vivere insieme ai figli presso l'immobile di sua proprietà sito in contrada Mandrascate, in territorio di Enna ma in zona prossima al territorio di UA.
La ricorrente ha rappresentato che la casa familiare, sita in UA alla via Catanzaro n. 7, venne acquistata solo dal coniuge, in quanto ella all'epoca era ancora minorenne, ma che le somme impiegate per l'acquisto furono investite dai propri genitori. Inoltre, ha dedotto che, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, il coniuge ha cambiato la serratura, così impedendo ai figli di accedervi.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con atto notarile del 30.06.2011, i coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni, segnatamente, affinché la ricorrente potesse procedere all'acquisto della casa di campagna sita in contrada Madrascate, di sua proprietà esclusiva ma per la quale esiste un mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, con rata mensile di € 264,98.
La ricorrente, premesso di non avere mai lavorato e di essersi occupata dei figli, ha inoltre rappresentato l'esistenza di due prestiti cointestati con rata mensile, rispettivamente, di € 330,16 ed €
204,82.
pagina 2 di 11 La ricorrente ha quindi concluso chiedendo di pronunciare la separazione personale;
disporre l'affidamento condiviso dei figli, ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili per tutti i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico del SI. l'obbligo di pagamento delle rate di € 330,16 ed € 204,82 mensili, CP_1 ponendo invece a carico della ricorrente le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa a
Mandrascate, di importo mensile di € 264,98; obbligare il SI. “a vincolare ai figli” l'immobile CP_1
adibito a casa familiare e comunque a dare loro la possibilità di accedervi;
disporre il pagamento degli assegni familiari sul conto della ricorrente.
In data 26 novembre 2022, il SI. ha depositato memoria difensiva con la quale ha precisato di CP_1
avere sempre lavorato per far sì che la sua famiglia potesse condurre una vita dignitosa, riferendo di aver sempre avuto un ottimo rapporto con i propri figli, fino a “quando la madre non ha inteso inculcare loro (in particolare nei due figli minori) un forte senso di disistima e financo di disprezzo nei confronti del padre, cercando così di allontanarli da quest'ultimo”, sicché ad oggi i due figli maschi non frequentano più il padre.
Il resistente ha rappresentato di aver subito la scelta della moglie di andare via da casa, avvenuta prelevando liberamente mobili e suppellettili.
Il resistente ha rilevato che le uniche fonti di reddito della famiglia consistevano nel reddito da lavoro dello stesso, di circa € 1.000,00 mensili, dall'assegno unico I.N.P.S. di € 685,00 mensili e di ulteriori emolumenti statali, nonché dalle ulteriori somme mensilmente versate dal SI. sul conto, CP_1 ricevute “a titolo di prestito sia familiare che amicale” al fine di onorare il pagamento dei debiti contratti con mutui e finanziamenti.
In relazione all'acquisto della casa coniugale, il resistente ha narrato che l'acquisto è stato effettuato dallo stesso in via esclusiva con proprio denaro e che le relative rate di mutuo sono state da lui corrisposte, rilevando come, sebbene i suoceri avessero ottenuto l'autorizzazione dal giudice tutelare a cointestare l'immobile, ciò non sia mai avvenuto a causa del mancato raggiungimento di un accordo economico fra il resistente ed i suoceri, evidenziando come dalla documentazione allegata dalla ricorrente non si evincerebbe alcun pagamento di ratei di mutuo da parte dei suoceri.
In relazione all'immobile di contrada Mandrascate, il resistente ha rilevato che, seppur formalmente intestato alla sola ricorrente, esso ricada in comproprietà poiché i ratei del mutuo cointestato sono sempre stati pagati dallo stesso tramite trattenute mensili operate sul conto corrente su cui confluiscono esclusivamente somme derivanti dal suo reddito da lavoro.
pagina 3 di 11 Il resistente ha altresì dedotto e documentato di essere gravato da ratei mensili di diversi prestiti, per un totale di € 1.220,63, ossia superiore allo stipendio mensile, evidenziando che finora il sostentamento della famiglia è avvenuto grazie alla somma di € 685,00 mensili di cui all'assegno unico I.N.P.S., somma che già dal mese di agosto 2022 viene pagata su conto corrente intestato in via esclusiva alla ricorrente.
Alla luce delle suesposte difese, il resistente non si è opposto alla pronuncia di separazione, ma ha chiesto l'assegnazione della casa familiare sita in UA EP, con assegnazione alla SI.ra dell'immobile sito in Enna, in c.da Mandrascate;
di disporre l'affidamento condiviso dei due Pt_1
figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo che il padre possa incontrarli liberamente o comunque almeno tre volte alla settimana, “dalla fine dell'orario delle lezioni scolastiche fino alle ore 20:30, nonché per due fine settimana alterni, con pernottamento presso la casa del padre, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:30 della domenica”, nonché stabilendo che i figli trascorrano le festività alternandosi con ciascun genitore;
disporre “che il padre versi alla madre un assegno mensile dell'importo non maggiore di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nonché il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche, che dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate dal genitore convivente, anche in considerazione del fatto che la madre già percepisce sul proprio conto corrente un assegno unico da parte dell'INPS di € 685,00, oltre ad altri emolumenti statali; incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di favorire il recupero dei rapporti padre-figli.
All'udienza di comparizione del 06.12.2022, le parti, sentite separatamente, hanno confermato le circostanze in atti, riferendo di essere di fatto separate da luglio 2022.
Con ordinanza del 10.12.2022, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni, Per_2
e , con collocazione prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita del padre da Per_3
esercitarsi, in ogni caso, previo consenso dei figli medesimi;
disposto che la SI.ra continui a Pt_1 percepire interamente l'assegno unico per i figli e che il SI. continui a pagare i ratei dei mutui CP_1
e dei finanziamenti in essere;
onerato il SI. , dando atto della disponibilità al riguardo del CP_1
medesimo, del pagamento in favore della madre di un assegno di € 150,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
pagina 4 di 11 Con la medesima ordinanza, il Presidente del Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di
UA di verificare le dinamiche familiari e indicare le azioni più opportune per ripristinare il rapporto padre-figli, disponendo il deposito della relativa relazione.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore la dr.ssa Eleonora
Guarnera e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.03.2023, poi rinviata al
23.03.2023.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., la ricorrente ha precisato che il SI. , a seguito CP_1 dell'ordinanza presidenziale, non ha pagato i mutui insistenti sul conto corrente cointestato, canalizzando il proprio stipendio su altro conto e costringendo la SI.ra a coprire il conto in Pt_1
rosso con denaro ricevuto dal di lei padre.
Dal canto suo, il resistente, con comparsa ex art. 709 c.p.c., previamente reiterate le proprie difese, ha rappresentato “che, successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale, e precisamente in data 05.02.2023, la SI.ra ha avviato un'attività imprenditoriale di wedding planning ed Pt_1 organizzazione di feste ed eventi”, oltre che di “vendita di bomboniere ed oggettistica”, indicando il sito internet della suddetta attività denominata 'Le coordinate della felicità', sita in Enna alla via
Filippo Paladino n. 3F.
Il resistente ha altresì negato il mancato adempimento dell'ordinanza presidenziale, rilevando che il ritardo nel pagamento dei ratei è stato determinato solo dalle tempistiche necessarie a canalizzare i pagamenti sul proprio nuovo conto corrente, evidenziando di avere richiesto alla moglie il pagamento delle utenze relative a consumi effettuati in costanza di matrimonio, senza alcun riscontro.
Il resistente ha insistito nelle richieste già spiegate, chiedendo altresì di modificare l'ordinanza presidenziale e disporre “che tutti i mutui ed i finanziamenti accesi dai coniugi in costanza di matrimonio, attualmente posti a carico unicamente del SI. , vengano pagati da entrambi i CP_1 coniugi, in misura del 50% ciascuno, anche alla luce dell'intervenuta capacità reddituale della SI.ra
, la quale ha una propria attività commerciale che le consente di percepire un reddito Parte_1 non ancora manifestatosi in sede di udienza presidenziale”.
In data 20.02.2023 è stata depositata la relazione dei Servizi Sociali del Comune di UA, ove la dr.ssa ha riferito di aver sentito separatamente i genitori e i figli;
che i figli minori hanno Pt_2
manifestato la volontà di non volere incontrare il loro padre e di non volere riallacciare i rapporti con lui, rilevando come “con molta freddezza e con un atteggiamento “adultizzato” hanno continuato a raccontare cose negative su di lui, rifiutando anche il minimo contatto con il padre. Hanno preso
pagina 5 di 11 argomenti che, normalmente, non dovrebbero appartenere alla loro età, soprattutto a quella di , Per_3 che è un po' più piccolo. La loro mente sembra essere occupata da cose di adulti, (chiavi di casa, soldi, ecc.) probabilmente influenzati dai discorsi della loro madre, che privano della spensieratezza tipica di quella fascia di età”.
Con ordinanza resa il 24-27.03.2023, all'esito dell'udienza del 23.03.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., dr.ssa Eleonora Guarnera, rigettata l'istanza di modifica delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 10.12.2022, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e disposto rinvio all'udienza del 26.10.2023.
Con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I. ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dal resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2024.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore, all'udienza del 04.12.2024, lo scrivente relatore, previa precisazione delle conclusioni delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, considerato che al presente procedimento si applica la disciplina ante D.Lgs. n.
149 del 10.10.2022 (cd. riforma Cartabia), occorre previamente dichiarare la tardività delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. nei termini che seguono.
Invero, l'ordinanza di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. è stata comunicata alle parti in data 27.03.2023. Di tal ché, i termini per il deposito delle memorie istruttorie scadevano il
26.04.2023, il 26.05.2023 ed il 15.06.2023.
Ebbene, sia la ricorrente che il resistente hanno depositato tardivamente le memorie ex art. 183, comma
6 n. 1) c.p.c., avendovi provveduto, rispettivamente, il 28.4.2023 e il 27.04.2023.
Pertanto, entrambe le parti risultano decadute dalla possibilità di precisare o modificare le conclusioni, dovendo quindi questo Collegio prendere in considerazione solo quelle formulate nei precedenti atti depositati. Risulta, di contro, tempestivo il deposito della documentazione allegata alla prima memoria della ricorrente, in quanto effettuato entro il termine per le memorie istruttorie e comunque trattandosi di documentazione di formazione successiva all'udienza presidenziale.
Al contempo, risulta tardiva la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. del resistente, essendo stata depositata in data 29.05.2023.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 6 di 11 Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
In ordine alle questioni economiche sollevate da entrambe le parti, occorre previamente porre a confronto le posizioni reddituali dei coniugi.
Il SI. percepisce un reddito netto di circa € 1.000,00 mensili. CP_1
La ricorrente, in costanza di matrimonio, non ha mai lavorato, occupandosi della casa e dei figli.
Risulta, tuttavia, documentato dal resistente che a seguito dell'udienza presidenziale e, precisamente, dal 05.02.2023, la SI.ra gestisce un'attività denominata 'Le coordinate della felicità', secondo Pt_1
le informazioni presenti sul sito internet (cfr. pag. 10 della memoria ex art. 709 Email_1
c.p.c. del resistente).
Sul punto non v'è contestazione da parte della ricorrente che, tuttavia, non ha allegato alcunché in ordine ai redditi che, ragionevolmente e secondo regole di comune esperienza, ella trae da tale attività, avendo solo allegato generica documentazione relativa a somme ricevute in regalo dal proprio padre.
Occorre altresì prendere in considerazione i numerosi ratei di prestiti e mutui, contratti da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, che importano una spesa mensile complessiva di € 1.220,63, dei quali, in corso di causa, è stato gravato in via esclusiva il SI. , atteso che l'ordinanza CP_1
presidenziale, prendendo atto delle circostanze riferite dai coniugi, ha disposto che la SI.ra Pt_1 continuasse a percepire interamente l'assegno unico per i figli (pari ad € 685,00 mensili) e che il SI.
continuasse a pagare i ratei dei mutui e dei finanziamenti in essere. CP_1
In relazione ai ratei di mutuo e finanziamenti, la SI.ra , in ricorso, ha chiesto di porre a carico Pt_1
del SI. i ratei di € 330,16 ed € 204,82 mensili, rendendosi invece disponibile a pagare il rateo CP_1
pagina 7 di 11 di € 264,98 mensili asseritamente imputabile alla rata di mutuo per la casa in c.da Mandrascate;
il SI.
, nella comparsa ex art. 709 c.p.c., ha chiesto di porre a carico di entrambi i coniugi, in ragione CP_1
del 50% ciascuno, le rate di tutti i mutui e finanziamenti accesi in costanza di matrimonio.
Ebbene, sul punto, è opportuno precisare, sì come già rilevato dal G.I. in seno all'ordinanza del 24-
27.03.2023, che le uniche domande ammissibili nel giudizio di separazione (e di divorzio) sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ., 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n. 266).
Pertanto, a parziale modifica di quanto statuito dall'ordinanza presidenziale, considerato che gli oneri di pagamento di ratei di mutui e prestiti dei quali i coniugi risultano coobbligati non possono che essere regolati dalle norme di legge e contrattuali, in assenza di accordo delle parti, le reciproche domande dei coniugi sul punto, come sopra riportate, sono da ritenersi inammissibili, non potendo essere esaminate nella presente sede, a causa della specialità del rito.
Sulla domanda svolta dal resistente di assegnazione della casa familiare, sita in UA EP alla via Catanzaro n. 7, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica eSIenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Il dato risulta dirimente in relazione alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta dal resistente.
Invero, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 25604/2018).
Considerato che, nel caso di specie, è pacifico che i figli coabitano con la madre presso altro immobile
(sito in territorio di Enna, alla c.da Mandrascate) già da luglio 2022 e che ivi intendono continuare ad abitare, considerato che lo stesso resistente ha chiesto la loro collocazione prevalente presso la madre pagina 8 di 11 già dal 2022, questo Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal SI. , il cui regime rimane disciplinato dalle ordinarie regole di diritto, senza che sia CP_1
possibile nella presente sede alcun accertamento al riguardo, stante che un tale accertamento esorbiterebbe dall'oggetto proprio del presente giudizio.
Al contempo, per le ragioni di cui sopra, esulano dal presente giudizio e vanno, pertanto, dichiarate inammissibili, la domanda della ricorrente volta ad obbligare il SI. “a vincolare ai figli” CP_1
l'immobile adibito a casa familiare e comunque a dare loro la possibilità di accedervi, così come la domanda del ricorrente circa l'assegnazione alla moglie dell'immobile sito in c.da Mandrascate.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, considerato che anche il figlio , nelle more del Per_2
giudizio, è divenuto maggiorenne, e che sul punto non è mai sorto contrasto tra le parti, si dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre con la Per_3 quale già di fatto convive, nell'immobile sito in c.da Mandrascate.
In relazione al diritto di visita, considerata l'età del ragazzo (16 anni) e letta la relazione depositata il
20.02.2023 dai Servizi Sociali presso il Comune di UA, esso verrà esercitato conformemente ai reciproci impegni e desideri.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
In sede di comparsa conclusionale, il resistente ha rilevato che la figlia maggiore , nel corso del Per_1 giudizio, “è altresì divenuta economicamente autosufficiente, dal momento che è stata assunta a tempo indeterminato quale commessa presso il negozio “W&Z Store S.r.l.”, sito in Enna bassa, presso il centro commerciale denominato Enna Mercato” (cfr. pag. 13 della comparsa conclusionale del resistente).
pagina 9 di 11 Il dato non risulta contestato, non avendo parte ricorrente depositato gli scritti conclusionali.
Di tal ché, alla luce delle condizioni economiche delle parti, come sopra riportate, e della disponibilità dichiarata dallo stesso resistente, il Collegio ritiene equo porre a carico del SI. , a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 150,00 mensili, da versare entro Per_2 Per_3
il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione dell'accordo delle parti sul punto, deve disporsi, altresì, l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...] Parte_1
(C.F.: ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune UA EP (EN) al Numero 11, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 1999;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal resistente;
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore , con collocazione prevalente presso la Persona_4
madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli e , la complessiva somma di € 150,00, da versare entro il Per_2 Per_3
giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.;
- DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 9 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
pagina 10 di 11
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1086/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nata a [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Piazza Armerina (EN) alla via Generale Ciancio n. 46 presso lo studio dell'Avv. Maria Patrizia
Farruggio (C.F.: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Enna alla via Donna Nuova n. 11 presso lo studio dell'Avv. Luca Di Salvo
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
pagina 1 di 11 -RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2022, la SI.ra ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Pt_1
della sua separazione personale dal SI. , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario CP_1
a UA EP (EN) il 20.07.1999; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al Numero 11, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 1999.
La ricorrente, nel rappresentare che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nata ad [...] Per_1
l'08.04.2004), (nato ad [...] il [...]) e (nato ad [...] il [...]), ha dedotto Per_2 Per_3 il venir meno della “affectio maritalis”, rilevando come, già da dieci anni, il matrimonio non fosse più felice, e che, in particolare, il marito non abbia mai supportato i figli e non abbia mai instaurato un rapporto con loro.
La ricorrente ha rappresentato che, divenuta ormai intollerabile la convivenza a seguito dell'ennesima lite tra il padre ed i figli, ella ha deciso di allontanarsi dalla casa familiare e andare a vivere insieme ai figli presso l'immobile di sua proprietà sito in contrada Mandrascate, in territorio di Enna ma in zona prossima al territorio di UA.
La ricorrente ha rappresentato che la casa familiare, sita in UA alla via Catanzaro n. 7, venne acquistata solo dal coniuge, in quanto ella all'epoca era ancora minorenne, ma che le somme impiegate per l'acquisto furono investite dai propri genitori. Inoltre, ha dedotto che, a seguito del suo allontanamento dalla casa familiare, il coniuge ha cambiato la serratura, così impedendo ai figli di accedervi.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con atto notarile del 30.06.2011, i coniugi hanno scelto il regime di separazione dei beni, segnatamente, affinché la ricorrente potesse procedere all'acquisto della casa di campagna sita in contrada Madrascate, di sua proprietà esclusiva ma per la quale esiste un mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, con rata mensile di € 264,98.
La ricorrente, premesso di non avere mai lavorato e di essersi occupata dei figli, ha inoltre rappresentato l'esistenza di due prestiti cointestati con rata mensile, rispettivamente, di € 330,16 ed €
204,82.
pagina 2 di 11 La ricorrente ha quindi concluso chiedendo di pronunciare la separazione personale;
disporre l'affidamento condiviso dei figli, ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili per tutti i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico del SI. l'obbligo di pagamento delle rate di € 330,16 ed € 204,82 mensili, CP_1 ponendo invece a carico della ricorrente le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa a
Mandrascate, di importo mensile di € 264,98; obbligare il SI. “a vincolare ai figli” l'immobile CP_1
adibito a casa familiare e comunque a dare loro la possibilità di accedervi;
disporre il pagamento degli assegni familiari sul conto della ricorrente.
In data 26 novembre 2022, il SI. ha depositato memoria difensiva con la quale ha precisato di CP_1
avere sempre lavorato per far sì che la sua famiglia potesse condurre una vita dignitosa, riferendo di aver sempre avuto un ottimo rapporto con i propri figli, fino a “quando la madre non ha inteso inculcare loro (in particolare nei due figli minori) un forte senso di disistima e financo di disprezzo nei confronti del padre, cercando così di allontanarli da quest'ultimo”, sicché ad oggi i due figli maschi non frequentano più il padre.
Il resistente ha rappresentato di aver subito la scelta della moglie di andare via da casa, avvenuta prelevando liberamente mobili e suppellettili.
Il resistente ha rilevato che le uniche fonti di reddito della famiglia consistevano nel reddito da lavoro dello stesso, di circa € 1.000,00 mensili, dall'assegno unico I.N.P.S. di € 685,00 mensili e di ulteriori emolumenti statali, nonché dalle ulteriori somme mensilmente versate dal SI. sul conto, CP_1 ricevute “a titolo di prestito sia familiare che amicale” al fine di onorare il pagamento dei debiti contratti con mutui e finanziamenti.
In relazione all'acquisto della casa coniugale, il resistente ha narrato che l'acquisto è stato effettuato dallo stesso in via esclusiva con proprio denaro e che le relative rate di mutuo sono state da lui corrisposte, rilevando come, sebbene i suoceri avessero ottenuto l'autorizzazione dal giudice tutelare a cointestare l'immobile, ciò non sia mai avvenuto a causa del mancato raggiungimento di un accordo economico fra il resistente ed i suoceri, evidenziando come dalla documentazione allegata dalla ricorrente non si evincerebbe alcun pagamento di ratei di mutuo da parte dei suoceri.
In relazione all'immobile di contrada Mandrascate, il resistente ha rilevato che, seppur formalmente intestato alla sola ricorrente, esso ricada in comproprietà poiché i ratei del mutuo cointestato sono sempre stati pagati dallo stesso tramite trattenute mensili operate sul conto corrente su cui confluiscono esclusivamente somme derivanti dal suo reddito da lavoro.
pagina 3 di 11 Il resistente ha altresì dedotto e documentato di essere gravato da ratei mensili di diversi prestiti, per un totale di € 1.220,63, ossia superiore allo stipendio mensile, evidenziando che finora il sostentamento della famiglia è avvenuto grazie alla somma di € 685,00 mensili di cui all'assegno unico I.N.P.S., somma che già dal mese di agosto 2022 viene pagata su conto corrente intestato in via esclusiva alla ricorrente.
Alla luce delle suesposte difese, il resistente non si è opposto alla pronuncia di separazione, ma ha chiesto l'assegnazione della casa familiare sita in UA EP, con assegnazione alla SI.ra dell'immobile sito in Enna, in c.da Mandrascate;
di disporre l'affidamento condiviso dei due Pt_1
figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo che il padre possa incontrarli liberamente o comunque almeno tre volte alla settimana, “dalla fine dell'orario delle lezioni scolastiche fino alle ore 20:30, nonché per due fine settimana alterni, con pernottamento presso la casa del padre, dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore 21:30 della domenica”, nonché stabilendo che i figli trascorrano le festività alternandosi con ciascun genitore;
disporre “che il padre versi alla madre un assegno mensile dell'importo non maggiore di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nonché il 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche, che dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate dal genitore convivente, anche in considerazione del fatto che la madre già percepisce sul proprio conto corrente un assegno unico da parte dell'INPS di € 685,00, oltre ad altri emolumenti statali; incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di favorire il recupero dei rapporti padre-figli.
All'udienza di comparizione del 06.12.2022, le parti, sentite separatamente, hanno confermato le circostanze in atti, riferendo di essere di fatto separate da luglio 2022.
Con ordinanza del 10.12.2022, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni, Per_2
e , con collocazione prevalente presso la madre, con disciplina del diritto di visita del padre da Per_3
esercitarsi, in ogni caso, previo consenso dei figli medesimi;
disposto che la SI.ra continui a Pt_1 percepire interamente l'assegno unico per i figli e che il SI. continui a pagare i ratei dei mutui CP_1
e dei finanziamenti in essere;
onerato il SI. , dando atto della disponibilità al riguardo del CP_1
medesimo, del pagamento in favore della madre di un assegno di € 150,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli.
pagina 4 di 11 Con la medesima ordinanza, il Presidente del Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di
UA di verificare le dinamiche familiari e indicare le azioni più opportune per ripristinare il rapporto padre-figli, disponendo il deposito della relativa relazione.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore la dr.ssa Eleonora
Guarnera e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 15.03.2023, poi rinviata al
23.03.2023.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., la ricorrente ha precisato che il SI. , a seguito CP_1 dell'ordinanza presidenziale, non ha pagato i mutui insistenti sul conto corrente cointestato, canalizzando il proprio stipendio su altro conto e costringendo la SI.ra a coprire il conto in Pt_1
rosso con denaro ricevuto dal di lei padre.
Dal canto suo, il resistente, con comparsa ex art. 709 c.p.c., previamente reiterate le proprie difese, ha rappresentato “che, successivamente alla celebrazione dell'udienza presidenziale, e precisamente in data 05.02.2023, la SI.ra ha avviato un'attività imprenditoriale di wedding planning ed Pt_1 organizzazione di feste ed eventi”, oltre che di “vendita di bomboniere ed oggettistica”, indicando il sito internet della suddetta attività denominata 'Le coordinate della felicità', sita in Enna alla via
Filippo Paladino n. 3F.
Il resistente ha altresì negato il mancato adempimento dell'ordinanza presidenziale, rilevando che il ritardo nel pagamento dei ratei è stato determinato solo dalle tempistiche necessarie a canalizzare i pagamenti sul proprio nuovo conto corrente, evidenziando di avere richiesto alla moglie il pagamento delle utenze relative a consumi effettuati in costanza di matrimonio, senza alcun riscontro.
Il resistente ha insistito nelle richieste già spiegate, chiedendo altresì di modificare l'ordinanza presidenziale e disporre “che tutti i mutui ed i finanziamenti accesi dai coniugi in costanza di matrimonio, attualmente posti a carico unicamente del SI. , vengano pagati da entrambi i CP_1 coniugi, in misura del 50% ciascuno, anche alla luce dell'intervenuta capacità reddituale della SI.ra
, la quale ha una propria attività commerciale che le consente di percepire un reddito Parte_1 non ancora manifestatosi in sede di udienza presidenziale”.
In data 20.02.2023 è stata depositata la relazione dei Servizi Sociali del Comune di UA, ove la dr.ssa ha riferito di aver sentito separatamente i genitori e i figli;
che i figli minori hanno Pt_2
manifestato la volontà di non volere incontrare il loro padre e di non volere riallacciare i rapporti con lui, rilevando come “con molta freddezza e con un atteggiamento “adultizzato” hanno continuato a raccontare cose negative su di lui, rifiutando anche il minimo contatto con il padre. Hanno preso
pagina 5 di 11 argomenti che, normalmente, non dovrebbero appartenere alla loro età, soprattutto a quella di , Per_3 che è un po' più piccolo. La loro mente sembra essere occupata da cose di adulti, (chiavi di casa, soldi, ecc.) probabilmente influenzati dai discorsi della loro madre, che privano della spensieratezza tipica di quella fascia di età”.
Con ordinanza resa il 24-27.03.2023, all'esito dell'udienza del 23.03.2023, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., dr.ssa Eleonora Guarnera, rigettata l'istanza di modifica delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 10.12.2022, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e disposto rinvio all'udienza del 26.10.2023.
Con ordinanza resa all'esito della predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I. ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dal resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.07.2024.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore, all'udienza del 04.12.2024, lo scrivente relatore, previa precisazione delle conclusioni delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, considerato che al presente procedimento si applica la disciplina ante D.Lgs. n.
149 del 10.10.2022 (cd. riforma Cartabia), occorre previamente dichiarare la tardività delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. nei termini che seguono.
Invero, l'ordinanza di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. è stata comunicata alle parti in data 27.03.2023. Di tal ché, i termini per il deposito delle memorie istruttorie scadevano il
26.04.2023, il 26.05.2023 ed il 15.06.2023.
Ebbene, sia la ricorrente che il resistente hanno depositato tardivamente le memorie ex art. 183, comma
6 n. 1) c.p.c., avendovi provveduto, rispettivamente, il 28.4.2023 e il 27.04.2023.
Pertanto, entrambe le parti risultano decadute dalla possibilità di precisare o modificare le conclusioni, dovendo quindi questo Collegio prendere in considerazione solo quelle formulate nei precedenti atti depositati. Risulta, di contro, tempestivo il deposito della documentazione allegata alla prima memoria della ricorrente, in quanto effettuato entro il termine per le memorie istruttorie e comunque trattandosi di documentazione di formazione successiva all'udienza presidenziale.
Al contempo, risulta tardiva la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. del resistente, essendo stata depositata in data 29.05.2023.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 6 di 11 Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
In ordine alle questioni economiche sollevate da entrambe le parti, occorre previamente porre a confronto le posizioni reddituali dei coniugi.
Il SI. percepisce un reddito netto di circa € 1.000,00 mensili. CP_1
La ricorrente, in costanza di matrimonio, non ha mai lavorato, occupandosi della casa e dei figli.
Risulta, tuttavia, documentato dal resistente che a seguito dell'udienza presidenziale e, precisamente, dal 05.02.2023, la SI.ra gestisce un'attività denominata 'Le coordinate della felicità', secondo Pt_1
le informazioni presenti sul sito internet (cfr. pag. 10 della memoria ex art. 709 Email_1
c.p.c. del resistente).
Sul punto non v'è contestazione da parte della ricorrente che, tuttavia, non ha allegato alcunché in ordine ai redditi che, ragionevolmente e secondo regole di comune esperienza, ella trae da tale attività, avendo solo allegato generica documentazione relativa a somme ricevute in regalo dal proprio padre.
Occorre altresì prendere in considerazione i numerosi ratei di prestiti e mutui, contratti da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, che importano una spesa mensile complessiva di € 1.220,63, dei quali, in corso di causa, è stato gravato in via esclusiva il SI. , atteso che l'ordinanza CP_1
presidenziale, prendendo atto delle circostanze riferite dai coniugi, ha disposto che la SI.ra Pt_1 continuasse a percepire interamente l'assegno unico per i figli (pari ad € 685,00 mensili) e che il SI.
continuasse a pagare i ratei dei mutui e dei finanziamenti in essere. CP_1
In relazione ai ratei di mutuo e finanziamenti, la SI.ra , in ricorso, ha chiesto di porre a carico Pt_1
del SI. i ratei di € 330,16 ed € 204,82 mensili, rendendosi invece disponibile a pagare il rateo CP_1
pagina 7 di 11 di € 264,98 mensili asseritamente imputabile alla rata di mutuo per la casa in c.da Mandrascate;
il SI.
, nella comparsa ex art. 709 c.p.c., ha chiesto di porre a carico di entrambi i coniugi, in ragione CP_1
del 50% ciascuno, le rate di tutti i mutui e finanziamenti accesi in costanza di matrimonio.
Ebbene, sul punto, è opportuno precisare, sì come già rilevato dal G.I. in seno all'ordinanza del 24-
27.03.2023, che le uniche domande ammissibili nel giudizio di separazione (e di divorzio) sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, con conseguente inammissibilità delle domande che esulano dall'oggetto tipico dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole in conseguenza della separazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 21.5.2009, n. 11828; Cass. civ., 15.5.2001, n. 6660; Cass. civ., 12.1.2000, n. 266).
Pertanto, a parziale modifica di quanto statuito dall'ordinanza presidenziale, considerato che gli oneri di pagamento di ratei di mutui e prestiti dei quali i coniugi risultano coobbligati non possono che essere regolati dalle norme di legge e contrattuali, in assenza di accordo delle parti, le reciproche domande dei coniugi sul punto, come sopra riportate, sono da ritenersi inammissibili, non potendo essere esaminate nella presente sede, a causa della specialità del rito.
Sulla domanda svolta dal resistente di assegnazione della casa familiare, sita in UA EP alla via Catanzaro n. 7, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica eSIenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Il dato risulta dirimente in relazione alla domanda di assegnazione della casa familiare svolta dal resistente.
Invero, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 25604/2018).
Considerato che, nel caso di specie, è pacifico che i figli coabitano con la madre presso altro immobile
(sito in territorio di Enna, alla c.da Mandrascate) già da luglio 2022 e che ivi intendono continuare ad abitare, considerato che lo stesso resistente ha chiesto la loro collocazione prevalente presso la madre pagina 8 di 11 già dal 2022, questo Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal SI. , il cui regime rimane disciplinato dalle ordinarie regole di diritto, senza che sia CP_1
possibile nella presente sede alcun accertamento al riguardo, stante che un tale accertamento esorbiterebbe dall'oggetto proprio del presente giudizio.
Al contempo, per le ragioni di cui sopra, esulano dal presente giudizio e vanno, pertanto, dichiarate inammissibili, la domanda della ricorrente volta ad obbligare il SI. “a vincolare ai figli” CP_1
l'immobile adibito a casa familiare e comunque a dare loro la possibilità di accedervi, così come la domanda del ricorrente circa l'assegnazione alla moglie dell'immobile sito in c.da Mandrascate.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, considerato che anche il figlio , nelle more del Per_2
giudizio, è divenuto maggiorenne, e che sul punto non è mai sorto contrasto tra le parti, si dispone l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre con la Per_3 quale già di fatto convive, nell'immobile sito in c.da Mandrascate.
In relazione al diritto di visita, considerata l'età del ragazzo (16 anni) e letta la relazione depositata il
20.02.2023 dai Servizi Sociali presso il Comune di UA, esso verrà esercitato conformemente ai reciproci impegni e desideri.
Sulla determinazione del quantum dell'assegno in favore della prole, va ricordato che, in linea di principio, “in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza” (così Cass. 1993 n. 3363); è noto, poi, che “il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto citato, impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (così Cass. 1997 n. 11025 e, in motivazione, Cass.
15065/2000).
In sede di comparsa conclusionale, il resistente ha rilevato che la figlia maggiore , nel corso del Per_1 giudizio, “è altresì divenuta economicamente autosufficiente, dal momento che è stata assunta a tempo indeterminato quale commessa presso il negozio “W&Z Store S.r.l.”, sito in Enna bassa, presso il centro commerciale denominato Enna Mercato” (cfr. pag. 13 della comparsa conclusionale del resistente).
pagina 9 di 11 Il dato non risulta contestato, non avendo parte ricorrente depositato gli scritti conclusionali.
Di tal ché, alla luce delle condizioni economiche delle parti, come sopra riportate, e della disponibilità dichiarata dallo stesso resistente, il Collegio ritiene equo porre a carico del SI. , a titolo di CP_1
contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 150,00 mensili, da versare entro Per_2 Per_3
il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In considerazione dell'accordo delle parti sul punto, deve disporsi, altresì, l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...] Parte_1
(C.F.: ), e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ; C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune UA EP (EN) al Numero 11, Parte II, serie A, Ufficio 1, Anno 1999;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal resistente;
- DISPONE l'affidamento condiviso del minore , con collocazione prevalente presso la Persona_4
madre e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento dei figli e , la complessiva somma di € 150,00, da versare entro il Per_2 Per_3
giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.;
- DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte dalle parti;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 9 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
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DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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