TRIB
Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/01/2024, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CARBONARI RA domiciliata in Parte_1
Fano (PU) Via G. Gabrielli n. 105
PARTE ATTRICE contro e RA CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI
1) Il citava in giudizio e RA, che Controparte_2 CP_1 rimanevano contumaci, affinchè fosse dichiarata la rinuncia all'eredità del Sig. ex Parte_2
art 481 c.c. e fosse ristabilita la continuità delle relative trascrizioni necessaria ai fini della prosecuzione di azione espropriativa per crediti vantati dal CP_2
Parte attrice a tal fine deduceva ed allegava documentazione da cui risultava che a seguito di actio interrogatoria rivolta ai chiamati all'eredità due si erano espressi positivamente ( Sigg.re Persona_1
e ) mentre altri due ( e NC) non si erano espressi.
[...] Controparte_3 CP_1
Che per conseguenza e NC non avevano accettato l'eredità del de cuius CP_1
. Parte_2
Chiedeva pertanto che fosse dato ordine al Conservatore di effettuare la relativa trascrizione.
Rimanevano contumaci il e NC. CP_1
Quest'ultima si costituiva solo a causa già rimessa in decisione.
La causa veniva successivamente rimessa in istruttoria per adempimenti demandati alla parte attrice ed infine riassunta in decisione pagina 1 di 3 2) Si osserva che quanto a e , che per altro non sono parti nel Persona_1 Controparte_4
presente giudizio, non sembrano sussistere dubbi sulla possibilità di trascrivere i relativi provvedimenti di accertamento di accettazione tacita conclusivi dell'actio interrogatoria loro rivolta.
La presente azione quindi dovrebbe incentrarsi sul silenzio in ordine all'actio interrogatoria diretta a e procedura di cui per altro non vi è traccia di ordinanza conclusiva della Controparte_5 CP_1
relativa azione dichiarante la decadenza dal diritto di accettare.
Deve allora osservarsi a tal proposito che la ha lasciato trascorrere, a quanto risulta Controparte_5
dalla documentazione in atti, il termine assegnatole per esprimersi in ordine alla accettazione della eredità.
La tardiva costituzione intervenuta dopo l'assunzione in decisione, ma prime della remissione in istruttoria ed ulteriore riassunzione in decisione, non appare in grado di apportare elementi di novità al giudizio se non quello di effettivamente confermare la mancata pronuncia della parte su di una actio interrogatoria ormai già consolidata e non nuovamente riproponibile.
Lo stesso, in ordine all'inutile decorso del termine decadenziale assegnato, dicasi per il CP_1
non risultando in atti alcun elemento di segno opposto.
Detti termini decadenziali assegnati con l'actio interrogatoria non sono né prorogabili, né ripetibili.
Una volta che sia scaduto il termine assegnato ai soggetti, non in possesso dei beni ereditari, e dato per consentire loro l'espressione positiva o negativa di accettazione di eredità (e considerato che il silenzio deve intendersi al pari del diniego), i soggetti interrogati perdono infatti qualsiasi diritto di accettare l'eredità a loro proposta, come conseguenza di un termine avente natura strettamente decadenziale.
Detta azione interrogatoria, che si esprime in un intervento giudiziale, diretto e non negoziabile, proteso alla assegnazione di un termine per esprimere consenso o diniego, e che ha evidentemente accertato il non possesso dei beni ereditari in capo agli interrogati (risultando diversamente inammissibile la proposizione dell'azione ex art 481cc), non appare di per sé conciliabile e non appare quindi sottoponibile alla c.d. mediazione obbligatoria preventiva.
Lo stesso dicasi in ordine alla presente azione, mera conseguenza, anch'essa non negoziabile né conciliabile, della actio interrogatoria già ormai inutilmente trascorsa ed i cui effetti si sono già ormai consolidati.
Deve per conseguenza darsi luogo ad accoglimento della domanda nei limiti richiesti e nei confronti di e RA di cui rimane così accertata la mancata espressione in actio CP_1
interrogatoria e pertanto la loro decadenza dal potere di accettare l'eredità del Parte_2
deceduto il 3.7.2014
Spese compensate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la decadenza in capo ai chiamati e RA dal diritto CP_1
di accettare la eredità di in successione apertasi il 3.7.2014. Parte_2
2) compensa le spese di giudizio
PESARO, li 26 gennaio 2024
Il GOT
Gianfranco Tamburini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CARBONARI RA domiciliata in Parte_1
Fano (PU) Via G. Gabrielli n. 105
PARTE ATTRICE contro e RA CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI
1) Il citava in giudizio e RA, che Controparte_2 CP_1 rimanevano contumaci, affinchè fosse dichiarata la rinuncia all'eredità del Sig. ex Parte_2
art 481 c.c. e fosse ristabilita la continuità delle relative trascrizioni necessaria ai fini della prosecuzione di azione espropriativa per crediti vantati dal CP_2
Parte attrice a tal fine deduceva ed allegava documentazione da cui risultava che a seguito di actio interrogatoria rivolta ai chiamati all'eredità due si erano espressi positivamente ( Sigg.re Persona_1
e ) mentre altri due ( e NC) non si erano espressi.
[...] Controparte_3 CP_1
Che per conseguenza e NC non avevano accettato l'eredità del de cuius CP_1
. Parte_2
Chiedeva pertanto che fosse dato ordine al Conservatore di effettuare la relativa trascrizione.
Rimanevano contumaci il e NC. CP_1
Quest'ultima si costituiva solo a causa già rimessa in decisione.
La causa veniva successivamente rimessa in istruttoria per adempimenti demandati alla parte attrice ed infine riassunta in decisione pagina 1 di 3 2) Si osserva che quanto a e , che per altro non sono parti nel Persona_1 Controparte_4
presente giudizio, non sembrano sussistere dubbi sulla possibilità di trascrivere i relativi provvedimenti di accertamento di accettazione tacita conclusivi dell'actio interrogatoria loro rivolta.
La presente azione quindi dovrebbe incentrarsi sul silenzio in ordine all'actio interrogatoria diretta a e procedura di cui per altro non vi è traccia di ordinanza conclusiva della Controparte_5 CP_1
relativa azione dichiarante la decadenza dal diritto di accettare.
Deve allora osservarsi a tal proposito che la ha lasciato trascorrere, a quanto risulta Controparte_5
dalla documentazione in atti, il termine assegnatole per esprimersi in ordine alla accettazione della eredità.
La tardiva costituzione intervenuta dopo l'assunzione in decisione, ma prime della remissione in istruttoria ed ulteriore riassunzione in decisione, non appare in grado di apportare elementi di novità al giudizio se non quello di effettivamente confermare la mancata pronuncia della parte su di una actio interrogatoria ormai già consolidata e non nuovamente riproponibile.
Lo stesso, in ordine all'inutile decorso del termine decadenziale assegnato, dicasi per il CP_1
non risultando in atti alcun elemento di segno opposto.
Detti termini decadenziali assegnati con l'actio interrogatoria non sono né prorogabili, né ripetibili.
Una volta che sia scaduto il termine assegnato ai soggetti, non in possesso dei beni ereditari, e dato per consentire loro l'espressione positiva o negativa di accettazione di eredità (e considerato che il silenzio deve intendersi al pari del diniego), i soggetti interrogati perdono infatti qualsiasi diritto di accettare l'eredità a loro proposta, come conseguenza di un termine avente natura strettamente decadenziale.
Detta azione interrogatoria, che si esprime in un intervento giudiziale, diretto e non negoziabile, proteso alla assegnazione di un termine per esprimere consenso o diniego, e che ha evidentemente accertato il non possesso dei beni ereditari in capo agli interrogati (risultando diversamente inammissibile la proposizione dell'azione ex art 481cc), non appare di per sé conciliabile e non appare quindi sottoponibile alla c.d. mediazione obbligatoria preventiva.
Lo stesso dicasi in ordine alla presente azione, mera conseguenza, anch'essa non negoziabile né conciliabile, della actio interrogatoria già ormai inutilmente trascorsa ed i cui effetti si sono già ormai consolidati.
Deve per conseguenza darsi luogo ad accoglimento della domanda nei limiti richiesti e nei confronti di e RA di cui rimane così accertata la mancata espressione in actio CP_1
interrogatoria e pertanto la loro decadenza dal potere di accettare l'eredità del Parte_2
deceduto il 3.7.2014
Spese compensate.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la decadenza in capo ai chiamati e RA dal diritto CP_1
di accettare la eredità di in successione apertasi il 3.7.2014. Parte_2
2) compensa le spese di giudizio
PESARO, li 26 gennaio 2024
Il GOT
Gianfranco Tamburini
pagina 3 di 3