Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9916
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Modifica collocamento minore

    Nonostante i tempi di frequentazione siano sostanzialmente paritetici, il divario economico tra i genitori giustifica il mantenimento di un contributo paterno.

  • Accolto
    Miglioramento capacità economica madre

    Le spese straordinarie vengono ripartite al 50% tra i genitori.

  • Rigettato
    Convivenza more uxorio della madre

    Viene confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre a tutela delle consuetudini di vita del minore.

  • Altro
    Impossibilità del padre per motivi di lavoro

    La domanda non è stata esplicitamente accolta o respinta, ma le statuizioni confermano l'affidamento condiviso e i tempi di frequentazione vigenti, implicando una gestione concordata di tali aspetti.

  • Accolto
    Maggiore capacità economica padre (in subordine)

    Il Tribunale ha rideterminato il contributo paterno al mantenimento del figlio in € 1.300,00 mensili, accogliendo parzialmente la richiesta.

  • Accolto
    Infondatezza domande attore

    Viene confermato l'affidamento condiviso del minore e i tempi di frequentazione vigenti, con residenza anagrafica presso la madre.

  • Accolto
    Interesse del minore

    Viene confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre per tutelare le consuetudini di vita del minore.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata

    Non sussistono i presupposti del dolo o della colpa grave per configurare la responsabilità aggravata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9916
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9916
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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