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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9916 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20932/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 7 giugno 2024 promossa da: nato a [...] il [...] Codice Fiscale: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Sonia Marzano giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] Codice Fiscale: Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.to Evelina Presbitero Bracco e dall'Avv.to Federica Mariotti
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' Controparte_2
MINISTERO ex artt. 70 e 71 c.p.c. vistati senza osservazioni
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1. ritenere e dichiarare che a seguito della sentenza n. 930/2024 resa dalla Corte d'Appello di Milano si è venuto a determinare un collocamento del minore paritario alternato con entrambi i genitori e, conseguentemente, revocare l'assegno di mantenimento di Per_1
1
posto a carico del sig. e disporre il mantenimento ordinario diretto del figlio minore Pt_1 da parte di ciascun genitore;
2. ritenere e dichiarare che con il nuovo contratto di lavoro la sig.ra ha una capacità CP_1 economica più forte rispetto al passato e conseguentemente revocare la statuizione che poneva a carico del l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie nella misura del Pt_1
60% e disporre che le spese straordinarie nell'interesse di devono essere sopportate Per_1 dai genitori nella misura del 50% ciascuno ad eccezione delle spese mediche in quanto coperte da assicurazione accesa dalla sig.ra . Controparte_1
3. ritenere e dichiarare che a seguito della convivenza more uxorio della sig.ra con il CP_1 compagno si sono verificate le condizioni previste dall'art. 337sexies c.c e, conseguentemente, revocare la statuizione che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale alla e disporre disponendo l'assegnazione della casa familiare al figlio CP_1
con rotazione dei genitori o, in subordine, assegnare la detta casa al sig. che Per_1 Pt_1 vi abiterà con . Per_1
4. ritenere e dichiarare che il sig. potrà far e prelevare il figlio da scuola o da casa Pt_1 della madre da una persona di sua fiducia quando lo stesso è impossibilitato per motivi di lavoro.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere che il continua ad avere una maggiore capacità economica rispetto a quella della sig.ra Pt_1
, disporre a carico del detto un assegno perequativo mensile dell'importo CP_1 Parte_1 di € 500,00. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
IN VIA PRELIMINARE: alla luce di quanto indicato in atto, dichiarare improcedibile/inammissibile le domande formulate dal sig. in ordine alla riduzione Pt_1
/revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio minore per carenza di presupposti Per_1 oggettivi e soggettivi, in assenza di giustificati motivi ex art. 473-bis.29.
IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto, per le motivazioni espresse in narrativa, relativamente alla richiesta di modifica del punto 1 della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 11/01/2023 N. 1787/2023 RG
n. 32358/2020 e confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
nato il [...], con collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre (in Via Losanna n. 22, Milano).
2
2. Rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni espresse in narrativa e confermare le modalità di assegnazione della casa familiare così come indicate nella condizione n. 2 del provvedimento del Tribunale di Milano in data 11/01/2023
N. 1787/2023 RG n. 32358/2020, laddove le stesse risultino conformi al preminente interesse del minore e, confermare, per l'effetto, l'assegnazione della casa coniugale Persona_2 sita in Milano Via Losanna n. 22 alla sig.ra , che vi abiterà unitamente al Controparte_1 figlio minore .
3. Rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto e Per_1 diritto, per le motivazioni espresse in narrativa, relativamente alla modifica del punto 4 della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 11/01/2023 N. 1787/2023 RG n.
32358/2020, così come, successivamente, in parte ratificata dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale del 25.10.2023.
4. Per tutte le argomentazioni espresse in narrativa, dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc del ricorrente e condannarlo al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese al 15% ex D.M. 55/2014.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.06.2024, chiedeva la modifica delle Parte_1 statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1787/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano il 11.01.2023 pubblicata il 08.03.2023. In particolare, dando atto dell'aumento dei tempi di permanenza del figlio minore presso di sé, con sostanziale ripartizione paritetica degli Per_1 spazi di frequentazione, nonché di alcune modificazioni intercorse nella sfera dell'ex coniuge
(maggiori capacità economiche e instaurazione di una nuova convivenza), chiedeva la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere per il mantenimento indiretto del figlio la somma di Euro 1.450,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
chiedeva, quindi, il mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva permanenza;
in subordine, si Per_1 dichiarava disponibile a versare alla convenuta un assegno perequativo di euro 500,00 mensili;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge.
Ritualmente costituitasi in giudizio , integralmente contestando le richieste Controparte_1 di parte attrice, chiedeva in via principale la conferma delle statuizioni divorzili quanto ad affidamento condiviso del figlio, al suo prevalente collocamento presso di sé e agli attuali
3
tempi di frequentazione paterna;
chiedeva anche la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare. In via riconvenzionale, allegando una maggiore capacità economica dell'ex coniuge rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, chiedeva un aumento del contributo al mantenimento del figlio da quantificarsi in euro 2.000,00 mensili.
Le parti venivano ampiamente sentite alle udienze avanti al Giudice Onorario del 21 novembre 2024 e del 23 giugno 2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 4/11/25, il Giudice Delegato, sentite ampiamente le parti che confermavano le dichiarazioni rese avanti al Giudice Onorario, preso atto delle richieste delle parti che avanzavano reciproche proposte transattive senza però riuscire a trovare un'intesa complessiva a chiusura del procedimento, preso atto anche della rinuncia alle istanze istruttorie avanzate, non ritenendo di dover emettere provvedimenti provvisori stante la pronta definizione del giudizio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...] di cui va confermato l'affidamento Per_1 condiviso.
Non sono infatti emersi in corso di causa elementi di pregiudizio tali da indurre questo
Tribunale a derogare al regime della bigenitorialità.
Il minore ha, infatti, un rapporto stabile, sereno e continuativo con i genitori, entrambi molto presenti e partecipi nella sua vita.
Pur vivendo con la madre nell'abitazione familiare di Milano via Losanna n. 22, ha Per_1 mantenuto stabili rapporti anche con il padre che frequenta regolarmente.
Difatti, nell'ambito del giudizio instaurato dalla madre avanti alla Corte d'Appello di Milano
i genitori avevano su accordo chiesto ed ottenuto l'ampliamento dei tempi di frequentazione paterna con l'aggiunta del lunedì con pernottamento dopo il fine settimana di spettanza materna.
Attualmente, pertanto, i tempi di frequentazione di con i genitori sono Per_1 sostanzialmente paritetici, come, peraltro, riferito anche dagli stessi genitori all'ultima udienza del 4.11.2025.
Nessuno dei due genitori ha qui contestato o inteso rimettere in discussione tale organizzazione che ormai è quella vigente da quasi due anni e che, pertanto, nel rispetto delle consuetudini di vita del minore, non può che essere mantenuta.
4
Il tutto sempre salvo i migliori accordi che, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, saranno raggiunti dai genitori nell'interesse del figlio minore, nel rispetto della volontà ed esigenze scolastiche ed extrascolastiche del medesimo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
vive con la madre nella casa familiare fin dai tempi della separazione e frequenta Per_1 stabilmente il padre, con spazi di frequentazione ad oggi sostanzialmente paritetici, nel di lui contesto abitativo.
A tutela delle consuetudini di vita del minore, sotto il profilo della conservazione del suo habitat, va confermata l'assegnazione alla madre della casa familiare.
Sull'assegno di mantenimento
Il Tribunale di Milano con la sentenza di divorzio ha fissato in euro 1.450,00 mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie
Il padre, in considerazione degli attuali tempi di frequentazione con il figlio e sulla base di un prospettato miglioramento delle condizioni economiche della madre, ha chiesto la revoca dell'obbligo di mantenimento a suo carico, nonché una ripartizione al 50% delle spese straordinarie. In subordine, si è dichiarato disponibile a rimettere a titolo di assegno perequativo una somma pari ad euro 500,00 mensili.
Parte convenuta, invece, ha in via riconvenzionale richiesto l'aumento del contributo paterno al mantenimento di quantificandolo in euro 2.000,00 mensili. Per_1
La domanda riconvenzionale è stata poi rinunciata con la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza avanti al Giudice Delegato le parti hanno formulato reciproche proposte transattive che prevedevano in ogni caso la corresponsione da parte del padre di un contributo da versare alla madre per il mantenimento di , non incontrandosi le rispettive posizioni Per_1 solamente in merito alla sua quantificazione.
Sulla condizione patrimoniale e reddituale delle parti si osserva quanto segue.
è dirigente d'azienda e i redditi percepiti nell'ultimo triennio documentato la Parte_1 seguente situazione: nell'anno di imposta del 2021 – ultimo dato preso in considerazione dalla sentenza di divorzio - ha percepito un reddito annuo lordo complessivo pari ad euro
206.482,20, importo che, al netto delle imposte, delle addizionali regionali e comunali e rapportato su dodici mensilità, è pari a circa euro 10.107,00 mensili (v. mod. 730/2022); nell'anno di imposta successivo ha invece percepito un reddito complessivo di euro
5
265.103,00 pari ad un netto mensile come sopra determinato di circa euro 12.768,00 (v. mod.
730/2023); nell'anno di imposta del 2023 il reddito complessivo si è invece attestato sugli euro 272.554,03 pari ad un netto mensile di circa euro 12.970,00 (v. Cud 2024).
Nulla è stato depositato relativamente all'anno di imposta del 2024.
Le evidenze agli atti documentano, dunque, il progressivo incremento dei redditi percepiti da parte ricorrente negli ultimi anni.
Il ricorrente medesimo è comproprietario al 50% con l'ex coniuge della casa familiare di
Milano di via Losanna n. 22; è comproprietario con la madre, per la quota di ¼, di un immobile sito in Riva del Garda.
Ha riferito di sostenere per la locazione della casa in cui attualmente vive un canone mensile di euro 1.600,00, oltre spese (non risulta però depositato in atti il contratto di locazione).
Nel modello ICE del 31.05.2025 è stata poi riferita la titolarità di tre conti correnti bancari tutti con saldo positivo al 31.12.2023 (Volksbank. € 88.262,93 Webank € 51.834,48
€ 42.147,12); di conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari con un CP_3 controvalore di euro 93.658,36 presso Volksbank, di euro 104.833,72 su e di CP_3 euro 24.896,65 Morgan Stanley;
nonché la titolarità di una polizza previdenziale complementare con controvalore al 31/12/2023 di euro 391.267,38.
lavora in azienda a livello dirigenziale e nel gennaio del 2024 è stata assunta CP_1 quale direttrice delle risorse umane per il gruppo Cap Holding con retribuzione fissata in euro
130.000,00 lordi annui (v. contratto di lavoro in atti).
Le dichiarazioni dei redditi in atti fotografano la seguente situazione: nell'anno di imposta del
2021 ha percepito un reddito annuo lordo di euro 106.294,09 pari ad un netto mensile considerate le imposte e calcolato su dodici mensilità di circa euro 5.416,00; nell'anno di imposta del 2022 di complessivi euro 118.766,51 (di cui euro 77.304,20 da Exide Tecnologies
s.r.l. ed euro 41.462,31 da PPG Italia); nell'anno di imposta del 2023 di euro 122.953,00 da
PPG Italia per l'intero anno solare pari ad un netto mensile, considerate le imposte e rapportato sempre su dodici mensilità, pari a circa euro 5.597,00 ( v. CU 2024).
Nell'anno di imposta del 2024, invece, pur non essendo stata depositata la dichiarazione dei redditi, è certo che i redditi si sono incrementati in conformità ai termini del contratto di lavoro stipulato con la nuova società datrice di lavoro e sopra riportati (130.000.00 lordi annui e
10.000,00 lordi mensili su tredici mensilità).
La stessa convenuta ha del resto riferito in udienza dell'aumento della propria retribuzione per circa euro 300,00 netti mensili.
6
La convenuta non sopporta oneri abitativi vivendo nella casa familiare in comproprietà con l'ex coniuge che invece, come detto, è gravato da un onere locativo.
È stata riferita la titolarità di un conto corrente Fineco Bank con saldo al 31.12.2023 positivo per euro 241.737.55 e investimenti associati a predetto conto con controvalore alla medesima data per euro 2.053,13 (probabilmente riscattati in quanto l'anno precedente l'ammontare del controvalore era pari ad euro 56.577,51).
Così tratteggiate le rispettive posizioni economiche è evidente che, pur a fronte della migliore situazione economica della convenuta, sussiste e permane in termini sostanzialmente invariati il divario tra le due posizioni.
Tale circostanza, dunque, giustifica che permanga in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla madre un importo a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio, come anche da disponibilità del medesimo formalizzata all'ultima udienza.
Sono cresciute le esigenze di nato nel 2014 oggi preadolescente. Per_1
I tempi di permanenza di presso il padre sono lievemente aumentati, con Per_1
l'introduzione di un ulteriore pernottamento settimanale.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, riconsiderata la complessiva situazione economica delle parti, tenuto conto delle esigenze di e dei tempi di frequentazione con ciascun Per_1 genitore, il contributo paterno al mantenimento indiretto di va rideterminato in Euro Per_1
1.300,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del giugno 2025, con decorrenza dalla mensilità della pubblicazione della sentenza, avendo le parti più volte sperimentato, nel corso del giudizio, la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, con conseguenti richieste di rinvio.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, considerata la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate le spese di lite.
Non sussistono i presupposti per accogliere le domande ex art. 96 c.p.c. avanzate da parte convenuta non risultando il presupposto del dolo o della colpa grave, configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata sia del comma 1 che anche del comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285; Cass. Civ. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ. 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ. 30 ottobre 2015, n.
22289; Cass. Civ. 11 febbraio 2014, n. 3003).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa e/o respinta, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1787/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano del 11.01/08.03.2023, così come parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Milano, così provvede,
1) CONFERMA l'affidamento condiviso del minore che manterrà la residenza Per_1 anagrafica nella casa familiare sita in Milano via Losanna n. 22 in cui attualmente abita con la madre;
2) CONFERMA i tempi frequentazione tra padre e figlio vigenti;
3) PONE a carico di con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della Parte_1 presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Per_1 versamento – in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese – in favore di , Controparte_1 della somma di euro 1.300,00 soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 e successivo aggiornamento del giungo 2025 da intendersi qui richiamate;
4) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni di divorzio qui non modificate.
5) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta.
6) COMPENSA le spese di lite tra le parti
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca dott.ssa Laura Maria Cosmai
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 7 giugno 2024 promossa da: nato a [...] il [...] Codice Fiscale: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Sonia Marzano giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] il [...] Codice Fiscale: Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.to Evelina Presbitero Bracco e dall'Avv.to Federica Mariotti
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' Controparte_2
MINISTERO ex artt. 70 e 71 c.p.c. vistati senza osservazioni
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
1. ritenere e dichiarare che a seguito della sentenza n. 930/2024 resa dalla Corte d'Appello di Milano si è venuto a determinare un collocamento del minore paritario alternato con entrambi i genitori e, conseguentemente, revocare l'assegno di mantenimento di Per_1
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posto a carico del sig. e disporre il mantenimento ordinario diretto del figlio minore Pt_1 da parte di ciascun genitore;
2. ritenere e dichiarare che con il nuovo contratto di lavoro la sig.ra ha una capacità CP_1 economica più forte rispetto al passato e conseguentemente revocare la statuizione che poneva a carico del l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie nella misura del Pt_1
60% e disporre che le spese straordinarie nell'interesse di devono essere sopportate Per_1 dai genitori nella misura del 50% ciascuno ad eccezione delle spese mediche in quanto coperte da assicurazione accesa dalla sig.ra . Controparte_1
3. ritenere e dichiarare che a seguito della convivenza more uxorio della sig.ra con il CP_1 compagno si sono verificate le condizioni previste dall'art. 337sexies c.c e, conseguentemente, revocare la statuizione che prevedeva l'assegnazione della casa coniugale alla e disporre disponendo l'assegnazione della casa familiare al figlio CP_1
con rotazione dei genitori o, in subordine, assegnare la detta casa al sig. che Per_1 Pt_1 vi abiterà con . Per_1
4. ritenere e dichiarare che il sig. potrà far e prelevare il figlio da scuola o da casa Pt_1 della madre da una persona di sua fiducia quando lo stesso è impossibilitato per motivi di lavoro.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito dovesse ritenere che il continua ad avere una maggiore capacità economica rispetto a quella della sig.ra Pt_1
, disporre a carico del detto un assegno perequativo mensile dell'importo CP_1 Parte_1 di € 500,00. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
IN VIA PRELIMINARE: alla luce di quanto indicato in atto, dichiarare improcedibile/inammissibile le domande formulate dal sig. in ordine alla riduzione Pt_1
/revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio minore per carenza di presupposti Per_1 oggettivi e soggettivi, in assenza di giustificati motivi ex art. 473-bis.29.
IN VIA PRINCIPALE 1. Rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto, per le motivazioni espresse in narrativa, relativamente alla richiesta di modifica del punto 1 della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 11/01/2023 N. 1787/2023 RG
n. 32358/2020 e confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
nato il [...], con collocamento prevalente dello stesso, anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica, presso l'abitazione della madre (in Via Losanna n. 22, Milano).
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2. Rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni espresse in narrativa e confermare le modalità di assegnazione della casa familiare così come indicate nella condizione n. 2 del provvedimento del Tribunale di Milano in data 11/01/2023
N. 1787/2023 RG n. 32358/2020, laddove le stesse risultino conformi al preminente interesse del minore e, confermare, per l'effetto, l'assegnazione della casa coniugale Persona_2 sita in Milano Via Losanna n. 22 alla sig.ra , che vi abiterà unitamente al Controparte_1 figlio minore .
3. Rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto e Per_1 diritto, per le motivazioni espresse in narrativa, relativamente alla modifica del punto 4 della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 11/01/2023 N. 1787/2023 RG n.
32358/2020, così come, successivamente, in parte ratificata dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale del 25.10.2023.
4. Per tutte le argomentazioni espresse in narrativa, dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc del ricorrente e condannarlo al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese al 15% ex D.M. 55/2014.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.06.2024, chiedeva la modifica delle Parte_1 statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1787/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano il 11.01.2023 pubblicata il 08.03.2023. In particolare, dando atto dell'aumento dei tempi di permanenza del figlio minore presso di sé, con sostanziale ripartizione paritetica degli Per_1 spazi di frequentazione, nonché di alcune modificazioni intercorse nella sfera dell'ex coniuge
(maggiori capacità economiche e instaurazione di una nuova convivenza), chiedeva la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere per il mantenimento indiretto del figlio la somma di Euro 1.450,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
chiedeva, quindi, il mantenimento diretto di nei tempi di rispettiva permanenza;
in subordine, si Per_1 dichiarava disponibile a versare alla convenuta un assegno perequativo di euro 500,00 mensili;
chiedeva, infine, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge.
Ritualmente costituitasi in giudizio , integralmente contestando le richieste Controparte_1 di parte attrice, chiedeva in via principale la conferma delle statuizioni divorzili quanto ad affidamento condiviso del figlio, al suo prevalente collocamento presso di sé e agli attuali
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tempi di frequentazione paterna;
chiedeva anche la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare. In via riconvenzionale, allegando una maggiore capacità economica dell'ex coniuge rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, chiedeva un aumento del contributo al mantenimento del figlio da quantificarsi in euro 2.000,00 mensili.
Le parti venivano ampiamente sentite alle udienze avanti al Giudice Onorario del 21 novembre 2024 e del 23 giugno 2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 4/11/25, il Giudice Delegato, sentite ampiamente le parti che confermavano le dichiarazioni rese avanti al Giudice Onorario, preso atto delle richieste delle parti che avanzavano reciproche proposte transattive senza però riuscire a trovare un'intesa complessiva a chiusura del procedimento, preso atto anche della rinuncia alle istanze istruttorie avanzate, non ritenendo di dover emettere provvedimenti provvisori stante la pronta definizione del giudizio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...] di cui va confermato l'affidamento Per_1 condiviso.
Non sono infatti emersi in corso di causa elementi di pregiudizio tali da indurre questo
Tribunale a derogare al regime della bigenitorialità.
Il minore ha, infatti, un rapporto stabile, sereno e continuativo con i genitori, entrambi molto presenti e partecipi nella sua vita.
Pur vivendo con la madre nell'abitazione familiare di Milano via Losanna n. 22, ha Per_1 mantenuto stabili rapporti anche con il padre che frequenta regolarmente.
Difatti, nell'ambito del giudizio instaurato dalla madre avanti alla Corte d'Appello di Milano
i genitori avevano su accordo chiesto ed ottenuto l'ampliamento dei tempi di frequentazione paterna con l'aggiunta del lunedì con pernottamento dopo il fine settimana di spettanza materna.
Attualmente, pertanto, i tempi di frequentazione di con i genitori sono Per_1 sostanzialmente paritetici, come, peraltro, riferito anche dagli stessi genitori all'ultima udienza del 4.11.2025.
Nessuno dei due genitori ha qui contestato o inteso rimettere in discussione tale organizzazione che ormai è quella vigente da quasi due anni e che, pertanto, nel rispetto delle consuetudini di vita del minore, non può che essere mantenuta.
4
Il tutto sempre salvo i migliori accordi che, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, saranno raggiunti dai genitori nell'interesse del figlio minore, nel rispetto della volontà ed esigenze scolastiche ed extrascolastiche del medesimo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
vive con la madre nella casa familiare fin dai tempi della separazione e frequenta Per_1 stabilmente il padre, con spazi di frequentazione ad oggi sostanzialmente paritetici, nel di lui contesto abitativo.
A tutela delle consuetudini di vita del minore, sotto il profilo della conservazione del suo habitat, va confermata l'assegnazione alla madre della casa familiare.
Sull'assegno di mantenimento
Il Tribunale di Milano con la sentenza di divorzio ha fissato in euro 1.450,00 mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie
Il padre, in considerazione degli attuali tempi di frequentazione con il figlio e sulla base di un prospettato miglioramento delle condizioni economiche della madre, ha chiesto la revoca dell'obbligo di mantenimento a suo carico, nonché una ripartizione al 50% delle spese straordinarie. In subordine, si è dichiarato disponibile a rimettere a titolo di assegno perequativo una somma pari ad euro 500,00 mensili.
Parte convenuta, invece, ha in via riconvenzionale richiesto l'aumento del contributo paterno al mantenimento di quantificandolo in euro 2.000,00 mensili. Per_1
La domanda riconvenzionale è stata poi rinunciata con la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza avanti al Giudice Delegato le parti hanno formulato reciproche proposte transattive che prevedevano in ogni caso la corresponsione da parte del padre di un contributo da versare alla madre per il mantenimento di , non incontrandosi le rispettive posizioni Per_1 solamente in merito alla sua quantificazione.
Sulla condizione patrimoniale e reddituale delle parti si osserva quanto segue.
è dirigente d'azienda e i redditi percepiti nell'ultimo triennio documentato la Parte_1 seguente situazione: nell'anno di imposta del 2021 – ultimo dato preso in considerazione dalla sentenza di divorzio - ha percepito un reddito annuo lordo complessivo pari ad euro
206.482,20, importo che, al netto delle imposte, delle addizionali regionali e comunali e rapportato su dodici mensilità, è pari a circa euro 10.107,00 mensili (v. mod. 730/2022); nell'anno di imposta successivo ha invece percepito un reddito complessivo di euro
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265.103,00 pari ad un netto mensile come sopra determinato di circa euro 12.768,00 (v. mod.
730/2023); nell'anno di imposta del 2023 il reddito complessivo si è invece attestato sugli euro 272.554,03 pari ad un netto mensile di circa euro 12.970,00 (v. Cud 2024).
Nulla è stato depositato relativamente all'anno di imposta del 2024.
Le evidenze agli atti documentano, dunque, il progressivo incremento dei redditi percepiti da parte ricorrente negli ultimi anni.
Il ricorrente medesimo è comproprietario al 50% con l'ex coniuge della casa familiare di
Milano di via Losanna n. 22; è comproprietario con la madre, per la quota di ¼, di un immobile sito in Riva del Garda.
Ha riferito di sostenere per la locazione della casa in cui attualmente vive un canone mensile di euro 1.600,00, oltre spese (non risulta però depositato in atti il contratto di locazione).
Nel modello ICE del 31.05.2025 è stata poi riferita la titolarità di tre conti correnti bancari tutti con saldo positivo al 31.12.2023 (Volksbank. € 88.262,93 Webank € 51.834,48
€ 42.147,12); di conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari con un CP_3 controvalore di euro 93.658,36 presso Volksbank, di euro 104.833,72 su e di CP_3 euro 24.896,65 Morgan Stanley;
nonché la titolarità di una polizza previdenziale complementare con controvalore al 31/12/2023 di euro 391.267,38.
lavora in azienda a livello dirigenziale e nel gennaio del 2024 è stata assunta CP_1 quale direttrice delle risorse umane per il gruppo Cap Holding con retribuzione fissata in euro
130.000,00 lordi annui (v. contratto di lavoro in atti).
Le dichiarazioni dei redditi in atti fotografano la seguente situazione: nell'anno di imposta del
2021 ha percepito un reddito annuo lordo di euro 106.294,09 pari ad un netto mensile considerate le imposte e calcolato su dodici mensilità di circa euro 5.416,00; nell'anno di imposta del 2022 di complessivi euro 118.766,51 (di cui euro 77.304,20 da Exide Tecnologies
s.r.l. ed euro 41.462,31 da PPG Italia); nell'anno di imposta del 2023 di euro 122.953,00 da
PPG Italia per l'intero anno solare pari ad un netto mensile, considerate le imposte e rapportato sempre su dodici mensilità, pari a circa euro 5.597,00 ( v. CU 2024).
Nell'anno di imposta del 2024, invece, pur non essendo stata depositata la dichiarazione dei redditi, è certo che i redditi si sono incrementati in conformità ai termini del contratto di lavoro stipulato con la nuova società datrice di lavoro e sopra riportati (130.000.00 lordi annui e
10.000,00 lordi mensili su tredici mensilità).
La stessa convenuta ha del resto riferito in udienza dell'aumento della propria retribuzione per circa euro 300,00 netti mensili.
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La convenuta non sopporta oneri abitativi vivendo nella casa familiare in comproprietà con l'ex coniuge che invece, come detto, è gravato da un onere locativo.
È stata riferita la titolarità di un conto corrente Fineco Bank con saldo al 31.12.2023 positivo per euro 241.737.55 e investimenti associati a predetto conto con controvalore alla medesima data per euro 2.053,13 (probabilmente riscattati in quanto l'anno precedente l'ammontare del controvalore era pari ad euro 56.577,51).
Così tratteggiate le rispettive posizioni economiche è evidente che, pur a fronte della migliore situazione economica della convenuta, sussiste e permane in termini sostanzialmente invariati il divario tra le due posizioni.
Tale circostanza, dunque, giustifica che permanga in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla madre un importo a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio, come anche da disponibilità del medesimo formalizzata all'ultima udienza.
Sono cresciute le esigenze di nato nel 2014 oggi preadolescente. Per_1
I tempi di permanenza di presso il padre sono lievemente aumentati, con Per_1
l'introduzione di un ulteriore pernottamento settimanale.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, riconsiderata la complessiva situazione economica delle parti, tenuto conto delle esigenze di e dei tempi di frequentazione con ciascun Per_1 genitore, il contributo paterno al mantenimento indiretto di va rideterminato in Euro Per_1
1.300,00 al mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di
Appello di Milano del giugno 2025, con decorrenza dalla mensilità della pubblicazione della sentenza, avendo le parti più volte sperimentato, nel corso del giudizio, la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, con conseguenti richieste di rinvio.
Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, considerata la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate le spese di lite.
Non sussistono i presupposti per accogliere le domande ex art. 96 c.p.c. avanzate da parte convenuta non risultando il presupposto del dolo o della colpa grave, configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata sia del comma 1 che anche del comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285; Cass. Civ. 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ. 22 febbraio 2016, n. 3376; Cass. Civ. 30 ottobre 2015, n.
22289; Cass. Civ. 11 febbraio 2014, n. 3003).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa e/o respinta, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1787/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano del 11.01/08.03.2023, così come parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Milano, così provvede,
1) CONFERMA l'affidamento condiviso del minore che manterrà la residenza Per_1 anagrafica nella casa familiare sita in Milano via Losanna n. 22 in cui attualmente abita con la madre;
2) CONFERMA i tempi frequentazione tra padre e figlio vigenti;
3) PONE a carico di con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della Parte_1 presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante Per_1 versamento – in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese – in favore di , Controparte_1 della somma di euro 1.300,00 soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 e successivo aggiornamento del giungo 2025 da intendersi qui richiamate;
4) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione, le ulteriori statuizioni di divorzio qui non modificate.
5) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta.
6) COMPENSA le spese di lite tra le parti
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso, in Milano nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca dott.ssa Laura Maria Cosmai
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