Art. 3.
Con effetto dal 10 luglio 1959 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , gli assegni familiari ed i relativi contributi per il settore dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
assegni: lire 5.160 mensili per ciascun figlio; lire 3.808 mensili per il coniuge; lire 2.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 45 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 728 .
Con effetto dal 10 luglio 1959 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , gli assegni familiari ed i relativi contributi per il settore dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
assegni: lire 5.160 mensili per ciascun figlio; lire 3.808 mensili per il coniuge; lire 2.430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 45 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 728 .