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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/04/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3717/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GE
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3717/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
n19/05/1958 , elettivamente domiciliato in piazza Corvetto 1\10 , presso lo studio dell'avv. PERSICO
ANNA MARIA , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORE contro
(C.F. ), nato a [...]/05/1961 il GE (GE) , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in GALLERIA MAZZINI, 3/10 16121 GE , presso lo studio dell'avv.
PANERI ALESSANDRO , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTO
e
C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in c.so A. Podesta 5B\13 presso l'Avv. Lorenzo
Macciò che lo rappresenta e difende come da mandato atti
CONVENUTO
e contro
, c.f. , in persona del suo procuratore ab negotia, TR P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv. Ersilio Gavino e Giovanni Calisi come da mandato Controparte_4 in atti pagina 1 di 9 TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via istruttoria:
disporre C.T.U. finalizzata ad accertare sia le opere da eseguirsi all'interno dell'appartamento int. 5 idonee ad eliminare le perdite d'acqua dagli impianti del bagno principale, sia i costi di ripristino dei diversi danni da infiltrazioni d'acqua subite nei due bagni dell'appartamento sito in Genova, Via Siena 7/3, così come già accertati in sede di ATP, affidando l'incarico anche in questo caso al Geom.
[...]
, per ragioni di conoscenza dei luoghi e di conseguente contenimento dei costi. CP_5
Nel merito:
a) Condannare il Sig. ed il , per le Controparte_1 Controparte_6 rispettive responsabilità delle diverse infiltrazioni verificatesi nei due bagni dell'immobile dell'attore, al pagamento a titolo risarcitorio delle somme che saranno accertate quali distinti costi di ripristino dei due bagni dell'immobile interno 3, di , maggiorate di rivalutazione monetaria e CP_2 interessi.
b) Nel caso non vi avesse già provveduto, condannare il Sig. alla esecuzione delle Controparte_1 opere necessarie per eliminare le perdite d'acqua degli impianti del suo immobile (Via Siena 7 interno 5).
c) Porre a carico dei convenuti, in solido o come meglio ritenuto, le spese di lite (legali e tecniche) di questo procedimento nonché quelle della procedura di A.T.P”.
Per parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
in via preliminare
- dato atto che il Sig.re offre banco iudicis pro bono pacis e senza ammissione alcuna Controparte_1 di responsabilità a titolo meramente transattivo l'importo oggetto dell' accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ( per l'esattezza a verbale del 13.12.2021) tra l'attore, il Sig.re e la sua CP_1 compagnia di assicurazione maggiorato dell'ulteriore importo richiesto a titolo di spese di CTU dall'Avv. Evangelisti con e-mail del 21.12.2021 nella misura del 50%, e quindi complessivamente €
3.178,76, dichiarare cessata la materia del contendere tra il Sig.re CA di San Marco IO e il
Sig.re . Controparte_1
in via principale e nel merito
- comunque e per ogni ipotesi accogliere le difese, e respingere ogni domanda proposta nei confronti del conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
pagina 2 di 9 Vinte le spese, i diritti, gli onorari e quanto dovuto per legge”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le pronunce del caso, contrariis reiectis, preliminarmente di voler differire congruamente la prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa dell'assicuratore Subordinatamente, nel merito, vorrà il Tribunale Ill.mo respingere CP_3 integralmente la domanda nei confronti del condominio conchiudente per le ragioni di cui alla parte narrativa. In via di ulteriore sub ordine, nel caso in cui il dovesse essere chiamato a CP_2 pagare alcunché vorrà, il Tribunale Ill.mo, dichiarare tenuta a manlevare e TR tenere indenne il stesso condannando l'assicuratore a pagare direttamente al danneggiato CP_2 ogni somma dichiarata dovuta. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa sia della fase cautelare, secondo gli importi pagati con le fatture/note prodotte (sia per Avvocato e che per CT) sia della negoziazione e sia della fase di merito: spese da porsi – alternativamente e/o come meglio ritenuto dal Tribunale – a carico di parte attrice e/o a carico di x art. 1917 Cod. Civ”. CP_3
Per la terza chiamata : TR
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contraiis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, contrariis reiectis
In via principale: respingere le domande di risarcimento formulate dal signor CA di san Marco IO nei confronti del , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_6 in quanto infondata e non provata, per le ragioni suesposte e conseguentemente respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal Condominio convenuto nei confronti di
[...]
per essere lo stesso carente di qualsivoglia responsabilità per i fatti di cui è causa. TR
In subordine: nel denegato e non veduto caso di accoglimento delle pretese avversarie, nella denegata e non veduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità a carico del Controparte_6
, determinare l'addebito in termini di imputabilità a quest'ultimo e limitare la condanna di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella somma meglio TR vista e ritenuta, tenuto conto dell'applicabilità delle condizioni di polizza alla fattispecie in esame, della garanzia assicurativa invocata dall'assicurato, di eventuali franchigie e delle esclusioni applicabili sulla scorta del comportamento tenuto dallo stesso “danneggiante”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore degli odierni difensori dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di proprietario Parte_1 dell'appartamento sito in Genova, all'interno n. 3 del , stante l'esito Controparte_2 negativo dell'ATP e del successivo tentativo di negoziazione assistita espletati, conveniva in giudizio ed il , in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenere la condanna del convenuto , proprietario dell'appartamento contrassegnato CP_1 dall'interno 5 dello stesso e soprastante quello dell'attore, e del CP_2 Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, sulla base delle rispettive responsabilità, al
[...] risarcimento dei danni da lui patiti, in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi nei due bagni di sua proprietà, all'interno n. 3 del predetto oltre alla condanna del convenuto , alla CP_2 CP_1
pagina 3 di 9 eliminazione delle cause delle infiltrazioni provenienti dal proprio bagno, avendo il già CP_2 eseguito i lavori di propria competenza al fine di ovviare alle infiltrazioni dallo stesso arrecate.
A sostegno della propria domanda, l'attore, in particolare, esponeva che la natura e le cause dei danni da lui patiti erano già state oggetto di CTU nel procedimento di ATP (R.G.13381/2019) espletato, in presenza dei convenuti e delle rispettive compagnie assicuratrici, all'esito del quale erano state indicate quali cause delle infiltrazioni verificatosi nel bagno principale e nel bagno di servizio di sua proprietà, rispettivamente la dispersione di acqua di scarico della tazza e del piatto doccia del bagno principale di proprietà del convenuto e le dispersioni dovute a fenomeni di condensa della colonna CP_1 montante di sfiato CP_7
Precisava altresì che la proposta delle due compagnie assicurative, avanzata all'esito della negoziazione assistita espletata, di corrispondere, in ragione del 50% ciascuna, l'importo complessivo pari ad euro 5.259,34, a titolo di capitale, spese di CTU, spese di video-ispezione e spese legali, non era stata accettata dal CP_2
Si costituiva in giudizio , rendendosi disponibile, pro bono pacis e senza ammissione Controparte_1 alcuna di responsabilità a titolo meramente transattivo ed in linea con il comportamento dallo stesso tenuto in sede di negoziazione assistita, ad offrire a parte attrice, banco iudicis, a tacitazione di ogni pretesa avversaria inerente ai fatti per cui è causa l'importo complessivo pari ad € 3.178,76, pari al 50% dell'importo oggetto dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, maggiorato di euro 1.098,06 euro, dovuto ad un errore materiale nella quantificazione della spesa della CTU e chiedendo, pertanto, in via preliminare, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l'attore ed il convenuto . CP_1
Nel merito, in ogni caso, chiedeva la reiezione delle domande attoree in quanto infondate sia in punto an che in punto quantum, non essendo a lui addebitabile alcuna responsabilità in merito alle infiltrazioni patite dall'attore, che, avrebbero invece natura condominiale. Precisava altresì che, a seguito di verifiche effettuate, i bagni di sua proprietà erano risultati in corretto stato manutentivo.
Si costituiva in giudizio anche il , chiedendo, nel merito, la reiezione delle Controparte_2 domande avanzate dall'attore, ritenendo non sussistente una propria responsabilità nelle infiltrazioni interessanti l'appartamento dell'attore, imputabili, invece, al convenuto e contestando, come CP_1 anche già fatto in sede di ATP, le risultanze della CTU, volte ad attribuire una responsabilità del nei danni provocati al bagno secondario dell'attore, sulla base di precedenti lavori dallo CP_2 stesso effettuati nella colonna montante e non in base ad una puntuale indagine. Chiedeva, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione, di cui, chiedeva, in via preliminare, la chiamata in giudizio.
Si costituiva in giudizio altresì la , chiedendo, in via principale, il rigetto TR delle domande attoree e, conseguentemente, la reiezione della domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto, non essendo ravvisabile una responsabilità dello stesso nei danni patiti CP_2 dall'attore, in quanto nessuna della tubazioni, arrecanti le infiltrazioni, avrebbe natura condominiale ed, in via subordinata, in caso di accertamento di qualsivoglia responsabilità a carico del la CP_2 limitazione della propria condanna, tenuto conto dell'applicabilità delle condizioni di polizza alla fattispecie in esame e delle esclusioni applicabili sulla scorta del comportamento tenuto dall'assicurato, precisando che, ai sensi dell'art.
1.4.1 della polizza, erano espressamente esclusi dalla garanzia assicurativa i danni dovuti a corrosione ed usura dei tubi e non alla rottura accidentale degli stessi.
pagina 4 di 9 Fallito il tentativo di transazione tra le parti e concessi alle stesse i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc, le parti depositavano le proprie memorie istruttorie e con ordinanza in data 25.09.2023 veniva licenziata CTU sul seguente quesito:
“il Ctu letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, descriva, anche mediante ausilio planimetrico e fotografico, le infiltrazioni lamentate da parte attrice;
precisi se dette infiltrazioni siano da ricondurre a parti di proprietà esclusiva e\o a parti di proprietà comune ed in caso positivo individui le rispettive percentuali di responsabilità; indichi le opere necessarie per ovviare in via definitiva alle suddette problematiche e per la riduzione in pristino stato dell'immobile di parte attrice, quantificando i relativi costi;
trasmetta bozza del proprio elaborato ai Ctp, invitandoli a formulare eventuali rilievi critici entro 7 giorni;
depositi quindi elaborato finale rispondendo a detti rilievi;
esperisca tentativo di conciliazione”.
Il Geom. tecnico d'ufficio, fallito il nuovo tentativo di conciliazione esperito, Persona_1 depositava la propria relazione peritale in data 13.03.2024, attribuendo la causa delle infiltrazioni del bagno di servizio a parti di natura condominiale (ed in particolare a formazione di condense di vapori e relativa trasformazione in perdite per lesioni e /o rotture della tubazione di sfiato corrente all'interno della muratura e servente la colonna di scarico relativa, da presumersi condominiale in mancanza di diverse disposizioni del regolamento condominiale e/o dei titoli di proprietà e/o diverse ripartizioni dell'amministrazione condominiale consolidatesi nel tempo) e ravvisando, invece, l'origine delle infiltrazioni al bagno principale nello scarico del piatto doccia del bagno del convenuto e nel CP_1 tratto incassato di scarico che parte dalla tazza del wc dello stesso bagno fino alla colonna verticale discendente, ovvero nella braga di innesto alla colonna di scarico condominiale.
Assegnato per la disamina della CTU un termine alle parti per il deposito di sintetiche note sostitutive di udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della CTU licenziata, con ordinanza del 29 aprile 2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13\12\2025 trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni assegnando alle parti i termini di leggi per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso
Ai fini della decisione, va premesso che parte attrice fonda le proprie doglianze, sul rilievo che i convenuti sarebbero responsabili ex art 2051 c.c. delle infiltrazioni lamentate in atto di citazione, in qualità di custodi dei beni dai quali sono promanati i fenomeni infiltrativi.
In proposito, va preliminarmente osservato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito pagina 5 di 9 (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
In altri termini nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. ( in tal senso
Cass.Civ. n 11152\2023)
Tanto premesso, deve rilevarsi che già in esito alla ctu licenziata nel procedimento per Atp rubricato
R.G.13381/2019, in presenza dei convenuti e delle rispettive compagnie assicuratrici, sono emerse quali cause delle infiltrazioni nel bagno principale e nel bagno di servizio di sua proprietà, rispettivamente la dispersione di acqua di scarico della tazza e del piatto doccia del bagno principale di proprietà del convenuto e le dispersioni dovute a fenomeni di condensa della colonna CP_1
montante di sfiato condominiale.
Oltre a quanto sopra precisato, deve rilevarsi che, in corso di causa, è stata licenziata un'ulteriore Ctu, le cui premesse e conclusioni, la scrivente ritiene pienamente condivisibili nonché adeguatamente motivate in esito alla quale è emerso che:
-per quanto concerne il bagno di servizio:
-il danno lamentato nel bagno di servizio risulta causato da una dispersione e/o perdita della tubazione verticale di sfiato (conduttura condominiale, come ricorda il Geom. nelle sue Per_2 osservazioni) che corre vicina e parallela a quella di scarico in prossimità dell'angolo del locale.
Problema che poi era stato risolto con intervento dell'Amministrazione del Condominio che aveva fatto provvedere alla eliminazione delle cause del danno stesso (vedasi anche relazione CP_5
pag. 11).
- l'infiltrazione e/o l'insorgenza di fenomeni di condensa e/o muffa del bagno di servizio sono da attribuirsi -come da ricostruzione collegiale non contestata a parti di natura condominiale, derivando da problemi alla tubazione di sfiato incassata corrente all'interno della muratura e servente la colonna di scarico relativa”
-per quanto concerne il bagno principale le due possibili origini sono state focalizzate nella :
- perdita del piatto doccia dell'alloggio e/o della “piletta” di scarico dello stesso;
CP_1
- rottura e conseguente perdita di una delle tubazioni di scarico passanti sotto il pavimento ed a servizio di convogliamento delle acque reflue della stessa doccia, del lavabo, del bidet e della tazza wc. pagina 6 di 9 Il ctu ha pertanto concluso che le infiltrazioni in questione hanno una prima certa origine dallo scarico del piatto doccia del bagno dell'alloggio del convenuto (stante anche la prova del CP_1
11/09/2020)e che queste sono certamente causa del distacco di intonaco nel bagno principale attoreo, nella zona di accesso (vicino alla porta)
Infine il ctu ha provveduto a quantificare i costi di ripristini nella misura di € 1.710,50 per il bagno principale ed € 320,00 per il bagno di servizio.
In ordine alla domanda di condanna all'esecuzione degli interventi atti ad ovviare alle problematiche lamentate da parte attrice deve osservarsi che il ha già effettuato l'intervento sulla canna di CP_2 sfiato da parte (causa dei problemi al bagno di servizio), mentre nel locale bagno del convenuto
, gli interventi necessari per ovviare alle problematiche riscontrate sono stati individuati dal CP_1
Ctu nella riparazione dello scarico del piatto doccia del bagno principale del convenuto e nella revisione con sostituzione degli accessori di scarico della tazza wc a partire dalla stessa e fino ad interessare la braga e l'innesto alla colonna verticale discendente.
Per tali opere, è stata indicata come necessaria l'opera di idraulico competente, affiancato da operaio edile per un tempo stimato di impiego pari a 2 giorni lavorativi e quindi per un globale di € 613,90.
Alla luce delle osservazioni che precedono non si può revocare in dubbio che sussista la responsabilità dei convenuti ex art 2051 cc per i danni occorsi a parte attrice e che la stessa sia da ascrivere rispettivamente al convenuto per quanto concerne le infiltrazioni verificatosi nel bagno CP_1
padronale ed al per quanto concerne le problematiche emerse nel bagno di Controparte_2
servizio.
Da ciò deriva che il convenuto dovrà essere dichiarato tenuto e condannato ad eseguire Controparte_1
lavori indicati dal Ctu e a pagare per intero spese di ripristino bagno principale, quantificate dal CTU in euro 1.710,50 e che il , in persona dell'amministratore pro tempore, dovrà Controparte_2
essere dichiarato tenuto e condannato a corrispondere i costi di ripristino bagno di servizio, quantificati da Ctu in euro 320,00.
Invero le opere di manutenzione degli sfiati il cui onere, stante la natura comune, grava sul CP_2
sono già state eseguite.
Infine, alla luce degli esiti peritali, i convenuti devono inoltre essere dichiarati tenuti e condannati in solido a rimborsare a parte attrice le spese affrontate nel corso dell' ATP che risultano adeguatamente documentate ed ammontano all'importo di € 2776,46.
In ordine alla domanda di manleva azionata dal nei confronti di Controparte_2 [...]
deve rilevarsi che la stessa non può trovare accoglimento, alla luce delle risultanze TR
della ctu espletata.
Più specificamente deve osservarsi che in esito alla perizia licenziata nella presente fase è risultato che il danno occorso al bagno di servizio attoreo si è verificato in conseguenza di “formazione di condense
pagina 7 di 9 di vapori e relativa trasformazione in perdite per lesioni e /o rotture della tubazione di sfiato corrente
all'interno della muratura”)
Tanto premesso deve rilevarsi che dalla polizza prodotta sub doc 2 di parte punto 1.4.1, pag.13 CP_8
di 38 e 2.4.1 pag. 18 di 38 si evince che la copertura assicurativa opera solo in presenza di fuoriuscita di liquidi e danno da spargimento dovuti a rottura accidentale di tubazioni mentre non copre i fenomeni correlati ad umidità e stillicidio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto nel rapporto processuale tra la parte attrice ed i convenuti gravano in solido su questi ultimi e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55\14 come modificato con Dm 147\22
Nel rapporto processuale tra il ed le spese di Controparte_2 TR
lite in ossequio al principio di causalità (“In applicazione del principio di causalità, l'onere delle spese
giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente che ha
provocato la chiamata” (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.511) gravano sul e sono CP_2
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificato con Dm 147\22 con distrazione in favore dei legali che si dichiarano antistatari.
Le spese di ctu già liquidate in corso di causa sono poste in via definitiva in solido a carico dei convenuti.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiara tenuto e conseguentemente condanna a corrispondere a parte attrice, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno e per le ragioni di cui in parte motiva, l'importo di € 1.710,50 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, a corrispondere a parte attrice, , a titolo di risarcimento del danno e per le ragioni di cui in parte motiva, l'importo di € 320,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
dichiara tenuti e conseguentemente condanna in solido ed il , Controparte_1 Controparte_2 in persona dell'amministratore pro tempore, a rimborsare all'attore, per le ragioni di cui in parte motiva, l'importo di € 2776,46.;
dichiara tenuto e conseguentemente condanno ad eseguire gli interventi indicati a pag Controparte_1
27 della perizia in data 13\3\2024 del ctu Persona_1
respinge la domanda di garanzia e manleva del condominio nei confronti di TR
;
[...]
dichiara tenuti e conseguentemente condanna in solido i convenuti ed il Controparte_1 CP_2
, in persona dell'amministratore pro tempore a rimborsare a parte attrice le spese di lite che
[...] liquida in € 6900,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15% Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge.
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il a rimborsare a Controparte_2 [...]
le spese di lite che liquida in €4300 per compensi, oltre rimborso spese forfettario TR
al 15% Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge con distrazione in favore dei legali antistatari.
pone in via definitiva in solido a carico dei convenuti e , in Controparte_1 Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, le spese di ctu già liquidate in corso di causa.
Genova, 2 aprile 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GE
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3717/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
n19/05/1958 , elettivamente domiciliato in piazza Corvetto 1\10 , presso lo studio dell'avv. PERSICO
ANNA MARIA , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORE contro
(C.F. ), nato a [...]/05/1961 il GE (GE) , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in GALLERIA MAZZINI, 3/10 16121 GE , presso lo studio dell'avv.
PANERI ALESSANDRO , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTO
e
C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in c.so A. Podesta 5B\13 presso l'Avv. Lorenzo
Macciò che lo rappresenta e difende come da mandato atti
CONVENUTO
e contro
, c.f. , in persona del suo procuratore ab negotia, TR P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv. Ersilio Gavino e Giovanni Calisi come da mandato Controparte_4 in atti pagina 1 di 9 TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
In via istruttoria:
disporre C.T.U. finalizzata ad accertare sia le opere da eseguirsi all'interno dell'appartamento int. 5 idonee ad eliminare le perdite d'acqua dagli impianti del bagno principale, sia i costi di ripristino dei diversi danni da infiltrazioni d'acqua subite nei due bagni dell'appartamento sito in Genova, Via Siena 7/3, così come già accertati in sede di ATP, affidando l'incarico anche in questo caso al Geom.
[...]
, per ragioni di conoscenza dei luoghi e di conseguente contenimento dei costi. CP_5
Nel merito:
a) Condannare il Sig. ed il , per le Controparte_1 Controparte_6 rispettive responsabilità delle diverse infiltrazioni verificatesi nei due bagni dell'immobile dell'attore, al pagamento a titolo risarcitorio delle somme che saranno accertate quali distinti costi di ripristino dei due bagni dell'immobile interno 3, di , maggiorate di rivalutazione monetaria e CP_2 interessi.
b) Nel caso non vi avesse già provveduto, condannare il Sig. alla esecuzione delle Controparte_1 opere necessarie per eliminare le perdite d'acqua degli impianti del suo immobile (Via Siena 7 interno 5).
c) Porre a carico dei convenuti, in solido o come meglio ritenuto, le spese di lite (legali e tecniche) di questo procedimento nonché quelle della procedura di A.T.P”.
Per parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
in via preliminare
- dato atto che il Sig.re offre banco iudicis pro bono pacis e senza ammissione alcuna Controparte_1 di responsabilità a titolo meramente transattivo l'importo oggetto dell' accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita ( per l'esattezza a verbale del 13.12.2021) tra l'attore, il Sig.re e la sua CP_1 compagnia di assicurazione maggiorato dell'ulteriore importo richiesto a titolo di spese di CTU dall'Avv. Evangelisti con e-mail del 21.12.2021 nella misura del 50%, e quindi complessivamente €
3.178,76, dichiarare cessata la materia del contendere tra il Sig.re CA di San Marco IO e il
Sig.re . Controparte_1
in via principale e nel merito
- comunque e per ogni ipotesi accogliere le difese, e respingere ogni domanda proposta nei confronti del conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata.
pagina 2 di 9 Vinte le spese, i diritti, gli onorari e quanto dovuto per legge”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previe le pronunce del caso, contrariis reiectis, preliminarmente di voler differire congruamente la prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa dell'assicuratore Subordinatamente, nel merito, vorrà il Tribunale Ill.mo respingere CP_3 integralmente la domanda nei confronti del condominio conchiudente per le ragioni di cui alla parte narrativa. In via di ulteriore sub ordine, nel caso in cui il dovesse essere chiamato a CP_2 pagare alcunché vorrà, il Tribunale Ill.mo, dichiarare tenuta a manlevare e TR tenere indenne il stesso condannando l'assicuratore a pagare direttamente al danneggiato CP_2 ogni somma dichiarata dovuta. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di causa sia della fase cautelare, secondo gli importi pagati con le fatture/note prodotte (sia per Avvocato e che per CT) sia della negoziazione e sia della fase di merito: spese da porsi – alternativamente e/o come meglio ritenuto dal Tribunale – a carico di parte attrice e/o a carico di x art. 1917 Cod. Civ”. CP_3
Per la terza chiamata : TR
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contraiis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e ritenute, contrariis reiectis
In via principale: respingere le domande di risarcimento formulate dal signor CA di san Marco IO nei confronti del , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_6 in quanto infondata e non provata, per le ragioni suesposte e conseguentemente respingere la domanda di garanzia e manleva proposta dal Condominio convenuto nei confronti di
[...]
per essere lo stesso carente di qualsivoglia responsabilità per i fatti di cui è causa. TR
In subordine: nel denegato e non veduto caso di accoglimento delle pretese avversarie, nella denegata e non veduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità a carico del Controparte_6
, determinare l'addebito in termini di imputabilità a quest'ultimo e limitare la condanna di
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella somma meglio TR vista e ritenuta, tenuto conto dell'applicabilità delle condizioni di polizza alla fattispecie in esame, della garanzia assicurativa invocata dall'assicurato, di eventuali franchigie e delle esclusioni applicabili sulla scorta del comportamento tenuto dallo stesso “danneggiante”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore degli odierni difensori dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di proprietario Parte_1 dell'appartamento sito in Genova, all'interno n. 3 del , stante l'esito Controparte_2 negativo dell'ATP e del successivo tentativo di negoziazione assistita espletati, conveniva in giudizio ed il , in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di Controparte_1 Controparte_2 ottenere la condanna del convenuto , proprietario dell'appartamento contrassegnato CP_1 dall'interno 5 dello stesso e soprastante quello dell'attore, e del CP_2 Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, sulla base delle rispettive responsabilità, al
[...] risarcimento dei danni da lui patiti, in conseguenza delle infiltrazioni verificatesi nei due bagni di sua proprietà, all'interno n. 3 del predetto oltre alla condanna del convenuto , alla CP_2 CP_1
pagina 3 di 9 eliminazione delle cause delle infiltrazioni provenienti dal proprio bagno, avendo il già CP_2 eseguito i lavori di propria competenza al fine di ovviare alle infiltrazioni dallo stesso arrecate.
A sostegno della propria domanda, l'attore, in particolare, esponeva che la natura e le cause dei danni da lui patiti erano già state oggetto di CTU nel procedimento di ATP (R.G.13381/2019) espletato, in presenza dei convenuti e delle rispettive compagnie assicuratrici, all'esito del quale erano state indicate quali cause delle infiltrazioni verificatosi nel bagno principale e nel bagno di servizio di sua proprietà, rispettivamente la dispersione di acqua di scarico della tazza e del piatto doccia del bagno principale di proprietà del convenuto e le dispersioni dovute a fenomeni di condensa della colonna CP_1 montante di sfiato CP_7
Precisava altresì che la proposta delle due compagnie assicurative, avanzata all'esito della negoziazione assistita espletata, di corrispondere, in ragione del 50% ciascuna, l'importo complessivo pari ad euro 5.259,34, a titolo di capitale, spese di CTU, spese di video-ispezione e spese legali, non era stata accettata dal CP_2
Si costituiva in giudizio , rendendosi disponibile, pro bono pacis e senza ammissione Controparte_1 alcuna di responsabilità a titolo meramente transattivo ed in linea con il comportamento dallo stesso tenuto in sede di negoziazione assistita, ad offrire a parte attrice, banco iudicis, a tacitazione di ogni pretesa avversaria inerente ai fatti per cui è causa l'importo complessivo pari ad € 3.178,76, pari al 50% dell'importo oggetto dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, maggiorato di euro 1.098,06 euro, dovuto ad un errore materiale nella quantificazione della spesa della CTU e chiedendo, pertanto, in via preliminare, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere tra l'attore ed il convenuto . CP_1
Nel merito, in ogni caso, chiedeva la reiezione delle domande attoree in quanto infondate sia in punto an che in punto quantum, non essendo a lui addebitabile alcuna responsabilità in merito alle infiltrazioni patite dall'attore, che, avrebbero invece natura condominiale. Precisava altresì che, a seguito di verifiche effettuate, i bagni di sua proprietà erano risultati in corretto stato manutentivo.
Si costituiva in giudizio anche il , chiedendo, nel merito, la reiezione delle Controparte_2 domande avanzate dall'attore, ritenendo non sussistente una propria responsabilità nelle infiltrazioni interessanti l'appartamento dell'attore, imputabili, invece, al convenuto e contestando, come CP_1 anche già fatto in sede di ATP, le risultanze della CTU, volte ad attribuire una responsabilità del nei danni provocati al bagno secondario dell'attore, sulla base di precedenti lavori dallo CP_2 stesso effettuati nella colonna montante e non in base ad una puntuale indagine. Chiedeva, in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione, di cui, chiedeva, in via preliminare, la chiamata in giudizio.
Si costituiva in giudizio altresì la , chiedendo, in via principale, il rigetto TR delle domande attoree e, conseguentemente, la reiezione della domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto, non essendo ravvisabile una responsabilità dello stesso nei danni patiti CP_2 dall'attore, in quanto nessuna della tubazioni, arrecanti le infiltrazioni, avrebbe natura condominiale ed, in via subordinata, in caso di accertamento di qualsivoglia responsabilità a carico del la CP_2 limitazione della propria condanna, tenuto conto dell'applicabilità delle condizioni di polizza alla fattispecie in esame e delle esclusioni applicabili sulla scorta del comportamento tenuto dall'assicurato, precisando che, ai sensi dell'art.
1.4.1 della polizza, erano espressamente esclusi dalla garanzia assicurativa i danni dovuti a corrosione ed usura dei tubi e non alla rottura accidentale degli stessi.
pagina 4 di 9 Fallito il tentativo di transazione tra le parti e concessi alle stesse i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc, le parti depositavano le proprie memorie istruttorie e con ordinanza in data 25.09.2023 veniva licenziata CTU sul seguente quesito:
“il Ctu letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, descriva, anche mediante ausilio planimetrico e fotografico, le infiltrazioni lamentate da parte attrice;
precisi se dette infiltrazioni siano da ricondurre a parti di proprietà esclusiva e\o a parti di proprietà comune ed in caso positivo individui le rispettive percentuali di responsabilità; indichi le opere necessarie per ovviare in via definitiva alle suddette problematiche e per la riduzione in pristino stato dell'immobile di parte attrice, quantificando i relativi costi;
trasmetta bozza del proprio elaborato ai Ctp, invitandoli a formulare eventuali rilievi critici entro 7 giorni;
depositi quindi elaborato finale rispondendo a detti rilievi;
esperisca tentativo di conciliazione”.
Il Geom. tecnico d'ufficio, fallito il nuovo tentativo di conciliazione esperito, Persona_1 depositava la propria relazione peritale in data 13.03.2024, attribuendo la causa delle infiltrazioni del bagno di servizio a parti di natura condominiale (ed in particolare a formazione di condense di vapori e relativa trasformazione in perdite per lesioni e /o rotture della tubazione di sfiato corrente all'interno della muratura e servente la colonna di scarico relativa, da presumersi condominiale in mancanza di diverse disposizioni del regolamento condominiale e/o dei titoli di proprietà e/o diverse ripartizioni dell'amministrazione condominiale consolidatesi nel tempo) e ravvisando, invece, l'origine delle infiltrazioni al bagno principale nello scarico del piatto doccia del bagno del convenuto e nel CP_1 tratto incassato di scarico che parte dalla tazza del wc dello stesso bagno fino alla colonna verticale discendente, ovvero nella braga di innesto alla colonna di scarico condominiale.
Assegnato per la disamina della CTU un termine alle parti per il deposito di sintetiche note sostitutive di udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della CTU licenziata, con ordinanza del 29 aprile 2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13\12\2025 trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni assegnando alle parti i termini di leggi per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso
Ai fini della decisione, va premesso che parte attrice fonda le proprie doglianze, sul rilievo che i convenuti sarebbero responsabili ex art 2051 c.c. delle infiltrazioni lamentate in atto di citazione, in qualità di custodi dei beni dai quali sono promanati i fenomeni infiltrativi.
In proposito, va preliminarmente osservato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si basa unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito pagina 5 di 9 (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
In altri termini nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. ( in tal senso
Cass.Civ. n 11152\2023)
Tanto premesso, deve rilevarsi che già in esito alla ctu licenziata nel procedimento per Atp rubricato
R.G.13381/2019, in presenza dei convenuti e delle rispettive compagnie assicuratrici, sono emerse quali cause delle infiltrazioni nel bagno principale e nel bagno di servizio di sua proprietà, rispettivamente la dispersione di acqua di scarico della tazza e del piatto doccia del bagno principale di proprietà del convenuto e le dispersioni dovute a fenomeni di condensa della colonna CP_1
montante di sfiato condominiale.
Oltre a quanto sopra precisato, deve rilevarsi che, in corso di causa, è stata licenziata un'ulteriore Ctu, le cui premesse e conclusioni, la scrivente ritiene pienamente condivisibili nonché adeguatamente motivate in esito alla quale è emerso che:
-per quanto concerne il bagno di servizio:
-il danno lamentato nel bagno di servizio risulta causato da una dispersione e/o perdita della tubazione verticale di sfiato (conduttura condominiale, come ricorda il Geom. nelle sue Per_2 osservazioni) che corre vicina e parallela a quella di scarico in prossimità dell'angolo del locale.
Problema che poi era stato risolto con intervento dell'Amministrazione del Condominio che aveva fatto provvedere alla eliminazione delle cause del danno stesso (vedasi anche relazione CP_5
pag. 11).
- l'infiltrazione e/o l'insorgenza di fenomeni di condensa e/o muffa del bagno di servizio sono da attribuirsi -come da ricostruzione collegiale non contestata a parti di natura condominiale, derivando da problemi alla tubazione di sfiato incassata corrente all'interno della muratura e servente la colonna di scarico relativa”
-per quanto concerne il bagno principale le due possibili origini sono state focalizzate nella :
- perdita del piatto doccia dell'alloggio e/o della “piletta” di scarico dello stesso;
CP_1
- rottura e conseguente perdita di una delle tubazioni di scarico passanti sotto il pavimento ed a servizio di convogliamento delle acque reflue della stessa doccia, del lavabo, del bidet e della tazza wc. pagina 6 di 9 Il ctu ha pertanto concluso che le infiltrazioni in questione hanno una prima certa origine dallo scarico del piatto doccia del bagno dell'alloggio del convenuto (stante anche la prova del CP_1
11/09/2020)e che queste sono certamente causa del distacco di intonaco nel bagno principale attoreo, nella zona di accesso (vicino alla porta)
Infine il ctu ha provveduto a quantificare i costi di ripristini nella misura di € 1.710,50 per il bagno principale ed € 320,00 per il bagno di servizio.
In ordine alla domanda di condanna all'esecuzione degli interventi atti ad ovviare alle problematiche lamentate da parte attrice deve osservarsi che il ha già effettuato l'intervento sulla canna di CP_2 sfiato da parte (causa dei problemi al bagno di servizio), mentre nel locale bagno del convenuto
, gli interventi necessari per ovviare alle problematiche riscontrate sono stati individuati dal CP_1
Ctu nella riparazione dello scarico del piatto doccia del bagno principale del convenuto e nella revisione con sostituzione degli accessori di scarico della tazza wc a partire dalla stessa e fino ad interessare la braga e l'innesto alla colonna verticale discendente.
Per tali opere, è stata indicata come necessaria l'opera di idraulico competente, affiancato da operaio edile per un tempo stimato di impiego pari a 2 giorni lavorativi e quindi per un globale di € 613,90.
Alla luce delle osservazioni che precedono non si può revocare in dubbio che sussista la responsabilità dei convenuti ex art 2051 cc per i danni occorsi a parte attrice e che la stessa sia da ascrivere rispettivamente al convenuto per quanto concerne le infiltrazioni verificatosi nel bagno CP_1
padronale ed al per quanto concerne le problematiche emerse nel bagno di Controparte_2
servizio.
Da ciò deriva che il convenuto dovrà essere dichiarato tenuto e condannato ad eseguire Controparte_1
lavori indicati dal Ctu e a pagare per intero spese di ripristino bagno principale, quantificate dal CTU in euro 1.710,50 e che il , in persona dell'amministratore pro tempore, dovrà Controparte_2
essere dichiarato tenuto e condannato a corrispondere i costi di ripristino bagno di servizio, quantificati da Ctu in euro 320,00.
Invero le opere di manutenzione degli sfiati il cui onere, stante la natura comune, grava sul CP_2
sono già state eseguite.
Infine, alla luce degli esiti peritali, i convenuti devono inoltre essere dichiarati tenuti e condannati in solido a rimborsare a parte attrice le spese affrontate nel corso dell' ATP che risultano adeguatamente documentate ed ammontano all'importo di € 2776,46.
In ordine alla domanda di manleva azionata dal nei confronti di Controparte_2 [...]
deve rilevarsi che la stessa non può trovare accoglimento, alla luce delle risultanze TR
della ctu espletata.
Più specificamente deve osservarsi che in esito alla perizia licenziata nella presente fase è risultato che il danno occorso al bagno di servizio attoreo si è verificato in conseguenza di “formazione di condense
pagina 7 di 9 di vapori e relativa trasformazione in perdite per lesioni e /o rotture della tubazione di sfiato corrente
all'interno della muratura”)
Tanto premesso deve rilevarsi che dalla polizza prodotta sub doc 2 di parte punto 1.4.1, pag.13 CP_8
di 38 e 2.4.1 pag. 18 di 38 si evince che la copertura assicurativa opera solo in presenza di fuoriuscita di liquidi e danno da spargimento dovuti a rottura accidentale di tubazioni mentre non copre i fenomeni correlati ad umidità e stillicidio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto nel rapporto processuale tra la parte attrice ed i convenuti gravano in solido su questi ultimi e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55\14 come modificato con Dm 147\22
Nel rapporto processuale tra il ed le spese di Controparte_2 TR
lite in ossequio al principio di causalità (“In applicazione del principio di causalità, l'onere delle spese
giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posto a carico della parte soccombente che ha
provocato la chiamata” (Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n.511) gravano sul e sono CP_2
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificato con Dm 147\22 con distrazione in favore dei legali che si dichiarano antistatari.
Le spese di ctu già liquidate in corso di causa sono poste in via definitiva in solido a carico dei convenuti.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiara tenuto e conseguentemente condanna a corrispondere a parte attrice, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno e per le ragioni di cui in parte motiva, l'importo di € 1.710,50 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, a corrispondere a parte attrice, , a titolo di risarcimento del danno e per le ragioni di cui in parte motiva, l'importo di € 320,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
dichiara tenuti e conseguentemente condanna in solido ed il , Controparte_1 Controparte_2 in persona dell'amministratore pro tempore, a rimborsare all'attore, per le ragioni di cui in parte motiva, l'importo di € 2776,46.;
dichiara tenuto e conseguentemente condanno ad eseguire gli interventi indicati a pag Controparte_1
27 della perizia in data 13\3\2024 del ctu Persona_1
respinge la domanda di garanzia e manleva del condominio nei confronti di TR
;
[...]
dichiara tenuti e conseguentemente condanna in solido i convenuti ed il Controparte_1 CP_2
, in persona dell'amministratore pro tempore a rimborsare a parte attrice le spese di lite che
[...] liquida in € 6900,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario al 15% Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge.
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il a rimborsare a Controparte_2 [...]
le spese di lite che liquida in €4300 per compensi, oltre rimborso spese forfettario TR
al 15% Iva e cpa nella misura e con le modalità di legge con distrazione in favore dei legali antistatari.
pone in via definitiva in solido a carico dei convenuti e , in Controparte_1 Controparte_2 persona dell'amministratore pro tempore, le spese di ctu già liquidate in corso di causa.
Genova, 2 aprile 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè pagina 9 di 9