Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 670 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Rosa Abagnale presso il cui studio in Castellabate alla via Asilo nr. 8 elettivamente domicilia;
parte ricorrente
E
( ) rappresentato e difeso giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'avv. Mario Pesca presso il cui studio in Agropoli alla via Piave nr. 43 elettivamente domicilia;
parte resistente
NONCHÉ
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti, come da verbale di causa del 6.3.2025 qui da intendersi integralmente riportato, le parti hanno concluso sul solo status con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.5.2019, l'odierna ricorrente la signora
[...]
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il sig. il 24.06.2009 in Castellabate;
che dalla CP_1 predetta unione nascevano due figli, nato il [...] e Per_1 Per_2 nato il [...] al momento collocati presso la madre di affido condiviso;
che nel 2013 la ricorrente si trovava costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale sporgendo querela nei confronti dell'odierno resistente per aggressione psicologica e verbale;
che a seguito della cessazione di ogni convivenza, il Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza resa in data 10.09.2014 nr. 370/2014 pronunciava la separazione giudiziale;
che dall'agosto del 2013 perdura la separazione fra i coniugi e che non vi è possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, insisteva affinchè l'intestato Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio celebrato dai coniugi, con assegnazione della casa coniugale così come stabilito in sede di separazione e come mai ottemperato dal resistente nonostante i numerosi solleciti;
regolamentazione del calendario di visita e determinazione di un contributo a carico del sig. di €. 400,00 mensili (€. CP_1
200,00 per ciascun figlio) oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Fissata udienza dinanzi al Presidente del Tribunale si costituiva il 2.07.2019, il sig. il quale nel contestare l'avverso dedotto quanto alle cause del CP_1 fallimento del matrimonio, deduceva che egli al momento dimorava in una abitazione sita in Giungatelle alla via Santa Croce che non era mai stata casa coniugale, da individuarsi, invece, nella abitazione di via Cennito;
che l'importo richiesto da controparte per il mantenimento dei figli era da ritenersi eccessivo rispetto alle sue capacità economiche sostanzialmente peggioramento. Tanto premesso, concludeva affinchè l'intestato Tribunale disponesse che la casa coniugale dovesse essere individuata in Castellabate alla via Cennito e non già in
Giungatelle alla via Santa Croce, con determinazione di un assegno di mantenimento congruo rispetto alle possibilità economiche dello stesso e regolamentazione del calendario di visita dei figli della coppia.
Disposti una serie di rinvii per bonario componimento, all'udienza del 29.10.2019 veniva disposta una prima rimessione dal Presidente del Tribunale al Collegio, in quanto le parti si determinavano a trasformare il divorzio in congiunto, poi fallito in quanto all'udienza dell'8.1.2020 i procuratori rappresentavano la volontà dei propri assistiti di non voler più recepire alcun accordo. Veniva, quindi, fissata una nuova udienza Presidenziale in data 29.09.2020 con un ulteriore rinvio al
15.12.2020 per bonario componimento, dove è stato esperito il tentativo di conciliazione alla presenza delle parti presenti personalmente, oltre ad essere disposti una serie di approfondimenti tramite SS territorialmente competenti. Con ordinanza resa in data 8.4.2021, il Presidente del Tribunale adottava provvedimenti indifferibili individuando nella casa sita nella frazione Giungatelle del comune di
Montecorice , Via S. Croce snc la casa coniugale, confermava altresì l'importo di €.
400 mensili a carico del sig. per il mantenimento dei figli, nonché disponeva CP_1 un ulteriore monitoraggio dei SS. Veniva fissata, quindi, udienza dinanzi al GI, il quale, rigettata la richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, co VI c.p.c. disponeva interrogatorio formale dell'odierna ricorrente. All'esito di tale incombente istruttorio, valutata la superfluità, rigettava le ulteriori istanze istruttorie;
onerava le parti alla produzione delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
mandava ai ss per le attività di cui in motivazione ed il deposito di relazione dettagliata su tale monitoraggio e sull'esito di tutto il percorso e fissava l'ulteriore udienza del
14.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, verificato il mancato deposito della relazione dei SS territorialmente competenti, il GI disponeva un ulteriore rinvio all'udienza del 6.3.2025. In tale occasione, preso atto della relazione dei SS territorialmente competenti che registravano l'assenza di rapporti fra il sig. e i figli negli ultimi due anni e della sua volontà di intraprendere CP_1 un percorso di riavvicinamento, il GI sottoponeva al contraddittorio delle parti la possibilità di nominare previo assenso della parti un esperto volto a curare le relazioni all'interno del nucleo famigliare e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli ai sensi del novellato art. 473 bis 26 c.p.c. I procuratori aderivano alla suddetta richiesta e chiedevano pertanto di trattenersi preliminarmente la causa in decisione sul solo status, su cui venivano invitati a precisare le conclusioni.
MOTIVAZIONE
Sulla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale, su accordo sopravvenuto, con sentenza pubblicata in data 10.09.2014 (nr.
370/2014) passata in giudicato (cfr. attestato di passaggio in giudicato).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio avendo le parti richiesto congiuntamente il ricorso allo strumento di cui al nuovo art. 473 bis 26 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione collegiale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa nel Comune di Castellabate il 24.-
06.2009 (atto N. 1 P. 2 S. C anno 2009);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Castellabate per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile)
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Vallo della Lucania, in camera di consiglio il 10.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 670 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
( rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Rosa Abagnale presso il cui studio in Castellabate alla via Asilo nr. 8 elettivamente domicilia;
parte ricorrente
E
( ) rappresentato e difeso giusta procura in CP_1 C.F._2 atti dall'avv. Mario Pesca presso il cui studio in Agropoli alla via Piave nr. 43 elettivamente domicilia;
parte resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania,
interventore ex lege ^^^
vista la sentenza non definitiva sul solo status emessa in pari data dall'intestato
Tribunale;
visti gli atti del procedimento in oggetto e, in particolare, la relazione dei SS territorialmente competenti depositata in data 3.3.2025 con cui è stato rappresentato che i rapporti tra il sig. (odierna parte resistente) e i CP_1
RS figli, di anni 16 e di anni 8, sono andati progressivamente ad Per_1 interrompersi, nonostante le sollecitazioni del padre ad una ripresa e nell'impossibilità di individuarne le cause ricondotte a molteplici fattori;
rilevato che il padre ha rappresentato in più occasioni la volontà di riprendere i suddetti rapporti, desiderio manifestato anche dinanzi ai SS competenti e ratificato nella relazione che precede;
osservato che la signora ha, dal suo canto, manifestato ampia disponibilità Pt_1 alla ripresa dei suddetti rapporti anche con l'aiuto di personale specializzato;
osservato che a fronte delle suddette risultanze, nel supremo interesse dei minori e del diritto alla bigenitorialità, il giudice relatore sottoponeva alle parti all'udienza del 6.3.2025 la possibilità di far ricorso alla nomina di un esperto ai sensi dell'art. 473 bis 26 c.p.c. e che le parti congiuntamente vi acconsentivano (cfr. verbale di causa);
premesso che trattasi di disposizione di nuova introduzione la cui applicazione anche al procedimento in esame, instaurato precedentemente alla sua entrata in vigore, è da ritenersi ammissibile: a) stante l'accordo manifestato dalle parti sul punto;
b) la circostanza che trattasi di disposizione normativa avente quale ratio la tutela della prole;
precisato, in ordine all'ambito di applicazione, che la disposizione in esame recita
“il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli. Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte (..);
osservato che per ben comprendere l'utilità dell'istituto, tale disposizione va necessariamente letta unitamente all'art. 337 ter c.p.c. che, come è noto, prevede che il giudice adotta “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa” al fine di “mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori”;
osservato che in situazioni come in quella in esame ove i rapporti genitori -figli si sono diradati e interrotti a seguito della vicenda separativa e a fronte dell'età adolescenziale della prole, solo l'intervento di un esperto può consentire di assistere l'autorità giudicante nell'adozione dei provvedimenti più opportuni, non potendo prescindere dall'indagine delle motivazioni che hanno condotto a tale progressivo allontanamento e con una attività mirata volta a instaurare un dialogo fra le parti;
ritenuto, pertanto, che l'esperto può sia assumere compiti di natura valutativa che più concrete, volte ad individuare le attività necessarie per procedere al progressivo riavvicinamento;
ritenuto, inoltre, che conformemente alle prime applicazioni giurisprudenziali di tale istituto, nonostante il silenzio della norma, l'esperto dovrà necessariamente rendere giuramento dinanzi al Tribunale in quanto “ausiliario del giudice” facendo applicazione analogica dell'art. 193 c.p.c. ;
precisato, infine, quanto i compiti da individuare in questa sede il Collegio ritiene di demandare all'esperto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
RS a) Garantire il necessario supporto psicologico ai minori e e Per_1 individuare le ragioni del rifiuto ad incontrare il padre;
b) Favore la ripresa dei rapporti padre e figli;
c) Aiutare la coppia genitoriale a ritrovare un equilibrio nei loro rapporti e di conseguenza nell'esercizio congiunto della genitorialità;
osservato, infine, che l'esperto dovrà depositare una relazione decorsi i primi tre mesi dal conferimento dell'incarico sull'attività svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale:
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio della dr.ssa Marianna Frangiosa, giudice relatore;
- Nomina ai sensi dell'art. 473 bis 26 c.p.c. la dr.ssa CP_2
( ) iscritta all'albo ctu presso l'intestato Tribunale;
C.F._3
- Fissa per il giuramento e conferimento incarico l'udienza del 22.05.2025, ore 12.30.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza anche al CTU nominato.
Così deciso, in Vallo della Lucania, all'esito della camera di consiglio del
10.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni