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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE E CRISI DI IMPRESA
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Caterina Macchi Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice dott. Vincenza Agnese Giudice rel.
nel procedimento
R.G. N. 274-1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data da AU SS e OC AS D'OL, con l'avv. SALVATORE LUISE
per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in [...] e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65 co.1 CCII e l'OCC ha dichiarato che risultano non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte dell'ingente indebitamento in atti;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Paci Enrico Daniele, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha, anche per effetto della integrazione disposta in atti, illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, salve –in ogni caso- le verifiche rimesse al nominando liquidatore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
rammentato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore; valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato un soggetto diverso rispetto al gestore nominato dall'OCC che viene individuato nel dott. Beretta Zanoni Paolo, iscritto nel registro degli organismi della composizione della crisi da sovraindebitamento;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di AU SS (C.F. [...]) e OC AS D'OL (C. F. [...]) , residenti in [...](Mi), Corso Nilde Iotti n. 8, nomina Giudice Delegato la dott.ssa Vincenza Agnese;
nomina liquidatore dr. BERETTA ZANONI PAOLO ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di AU SS E OC AS D'OL; dispone che il liquidatore: - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano. Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC. Milano, 20/03/2025
Il Giudice estensore dott. Vincenza Agnese Il Presidente dott. Caterina Macchi