Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 1
Risultando il deposito della sentenza dal rituale avviso ai difensori ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ., l'omissione della data del deposito e della firma del cancelliere in calce alla pronuncia, stante il carattere non essenziale delle formalità previste dall'art. 133, secondo comma cod. proc. civ., è da rapportarsi a mera dimenticanza, fonte, se del caso, di responsabilità disciplinare, ma non di invalidità della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/07/1999, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EN BALDASSARRE - Presidente -
Dott. EN CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EM AR, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difesa dall'avvocato GIOVANNI MINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SE IO & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CASTELLANI, che la difende unitamente all'avvocato ERNESTO FAZZARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1643/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 10/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.1 - 16.3.95 il Tribunale di Venezia accoglieva le domande dell'esecutrice AL IO e C. S.n.c. condannando la committente MA EM, contumace, al pagamento di L.
7.749.000 oltre ad accessori e spese di lite, ritenuta comprovata la domanda alla stregua della documentazione prodotta e del testimoniale escusso.
Appellava la soccombente con atto del 28 aprile 1995 chiedendo che, in riforma della decisione di prime cure e vinte le spese del doppio grado, ove non fosse ritenuta nulla la sentenza per nullità della citazione eseguita presso l'immobile di sua proprietà, oggetto dei lavori e non presso la sua residenza, domicilio o dimora, fosse respinta la domanda avendo essa commesso dette lavorazioni di restauro non alla ditta appellata ma a tal EN franco RI, già da lei remunerato per tutto quanto occorreva, per forniture e prestazioni di opera manuale, e convenuto separatamente in altro giudizio, ritenuto pregiudiziale, di cui chiedeva la sospensione. Costituitasi, l'appellante instava invece per il rigetto del gravame vinte le ulteriori spese del grado, oltre al danno per lite temeraria, rilevando che la citazione era rituale essendo stata notificata nella casa natale della convenuta ed a mani della norma della stessa risultante dalla relata "familiare convivente", mentre l'incarico "de quo" risultava anche espressamente ad essa conferito, come riferito dal teste escusso, oltre che esser presunto per la fattiva esecuzione materiale e non contestata delle opere commissionate.
Con sentenza del 10.6.96 la Corte d'appello di Venezia rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione MA EM sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la AL S.n.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente con il primo motivo, in riferimento all'art. 360 n. 4 cpc, la violazione degli artt. 133 e 156 stesso codice, nonché dell'art. 120 disp. att., mancando nella sentenza impugnata l'indicazione della data del deposito e quindi della sua pubblicazione, con la relativa firma del cancelliere. Rileva il Collegio che non sussiste l'eccepita inesistenza e/o nullità della gravata decisione, posto che dall'esame del fascicolo d'ufficio risulta che ai difensori delle parti fu dato rituale avviso, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., del deposito della stessa, avvenuto in data 21 novembre 1996, tal che l'omissione della data di deposito e della firma del cancelliere in calce alla pronunzia in questione, stante il carattere non essenziale delle formalità previste dall'art. 133 secondo comma c.p.c., è da rapportarsi a mera dimenticanza, fonte, se del caso, di profili di responsabilità disciplinare, ma giammai di invalidità della sentenza (v. Cass. N. 381/62, n. 9914/91). Con il secondo motivo, denunziando, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 139, 140, 159, 160, 163 n. 2, 164 stesso codice, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, deduce la ricorrente la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c. con riferimento a "Venezia S. Croce 855", posto che in questo luogo, come risultava da tutti gli allegati documenti, essa non aveva mai dal 1987 avuto residenza, domicilio o dimora, avendo invece avuto da tale epoca residenza stabile in Roma, Via Nino Bixio n. 95.
La doglianza è fondata.
La regolarità della notificazione effettuata nella forma stabilita dall'art. 140 C.P.C. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia esattamente indicato e che la copia dell'atto da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale e cioè per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 stesso codice. Sicché la notifica nei modi stabiliti dal citato art. 140 del codice di rito civile non può trovare applicazione ed è viziata da nullità, conformemente al concorde avviso della giurisprudenza e della dottrina, ove risulti eseguita in luogo diverso dalla effettiva residenza dimora o domicilio del destinatario.
La EM, con il primo motivo del gravame di merito, aveva specificamente dedotto che la sua residenza anagrafica, come documentalmente provato, era dal 1987 quella di via Nino Bixio 95, Roma e che essa, pur essendo proprietaria dell'immobile sito in Venezia, S. Croce 855, mai aveva colà avuto residenza, domicilio o dimora.
Ha ritenuto invece sostanzialmente la Corte veneta, disattendendo tale specifica censura, che fossero state adempiute in prime cure tutte le formalità di notificazione prescritte dalla disposizione processuale di cui all'art. 140, ivi compresa la spedizione della raccomandata volta a dare notizia al destinatario del compimento delle attività in essa indicate, con avviso di ricevimento sottoscritto da familiare convivente. Non ha tenuto conto però il giudice del gravame di merito della circostanza che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario relativa al compimento del procedimento di notifica e alle modalità con cui esso è stato effettuato con riferimento al luogo di residenza del destinatario indicato dalla parte istante, in mancanza di qualsiasi specifica menzione, non fornisce alcun elemento sull'esattezza della predetta indicazione e cioè sulla identità del luogo in cui la notifica è stata compiuta con quello dell'effettiva residenza, dimora o domicilio del notificato.
La determinazione di tale luogo costituisce infatti un accertamento che il giudice del merito deve compiere servendosi di ogni mezzo di prova.
E questa Corte, avvalendosi a sua volta dei poteri di indagini di merito che in materia le competono vertendosi in tema di nullità di atti processuali, non può che rilevare la denunziata nullità assoluta della notificazione della citazione introduttiva e conseguentemente del giudizio di primo grado.
Sulla scorta degli atti acquisiti al processo ed in conformità alle deduzioni formulate in appello e riproposte in questa sede dalla EM, deve infatti darsi atto che dagli atti medesimi non risulta che la predetta a partire dal 1987 abbia mai abitato in Venezia S. Croce 855, luogo con riferimento al quale è stata effettuata la notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c., mentre risulta che la medesima era residente in [...].
Rigettato, pertanto, il primo motivo di ricorso, il motivo in esame va accolto con conseguente assorbimento del terzo con il quale si censura la decisione sul merito della controversia. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, a norma dell'art. 383 comma terzo c.p.c., al Tribunale di Venezia, giudice di primo grado, al quale le parti avrebbero dovuto esser rimesse dalla Corte veneziana ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 primo e terzo comma stesso codice.
È opportuno rimettere al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999