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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2294/2023 R.G. in materia di previdenza promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Vitrano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Principe di Paternò, 18.
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore. CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 17.01.2023, le aveva chiesto la ripetizione della somma di CP_1
€ 1.824,44, indebitamente percepita sul trattamento pensionistico cat. AS n. 04032912, per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di gennaio 2023, perché “l' ha corrisposto CP_1
un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
1.824,44 …” e che il recupero di detta somma sarebbe stato effettuato mediante trattenute mensili sulla pensione.
A sostegno della domanda, eccepiva l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa,
1 trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens.
L' non si costituiva in giudizio, sebbene citato in data 22.09.2023 mediante la CP_1
notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 02.05.2024).
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25 marzo
2025 per il deposito di note.
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Il ricorso è fondato.
Assume carattere assorbente, invero, il motivo fondato sulla disciplina che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
L'art. 13 della legge n. 412/1991, applicabile al caso di specie, prevede, infatti, che:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto- legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso in esame, l' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo CP_1
onere – che le somme trattenute a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal beneficiario, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
2 In applicazione dell'art. 13, l. n. 412/91, pertanto, l'azione di recupero dell' nei CP_1
confronti della parte ricorrente deve reputarsi illegittima.
Ne deriva, quindi, che non è tenuto a restituire la somma Parte_1
complessiva di € 1.824,44, erogata sul trattamento pensionistico cat. AS n. 04032912, per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di gennaio 2023 e, per l'effetto, l' deve CP_1
essere condannato alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara che
[...]
non è tenuto a restituire la somma di € 1.824,44, erogata sul trattamento Pt_1
pensionistico cat. AS n. 04032912, per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di gennaio 2023 e, per l'effetto, l deve essere condannato alla restituzione delle somme CP_1
trattenute a tale titolo, oltre interessi come per legge;
condanna, inoltre, l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che liquida in CP_1
complessivi € 1.500,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Dario Vitrano, quale procuratore antistatario.
Termini Imerese, 26.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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