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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 10/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1
do ONE, VIA MOSSA N. 4, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONIA CP_1 C.F._2
TOMASSINI, elettivamente domiciliato in FERMO, VIA GIOVANNI AGNELLI, N. 22/24, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza eccezione e ragione disattesa,
In via istruttoria, in caso di revoca dell'ordinanza del 23/04/22 come chiesto da controparte , si chiede ammettersi prova per testi dei sigg. res.te a SI , e res.ti a Tes_1 Parte_2 Parte_3
Porto Sant'Elpidio , dr. res.te a Porto Sant'Elpidio , sulle seguenti circostanze di fatto: Controparte_2
1 1) nell'anno 2013 il sig. rimaneva vittima di infortunio sul lavoro a seguito del quale Parte_4
l'assicurazione (garante per le responsabilità civili del datore di lavoro Officina Balacco Snc) CP_3
liquidava in data 03/10/2016 il danno per €.84.000,00;
2) dall'anno 2013 il sig. presentava deficit cognitivo ingravescente che nell'anno 2016 è Parte_4
stato diagnosticato dal proprio medico curante e dalla commissione medica l'Inps come malattia di ME
(dr. ; CP_2
3) nel 2016 il sig. aveva tutte le funzioni cognitive (memoria, attenzione, orientamento, Parte_4
scrittura, percezione, ragionamento) compromesse (dr. , tanto da ottenere CP_2 Tes_1 Parte_2
il riconoscimento dell'invalidità psichica al 100% dall'Inps ;
4) dall'anno 2013 (anno dell'incidente) il sig. percepiva una pensione mensile di Parte_4
€.1.445,00 oltre al rateo TFR per €.850,00 versatogli dall'Officina Balacco di Porto Sant'Elpidio, mentre la moglie percepiva una pensione mensile di circa €.800,00 ; Parte_1 Parte_2 Tes_1
5) la chiave della cassetta postale presso l'abitazione del sig. era nel possesso esclusivo del Parte_4
figlio sino a fine anno 2016 ( ; CP_1 Tes_1
6) il sig. si è trasferito dalla casa paterna a fine anno 2016 ( CP_1 Tes_1 Pt_2
;
[...]
7) sino a tale data, tutte le utenze e tributi dell'abitazione in Porto Sant'Elpidio via I Maggio n.4 , sono state pagate dal;
Parte_4
8) il sig. , nell'anno 2013 e seguenti ha lavorato con la qualifica di operaio nel settore CP_1
privato ( percependo un salario mensile di circa €.1.400,00; Tes_1 Parte_2
9) dal 30/10/17 al 02/01/18 il sig. ha assunto una badante per assistere il padre, CP_1
utilizzando la somma di €.6.650,00 appartenente al sig. mediante prelievi dai conti correnti di Parte_4
quest'ultimo (cfr. all.5 e 11) ; Tes_1
10) il sig. ha effettuato prestiti di denaro per complessivi €.18.700,00 al padre durante CP_1
il periodo 2013/2016 ( . Tes_1 Parte_2
Chiede altresì di essere abilitato alla prova contraria sui capitoli di controparte con i propri testi.
NEL MERITO si ripropongono le conclusioni di cui alla prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c:
DICHIARARE il sig. tenuto a restituire al compendio ereditario del de cuius CP_1 Pt_4
la somma indebitamente prelevata di €.75.000,00 e conseguentemente CONDANNARLO a
[...]
restituire alla sig.ra la propria quota ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella diversa Controparte_4
ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16.
2 - in via subordinata dichiarare nulla e di nessun effetto la scrittura privata del 22/09/16 nonché la polizza assicurativa del 14/12/17 perché non sottoscritte dal e pertanto condannare il CP_5 Parte_4
convenuto a restituire alla sig.ra la propria quota ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella Controparte_4
diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16.
- ancora in via subordinata , in caso di verifica di autenticità della sottoscrizione , annullare la scrittura privata del 22/09/16 nonché la polizza assicurativa del 14/12/17 perché compiuti da persona CP_5
incapace d'intendere e volere ai sensi dell'art. 428 c.c. e 775 c.c. e pertanto condannare il convenuto a restituire alla sig.ra la propria quota ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella diversa ritenuta più Controparte_4
conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16.
- ancor più subordinatamente disporre la reintegra della legittima spettante al coniuge CP_4
mediante la riduzione delle donazioni effettuate per €.77.000,00 nei limiti della quota di
[...]
€.19.250,00 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16”.
Per la parte convenuta:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Previa revoca dell'ordinanza del 23.04.2022 e, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, disporre la remissione in istruttoria della causa per ammettere ed assumere le prove richieste nella seconda memoria ex art.
183 comma 6 cpc di parte attrice che, in ossequio a Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016, si trascrivono di seguito:
“Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il rispondente se sia vero che il sig. ha abitato con il padre e la sig.ra CP_1 [...]
fino all'anno 2014; Pt_1
2. Dica il rispondente se sia vero che il IG. negli anni in cui ha abitato con il padre, si CP_1
è sempre occupato di quest'ultimo aiutandolo anche economicamente;
3. Dica il rispondente se è vero che il sig. si è accollato tutte le spese mediche, di cura e CP_1
riabilitative che il sig. ha dovuto affrontare nel corso degli anni a seguito dell'infortunio sul lavoro Parte_4
del 29.04.2013;
4. Dica il rispondente se è vero che il sig. , in data 22.09.2016 ha sottoscritto l'atto di Parte_4
riconoscimento del debito che si mostra al teste;
3
5. Dica il rispondente se è vero che il sig. ha provveduto, subito dopo aver percepito il Parte_4
risarcimento del danno da parte della Compagnia Assicurativa, a restituire la somma di E. 18.700,00 come da dichiarazione di riconoscimento di debito che si mostra al teste?
6. Dica il rispondente se il sig. , in data 14.12.2017, ha stipulato una polizza Vita Parte_4
dell'importo di E. 50.000,00 istituendo come unici beneficiari i figli di quest'ultimo;
7. Dica il rispondente se la sig.ra ha lasciato la casa coniugale nel mese di novembre Parte_1
2017per raggiungere la figlia in Messico abbandonando di fatto il sig. ; Parte_4
8. Dica il rispondente se è vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 7), il IG. CP_1
unitamente agli altri due figli della sig. , si è fatto coadiuvare da una badante per la
[...] Parte_4
gestione del padre;
9. Dica il rispondente se è vero che, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al cap. 7), il sig. CP_1
ha fatto fronte al pagamento delle spese della badante, personali del sig. quali vestiario,
[...] Parte_4
spesa alimentare e utenze, utilizzando il denaro del padre;
Parte_4
10. Dica il rispondente se è vero che il IG. ha dovuto altresì provvedere alla sostituzione CP_1
di un vetro rotto di una finestra della casa del sig. e per fare ciò ha utilizzato il denaro di Parte_4
quest'ultimo;
11. Dica il rispondente se è vero che la sig.ra era in possesso della carta bancomat Parte_1
legata al conto corrente cointestato e e la stessa prelevava mensilmente la somma di Parte_4 CP_1
E. 500,00 come risulta dalla lista movimenti in atti e che si mostra al teste;
12. Dica il rispondente se è vero che la sig.ra in data 27.10.2017 e 3.11.2017 ha Parte_1
prelevato, tramite il bancomat in suo possesso, l'importo di E. 1.000,00 per far fronte alle spese di viaggio come si evince dalla lista movimenti che si mostra al teste;
Sui capitoli di cui sopra si indicano a testi:
- IG.ra , res.te in Porto Sant'Elpidio, Via Monti Della Laga 24; Testimone_2
- IG. res.te in Sant'Elpidio a Mare, Via Faleriense n. 5375; Testimone_3
- IG. res.te in Porto Sant'Elpidio, Via XX Settembre 234; Persona_1
- IG.ra res.te in Porto Sant'Elpidio, Via 1° Maggio 4; Testimone_4
- IG.ra c/o Alleanza Ass.ni, Civitanova Marche, Via B. Croce 1; CP_6
- IG. res.te in Porto Sant'Elpidio, Via Rossini 46; Testimone_5
- IG.ra c/o Alleanza Ass.ni, Civitanova Marche, Via B. Croce 1” Testimone_6
NEL MERITO:
4 Respingere la domanda così come proposta da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto rigettare la domanda di restituzione della somma di E. 25.000,00 o di quella diversa ritenuta più conforme a giustizia.
Con vittoria di spese e compensi legali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza eccezione e ragione disattesa,
- DICHIARARE il sig. tenuto a restituire al compendio ereditario del de cuius CP_1
la somma indebitamente prelevata di €.75.000,00, come in narrativa descritto, e Parte_4
conseguentemente
CONDANNARLO a restituire alla sig.ra la propria quota CP_4 Parte_1
ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia, oltre interessi legali dal
06/10/16.
Con vittoria di spese ed compensi di lite”.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che, in data 29.04.2013, , marito di e Parte_4 Parte_1
padre dell'odierno convenuto nonché di e , nati dal precedente CP_7 Persona_2
matrimonio, deceduto in data 19.05.2019, rimaneva vittima di un grave incidente sul lavoro a seguito del quale riportava una severa invalidità politraumatica, con insorgenza di successivo deficit cognitivo ingravescente. A seguito del sinistro, , in data 03.10.2016, Parte_4
otteneva dalla Generali Italia S.p.a. la liquidazione del danno da infortunio per la somma di euro
99.000,00 che veniva accreditata sul conto corrente, intanto aperto, in data 21.09.2016, n.
CC0160084741, cointestato con il figlio CP_1
In data 06.10.2016, su disposizione del convenuto, veniva effettuato un giroconto interno pari ad euro 84.000,00 in favore del medesimo . CP_1
Venuta a conoscenza dell'illegittimo prelevamento operato dal convenuto, la Pt_1
richiedeva, a mezzo del proprio procuratore, la restituzione della quota ereditaria.
Riscontrando tale richiesta, il convenuto, a mezzo del proprio procuratore, dichiarava di aver utilizzato l'importo di euro 84.000,00 per il pagamento di spese legali (per €.9.000,00), per
5 la restituzione di prestiti pregressi (per €. 18.700,00), come documentato da una scrittura privata, datata 22.09.2016 a firma del de cuius e per un investimento su polizza vita con beneficiari i soli figli di (per €.50.000,00). Parte_4
Emergeva pacificamente l'illiceità dell'operazione compiuta dal convenuto il quale, in prossimità della liquidazione del danno, aveva acceso un conto corrente cointestato con il padre ove era stata fatta confluire la somma di euro 99.000,00, per poi girocontare la somma di euro
84.000,00 su un proprio conto personale.
L'operazione non poteva costituire una donazione da parte del de cuius che ne era rimasto estraneo e, in ogni caso, ove si fosse ritenuta donazione indiretta, la stessa sarebbe stata nulla per difetto di forma scritta.
Ne conseguiva che le somme prelevate dovevano essere restituite al compendio ereditario, sul quale la coniuge aveva diritto alla quota di un terzo ai sensi dell'art.581 c.c..
La scrittura privata, poi, era solo apparentemente sottoscritta da ed era Parte_4
priva di validità ed efficacia, essendo, alla data della sottoscrizione, il de cuius già incapace di intendere e di volere. Del resto, prive di consistenza erano le motivazioni poste a fondamento del riconoscimento del debito fatto valere dalla controparte, non avendo potuto il convenuto provvedere a prestare somme di denaro al padre, percettore di entrate reddituali più cospicue.
Quanto alla destinazione delle somme a polizze vita, l'investimento in questione era irrilevante in quanto gli importi erano già entrati nel possesso di e, anche in CP_1
questo caso, la destinazione delle somme doveva essere dichiarata invalida per incapacità di
. Parte_4
In questi termini, allora, doveva essere restituita all'attrice la somma di euro 25.000,00
(84.000-9.000=75.000/3=25.000) potendosi decurtare il quantum sottratto solo degli importi utilizzati per pagare le spese legali, per euro 9.000,00.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda svolta dalla CP_1
controparte.
A fondamento delle proprie difese, la parte specificava che il convenuto mai si era impossessato di alcuna somma di cui era titolare il padre né potevano individuarsi prelevamenti
“poco chiari”, nel corso degli anni, dal conto del de cuius . Parte_4
Al momento della riscossione della somma erogata dalla compagnia assicurativa, Pt_4
era perfettamente in grado di intendere e di volere tanto che lo stesso aveva
[...]
6 provveduto ad aprire un conto corrente cointestato con il figlio. Inoltre, era stato proprio il de cuius a decidere di far confluire il risarcimento sul predetto conto cointestato e a effettuare il bonifico di “giroconto”, per la somma di euro 84.000,00, lasciando sul diverso conto, sul quale la aveva in uso un bancomat, la somma di euro 15.000,00. Pt_1
La somma girocontata, poi, veniva utilizzata, per euro 9.000,00, per il pagamento delle spese legali, per euro 18.700,00, per ripagare il prestito fatto dal convenuto al padre e da questi espressamente riconosciuto con scrittura del 22.09.2016, per euro 50.000,00, per la stipula di una Polizza Vita con unici beneficiari di tre figli di quest'ultimo.
Nessuna appropriazione era imputabile all'odierno convenuto che mai aveva avuto la piena disponibilità della somma di euro 84.000,00.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa avversaria, nel corso degli anni
[...]
, che, all'epoca, viveva a casa con il padre e con si era prodigato con i CP_1 Parte_1
propri risparmi personali per soddisfare i bisogni dell'intera famiglia e, dopo l'infortunio del padre, il convenuto, oltre a continuare ad aiutare mensilmente la famiglia di quest'ultimo, aveva anticipato, per il padre , tutte le spese mediche, riabilitative e assistenziali e il padre, Pt_4
all'atto della liquidazione di quanto spettantegli a titolo di risarcimento del danno, si è prodigato alla restituzione di quanto dovuto al figlio.
Al momento della sottoscrizione della scrittura di riconoscimento di debito, Pt_4
era perfettamente in grado di intendere e di volere.
[...]
Quanto alla somma di euro 50.000,00, nonostante la stessa fosse confluita nel conto intestato al solo , lo stesso mai ne aveva avuto disponibilità tanto che la predetta CP_1
somma mai era stata utilizzata dallo stesso.
Le polizze vita, poi, non rientravano nell'asse ereditario, non erano computate per formare le quote degli eredi, né per calcolare la lesione di legittima.
Nessun prelevamento, poi, era stato fatto dal convenuto sul conto del padre se non per motivi di assistenza e cura.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 14.11.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
7 con il presente giudizio, ha inteso domandare l'accertamento Parte_1
dell'obbligo del convenuto alla restituzione al compendio ereditario del de cuius Parte_4
della somma indebitamente prelevata di euro 75.000,00 e, di conseguenza, la condanna dello stesso alla restituzione, in favore dell'attrice, della propria quota ereditaria pari ad euro
25.000,00.
In particolare, l'attrice, moglie del de cuius, ha allegato la condotta asseritamente distrattiva, posta in essere dal convenuto, figlio di , nato dal precedente Parte_4
matrimonio, di somme giacenti su un conto corrente cointestato al convenuto e al de cuius, successivamente, dal primo impiegate a diverso titolo.
Tanto detto, in primo luogo, si ritiene che - in applicazione del principio secondo il quale spetta al giudice l'esatta qualificazione della domanda giudiziale senza che lo stesso sia tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande risultano contenute, dovendo per converso avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dai fatti dedotti (Cass., n. 3012/2010) - la domanda di restituzione proposta dall'attrice debba essere ricondotta nell'alveo dell'azione di petizione ereditaria di cui agli artt. 533 e ss. c.c..
In questo senso, infatti, depongono molteplici elementi ricavabili dal tenore delle conclusioni formulate dalla Ed invero, la stessa – come visto – ha agito al fine di Pt_1
ottenere la condanna del convenuto alla restituzione, previo “passaggio figurato” nella massa ereditaria, della quota alla stessa spettante quale erede, individuando detta quota, solo con riferimento alle condotte asseritamente distrattive di cui sopra, senza fare menzione di nessun altro bene ereditario, né chiarire se nel relictum fossero compresi o meo altri beni.
Ne discende che la domanda restitutoria è stata così circoscritta a singoli beni ereditari
(nella specie, somme di denaro) che, secondo le prospettazioni attoree, sarebbero nel possesso dell'erede convenuto.
Neppure può ritenersi che, con la presente domanda, la parte attrice abbia inteso agire per lo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle eventuali donazioni, o agire per la reintegrazione della massa proprio in forza di azioni idonee a porre nel nulla eventuali atti dispositivi realizzati in vita da . Sul punto, invero, difetta – salvo Parte_4
quanto si dirà in seguito – qualsivoglia vocatio in ius degli altri eredi, pure individuati nell'atto di
8 citazione, e soprattutto l'articolazione di una specifica domanda nel senso di cui si è appena dato conto.
Pertanto, qualificata la domanda, svolta in via principale, come petizione ereditaria, la stessa deve essere rigettata, in quanto infondata, per difetto dei presupposti.
Ebbene, rammenta il Collegio come l'azione di petizione ereditaria abbia funzione tipicamente recuperatoria: essa è cioè diretta a consentire all'erede di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi li possieda illegittimamente a titolo di erede o senza titolo alcuno ovvero dagli aventi causa dal possessore a titolo di erede o senza titolo.
È dunque evidente che, per il vittorioso esperimento dell'azione, è necessario che la parte convenuta abbia la concreta disponibilità delle cose di cui l'attore chiede la restituzione, non potendo altrimenti realizzarsi la finalità restitutoria cui la domanda è tipicamente diretta.
Ed invero, nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (cfr. Cass. 14182/2011 e Cass. 8440/2008 e più di recente
Cass. 26705/2020).
Pur non revocando in dubbio che si tratti di azione universale, con sostanziale distinzione dall'azione di rivendicazione, per essere la stessa diretta, sul presupposto del titolo di erede, a far entrare nel patrimonio di costui l'intero coacervo di situazioni patrimoniali e di beni che ne sono oggetto, caduti in successione, il soggetto che agisca per la petitio dovrà provare l'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass.
5304/1984), nonché la già citata disponibilità in capo alla parte convenuta della concreta disponibilità delle cose di cui l'attore chiede la restituzione.
Quanto appena ricostruito è il presupposto per chiarire, con maggiore sforzo esplicativo, che con l'azione di petizione ereditaria, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari o altri metodi di pagamento, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico
9 preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius, quale può essere, nel caso di specie, un giroconto effettuato con riguardo a somme giacenti su di un conto corrente cointestato con il defunto (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974,
n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, è un'azione nella quale l'erede non subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n.
1074; Cass. n. n. 8942/2024).
Ecco, allora, che l'azione de qua non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari.
Non è irrilevante ripetere come, nella specie, la domanda attorea abbia ad oggetto somme presenti sul conto cointestato al marito dell'attrice e al convenuto, prelevate da
[...]
, prima della morte del padre, con conseguente non reclamabilità delle stesse da parte CP_1
dell'attrice con l'azione proposta. La domanda ha natura reale e non contrattuale, sicché non può avere ad oggetto la restituzione di somme non presenti nel patrimonio del defunto e quindi dall'erede (cfr. Cass. n. n. 8942/2024).
Tanto detto, osserva il Collegio come, solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c., l'attrice abbia chiesto: in via subordinata di “dichiarare nulla e di nessun effetto la scrittura privata del 22/09/16 nonché la polizza assicurativa del 14/12/17 perché non sottoscritte dal CP_5
e pertanto condannare il convenuto a restituire alla sig.ra la propria quota Parte_4 Controparte_4
ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal
06/10/16”, nonché, “ancora in via subordinata , in caso di verifica di autenticità della sottoscrizione , annullare la scrittura privata del 22/09/16 nonché la polizza assicurativa del 14/12/17 perché CP_5
compiuti da persona incapace d'intendere e volere ai sensi dell'art. 428 c.c. e 775 c.c. e pertanto condannare il convenuto a restituire alla sig.ra la propria quota ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella Controparte_4
diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16” e, da ultimo, “ancor più subordinatamente disporre la reintegra della legittima spettante al coniuge mediante la Controparte_4
riduzione delle donazioni effettuate per €.77.000,00 nei limiti della quota di €.19.250,00 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16”.
10 Ebbene, le domande appena enucleate devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente proposte dall'attrice, in violazione del divieto di mutatio libelli.
Non è irrilevante rammentare come la Corte di Cassazione abbia, a più riprese, chiarito che l'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c. oltre i limiti della “emendatio”, laddove venga meno il vincolo di unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (cfr. Cass. n. n. 4106/2019; Cass. n.
16807/2018; Cass. n. 10622/2017; Cass. n. 3806/2016; Cass. n. 17708/2013).
Né tale conclusione può subire modifiche per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 12310/2015, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali, atteso che, come chiarito anche dal primo dei precedenti sopra richiamati.
Nella specie, emerge agevolmente come la parte attrice, sin dall'atto di citazione fosse a conoscenza delle diverse circostanze, poi, ribadite dal convenuto, al momento della costituzione, con riferimento sia alla scrittura privata del 22.09.2016, sia alla polizza assicurativa del 14.12.2017, senza che abbia istato per l'accertamento della nullità o per CP_5
l'annullamento sia dall'atto introduttivo. In ogni caso, in via meramente incidentale, deve affermarsi l'assoluta irrilevanza delle domande in questione rispetto all'azione restitutoria cui le stesse sono state agganciate, alla luce della circostanza di cui sopra della fuoriuscita delle somme di denaro dal patrimonio di , in un momento antecedente alla sua morte. Parte_4
Parimenti inammissibile è, poi, la domanda di riduzione.
In primo luogo, non può non farsi applicazione del già menzionato principio della violazione del divieto di “mutatio libellii”: anche in relazione alla domanda in esame, invero, la stessa, lungi dallo scaturire dalle difese avversarie, ben poteva essere proposta con l'atto introduttivo, al contrario, tutto incentrato sull'accertamento dei presupposti fondanti la
11 domanda restitutoria e non quella dell'eventuale lesione della quota di riserva spettante all'attrice.
D'atro canto l'inammissibilità è conseguenza anche dell'assoluta genericità della domanda di riduzione.
Osserva il Collegio come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente, abbia riaffermato che in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima, mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. 4106/2019; Cass. n. 1357/2017); Cass. n. 20830/2016).
Nel caso di specie, l'assoluta sinteticità delle richieste formulate dalla difesa della ricorrente non soddisfa i requisiti di allegazione che si ritiene la norma imponga, mancando qualsivoglia indicazione in punto di composizione dell'asse relitto e, soprattutto, non essendosi minimamente fatto cenno (sia pur al solo fine di negarne l'esistenza) né ad eventuali donazioni poste in essere dal de cuius (che incidono ai fini della riunione fittizia e quindi in vista della determinazione della quota di riserva) né, più in specifico, a donazioni ricevute dalla stessa attrice (la cui esistenza, presumendosi il compimento in conto di legittima, inciderebbe sull'entità della lesione lamentata).
In questi termini è del tutto precluso al Collegio operare in termini di qualificazione e quantificazione dei beni oggetto della restituzione.
Ecco, allora, che il rigetto della domanda di restituzione e la declaratoria di inammissibilità della domanda di riduzione rende superflua anche le pronunce relative alla nullità e all'annullamento della scrittura privata e della polizza di cui sopra.
Le spese di lite, tenuto conto che, alla base della presente motivazione sono state poste ragioni, per lo più, esulanti dalle difese delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
218/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda svolta in via principale dalla parte attrice;
❖ dichiara inammissibili le domande svolte in via subordinata dalla parte attrice, come proposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO Parte_1 C.F._1
do ONE, VIA MOSSA N. 4, presso il difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONIA CP_1 C.F._2
TOMASSINI, elettivamente domiciliato in FERMO, VIA GIOVANNI AGNELLI, N. 22/24, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza eccezione e ragione disattesa,
In via istruttoria, in caso di revoca dell'ordinanza del 23/04/22 come chiesto da controparte , si chiede ammettersi prova per testi dei sigg. res.te a SI , e res.ti a Tes_1 Parte_2 Parte_3
Porto Sant'Elpidio , dr. res.te a Porto Sant'Elpidio , sulle seguenti circostanze di fatto: Controparte_2
1 1) nell'anno 2013 il sig. rimaneva vittima di infortunio sul lavoro a seguito del quale Parte_4
l'assicurazione (garante per le responsabilità civili del datore di lavoro Officina Balacco Snc) CP_3
liquidava in data 03/10/2016 il danno per €.84.000,00;
2) dall'anno 2013 il sig. presentava deficit cognitivo ingravescente che nell'anno 2016 è Parte_4
stato diagnosticato dal proprio medico curante e dalla commissione medica l'Inps come malattia di ME
(dr. ; CP_2
3) nel 2016 il sig. aveva tutte le funzioni cognitive (memoria, attenzione, orientamento, Parte_4
scrittura, percezione, ragionamento) compromesse (dr. , tanto da ottenere CP_2 Tes_1 Parte_2
il riconoscimento dell'invalidità psichica al 100% dall'Inps ;
4) dall'anno 2013 (anno dell'incidente) il sig. percepiva una pensione mensile di Parte_4
€.1.445,00 oltre al rateo TFR per €.850,00 versatogli dall'Officina Balacco di Porto Sant'Elpidio, mentre la moglie percepiva una pensione mensile di circa €.800,00 ; Parte_1 Parte_2 Tes_1
5) la chiave della cassetta postale presso l'abitazione del sig. era nel possesso esclusivo del Parte_4
figlio sino a fine anno 2016 ( ; CP_1 Tes_1
6) il sig. si è trasferito dalla casa paterna a fine anno 2016 ( CP_1 Tes_1 Pt_2
;
[...]
7) sino a tale data, tutte le utenze e tributi dell'abitazione in Porto Sant'Elpidio via I Maggio n.4 , sono state pagate dal;
Parte_4
8) il sig. , nell'anno 2013 e seguenti ha lavorato con la qualifica di operaio nel settore CP_1
privato ( percependo un salario mensile di circa €.1.400,00; Tes_1 Parte_2
9) dal 30/10/17 al 02/01/18 il sig. ha assunto una badante per assistere il padre, CP_1
utilizzando la somma di €.6.650,00 appartenente al sig. mediante prelievi dai conti correnti di Parte_4
quest'ultimo (cfr. all.5 e 11) ; Tes_1
10) il sig. ha effettuato prestiti di denaro per complessivi €.18.700,00 al padre durante CP_1
il periodo 2013/2016 ( . Tes_1 Parte_2
Chiede altresì di essere abilitato alla prova contraria sui capitoli di controparte con i propri testi.
NEL MERITO si ripropongono le conclusioni di cui alla prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c:
DICHIARARE il sig. tenuto a restituire al compendio ereditario del de cuius CP_1 Pt_4
la somma indebitamente prelevata di €.75.000,00 e conseguentemente CONDANNARLO a
[...]
restituire alla sig.ra la propria quota ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella diversa Controparte_4
ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16.
2 - in via subordinata dichiarare nulla e di nessun effetto la scrittura privata del 22/09/16 nonché la polizza assicurativa del 14/12/17 perché non sottoscritte dal e pertanto condannare il CP_5 Parte_4
convenuto a restituire alla sig.ra la propria quota ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella Controparte_4
diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16.
- ancora in via subordinata , in caso di verifica di autenticità della sottoscrizione , annullare la scrittura privata del 22/09/16 nonché la polizza assicurativa del 14/12/17 perché compiuti da persona CP_5
incapace d'intendere e volere ai sensi dell'art. 428 c.c. e 775 c.c. e pertanto condannare il convenuto a restituire alla sig.ra la propria quota ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella diversa ritenuta più Controparte_4
conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16.
- ancor più subordinatamente disporre la reintegra della legittima spettante al coniuge CP_4
mediante la riduzione delle donazioni effettuate per €.77.000,00 nei limiti della quota di
[...]
€.19.250,00 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16”.
Per la parte convenuta:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Previa revoca dell'ordinanza del 23.04.2022 e, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, disporre la remissione in istruttoria della causa per ammettere ed assumere le prove richieste nella seconda memoria ex art.
183 comma 6 cpc di parte attrice che, in ossequio a Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016, si trascrivono di seguito:
“Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. Dica il rispondente se sia vero che il sig. ha abitato con il padre e la sig.ra CP_1 [...]
fino all'anno 2014; Pt_1
2. Dica il rispondente se sia vero che il IG. negli anni in cui ha abitato con il padre, si CP_1
è sempre occupato di quest'ultimo aiutandolo anche economicamente;
3. Dica il rispondente se è vero che il sig. si è accollato tutte le spese mediche, di cura e CP_1
riabilitative che il sig. ha dovuto affrontare nel corso degli anni a seguito dell'infortunio sul lavoro Parte_4
del 29.04.2013;
4. Dica il rispondente se è vero che il sig. , in data 22.09.2016 ha sottoscritto l'atto di Parte_4
riconoscimento del debito che si mostra al teste;
3
5. Dica il rispondente se è vero che il sig. ha provveduto, subito dopo aver percepito il Parte_4
risarcimento del danno da parte della Compagnia Assicurativa, a restituire la somma di E. 18.700,00 come da dichiarazione di riconoscimento di debito che si mostra al teste?
6. Dica il rispondente se il sig. , in data 14.12.2017, ha stipulato una polizza Vita Parte_4
dell'importo di E. 50.000,00 istituendo come unici beneficiari i figli di quest'ultimo;
7. Dica il rispondente se la sig.ra ha lasciato la casa coniugale nel mese di novembre Parte_1
2017per raggiungere la figlia in Messico abbandonando di fatto il sig. ; Parte_4
8. Dica il rispondente se è vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al cap. 7), il IG. CP_1
unitamente agli altri due figli della sig. , si è fatto coadiuvare da una badante per la
[...] Parte_4
gestione del padre;
9. Dica il rispondente se è vero che, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al cap. 7), il sig. CP_1
ha fatto fronte al pagamento delle spese della badante, personali del sig. quali vestiario,
[...] Parte_4
spesa alimentare e utenze, utilizzando il denaro del padre;
Parte_4
10. Dica il rispondente se è vero che il IG. ha dovuto altresì provvedere alla sostituzione CP_1
di un vetro rotto di una finestra della casa del sig. e per fare ciò ha utilizzato il denaro di Parte_4
quest'ultimo;
11. Dica il rispondente se è vero che la sig.ra era in possesso della carta bancomat Parte_1
legata al conto corrente cointestato e e la stessa prelevava mensilmente la somma di Parte_4 CP_1
E. 500,00 come risulta dalla lista movimenti in atti e che si mostra al teste;
12. Dica il rispondente se è vero che la sig.ra in data 27.10.2017 e 3.11.2017 ha Parte_1
prelevato, tramite il bancomat in suo possesso, l'importo di E. 1.000,00 per far fronte alle spese di viaggio come si evince dalla lista movimenti che si mostra al teste;
Sui capitoli di cui sopra si indicano a testi:
- IG.ra , res.te in Porto Sant'Elpidio, Via Monti Della Laga 24; Testimone_2
- IG. res.te in Sant'Elpidio a Mare, Via Faleriense n. 5375; Testimone_3
- IG. res.te in Porto Sant'Elpidio, Via XX Settembre 234; Persona_1
- IG.ra res.te in Porto Sant'Elpidio, Via 1° Maggio 4; Testimone_4
- IG.ra c/o Alleanza Ass.ni, Civitanova Marche, Via B. Croce 1; CP_6
- IG. res.te in Porto Sant'Elpidio, Via Rossini 46; Testimone_5
- IG.ra c/o Alleanza Ass.ni, Civitanova Marche, Via B. Croce 1” Testimone_6
NEL MERITO:
4 Respingere la domanda così come proposta da parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto rigettare la domanda di restituzione della somma di E. 25.000,00 o di quella diversa ritenuta più conforme a giustizia.
Con vittoria di spese e compensi legali”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza eccezione e ragione disattesa,
- DICHIARARE il sig. tenuto a restituire al compendio ereditario del de cuius CP_1
la somma indebitamente prelevata di €.75.000,00, come in narrativa descritto, e Parte_4
conseguentemente
CONDANNARLO a restituire alla sig.ra la propria quota CP_4 Parte_1
ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia, oltre interessi legali dal
06/10/16.
Con vittoria di spese ed compensi di lite”.
A fondamento delle proprie domande, l'attrice, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, deduceva che, in data 29.04.2013, , marito di e Parte_4 Parte_1
padre dell'odierno convenuto nonché di e , nati dal precedente CP_7 Persona_2
matrimonio, deceduto in data 19.05.2019, rimaneva vittima di un grave incidente sul lavoro a seguito del quale riportava una severa invalidità politraumatica, con insorgenza di successivo deficit cognitivo ingravescente. A seguito del sinistro, , in data 03.10.2016, Parte_4
otteneva dalla Generali Italia S.p.a. la liquidazione del danno da infortunio per la somma di euro
99.000,00 che veniva accreditata sul conto corrente, intanto aperto, in data 21.09.2016, n.
CC0160084741, cointestato con il figlio CP_1
In data 06.10.2016, su disposizione del convenuto, veniva effettuato un giroconto interno pari ad euro 84.000,00 in favore del medesimo . CP_1
Venuta a conoscenza dell'illegittimo prelevamento operato dal convenuto, la Pt_1
richiedeva, a mezzo del proprio procuratore, la restituzione della quota ereditaria.
Riscontrando tale richiesta, il convenuto, a mezzo del proprio procuratore, dichiarava di aver utilizzato l'importo di euro 84.000,00 per il pagamento di spese legali (per €.9.000,00), per
5 la restituzione di prestiti pregressi (per €. 18.700,00), come documentato da una scrittura privata, datata 22.09.2016 a firma del de cuius e per un investimento su polizza vita con beneficiari i soli figli di (per €.50.000,00). Parte_4
Emergeva pacificamente l'illiceità dell'operazione compiuta dal convenuto il quale, in prossimità della liquidazione del danno, aveva acceso un conto corrente cointestato con il padre ove era stata fatta confluire la somma di euro 99.000,00, per poi girocontare la somma di euro
84.000,00 su un proprio conto personale.
L'operazione non poteva costituire una donazione da parte del de cuius che ne era rimasto estraneo e, in ogni caso, ove si fosse ritenuta donazione indiretta, la stessa sarebbe stata nulla per difetto di forma scritta.
Ne conseguiva che le somme prelevate dovevano essere restituite al compendio ereditario, sul quale la coniuge aveva diritto alla quota di un terzo ai sensi dell'art.581 c.c..
La scrittura privata, poi, era solo apparentemente sottoscritta da ed era Parte_4
priva di validità ed efficacia, essendo, alla data della sottoscrizione, il de cuius già incapace di intendere e di volere. Del resto, prive di consistenza erano le motivazioni poste a fondamento del riconoscimento del debito fatto valere dalla controparte, non avendo potuto il convenuto provvedere a prestare somme di denaro al padre, percettore di entrate reddituali più cospicue.
Quanto alla destinazione delle somme a polizze vita, l'investimento in questione era irrilevante in quanto gli importi erano già entrati nel possesso di e, anche in CP_1
questo caso, la destinazione delle somme doveva essere dichiarata invalida per incapacità di
. Parte_4
In questi termini, allora, doveva essere restituita all'attrice la somma di euro 25.000,00
(84.000-9.000=75.000/3=25.000) potendosi decurtare il quantum sottratto solo degli importi utilizzati per pagare le spese legali, per euro 9.000,00.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda svolta dalla CP_1
controparte.
A fondamento delle proprie difese, la parte specificava che il convenuto mai si era impossessato di alcuna somma di cui era titolare il padre né potevano individuarsi prelevamenti
“poco chiari”, nel corso degli anni, dal conto del de cuius . Parte_4
Al momento della riscossione della somma erogata dalla compagnia assicurativa, Pt_4
era perfettamente in grado di intendere e di volere tanto che lo stesso aveva
[...]
6 provveduto ad aprire un conto corrente cointestato con il figlio. Inoltre, era stato proprio il de cuius a decidere di far confluire il risarcimento sul predetto conto cointestato e a effettuare il bonifico di “giroconto”, per la somma di euro 84.000,00, lasciando sul diverso conto, sul quale la aveva in uso un bancomat, la somma di euro 15.000,00. Pt_1
La somma girocontata, poi, veniva utilizzata, per euro 9.000,00, per il pagamento delle spese legali, per euro 18.700,00, per ripagare il prestito fatto dal convenuto al padre e da questi espressamente riconosciuto con scrittura del 22.09.2016, per euro 50.000,00, per la stipula di una Polizza Vita con unici beneficiari di tre figli di quest'ultimo.
Nessuna appropriazione era imputabile all'odierno convenuto che mai aveva avuto la piena disponibilità della somma di euro 84.000,00.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa avversaria, nel corso degli anni
[...]
, che, all'epoca, viveva a casa con il padre e con si era prodigato con i CP_1 Parte_1
propri risparmi personali per soddisfare i bisogni dell'intera famiglia e, dopo l'infortunio del padre, il convenuto, oltre a continuare ad aiutare mensilmente la famiglia di quest'ultimo, aveva anticipato, per il padre , tutte le spese mediche, riabilitative e assistenziali e il padre, Pt_4
all'atto della liquidazione di quanto spettantegli a titolo di risarcimento del danno, si è prodigato alla restituzione di quanto dovuto al figlio.
Al momento della sottoscrizione della scrittura di riconoscimento di debito, Pt_4
era perfettamente in grado di intendere e di volere.
[...]
Quanto alla somma di euro 50.000,00, nonostante la stessa fosse confluita nel conto intestato al solo , lo stesso mai ne aveva avuto disponibilità tanto che la predetta CP_1
somma mai era stata utilizzata dallo stesso.
Le polizze vita, poi, non rientravano nell'asse ereditario, non erano computate per formare le quote degli eredi, né per calcolare la lesione di legittima.
Nessun prelevamento, poi, era stato fatto dal convenuto sul conto del padre se non per motivi di assistenza e cura.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 14.11.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
7 con il presente giudizio, ha inteso domandare l'accertamento Parte_1
dell'obbligo del convenuto alla restituzione al compendio ereditario del de cuius Parte_4
della somma indebitamente prelevata di euro 75.000,00 e, di conseguenza, la condanna dello stesso alla restituzione, in favore dell'attrice, della propria quota ereditaria pari ad euro
25.000,00.
In particolare, l'attrice, moglie del de cuius, ha allegato la condotta asseritamente distrattiva, posta in essere dal convenuto, figlio di , nato dal precedente Parte_4
matrimonio, di somme giacenti su un conto corrente cointestato al convenuto e al de cuius, successivamente, dal primo impiegate a diverso titolo.
Tanto detto, in primo luogo, si ritiene che - in applicazione del principio secondo il quale spetta al giudice l'esatta qualificazione della domanda giudiziale senza che lo stesso sia tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti in cui le domande risultano contenute, dovendo per converso avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dai fatti dedotti (Cass., n. 3012/2010) - la domanda di restituzione proposta dall'attrice debba essere ricondotta nell'alveo dell'azione di petizione ereditaria di cui agli artt. 533 e ss. c.c..
In questo senso, infatti, depongono molteplici elementi ricavabili dal tenore delle conclusioni formulate dalla Ed invero, la stessa – come visto – ha agito al fine di Pt_1
ottenere la condanna del convenuto alla restituzione, previo “passaggio figurato” nella massa ereditaria, della quota alla stessa spettante quale erede, individuando detta quota, solo con riferimento alle condotte asseritamente distrattive di cui sopra, senza fare menzione di nessun altro bene ereditario, né chiarire se nel relictum fossero compresi o meo altri beni.
Ne discende che la domanda restitutoria è stata così circoscritta a singoli beni ereditari
(nella specie, somme di denaro) che, secondo le prospettazioni attoree, sarebbero nel possesso dell'erede convenuto.
Neppure può ritenersi che, con la presente domanda, la parte attrice abbia inteso agire per lo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione delle eventuali donazioni, o agire per la reintegrazione della massa proprio in forza di azioni idonee a porre nel nulla eventuali atti dispositivi realizzati in vita da . Sul punto, invero, difetta – salvo Parte_4
quanto si dirà in seguito – qualsivoglia vocatio in ius degli altri eredi, pure individuati nell'atto di
8 citazione, e soprattutto l'articolazione di una specifica domanda nel senso di cui si è appena dato conto.
Pertanto, qualificata la domanda, svolta in via principale, come petizione ereditaria, la stessa deve essere rigettata, in quanto infondata, per difetto dei presupposti.
Ebbene, rammenta il Collegio come l'azione di petizione ereditaria abbia funzione tipicamente recuperatoria: essa è cioè diretta a consentire all'erede di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi li possieda illegittimamente a titolo di erede o senza titolo alcuno ovvero dagli aventi causa dal possessore a titolo di erede o senza titolo.
È dunque evidente che, per il vittorioso esperimento dell'azione, è necessario che la parte convenuta abbia la concreta disponibilità delle cose di cui l'attore chiede la restituzione, non potendo altrimenti realizzarsi la finalità restitutoria cui la domanda è tipicamente diretta.
Ed invero, nell'azione di petizione dell'eredità - che è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete - legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione (cfr. Cass. 14182/2011 e Cass. 8440/2008 e più di recente
Cass. 26705/2020).
Pur non revocando in dubbio che si tratti di azione universale, con sostanziale distinzione dall'azione di rivendicazione, per essere la stessa diretta, sul presupposto del titolo di erede, a far entrare nel patrimonio di costui l'intero coacervo di situazioni patrimoniali e di beni che ne sono oggetto, caduti in successione, il soggetto che agisca per la petitio dovrà provare l'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass.
5304/1984), nonché la già citata disponibilità in capo alla parte convenuta della concreta disponibilità delle cose di cui l'attore chiede la restituzione.
Quanto appena ricostruito è il presupposto per chiarire, con maggiore sforzo esplicativo, che con l'azione di petizione ereditaria, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari o altri metodi di pagamento, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico
9 preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius, quale può essere, nel caso di specie, un giroconto effettuato con riguardo a somme giacenti su di un conto corrente cointestato con il defunto (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974,
n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).
La petitio hereditatis, secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, è un'azione nella quale l'erede non subentra al de cuius ma che a lui viene attribuita ex novo al momento dell'apertura della successione (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n.
1074; Cass. n. n. 8942/2024).
Ecco, allora, che l'azione de qua non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal suo patrimonio e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari.
Non è irrilevante ripetere come, nella specie, la domanda attorea abbia ad oggetto somme presenti sul conto cointestato al marito dell'attrice e al convenuto, prelevate da
[...]
, prima della morte del padre, con conseguente non reclamabilità delle stesse da parte CP_1
dell'attrice con l'azione proposta. La domanda ha natura reale e non contrattuale, sicché non può avere ad oggetto la restituzione di somme non presenti nel patrimonio del defunto e quindi dall'erede (cfr. Cass. n. n. 8942/2024).
Tanto detto, osserva il Collegio come, solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c., l'attrice abbia chiesto: in via subordinata di “dichiarare nulla e di nessun effetto la scrittura privata del 22/09/16 nonché la polizza assicurativa del 14/12/17 perché non sottoscritte dal CP_5
e pertanto condannare il convenuto a restituire alla sig.ra la propria quota Parte_4 Controparte_4
ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal
06/10/16”, nonché, “ancora in via subordinata , in caso di verifica di autenticità della sottoscrizione , annullare la scrittura privata del 22/09/16 nonché la polizza assicurativa del 14/12/17 perché CP_5
compiuti da persona incapace d'intendere e volere ai sensi dell'art. 428 c.c. e 775 c.c. e pertanto condannare il convenuto a restituire alla sig.ra la propria quota ereditaria pari ad €.25.000,00 o quella Controparte_4
diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16” e, da ultimo, “ancor più subordinatamente disporre la reintegra della legittima spettante al coniuge mediante la Controparte_4
riduzione delle donazioni effettuate per €.77.000,00 nei limiti della quota di €.19.250,00 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia , oltre interessi legali dal 06/10/16”.
10 Ebbene, le domande appena enucleate devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente proposte dall'attrice, in violazione del divieto di mutatio libelli.
Non è irrilevante rammentare come la Corte di Cassazione abbia, a più riprese, chiarito che l'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c. oltre i limiti della “emendatio”, laddove venga meno il vincolo di unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (cfr. Cass. n. n. 4106/2019; Cass. n.
16807/2018; Cass. n. 10622/2017; Cass. n. 3806/2016; Cass. n. 17708/2013).
Né tale conclusione può subire modifiche per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 12310/2015, secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali, atteso che, come chiarito anche dal primo dei precedenti sopra richiamati.
Nella specie, emerge agevolmente come la parte attrice, sin dall'atto di citazione fosse a conoscenza delle diverse circostanze, poi, ribadite dal convenuto, al momento della costituzione, con riferimento sia alla scrittura privata del 22.09.2016, sia alla polizza assicurativa del 14.12.2017, senza che abbia istato per l'accertamento della nullità o per CP_5
l'annullamento sia dall'atto introduttivo. In ogni caso, in via meramente incidentale, deve affermarsi l'assoluta irrilevanza delle domande in questione rispetto all'azione restitutoria cui le stesse sono state agganciate, alla luce della circostanza di cui sopra della fuoriuscita delle somme di denaro dal patrimonio di , in un momento antecedente alla sua morte. Parte_4
Parimenti inammissibile è, poi, la domanda di riduzione.
In primo luogo, non può non farsi applicazione del già menzionato principio della violazione del divieto di “mutatio libellii”: anche in relazione alla domanda in esame, invero, la stessa, lungi dallo scaturire dalle difese avversarie, ben poteva essere proposta con l'atto introduttivo, al contrario, tutto incentrato sull'accertamento dei presupposti fondanti la
11 domanda restitutoria e non quella dell'eventuale lesione della quota di riserva spettante all'attrice.
D'atro canto l'inammissibilità è conseguenza anche dell'assoluta genericità della domanda di riduzione.
Osserva il Collegio come la giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche di recente, abbia riaffermato che in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima, mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. 4106/2019; Cass. n. 1357/2017); Cass. n. 20830/2016).
Nel caso di specie, l'assoluta sinteticità delle richieste formulate dalla difesa della ricorrente non soddisfa i requisiti di allegazione che si ritiene la norma imponga, mancando qualsivoglia indicazione in punto di composizione dell'asse relitto e, soprattutto, non essendosi minimamente fatto cenno (sia pur al solo fine di negarne l'esistenza) né ad eventuali donazioni poste in essere dal de cuius (che incidono ai fini della riunione fittizia e quindi in vista della determinazione della quota di riserva) né, più in specifico, a donazioni ricevute dalla stessa attrice (la cui esistenza, presumendosi il compimento in conto di legittima, inciderebbe sull'entità della lesione lamentata).
In questi termini è del tutto precluso al Collegio operare in termini di qualificazione e quantificazione dei beni oggetto della restituzione.
Ecco, allora, che il rigetto della domanda di restituzione e la declaratoria di inammissibilità della domanda di riduzione rende superflua anche le pronunce relative alla nullità e all'annullamento della scrittura privata e della polizza di cui sopra.
Le spese di lite, tenuto conto che, alla base della presente motivazione sono state poste ragioni, per lo più, esulanti dalle difese delle parti, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
218/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta la domanda svolta in via principale dalla parte attrice;
❖ dichiara inammissibili le domande svolte in via subordinata dalla parte attrice, come proposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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