Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4347/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4347/2020 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.12.2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difesa nel presente giudizio, in virtù della procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Francesco Abagnale, Foro di Torre Annunziata
(NA), c.f.: , con studio in Gragnano (NA), via Bers. CodiceFiscale_2
C. Donnarumma, 4, tel/fax 081-8724183, PEC:
elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1
quest'ultimo; inoltre dichiara, insieme ai propri difensori, di voler ricevere le
comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax oppure a mezzo posta elettronica certificata come sopra indicati.
APPELLANTE
E
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro – tempore , rapp.to e difeso, come da procura Controparte_2
rilasciata su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, nonché giusta delibera della giunta comunale n° 322 del 05.12.24, dall'Avv. Ferdinando Mancini, c.f.
[...]
, ed elett.te dom.to presso lo stesso in Santa Maria Capua Vetere C.F._3
(CE), Trav. via Mario Fiore n. 17. Ai fini delle comunicazioni si indica il seguente numero di fax 0823-848292, nonché la seguente PEC:
Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante come da atto di appello, Parte_1
reiterando tutte le deduzioni, eccezioni, istanze, anche istruttorie, ivi contenute.
Per l'appellato , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro - tempore, riportandosi alle difese proposte spiegate ed alla documentazione in atti, nonché alle istanze formulate, impugnando e contestando ogni avverso dedotto, richiesto ed eccepito;
in particolare riportandosi alle conclusioni di cui ai propri atti, da ritenersi integralmente riproposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 3
Con citazione del 4.12.2020, il Sig. proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1293/2020
dell'11.9.2020 con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda da esso proposta - unitamente a - con citazione del 26.4.2018, nei Parte_2
confronti del , in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
– tempore, volta a sentir “accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità
precontrattuale e contrattuale del nella gestione Controparte_3
dell'appalto per il servizio di trasporto pubblico locale affidato alla società
e ciò sia per non aver vigilato Parte_3
sull'osservanza dei principi di cui all'art. 2112 c.c. e delle clausole di
protezione previste dalla contrattazione collettiva in tema di successione negli
appalti, sia per la violazione dei doveri di verifica della regolarità dei
pagamenti ai dipendenti della Cooperativa e di rispetto delle norme poste a
tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti nell'ambito dell'appalto stesso;
conseguentemente condannare il medesimo a Controparte_3
risarcire il danno cagionato agli attori nella misura di euro 105.000,00 pro
capite somma come sopra quantificata, o di quella diversa che risultasse di
giustizia, oltre interessi legali dall'evento al saldo effettivo, il tutto con la
refusione delle spese di causa con attribuzione”.
L'istante, con l'originario atto introduttivo del giudizio innanzi al predetto Tribunale, premetteva di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della società con sede in Vico Equense, alla Piazza Controparte_4
Kennedy 10, - azienda risultata aggiudicatrice dell'appalto del servizio di trasporto pubblico e scolastico nel Comune di Piano di Sorrento - dal 5.7.1999
al 31.10.2016 ininterrottamente;
aggiungeva che, successivamente, 4
dall'1.11.2016 al 14.4.2017, aveva lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società che nel Parte_4
frattempo si era aggiudicata l'appalto per il servizio di trasporto pubblico locale nel Comune in parola, succedendo alla predetta Autolinee Curreri S.r.l.
Assumeva quindi l'istante che, nonostante la clausola sociale di cui all'art. 11 del Capitolato di Appalto, la predetta società Parte_4
solo a seguito di diffida al aveva
[...] Controparte_3
provveduto all'assorbimento dei dipendenti istanti - in forza al precedente affidatario dell'appalto - benché a tanto tenuta sia in virtù dei principi di cui all'art. 2112 c.c. che delle “clausole di protezione” previste dalla contrattazione collettiva in tema di successione negli appalti.
[... Deduceva inoltre il che il predetto di Pt_1 CP_3 CP_3
, aveva omesso i doveri di controllo di cui all'art. 10 del Capitolato di CP_3
Appalto, non avendo verificato la regolarità della ditta nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nei confronti dell'INPS ed INAIL mediante l'acquisizione di ufficio del D.U.R.C. ai sensi dell'art. 6 DPR 5.10.2010 n.207.
Sulla base di tali premesse, l'istante aveva quindi proposto l'azione risarcitoria di cui in premessa, per le ragioni ivi meglio indicate.
Il , nel costituirsi nel detto giudizio, Controparte_3
deduceva che e avevano già instaurato due Parte_1 Parte_2
autonomi procedimenti innanzi al Tribunale di Torre Annunziata - Sezione
Lavoro, deducendo quindi il difetto di competenza del giudice adito per litispendenza o per connessione, avendo gli istanti già in tale sede chiesto il risarcimento danni per pretesa “culpa in eligendo o culpa in vigilando”; 5
eccepiva inoltre l'infondatezza della domanda, come meglio ivi precisato.
Il Tribunale, con la pronuncia sopra indicata, dichiarava quindi l'inammissibilità della domanda e, avverso detta decisione, proponeva appello convenendo innanzi all'intestata Corte di Appello il Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_3
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“
1. in via preliminare, dichiarare l'infondatezza della sentenza
n.1293/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Dott.
Scarpati, nel giudizio recante R.G. n.2749/2018, depositata in cancelleria in
data 11.09.2020, per errata applicazione dell'art.324 cpc e dell'invocato
principio del ne bis in idem per i motivi sopra esposti;
2. in via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti
in narrativa e, per l'effetto, in riforma citata sentenza n.1293/2020, accogliere
tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità precontrattuale e
contrattuale del nella gestione dell'appalto per Controparte_3
il servizio di trasporto pubblico locale affidato alla società Parte_3
e ciò sia per non aver vigilato sull'osservanza dei
[...] Parte_3
principi di cui all'art. 2112 c.c. e delle clausole di protezione previste dalla
contrattazione collettiva in tema di successione negli appalti, sia per la
violazione dei doveri di verifica della regolarità dei pagamenti ai dipendenti
della Cooperativa e di rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei
lavoratori dipendenti nell'ambito dell'appalto stesso;
conseguentemente
condannare il medesimo a risarcire il danno Controparte_3
cagionato agli attori nella misura di euro 105.000,00 pro capite somma come 6
sopra quantificata, o di quella diversa che risultasse di giustizia, oltre
interessi legali dall'evento al saldo effettivo, il tutto con la refusione delle
spese di causa con attribuzione.
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello ritenga di ammettere le istanze formulate ex adverso, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate e/o non ammesse in primo
grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e
nello specifico prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in premessa,
con riserva ogni ulteriore istanza all'esito dell'eventuale costituzione e ai
sensi degli artt.183 e 184 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, in favore dei procuratori antistatari”.
Con comparsa del 15.3.2021 si costituiva il Controparte_3
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, contestando le avverse
[...]
richieste come meglio ivi indicato, chiedendo di dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, l'avversa impugnazione, con vittoria di spese e competenze di lite, nonché vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta
- ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 7
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa avrebbe, a suo dire, erroneamente applicato l'art. 324 c.p.c. relativo al divieto di ne bis in idem.
Ed invero, il primo giudice così motivava la propria decisione:
La domanda non è ammissibile per violazione del divieto di ne bis in
idem ex art. 324 cpc.
Venendo da subito ad esaminare il merito della vicenda, va detto che
gli attori hanno evocato in giudizio il convenuto al fine di ottenere il CP_3
risarcimento dei danni, contrattuali e precontrattuali, da essi asseritamente
subìti in ragione del mancato godimento della retribuzione per un periodo di
tempo meglio in citazione indicato.
Ciò detto, va da subito precisato, e trattasi di circostanza non
contestata, che essi attori hanno proposto la medesima domanda di cui al
presente giudizio, fondata cioè sul medesimo fatto storico, dinanzi all'Ufficio
del Giudice del lavoro di Torre Annunziata, nei due distinti giudizi rubricati
ai nn. 1546/2017 rg e 2749/2017 Rg;
trattasi, peraltro, di giudizi
relativamente ai quali sono intervenute, per entrambi, sentenze di rigetto delle
rispettive istanze risarcitorie, giusta sentenze nn. 2438/2019 e 780/2019.
Orbene, è noto che, secondo consolidato avviso del giudice di
legittimità, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un
medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con
sentenza, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la
risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo 8
comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica
della statuizione contenuta nella sentenza già emessa, precludono l'esame del
punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (v.
Cass. n. 11356/2006)”.
Orbene, dall'esame della sentenza n. 2438/2019 dell'11.3.2020, resa nel giudizio n. 1603/2017 svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata,
in funzione di Giudice del Lavoro, risulta che, con ricorso depositato in data
9.3.2017, odierno appellante, aveva dedotto di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società convenuta, continuativamente ed ininterrottamente, dal 5.7.1999 fino al 31.102016, svolgendo le mansioni di conducente di autobus di linea, lavorando per 7 giorni alla settimana, senza riposo, nei termini specificatamente allegati nell'atto introduttivo;
di aver quindi percepito la retribuzione prevista in busta paga, senza ricevere alcunché
per lavoro straordinario, festività nazionali, ferie non godute, 14^ mensilità e
TFR.
Tanto premesso, chiedeva in tale sede la condanna Parte_1
della predetta società convenuta, oltre che del , Controparte_3
anch'esso convenuto in giudizio, in solido tra loro, ex art. 29 d.lgs. n. 276 del
2003, al pagamento della somma di € 172.427,56, di cui € 140.063,66, per differenze retributive ed € 32.363,90 per il TFR, oltre accessori;
il
[...]
, costituitosi in tale sede, deduceva il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva.
Ciò posto, il giudice in tale sede adito, quanto alla invocata responsabilità solidale del , osservava che: Controparte_3 9
“…..le norme di garanzia previste dall'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003
non trovano applicazione nei confronti dei contratti di appalto stipulati dagli
Enti Pubblici, in ragione della presenza di una disciplina speciale
incompatibile con quella prevista per gli appalti del settore privato.
L'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce che, in caso di
appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il
limite di 2 anni massimi dalla cessazione del contratto, per i crediti afferenti
i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori addetti all'appalto.
Con la sentenza n. 15432 del 7 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha
statuito che, stante la formulazione dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.
276/2003 - a mente del quale “il presente decreto non trova applicazione per
le pubbliche amministrazioni ed il suo personale” - ed alla luce del richiamo
del primo comma dell'art. 29, D.lgs n. 276/2003 alle ipotesi di appalto
“stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile”,
l'operatività della responsabilità solidale prevista per gli appalti privati
dall'art. 29 è esclusa per quelli in cui la stazione appaltante corrisponda ad
un Ente pubblico. Pertanto, deve essere esclusa qualsivoglia responsabilità
del ”. Controparte_3
Ciò posto, nel presente giudizio, il Tribunale di Torre Annunziata,
come sopra precisato, ha ritenuto che tale pronuncia, passata in cosa giudicata come non contestato, precludesse l'esame della domanda innanzi a sé
successivamente proposta.
La censura di parte appellante si fonda innanzitutto sull'insussistenza,
a dire dell'istante, dell'identità di parti, pienamente invece sussistente avendo 10
unitamente a , convenuto innanzi al Parte_1 Parte_2
Giudice del Lavoro sia la Autolinee Curreri S.r.l. che il Controparte_3
, proponendo le domande sopra riportate.
[...]
Analogamente, diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, e soprattutto tenendo conto del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, l'intervenuto rigetto della domanda proposta dall'istante nei confronti del con la sentenza n. Controparte_3
2438/2019 dell'11.3.2020, a definizione del giudizio di lavoro n. 1603/2017
R.G., appare del tutto preclusiva, stante il divieto del ne bis in idem, della domanda risarcitoria avanzata, per i medesimi motivi, innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata, in sede ordinaria, che ha emesso sul punto la pronuncia oggetto della presente impugnazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, aventi carattere del tutto assorbenti rispetto ad ogni altra questione posta da parte appellante,
l'impugnazione proposta va senz'altro rigettata, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro - tempore, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore del primo come da dispositivo Parte_1
che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 ad €
260.000,00) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione di spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Ferdinando Mancini, dichiaratosi 11
anticipatario.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione del 4.12.2020, nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, Controparte_3
nonché avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1293/2020
dell'11.9.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro - Controparte_3
tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Ferdinando Mancini, dichiaratosi anticipatario.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE. Antonio Mungo
12
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo