CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14149/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048125420055525333 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048125420055525333 TARI 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048125420055525333 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato al Società_1 SPA e al Comune di Marano di Napoli , TT IA ha impugnato ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250048125420055525333 del 9.4.2025 notificato in data 7.6.2025., per parziale/ omesso/tardivo versamento TARI per gli anni 2019,2020,2021 dell'importo di € 1.685,15,
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
-carenza di legittimazione attiva e ad agire del Resistente_1 S.p.A.;
-omessa notifica degli atti presupposti;
-prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione della somma ex art. 36 bis del dpr n.600/1973
e 54 bis del dpr n.633/19
-inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in parola, perfezionata dall'Agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
-difetto di motivazione dell'atto;
-nullità del preavviso di fermo in ordine ai veicoli minacciati di gravame per violazione dell'art. 86 D.P.R.
602/1973, per essere riconosciuta invalida per l'80% - pertanto non potrà essere sottoposto a vincolo reale il veicolo di sua proprietà.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché di ogni atto prodromico, con ogni conseguenza di legge.
Si è costituita in giudizio MUNICIPIA S.P.A, quale mandataria del RTI , che ha controdedotto in ordine ai motivi di opposizione, esponendo in particolare che gli avvisi di accertamento presupposti relativi agli anni
2019 – 2021 risultano tutti regolarmente notificati dal Comune di Marano in data 4/11/2023 ,non impugnati,
e, dunque, divenuti definitivi.
La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 4-1-2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato Giova premettere che l'art.86 comma II del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, come da ultimo sostituito dall'articolo
52, comma 1, lettera m), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013, n. 98, stabilisce che “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001 (Cass. sez. trib., 30/10/2018, n. 27601).
Va però evidenziato che, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. trib. 15/01/2014, n. 701).
Nella fattispecie, si rileva che la parte resistente ha depositato documentazione che prova l'avvenuta notificazione degli atti impositivi richiamati nel provvedimento impugnato.
Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte della contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria che con le stesse era stata azionata e quindi l'inammissibilità della impugnazione del preavviso di fermo con riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate e con esso esercitate.
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica delle cartelle, rispetto alla notifica del preavviso di fermo effettuato ben prima della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
La doglianza concernente la strumentalità del veicolo all'attività professionale è anch'essa destituita di fondamento.
La ricorrente non ha ottemperato all'onere probatorio che grava sul debitore ai sensi dell'articolo 86, comma
2, del D.P.R. n. 602 del 1973, non avendo fornito, né in via amministrativa né in questa sede giurisdizionale, alcuna documentazione idonea a comprovare il nesso funzionale effettivo tra l'autovettura e l'esercizio dell'attività.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che la qualifica di bene strumentale, per essere opponibile all'Agente della Riscossione, deve essere sorretta da prove concrete, come l'iscrizione del bene nei registri contabili e la dimostrazione che da esso dipendano i ricavi caratteristici dell'attività, requisiti probatori che nel caso di specie non sono stati minimamente assolti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla refusione dele spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in € 400,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14149/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 80016 Marano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048125420055525333 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048125420055525333 TARI 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048125420055525333 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, notificato al Società_1 SPA e al Comune di Marano di Napoli , TT IA ha impugnato ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250048125420055525333 del 9.4.2025 notificato in data 7.6.2025., per parziale/ omesso/tardivo versamento TARI per gli anni 2019,2020,2021 dell'importo di € 1.685,15,
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
-carenza di legittimazione attiva e ad agire del Resistente_1 S.p.A.;
-omessa notifica degli atti presupposti;
-prescrizione del diritto dell'ente impositore alla riscossione della somma ex art. 36 bis del dpr n.600/1973
e 54 bis del dpr n.633/19
-inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in parola, perfezionata dall'Agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
-difetto di motivazione dell'atto;
-nullità del preavviso di fermo in ordine ai veicoli minacciati di gravame per violazione dell'art. 86 D.P.R.
602/1973, per essere riconosciuta invalida per l'80% - pertanto non potrà essere sottoposto a vincolo reale il veicolo di sua proprietà.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, nonché di ogni atto prodromico, con ogni conseguenza di legge.
Si è costituita in giudizio MUNICIPIA S.P.A, quale mandataria del RTI , che ha controdedotto in ordine ai motivi di opposizione, esponendo in particolare che gli avvisi di accertamento presupposti relativi agli anni
2019 – 2021 risultano tutti regolarmente notificati dal Comune di Marano in data 4/11/2023 ,non impugnati,
e, dunque, divenuti definitivi.
La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 4-1-2026 la ricorrente ha depositato memorie illustrative,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato Giova premettere che l'art.86 comma II del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, come da ultimo sostituito dall'articolo
52, comma 1, lettera m), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013, n. 98, stabilisce che “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001 (Cass. sez. trib., 30/10/2018, n. 27601).
Va però evidenziato che, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (Cass. sez. trib. 15/01/2014, n. 701).
Nella fattispecie, si rileva che la parte resistente ha depositato documentazione che prova l'avvenuta notificazione degli atti impositivi richiamati nel provvedimento impugnato.
Accertata dunque la valida notificazione degli atti prodromici e stante la loro mancata impugnazione da parte della contribuente, deve affermarsi la definitività della pretesa tributaria che con le stesse era stata azionata e quindi l'inammissibilità della impugnazione del preavviso di fermo con riferimento alla contestazione delle pretese tributarie definitivamente accertate e con esso esercitate.
Nemmeno è maturata la prescrizione per il periodo successiva alla notifica delle cartelle, rispetto alla notifica del preavviso di fermo effettuato ben prima della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
La doglianza concernente la strumentalità del veicolo all'attività professionale è anch'essa destituita di fondamento.
La ricorrente non ha ottemperato all'onere probatorio che grava sul debitore ai sensi dell'articolo 86, comma
2, del D.P.R. n. 602 del 1973, non avendo fornito, né in via amministrativa né in questa sede giurisdizionale, alcuna documentazione idonea a comprovare il nesso funzionale effettivo tra l'autovettura e l'esercizio dell'attività.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che la qualifica di bene strumentale, per essere opponibile all'Agente della Riscossione, deve essere sorretta da prove concrete, come l'iscrizione del bene nei registri contabili e la dimostrazione che da esso dipendano i ricavi caratteristici dell'attività, requisiti probatori che nel caso di specie non sono stati minimamente assolti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla refusione dele spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in € 400,00, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge se dovuti.