Articolo 1 della Legge 10 aprile 1991, n. 121
Articolo 2
Versione
26 aprile 1991
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Versione
29 aprile 1993
Art. 1. (( 1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse ))
Entrata in vigore il 29 aprile 1993
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