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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/07/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI Sezione civile REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di PATTI, in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. in camera di consiglio;
nel procedimento, iscritto al n. 59/2025 R.G.V.G., proposto congiuntamente da (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via E. L. Pellegrino n. 111, presso lo studio dell'avv. Antonio Bongiorno che lo rappresenta e difende;
e da
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Messina, via Industriale n. 110, presso lo studio dell'avv. Cristina De Marzo che la rappresenta e difende;
ricorrenti, viste le note depositate dalle parti nelle date del 22 giugno 2025 e 8 luglio 2025, congiuntamente alle dichiarazioni delle parti di rinuncia alla presenza in udienza;
con la partecipazione del P.M. ha emesso la seguente SENTENZA Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
1 Le parti hanno concluso riportandosi al contenuto del ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 24 gennaio 2025; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 24 gennaio 2025, e Parte_1 hanno adito questo Tribunale al fine di Parte_2 ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro figlia minore, Per_1
I ricorrenti hanno esposto di aver intrapreso una convivenza more uxorio nel luglio 2020 e che dalla loro unione, in data 17 aprile 2022, era nata la figlia , da entrambi riconosciuta. Persona_2
Hanno, inoltre, rappresentato che, a causa di incompatibilità caratteriali, la comunione materiale e spirituale tra loro era venuta meno nel giugno 2023, rendendo insostenibile la prosecuzione della convivenza e portando all'allontanamento del dall'abitazione Pt_1 familiare. Ciò premesso, le parti hanno manifestato la volontà di regolare consensualmente l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche connesse, sottoponendo all'omologazione del Tribunale un accordo, le cui condizioni vengono di seguito trascritte: « […] 1. I ricorrenti si sono già autorizzati a vivere separatamente nel rispetto reciproco e concordano per la figlia l'affido condiviso, con collocazione presso la madre, con Per_1 abitazione sita in Falcone (ME), Via Nazionale, n°279, esercitando entrambi la potestà sulla stessa, con l'impegno, altresì, di educarla e istruirla;
2. la minore continuerà a vivere presso la predetta abitazione con la madre, la quale favorirà al sig. le visite alla figlioletta;
Pt_1
3. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1 liberamente, previo avviso concordato con il genitore collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore con specifico divieto di pernottamento;
2 4. alla stessa maniera per le vacanze estive, la cui regolamentazione verrà rideterminata dopo il compimento di tre anni della figlioletta minore, previo concordato tra i medesimi genitori coaffidatari;
per le festività di Natale e Capodanno, alternativamente ed interscambiando la compresenza della minore per la festività di ogni anno venturo, così come per Pasqua e Lunedì di Pasqua nonché per pranzo/cena in riferimento al Compleanno ed all'Onomastico, sempre alternativamente;
5. i beni, regalie, doni e simili ricevuti dalla figlioletta Per_1 ben noti ai genitori, saranno conservati presso il domicilio della madre;
6. il sig. ha assunto un doppio prestito personale Parte_1 per ristrutturazione del bagno ed il battesimo della figlioletta che importa un esborso complessivo mensile di euro 370,00 Per_1 di cui l'ultimo verrà estinto nel 2028;
7. il sig. al tempo della convivenza, avendo trattenuto per Pt_1 necessità personali, l'importo di € 700,00, provento di regalie alla figlia in occasione del suo battesimo, si obbliga a consegnare alla sig.ra al deposito di detto ricorso, il superiore importo Pt_2 affinchè la medesima, come già concordato con il possa Pt_1 aprire un libretto risparmi intestato alla minore presso Poste Italiane;
8. in caso di malattia della figlia, il padre potrà farle visita, previo accordo telefonico. I ricorrenti, inoltre, hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore;
9. ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa in accordo tra i due genitori;
10. Per il mantenimento della minore i ricorrenti Per_1 convengono che il sig. che lavora nel settore Parte_1 dell'edilizia, verserà alla sig.ra Parte_2 casalinga la somma mensile di € 200,00 duecento/00 (con
3 rivalutazione annuale Istat) entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento;
11. Le spese scolastiche, mediche non mutuabili, sportive e ludiche e, comunque, quelle straordinarie e imprevedibili (asilo nido, gite, visite specialistiche, cure mediche) sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. I ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità, valida anche per l'espatrio.» Tale accordo, raggiunto dalle parti, merita di essere recepito e omologato, in quanto conforme al preminente interesse della minore e non contrario a norme imperative o di ordine pubblico. Alla luce della completezza e dell'equilibrio dell'accordo raggiunto, nonché della tenera età della minore, non si ravvisa la necessità di procedere alla sua audizione. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 59/2025 R.G.V.G., così provvede:
- dispone che i rapporti tra i genitori e con la figlia minore Per_2 siano regolati secondo le condizioni indicate e trascritte
[...] nella parte motiva della presente sentenza, che qui si intendono integralmente richiamate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice rel. Il presidente Serena Andaloro Mario Samperi
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