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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/03/2024, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1534/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 26/03/2024 ad ore 10:25 innanzi alla dr.ssa Raffaella Brogi, sono comparsi:
l'avv. ROMINA SESTINI la quale dichiara sotto la propria responsabilità di sostituire avv. CIPRIANI MICHELE per Parte_1
Per l'avv. PAOLA TOGNINI. CP_1
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. SESTINI conclude come in atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza n. 240/2023 del Giudice di Pace di e per l'effetto la modifica del CP_1 verbale di contestazione elevato nei confronti dell'appellante, con condanna del al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del Parte_2 procuratore antistatario. L'avv. TOGNINI conclude come da comparsa di costituzione e risposta. Entrambe le parti si riportano alle argomentazioni contenute nei rispettivi atti e si allontanano, rinunciando ad assistere alla lettura del dispositivo. La Giudice, esauriti gli incombenti d'udienza, si ritira in camera di consiglio, in esito alla quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, in assenza delle parti alle ore 12:15.
La Giudice
dott. Raffaella Brogi
Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Raffaella Brogi ha pronunciato ex art. 7 D.lgs. n. 150 del 2011, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1534/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIPRIANI MICHELE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOGLI CP_1 P.IVA_1
STEFANIA CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Premesso che ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
240/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 24 maggio 2023, con la CP_1 quale è stato così deciso: “respinge l'opposizione e conferma i verbali impugnati, rideterminando le sanzioni nel mino edittale”, determinando tale minimo in €. 5.100,00 anzichè in €. 2.257,00.”;
La parte appellante ha esposto di aver proposto davanti al giudice di prime cure opposizione ex art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981, chiedendo l'annullamento dei seguenti verbali:
1) verbale S 428858 del 11.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del nei confronti di quale conducente del Parte_2 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , avente per oggetto la contestazione Org_1 della violazione dell'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1993 (d'ora in poi CDS) e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 2 di 8 5.100,00, perché “in data 07.02.2023 alle ore 12.30 in Via Primo Maggio, intersezione Via Balsanti il conducente circolava alla guida del predetto veicolo, senza essere munito di idonea patente di guida perché mai conseguita, rimanendo coinvolto in sinistro stradale n. 159/23; si dà atto che il veicolo risultava essere un ciclomotore in quanto sviluppava, in seguito ad accertamento tecnico, una velocità superiore a 6 km/h”, notificato il 11.02.2023; 2) verbale S 503691 del 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del di nei confronti di quale conducente di un CP_1 CP_1 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , avente per oggetto la contestazione Org_1 della violazione dell'art. 193, comma 2, CDS perché circolava alla guida di presunto ciclomotore elettrico senza copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
€. 866,00, notificato il 11.02.2023;
3) verbale S 503693 del 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di nei confronti di quale conducente di un CP_1 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , avente per oggetto la contestazione Org_1 della violazione dell'art. 171, commi 2 e 3, CDS perché circolava alla guida di un (presunto) ciclomotore elettrico senza indossare il casco protettivo e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 83,00, notificato il 11.02.2023;
4) verbale S 503690 del 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di nei confronti di quale conducente di un CP_1 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , avente per oggetto la contestazione Org_1 della violazione dell'art. 97, commi 7 e 14, CDS perché circolava alla guida di un (presunto) ciclomotore elettrico senza carta di circolazione, notificato il 11.02.2023;
5) verbale di sequestro amministrativo 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del nei confronti di CP_1 Pt_2 Parte_1 quale conducente di un ciclomotore elettrico marca , per presunta Org_1 violazione dell'art. 97 CDS;
6) verbale di sequestro amministrativo 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del nei confronti di CP_1 Pt_2 Parte_1 quale conducente di un ciclomotore elettrico marca , per presunta Org_1 violazione dell'art.193 CDS;
7/8) verbali di fermo amministrativo 09.02.2023 e 11.02.2023 elevati dalla Polizia Municipale del Comune di nei confronti di quale conducente di presunto CP_1 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , per presunta violazione dell'art.171 Org_1
CDS e 116 CDS. Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 3 di 8 Il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione, ha evidenziato, in merito all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione dell'art. 115, comma 16, CDS di cui al verbale nr. S 428858 elevato il 11.02.2023 che “nessun errore è rilevabile nella determinazione della sanzione relativa alla contestata violazione della guida senza patente. Infatti in seguito all'intervenuta depenalizzazione della fattispecie la condotta in questione non è più punibile con l'ammenda da €.
2.257 a €.
9.032 ma con una sanzione pecuniaria da €.
5.100 a 3.599 per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 5.100”. La parte appellante ha proposto un unico motivo d'appello, incentrato sulla violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, CDS, in relazione all'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione di tale norma a mezzo del verbale S 428858 dell'11.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del . Ad avviso di parte appellante, infatti, la Parte_2 depenalizzazione del reato di guida senza patente che, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 8/2016, era punito con l'ammenda da € 2.257 ad € 9.031, non comporta che alla violazione di cui all'art. 116, comma 15, d. lgs. 285/1992, pur depenalizzata, consegua l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 30.000, in considerazione di quanto previsto nella lettera b) dell'art. 1, comma 5, d. lgs. 8/2016 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo ad € 20.000. Deve, infatti, trovare applicazione il principio generale di specialità stabilito dall'art. 9 della legge 24.11.1981 n.689 in materia di depenalizzazione, secondo il quale “quando uno stesso fatto è punito da una sanzione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.” L'art. 12 della L. 689/1981 precisa l'ambito di applicazione della L. 689/1981, stabilendo che “le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”. La previsione generale, contenuta nell'art. 1, comma 1, d. lgs, 8/2016 di sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria per tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda deve essere contemperata con la previsione del criterio di specialità di cui agli art.li 9 e 12 della L. 689/1981, nel caso in questione da ritenersi prevalente, riguardando le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tanto che sia prevista in sostituzione di una sanzione penale tanto che non sia prevista in sostituzione di una sanzione penale. Ad avviso di parte appellante, quindi, poiché la guida senza patente in base Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 4 di 8 all'art. 116, comma 15, CDS, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 8/2016, era punita con la sanzione penale dell'ammenda da € 2.257 a € 9.032, tale norma, in quanto più favorevole, deve trovare applicazione – in base al combinato disposto degli artt. 9 e 12 l. n. 689 del 1981 – in luogo della più gravosa sanzione pecuniaria contenuta nella norma generale dell'art. 1 comma 5, lett. b), d. lgs. n. 8 del 2016 che stabilisce una sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo ad €. 20.000. Anche le circostanze in cui si è concretata la condotta della parte appellante portano a propendere per l'applicazione della sanzione nel minimo edittale. Difatti, il sig. - cittadino straniero in possesso di permesso di Pt_1 soggiorno per protezione speciale, in fase di rinnovo - ha scarsa conoscenza della lingua italiana e ignorava, quindi, che la legge non consentisse la guida di biciclette elettriche ove siano qualificate come ciclomotori in relazione alla potenza del motore elettrico e della velocità raggiungibile. Era, quindi, in buona fede nel ritenere che la sua condotta fosse legittima. In mancanza di dolo, anche la colpa è attenuata dalla convinzione del trasgressore di non aver necessità della patente di guida per poter condurre quella che riteneva una bicicletta elettrica e non un ciclomotore. Occorre tener conto anche del basso grado di scolarizzazione di della scarsa conoscenza della lingua italiana e della complessità Parte_1 della disciplina che regolamenta l'obbligo di munirsi dei permessi di guida per la circolazione dei veicoli in Italia, laddove come nel caso di specie l'uso delle biciclette elettriche, abbia avuto recente impatto sulla normativa della circolazione stradale. È infatti pacifico che in base all'art. 11 della L. 689/1981 “la determinazione di una sanzione fissata tra un minimo ed un massimo edittale deve essere operata avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche” (Cass. Civ. 1269/2006; Cons. Stato Sez. VI 1435/2010). A tal fine la parte appellante ha anche richiamato l'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011.
Rilevato che si è costituito il , il quale ha evidenziato Parte_2 che in seguito alla entrata in vigore del d.lgs 8/2016, che ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, la fattispecie di “guida senza patente”, che non costituisce più un reato, è punita con la sola sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 30.000. La sanzione penale è rimasta solo per il caso di recidiva infrabiennale ed è quella indicata, quale ammenda, dall'art.116, comma 15, a cui peraltro consegue anche l'arresto fino ad un anno, in quanto reato contravvenzionale. Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 5 di 8 L'art. 116, comma 15, CDS non può trovare applicazione solo sotto il profilo dell'ammontare della sanzione, come ex adverso richiesto, e ciò non solo perché tale norma, ormai superata dalla successiva disciplina normativa, non è, in parte qua, più in vigore, ma anche perché la determinazione del quantum della sanzione è comunque strettamente correlata alla tipologia della sanzione stessa (ammenda), e quindi al disvalore e rilevanza del fatto che con la stessa si intende sanzionare.
Ritenuto che il presente appello riguarda la sanzione applicata con il verbale S 428858 del 11.02.2023 in relazione alla violazione dell'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (d'ora in poi CDS), con la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.100,00, perché “in data 07.02.2023 alle ore 12.30 in Via Primo Maggio, intersezione Via Balsanti il conducente circolava alla guida del predetto veicolo, senza essere munito di idonea patente di guida perché mai conseguita, rimanendo coinvolto in sinistro stradale n. 159/23; si dà atto che il veicolo risultava essere un ciclomotore in quanto sviluppava, in seguito ad accertamento tecnico, una velocità superiore a 6 km/h”, notificato il 11.02.2023. L'unico motivo d'appello proposto dal sig. riguarda l'omessa Pt_1 applicazione dell'art. 116, comma 5, CDS, ritenuta norma speciale più favorevole rispetto alla previsione risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 1 l. n. 8 del 2016. Mentre la sentenza impugnata applica la sanzione minima prevista nell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 8 del 2016, la parte appellante invoca l'applicazione della lex mitior contenuta nell'art. 116, comma 16, CDS. Tale motivo d'appello è tuttavia infondato. L'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016 ha, infatti, previsto che: “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.” L'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 8 del 2016 prevede, a sua volta, che: “La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.” L'art. 116, comma 15, CDS prevedeva, a sua volta, che: “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 6 di 8 comma è competente il tribunale in composizione monocratica.” È evidente come il reato di guida senza patente – ad esclusione dell'ipotesi di recidiva v. Cass. pen. n. 23977 del 2023 – sia stato depenalizzato e che trovi, quindi, applicazione la sanzione prevista nell'art. 1, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 8 del 2016. La depenalizzazione porta ad escludere che nel caso de quo venga in rilievo un concorso di norme da regolare secondo il principio di specialità evocato dalla parte appellante, richiamando l'art. 9 l. n. 689 del 1981 (“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.”). La depenalizzazione è infatti incompatibile con il cd. concorso apparente di norme che – come prevede lo stesso art. 9 l. n. 689 cit. – si incentra sull'astratta possibilità di sussumere una determinata fattispecie sotto l'ambito di applicazione di più norme. Difatti, la norma che prevede la sanzione amministrativa va a sostituirsi alla norma penale (che non regola più la condotta astrattamente illecita e le relative conseguenze) e non può essere, pertanto, in conflitto quest'ultima. La depenalizzazione nel far venir meno la rilevanza penale di una determinata condotta porta con sé inevitabilmente anche la pena comminata astrattamente per quest'ultima, lasciando spazio, in via esclusiva, nel caso di specie alla sola sanzione amministrativa prevista nell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 8 del 2016.
Considerato che
il giudice di prime cure ha applicato la sanzione nella misura minima prevista nella norma appena richiamata non vi è alcuno spazio interpretativo per poter valutare la pretesa minor gravità della condotta tenuta dall'odierna parte appellante. Alla luce di quanto sin qui evidenziato l'appello è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente procedimento, così come liquidate in dispositivo, prendendo quale valore quello relativo all'ammontare della sanzione irrogata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello avverso la sentenza n. 240/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 24 maggio 2023; CP_1
Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 7 di 8 condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente procedimento liquidate in € 1.000, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.; dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento di una somma corrispondente all'ammontare del contributo unificato e manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.
Si comunichi.
Prato, 26/03/2024
La Giudice dott. Raffaella Brogi
Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1534/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 26/03/2024 ad ore 10:25 innanzi alla dr.ssa Raffaella Brogi, sono comparsi:
l'avv. ROMINA SESTINI la quale dichiara sotto la propria responsabilità di sostituire avv. CIPRIANI MICHELE per Parte_1
Per l'avv. PAOLA TOGNINI. CP_1
La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. SESTINI conclude come in atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza n. 240/2023 del Giudice di Pace di e per l'effetto la modifica del CP_1 verbale di contestazione elevato nei confronti dell'appellante, con condanna del al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del Parte_2 procuratore antistatario. L'avv. TOGNINI conclude come da comparsa di costituzione e risposta. Entrambe le parti si riportano alle argomentazioni contenute nei rispettivi atti e si allontanano, rinunciando ad assistere alla lettura del dispositivo. La Giudice, esauriti gli incombenti d'udienza, si ritira in camera di consiglio, in esito alla quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, in assenza delle parti alle ore 12:15.
La Giudice
dott. Raffaella Brogi
Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. Raffaella Brogi ha pronunciato ex art. 7 D.lgs. n. 150 del 2011, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1534/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CIPRIANI MICHELE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOGLI CP_1 P.IVA_1
STEFANIA CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Premesso che ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
240/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 24 maggio 2023, con la CP_1 quale è stato così deciso: “respinge l'opposizione e conferma i verbali impugnati, rideterminando le sanzioni nel mino edittale”, determinando tale minimo in €. 5.100,00 anzichè in €. 2.257,00.”;
La parte appellante ha esposto di aver proposto davanti al giudice di prime cure opposizione ex art. 22 e 23 l. n. 689 del 1981, chiedendo l'annullamento dei seguenti verbali:
1) verbale S 428858 del 11.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del nei confronti di quale conducente del Parte_2 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , avente per oggetto la contestazione Org_1 della violazione dell'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1993 (d'ora in poi CDS) e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 2 di 8 5.100,00, perché “in data 07.02.2023 alle ore 12.30 in Via Primo Maggio, intersezione Via Balsanti il conducente circolava alla guida del predetto veicolo, senza essere munito di idonea patente di guida perché mai conseguita, rimanendo coinvolto in sinistro stradale n. 159/23; si dà atto che il veicolo risultava essere un ciclomotore in quanto sviluppava, in seguito ad accertamento tecnico, una velocità superiore a 6 km/h”, notificato il 11.02.2023; 2) verbale S 503691 del 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del di nei confronti di quale conducente di un CP_1 CP_1 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , avente per oggetto la contestazione Org_1 della violazione dell'art. 193, comma 2, CDS perché circolava alla guida di presunto ciclomotore elettrico senza copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di
€. 866,00, notificato il 11.02.2023;
3) verbale S 503693 del 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di nei confronti di quale conducente di un CP_1 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , avente per oggetto la contestazione Org_1 della violazione dell'art. 171, commi 2 e 3, CDS perché circolava alla guida di un (presunto) ciclomotore elettrico senza indossare il casco protettivo e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 83,00, notificato il 11.02.2023;
4) verbale S 503690 del 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di nei confronti di quale conducente di un CP_1 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , avente per oggetto la contestazione Org_1 della violazione dell'art. 97, commi 7 e 14, CDS perché circolava alla guida di un (presunto) ciclomotore elettrico senza carta di circolazione, notificato il 11.02.2023;
5) verbale di sequestro amministrativo 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del nei confronti di CP_1 Pt_2 Parte_1 quale conducente di un ciclomotore elettrico marca , per presunta Org_1 violazione dell'art. 97 CDS;
6) verbale di sequestro amministrativo 09.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del nei confronti di CP_1 Pt_2 Parte_1 quale conducente di un ciclomotore elettrico marca , per presunta Org_1 violazione dell'art.193 CDS;
7/8) verbali di fermo amministrativo 09.02.2023 e 11.02.2023 elevati dalla Polizia Municipale del Comune di nei confronti di quale conducente di presunto CP_1 Parte_1 ciclomotore elettrico marca , per presunta violazione dell'art.171 Org_1
CDS e 116 CDS. Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 3 di 8 Il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione, ha evidenziato, in merito all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione dell'art. 115, comma 16, CDS di cui al verbale nr. S 428858 elevato il 11.02.2023 che “nessun errore è rilevabile nella determinazione della sanzione relativa alla contestata violazione della guida senza patente. Infatti in seguito all'intervenuta depenalizzazione della fattispecie la condotta in questione non è più punibile con l'ammenda da €.
2.257 a €.
9.032 ma con una sanzione pecuniaria da €.
5.100 a 3.599 per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 5.100”. La parte appellante ha proposto un unico motivo d'appello, incentrato sulla violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, CDS, in relazione all'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la violazione di tale norma a mezzo del verbale S 428858 dell'11.02.2023 elevato dalla Polizia Municipale del . Ad avviso di parte appellante, infatti, la Parte_2 depenalizzazione del reato di guida senza patente che, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 8/2016, era punito con l'ammenda da € 2.257 ad € 9.031, non comporta che alla violazione di cui all'art. 116, comma 15, d. lgs. 285/1992, pur depenalizzata, consegua l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 30.000, in considerazione di quanto previsto nella lettera b) dell'art. 1, comma 5, d. lgs. 8/2016 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo ad € 20.000. Deve, infatti, trovare applicazione il principio generale di specialità stabilito dall'art. 9 della legge 24.11.1981 n.689 in materia di depenalizzazione, secondo il quale “quando uno stesso fatto è punito da una sanzione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.” L'art. 12 della L. 689/1981 precisa l'ambito di applicazione della L. 689/1981, stabilendo che “le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”. La previsione generale, contenuta nell'art. 1, comma 1, d. lgs, 8/2016 di sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria per tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda deve essere contemperata con la previsione del criterio di specialità di cui agli art.li 9 e 12 della L. 689/1981, nel caso in questione da ritenersi prevalente, riguardando le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tanto che sia prevista in sostituzione di una sanzione penale tanto che non sia prevista in sostituzione di una sanzione penale. Ad avviso di parte appellante, quindi, poiché la guida senza patente in base Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 4 di 8 all'art. 116, comma 15, CDS, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 8/2016, era punita con la sanzione penale dell'ammenda da € 2.257 a € 9.032, tale norma, in quanto più favorevole, deve trovare applicazione – in base al combinato disposto degli artt. 9 e 12 l. n. 689 del 1981 – in luogo della più gravosa sanzione pecuniaria contenuta nella norma generale dell'art. 1 comma 5, lett. b), d. lgs. n. 8 del 2016 che stabilisce una sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo ad €. 20.000. Anche le circostanze in cui si è concretata la condotta della parte appellante portano a propendere per l'applicazione della sanzione nel minimo edittale. Difatti, il sig. - cittadino straniero in possesso di permesso di Pt_1 soggiorno per protezione speciale, in fase di rinnovo - ha scarsa conoscenza della lingua italiana e ignorava, quindi, che la legge non consentisse la guida di biciclette elettriche ove siano qualificate come ciclomotori in relazione alla potenza del motore elettrico e della velocità raggiungibile. Era, quindi, in buona fede nel ritenere che la sua condotta fosse legittima. In mancanza di dolo, anche la colpa è attenuata dalla convinzione del trasgressore di non aver necessità della patente di guida per poter condurre quella che riteneva una bicicletta elettrica e non un ciclomotore. Occorre tener conto anche del basso grado di scolarizzazione di della scarsa conoscenza della lingua italiana e della complessità Parte_1 della disciplina che regolamenta l'obbligo di munirsi dei permessi di guida per la circolazione dei veicoli in Italia, laddove come nel caso di specie l'uso delle biciclette elettriche, abbia avuto recente impatto sulla normativa della circolazione stradale. È infatti pacifico che in base all'art. 11 della L. 689/1981 “la determinazione di una sanzione fissata tra un minimo ed un massimo edittale deve essere operata avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche” (Cass. Civ. 1269/2006; Cons. Stato Sez. VI 1435/2010). A tal fine la parte appellante ha anche richiamato l'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011.
Rilevato che si è costituito il , il quale ha evidenziato Parte_2 che in seguito alla entrata in vigore del d.lgs 8/2016, che ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, la fattispecie di “guida senza patente”, che non costituisce più un reato, è punita con la sola sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 30.000. La sanzione penale è rimasta solo per il caso di recidiva infrabiennale ed è quella indicata, quale ammenda, dall'art.116, comma 15, a cui peraltro consegue anche l'arresto fino ad un anno, in quanto reato contravvenzionale. Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 5 di 8 L'art. 116, comma 15, CDS non può trovare applicazione solo sotto il profilo dell'ammontare della sanzione, come ex adverso richiesto, e ciò non solo perché tale norma, ormai superata dalla successiva disciplina normativa, non è, in parte qua, più in vigore, ma anche perché la determinazione del quantum della sanzione è comunque strettamente correlata alla tipologia della sanzione stessa (ammenda), e quindi al disvalore e rilevanza del fatto che con la stessa si intende sanzionare.
Ritenuto che il presente appello riguarda la sanzione applicata con il verbale S 428858 del 11.02.2023 in relazione alla violazione dell'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992 (d'ora in poi CDS), con la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.100,00, perché “in data 07.02.2023 alle ore 12.30 in Via Primo Maggio, intersezione Via Balsanti il conducente circolava alla guida del predetto veicolo, senza essere munito di idonea patente di guida perché mai conseguita, rimanendo coinvolto in sinistro stradale n. 159/23; si dà atto che il veicolo risultava essere un ciclomotore in quanto sviluppava, in seguito ad accertamento tecnico, una velocità superiore a 6 km/h”, notificato il 11.02.2023. L'unico motivo d'appello proposto dal sig. riguarda l'omessa Pt_1 applicazione dell'art. 116, comma 5, CDS, ritenuta norma speciale più favorevole rispetto alla previsione risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 1 l. n. 8 del 2016. Mentre la sentenza impugnata applica la sanzione minima prevista nell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 8 del 2016, la parte appellante invoca l'applicazione della lex mitior contenuta nell'art. 116, comma 16, CDS. Tale motivo d'appello è tuttavia infondato. L'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016 ha, infatti, previsto che: “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.” L'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 8 del 2016 prevede, a sua volta, che: “La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.” L'art. 116, comma 15, CDS prevedeva, a sua volta, che: “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 6 di 8 comma è competente il tribunale in composizione monocratica.” È evidente come il reato di guida senza patente – ad esclusione dell'ipotesi di recidiva v. Cass. pen. n. 23977 del 2023 – sia stato depenalizzato e che trovi, quindi, applicazione la sanzione prevista nell'art. 1, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 8 del 2016. La depenalizzazione porta ad escludere che nel caso de quo venga in rilievo un concorso di norme da regolare secondo il principio di specialità evocato dalla parte appellante, richiamando l'art. 9 l. n. 689 del 1981 (“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.”). La depenalizzazione è infatti incompatibile con il cd. concorso apparente di norme che – come prevede lo stesso art. 9 l. n. 689 cit. – si incentra sull'astratta possibilità di sussumere una determinata fattispecie sotto l'ambito di applicazione di più norme. Difatti, la norma che prevede la sanzione amministrativa va a sostituirsi alla norma penale (che non regola più la condotta astrattamente illecita e le relative conseguenze) e non può essere, pertanto, in conflitto quest'ultima. La depenalizzazione nel far venir meno la rilevanza penale di una determinata condotta porta con sé inevitabilmente anche la pena comminata astrattamente per quest'ultima, lasciando spazio, in via esclusiva, nel caso di specie alla sola sanzione amministrativa prevista nell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 8 del 2016.
Considerato che
il giudice di prime cure ha applicato la sanzione nella misura minima prevista nella norma appena richiamata non vi è alcuno spazio interpretativo per poter valutare la pretesa minor gravità della condotta tenuta dall'odierna parte appellante. Alla luce di quanto sin qui evidenziato l'appello è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente procedimento, così come liquidate in dispositivo, prendendo quale valore quello relativo all'ammontare della sanzione irrogata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello avverso la sentenza n. 240/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 24 maggio 2023; CP_1
Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 7 di 8 condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente procedimento liquidate in € 1.000, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.a.; dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento di una somma corrispondente all'ammontare del contributo unificato e manda alla cancelleria per i relativi adempimenti.
Si comunichi.
Prato, 26/03/2024
La Giudice dott. Raffaella Brogi
Tribunale di Prato R.G. n. 1534/2023 pagina 8 di 8