Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1884/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Barbera, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Augello, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: procedura di stabilizzazione – criteri di priorità
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.06.2024, l'odierno ricorrente chiede – anche previa disapplicazione della deliberazione n. 759 del 16.04.2024 e/o previo annullamento dell'assunzione eventualmente disposta dei tre candidati ivi dichiarati vincitori – dichiararsi il proprio diritto ad essere individuato quale candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 268, della legge n. 234/2021 e della priorità riconosciuta dal punto 3) del protocollo d'intesa del 31.03.2023 e dal punto 3) dei criteri di priorità previsti dall'avviso pubblico indetto dall' con Controparte_1
deliberazione n. 206 del 30.01.2024 per la copertura di tre posti con il profilo di assistente tecnico informatico;
per l'effetto, chiede accertarsi il proprio diritto ad essere stabilizzato e a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di assistente tecnico informatico
Si è costituita in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_1 il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
______________________
Preliminarmente, occorre rilevare come non risulti condivisibile il difetto di giurisdizione eccepito dall'Azienda resistente, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. 21 dicembre 2021, n. 40953), “in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie
"relative all'assunzione" del personale ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere".
Tanto premesso, va osservato che, con deliberazione n. 206 del 30.01.2024 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), l' ha indetto un “avviso pubblico per Controparte_1 la stabilizzazione del personale dell'area del comparto in attuazione dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30/12/2021 e s.m.i., della legge n. 14 del 24/02/2023 e s.m.i. e dei criteri di priorità di cui al protocollo d'intesa del 31/3/2023, come integrati da direttiva assessoriale prot. n. 43887 del 04/08/2023”, richiedendo per i candidati di “essere stati reclutati da Enti del Servizio Sanitario
Nazionale a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art.
2- ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, anche con contratti di lavoro flessibile, e anche non più in servizio” e di “avere maturato alla data di scadenza del bando alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31/01/2020 e il 31/12/2022” e specificando altresì quali criteri di priorità “
1. essere, al momento della pubblicazione dell'avviso, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l' e di Controparte_1 possedere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023; 2. in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al dipendente reclutato con contratto di lavoro subordinato a seguito di selezione pubblica anche non più in servizio e che abbia maturato presso l'Azienda procedente i requisiti previsti dalla normativa in argomento;
3. in subordine, la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio, reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge anche con contratti di diversa tipologia purché sia prevalente il periodo maturato nel profilo oggetto di stabilizzazione con contratto a tempo determinato;
4. in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica. In tale ambito potranno essere positivamente valutate le idoneità di candidati conseguite a seguito di selezione pubblica anche a tempo determinato (ivi compresa quella ex art. 15 octies D.Lgs. n. 502/1992), espletate secondo i criteri sopra richiamati, in Aziende o Enti del SSN, con una graduatoria valida ed efficace, ed in ogni caso, approvata in data non anteriore al 01/01/2021, nella medesima qualifica e profilo professionale per cui si concorre alla procedura di stabilizzazione;
5. in subordine, al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'azienda procedente previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica”, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa siglato tra l'Assessorato Regionale delle Salute e le organizzazioni sindacali in data 31.03.2023 (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Sulla scorta di tali previsioni, l'Azienda resistente, con deliberazione n. 716 del 9.04.2024 (cfr. doc.
4 del fascicolo di parte ricorrente), procedeva, quindi, all'esclusione dei candidati che non erano risultati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto avviso di stabilizzazione e, a seguire, con deliberazione n. 759 del 16.04.2024 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), dichiarava i candidati e vincitori della selezione di Persona_1 Persona_2 Persona_3
stabilizzazione nel profilo di assistente tecnico informatico.
Ciò detto, passando al merito delle doglianze prospettate in ricorso, giova evidenziarsi che se da un lato, come peraltro precisato dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot. n. 27516 del
10.06.2024 (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte resistente), nel terzo criterio di priorità del protocollo d'intesa siglato tra l'Assessorato Regionale delle Salute e le organizzazioni sindacali “possono rientrare esclusivamente quanti abbiano maturato il requisito della stabilizzazione con entrambe le tipologie contrattuali (tempo determinato e flessibile) le quali, pertanto, devono coesistere e non porsi in rapporto di alternatività l'una rispetto all'altra”, dall'altro la sola stipulazione di un contratto a tempo determinato tra l'odierno ricorrente e l' Controparte_2 non può essere ritenuta sufficiente ai fini dell'applicazione, in favore dello stesso, del terzo criterio di priorità.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 16 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo