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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3528/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3528/2017 promossa da:
, in persona del Curatore dott. , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. MEDAGLIA SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 29 - FIRENZEpresso il difensore avv. MEDAGLIA SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRAO VINCENZO. , elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 2 20124 MILANOpresso il difensore avv. SERRAO
VINCENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, accertati i fatti descritti in premessa, dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F, nei confronti del , il Parte_1 pagamento effettuato dalla società tramite il sig. alla società Parte_1 CP_2 [...]
(P.I. , revocare il suddetto pagamento e per l'effetto condannare la CP_3 P.IVA_1 convenuta al pagamento della somma di €. 2.728,61= in favore del . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze legali.
Per parte convenuta: Nel merito: respingere le domande di accertamento e di condanna avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con il favore delle spese.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il in persona del Curatore, ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 67 co. 2 legge fallimentare, il pagamento eseguito dalla tramite il sig. in favore della con Parte_1 CP_2 CP_1 la conseguente revoca di detto pagamento e condanna della convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 2.728,61.
pagina 1 di 3 A fondamento della domanda ha allegato: che il Curatore aveva constatato, dall'esame della documentazione della società fallita (dichiarata con sentenza del Tribunale di Firenze n. 189 del 3.8.2016), che la aveva effettuato un pagamento di Euro 2.728,61, tramite il sig. Parte_1 CP_2
in favore della a saldo di utenze per l'energia elettrica scadute;
che tale
[...] CP_1 pagamento costituiva un atto dispositivo del patrimonio, revocabile ex art. 67 co. 2 della legge fallimentare, in quanto compiuto nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ossia in data
6.7.2016, quando lo stato di decozione della era conoscibile da parte della convenuta e, in Parte_1 ogni caso, assolutamente noto, in virtù delle plurime ingiunzioni di pagamento e procedure esecutive intraprese nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato che il pagamento in proprio favore, CP_1 di cui parte attrice ha domanda la revoca, sia stato eseguito da e sia imputabile ad un debito Parte_1 di competenza della società fallita. Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che il bonifico di pagamento, privo di riferimento ad un debito proprio di , sia stato eseguito dal sig. Pt_1
soggetto privo di alcuna relazione con la compagine sociale di CP_2 Parte_1
Ha poi contestato di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della sia all'epoca Parte_1 del pagamento che in precedenza, ed ha eccepito come, in ogni caso, per il pagamento di cui è causa opererebbe l'esimente di cui all'art. 67 comma 3 legge fallimentare e, pertanto, sarebbe non revocabile.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti in giudizio e con l'assunzione di prova testimoniale, quindi è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 67 comma 2 delle legge fallimentare assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore”.
La scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (cfr. Cass. n. 8827/2011). Pertanto, la prova della scientia decotionis si raggiunge anche quando la probabilità della stessa trovi fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, culturali) nelle quali si è trovato concretamente ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione (cfr. Cass. n.
27070/2022).
Nel caso di specie, il pagamento della somma di Euro 2.728,51, avvenuto a saldo di utenze per l'energia elettrica scadute, è stato eseguito con bonifico in data 6.7.2016, mentre il fallimento della società attrice è stato dichiarato in data 3.8.2016: il suddetto pagamento è, pertanto, incontestabilmente avvenuto nel c.d. periodo sospetto.
Inoltre, detto pagamento non ha riguardato la scadenza ordinaria della fattura emessa dalla CP_1
ma a saldo di più fatture già scadute, da terzo soggetto, sig. infatti, sempre nel
[...] CP_2 periodo c.d. sospetto, e, precisamente, in data 21.6.2016, la aveva concluso una cessione di Parte_1 azienda in favore della di cui era legale rappresentante, la quale aveva poi CP_4 CP_2 provveduto ad eseguire alcune poste di debito relative all'azienda sorte prima della cessione e, in particolare, aveva ottemperato al pagamento della somma di Euro 2.728,61 a saldo della bolletta relativa all'utenza dell'energia elettrica. La circostanza è documentalmente provata dalla quietanza di pagamento rilasciata da in data 25.7.2016 (doc. 5 parte attrice) e confermata in sede di Parte_1 escussione testimoniale dal sig. (v. verbale udienza 7.2.2024). CP_2
pagina 2 di 3 Ne discende che risulta comprovato che un terzo soggetto abbia eseguito il pagamento per conto di con denaro di quest'ultima, in quanto, dalla quietanza di pagamento del 25.7.2016, risulta Parte_1 che la rata del prezzo della compravendita dell'azienda, scadente il successivo 30.9.2016, sarebbe stata compensata e saldata a fronte del pagamento, e di altri, effettuati.
Il pagamento effettuato con le modalità sopra descritte deve, pertanto, qualificarsi come anormale, in quanto il pagamento contrattualmente convenuto tra e era quello Parte_1 CP_1 dell'addebito in conto corrente, come risulta dalla fattura avente scadenza il 25.1.2016; inoltre dalle fatture scadute risulta “un perdurare stato di morosità” della evidenziato dalla la Parte_1 CP_1 quale, conseguentemente, era ben a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, avendo anche accettato una forma di pagamento diversa da quella contrattualmente pattuita.
La circostanza esclude anche l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 67 co. 3 legge fallimentare, essendo escluso, per le ragioni sopra evidenziate, che si sia trattato di pagamento avvenuto “nei termini d'uso”.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA inefficace nei confronti del Parte_1 il pagamento effettuato in favore di di Euro 2.728,51, tramite il sig. CP_1 CP_2
CONDANNA la a corrispondere alla curatela fallimentare la somma di Euro 2.728,51. CP_1
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi ed in Euro 135,85 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3528/2017 promossa da:
, in persona del Curatore dott. , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. MEDAGLIA SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA BONIFACIO LUPI 29 - FIRENZEpresso il difensore avv. MEDAGLIA SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRAO VINCENZO. , elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 2 20124 MILANOpresso il difensore avv. SERRAO
VINCENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, accertati i fatti descritti in premessa, dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F, nei confronti del , il Parte_1 pagamento effettuato dalla società tramite il sig. alla società Parte_1 CP_2 [...]
(P.I. , revocare il suddetto pagamento e per l'effetto condannare la CP_3 P.IVA_1 convenuta al pagamento della somma di €. 2.728,61= in favore del . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze legali.
Per parte convenuta: Nel merito: respingere le domande di accertamento e di condanna avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con il favore delle spese.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il in persona del Curatore, ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 sentir dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 67 co. 2 legge fallimentare, il pagamento eseguito dalla tramite il sig. in favore della con Parte_1 CP_2 CP_1 la conseguente revoca di detto pagamento e condanna della convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 2.728,61.
pagina 1 di 3 A fondamento della domanda ha allegato: che il Curatore aveva constatato, dall'esame della documentazione della società fallita (dichiarata con sentenza del Tribunale di Firenze n. 189 del 3.8.2016), che la aveva effettuato un pagamento di Euro 2.728,61, tramite il sig. Parte_1 CP_2
in favore della a saldo di utenze per l'energia elettrica scadute;
che tale
[...] CP_1 pagamento costituiva un atto dispositivo del patrimonio, revocabile ex art. 67 co. 2 della legge fallimentare, in quanto compiuto nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ossia in data
6.7.2016, quando lo stato di decozione della era conoscibile da parte della convenuta e, in Parte_1 ogni caso, assolutamente noto, in virtù delle plurime ingiunzioni di pagamento e procedure esecutive intraprese nei suoi confronti.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato che il pagamento in proprio favore, CP_1 di cui parte attrice ha domanda la revoca, sia stato eseguito da e sia imputabile ad un debito Parte_1 di competenza della società fallita. Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che il bonifico di pagamento, privo di riferimento ad un debito proprio di , sia stato eseguito dal sig. Pt_1
soggetto privo di alcuna relazione con la compagine sociale di CP_2 Parte_1
Ha poi contestato di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della sia all'epoca Parte_1 del pagamento che in precedenza, ed ha eccepito come, in ogni caso, per il pagamento di cui è causa opererebbe l'esimente di cui all'art. 67 comma 3 legge fallimentare e, pertanto, sarebbe non revocabile.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti in giudizio e con l'assunzione di prova testimoniale, quindi è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 67 comma 2 delle legge fallimentare assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore”.
La scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (cfr. Cass. n. 8827/2011). Pertanto, la prova della scientia decotionis si raggiunge anche quando la probabilità della stessa trovi fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, culturali) nelle quali si è trovato concretamente ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione (cfr. Cass. n.
27070/2022).
Nel caso di specie, il pagamento della somma di Euro 2.728,51, avvenuto a saldo di utenze per l'energia elettrica scadute, è stato eseguito con bonifico in data 6.7.2016, mentre il fallimento della società attrice è stato dichiarato in data 3.8.2016: il suddetto pagamento è, pertanto, incontestabilmente avvenuto nel c.d. periodo sospetto.
Inoltre, detto pagamento non ha riguardato la scadenza ordinaria della fattura emessa dalla CP_1
ma a saldo di più fatture già scadute, da terzo soggetto, sig. infatti, sempre nel
[...] CP_2 periodo c.d. sospetto, e, precisamente, in data 21.6.2016, la aveva concluso una cessione di Parte_1 azienda in favore della di cui era legale rappresentante, la quale aveva poi CP_4 CP_2 provveduto ad eseguire alcune poste di debito relative all'azienda sorte prima della cessione e, in particolare, aveva ottemperato al pagamento della somma di Euro 2.728,61 a saldo della bolletta relativa all'utenza dell'energia elettrica. La circostanza è documentalmente provata dalla quietanza di pagamento rilasciata da in data 25.7.2016 (doc. 5 parte attrice) e confermata in sede di Parte_1 escussione testimoniale dal sig. (v. verbale udienza 7.2.2024). CP_2
pagina 2 di 3 Ne discende che risulta comprovato che un terzo soggetto abbia eseguito il pagamento per conto di con denaro di quest'ultima, in quanto, dalla quietanza di pagamento del 25.7.2016, risulta Parte_1 che la rata del prezzo della compravendita dell'azienda, scadente il successivo 30.9.2016, sarebbe stata compensata e saldata a fronte del pagamento, e di altri, effettuati.
Il pagamento effettuato con le modalità sopra descritte deve, pertanto, qualificarsi come anormale, in quanto il pagamento contrattualmente convenuto tra e era quello Parte_1 CP_1 dell'addebito in conto corrente, come risulta dalla fattura avente scadenza il 25.1.2016; inoltre dalle fatture scadute risulta “un perdurare stato di morosità” della evidenziato dalla la Parte_1 CP_1 quale, conseguentemente, era ben a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice, avendo anche accettato una forma di pagamento diversa da quella contrattualmente pattuita.
La circostanza esclude anche l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 67 co. 3 legge fallimentare, essendo escluso, per le ragioni sopra evidenziate, che si sia trattato di pagamento avvenuto “nei termini d'uso”.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA inefficace nei confronti del Parte_1 il pagamento effettuato in favore di di Euro 2.728,51, tramite il sig. CP_1 CP_2
CONDANNA la a corrispondere alla curatela fallimentare la somma di Euro 2.728,51. CP_1
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi ed in Euro 135,85 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Firenze, 20 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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