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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 30/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Panero e Cristina Muratori, per procura allegata al ricorso in appello. appellante
CONTRO
, c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Pisanu per procura P.IVA_2 generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello.
appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 13.5.2025.
Per l'appellato: come da note depositate il 12.5.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Imperia in data 9.6.2023, la società CP_1 ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata da in data 13.4.2023, deducendo l'omessa notifica degli avvisi di CP_3
CP_ addebito n. 35220150000083977000, n. 35220150000915422000 e n.
35220150001017419000, aventi ad oggetto contributi per lavoro dipendente per un importo complessivo di euro 59.621,77, e chiedendo, attesa l'assenza di atti interruttivi, l'accertamento dell'estinzione per prescrizione dei relativi crediti.
Costituendosi in giudizio ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_3
CP_ legittimazione passiva ed entrambi i convenuti, e hanno CP_3 contestato il fondamento dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 220 del 2024, pubblicata l'11.11.2024, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti di per CP_3 difetto di legittimazione passiva e respinto il ricorso proposto nei confronti CP_ di CP_ Propone appello la società, solo nei confronti di e l'ente appellato resiste, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con . CP_3
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
15.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale - qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di - ha ritenuto la CP_3
CP_ validità delle notifiche a mezzo PEC dei tre avvisi di addebito
(rispettivamente in data 26.7.2015, 15.10.2015 e 22.12.2015), sulla base delle relate prodotte in formato .pdf, trattandosi di atti stragiudiziali ai quali non è applicabile la disciplina invocata dalla società, art.
3-bis l. 53/1994, che richiede la prova della ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml o
.msg per i soli atti processuali e stragiudiziali di rilevanza processuale.
Il Tribunale ha poi escluso la prescrizione quinquennale, in quanto il termine era stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento effettuata da il 14.1.2020, entro cinque anni dalla notifica degli avvisi CP_3
CP_ da parte di
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2. Con un unico motivo di appello la lamenta l'erronea CP_1 valutazione delle prove relative alla notifica degli avvisi di addebito in quanto costituite da mere schermate di atti in formato .xml, peraltro parziali e dal contenuto non decifrabile, nonché l'erronea affermazione che la notifica a mezzo PEC delle intimazioni di pagamento, contenenti i tre avvisi di addebito, sia sufficiente a sanare l'inesistenza o la nullità della notifica degli atti presupposti. L'appellante reitera, quindi, le conclusioni del ricorso introduttivo chiedendo che “accertata l'omessa prova della notifica degli avvisi di addebito nn. 35220150000083977000, n. 35220150000915422000
e n. 35220150001017419000, dichiari l'intervenuta prescrizione del credito in esso indicato”.
3. L'appello non merita accoglimento.
Come si evince anche dal tenore delle conclusioni sopra riportate, la CP_ questione della omessa notifica degli avvisi di addebito ha rilievo solo incidentale, in relazione alla mancata interruzione della prescrizione dei CP_ crediti che costituisce l'oggetto dell'azione di accertamento negativo esercitata dall'appellante con l'opposizione all'intimazione di pagamento, secondo la condivisibile qualificazione espressa dal Tribunale.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l'eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio dal giudice, in qualunque stato e grado del processo, sulla base delle prove ritualmente acquisite agli atti (Cass. S.U. 15661/2005). La
S.C. ha precisato che la valutazione dell'idoneità giuridica dell'atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. “è parte integrante e necessaria dell'unica e inscindibile questione di prescrizione già dedotta, che può mettere capo ad una pronuncia reiettiva non solo ove non sia decorso il termine di legge, ma anche in presenza di idonei atti interruttivi”
(Cass. 8514 2025).
Quanto all'efficacia interruttiva delle istanze di rateazione del debito, vale il principio secondo cui “(…) il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in
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quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n.
14991/22; n. 37389/22)” (Cass. 9221/2024 e conf.. Cass. 5234/2025,
Cass.11690/2025).
In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, è agevole rilevare che dai documenti prodotti da nel giudizio di primo grado CP_3
(acquisiti d'ufficio nel presente grado in virtù del principio di non dispersione affermato da Cass. S.U. 4835/2023 e Cass. 7923/2024), emerge la prova dell'interruzione della prescrizione dei crediti oggetto dei tre avvisi di addebito, e ciò indipendentemente dalla prova della notifica originaria di detti avvisi il cui accertamento risulta pertanto assorbito.
A tal fine, muovendo dal rilievo che i tre avvisi hanno ad oggetto contributi da lavoro dipendente per DM10 relative a mensilità degli anni
2014 e 2015, la prescrizione è stata interrotta dai seguenti atti:
- istanza di rateazione presentata in data 22.3.2016 e istanza di definizione agevolata presentata in data 5.4.2017, entrambi comportanti un riconoscimento del debito da parte del debitore ai sensi dell'art. 2944 c.c.;
- intimazione di pagamento notificata a mezzo PEC in data 14.1.2020 (cfr.
RdAC AVI 05220209000141311000).
Ne discende che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione, pacificamente avvenuta in data
13.4.2023, i crediti contributivi non erano estinti per prescrizione. La sentenza appellata merita dunque conferma, pur se per le ragioni in parte diverse sopra esposte.
4. Alla reiezione dell'appello consegue, per soccombenza, la condanna
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CP_ dell'appellante al rimborso delle spese del grado a favore dell' come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura prossima ai minimi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura non complessa delle questioni e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello; CP_ Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, liquidate in euro 5.000,00, oltre rimborso 15% e oneri di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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