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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. PP - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2648/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Parte_1
Pilolla;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Controparte_1
Teresa Di Venere;
- CONVENUTO – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 01/03/2024 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il 26/9/1994 in Adelfia e, a fondamento della sua domanda, Controparte_1 deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati due figli: (16/01/1996) e PP Per_1
(13/04/2004);
• il Tribunale di Bari, con decreto n. 7293/2019 del 5/2/2019 aveva omologato la loro separazione personale, alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del padre di versare € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• lei era disoccupata mentre suo marito era impiegato come bracciante agricolo, lavorando sia come dipendente presso l'Oleificio Cooperativo Agricolo Coltivatori Diretti di Valenzano, sia in proprio, percependo emolumenti mensili più che redditizi;
• suo marito si era completamente disinteressato alla famiglia;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse un contributo al mantenimento del figlio PP di € 600,00 mensili, oltre ISTAT e al 50% delle spese nonchè un assegno di mantenimento muliebre di € 200,00. Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che sua moglie svolgeva attività di bracciante agricola presso l'azienda agricola Giuliano Puglia Fruit ed era proprietaria di diversi immobili e terreni mentre lui era imprenditore agricolo e produceva un reddito annuo di € 11.000,00. Chiedeva, pertanto, disporsi un contributo al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie e nulla per la moglie. All'udienza di comparizione delle parti del 9/10/2024 il Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, confermando le statuizioni regolanti lo stato separativo, rigettando la richiesta di assegno formulata dalla ricorrente e disponendo la percezione integrale dell'AUU in favore della Pt_1
All'udienza figurata del 19/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 10/01/2025: obbligo del padre di versare € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione integrale dell'AUU in favore della madre e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva nel giudizio in data 20/3/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adelfia, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (obbligo del padre di versare € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione integrale dell'AUU in favore della madre e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Adelfia il 26/9/1994 da e trascritto al n. Parte_1 Controparte_1
53, P. II, serie A, anno 1994;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 10/01/2025;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. PP Disabato
1)- DISABATO dott. PP - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2648/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vito Parte_1
Pilolla;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Controparte_1
Teresa Di Venere;
- CONVENUTO – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 01/03/2024 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il 26/9/1994 in Adelfia e, a fondamento della sua domanda, Controparte_1 deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati due figli: (16/01/1996) e PP Per_1
(13/04/2004);
• il Tribunale di Bari, con decreto n. 7293/2019 del 5/2/2019 aveva omologato la loro separazione personale, alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del padre di versare € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• lei era disoccupata mentre suo marito era impiegato come bracciante agricolo, lavorando sia come dipendente presso l'Oleificio Cooperativo Agricolo Coltivatori Diretti di Valenzano, sia in proprio, percependo emolumenti mensili più che redditizi;
• suo marito si era completamente disinteressato alla famiglia;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse un contributo al mantenimento del figlio PP di € 600,00 mensili, oltre ISTAT e al 50% delle spese nonchè un assegno di mantenimento muliebre di € 200,00. Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che sua moglie svolgeva attività di bracciante agricola presso l'azienda agricola Giuliano Puglia Fruit ed era proprietaria di diversi immobili e terreni mentre lui era imprenditore agricolo e produceva un reddito annuo di € 11.000,00. Chiedeva, pertanto, disporsi un contributo al mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie e nulla per la moglie. All'udienza di comparizione delle parti del 9/10/2024 il Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, confermando le statuizioni regolanti lo stato separativo, rigettando la richiesta di assegno formulata dalla ricorrente e disponendo la percezione integrale dell'AUU in favore della Pt_1
All'udienza figurata del 19/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 10/01/2025: obbligo del padre di versare € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione integrale dell'AUU in favore della madre e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva nel giudizio in data 20/3/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. 2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Adelfia, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (obbligo del padre di versare € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione integrale dell'AUU in favore della madre e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Adelfia il 26/9/1994 da e trascritto al n. Parte_1 Controparte_1
53, P. II, serie A, anno 1994;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 10/01/2025;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rosella Nocera dott. PP Disabato