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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/09/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3980/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandro Cascioni, giusta procura agli atti;
PARTE ATTRICE contro
, ( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi CP_2 C.F._1
Corradini, Maura Corradini e Giorgio Corradini, giusta procura in atti;
Arch. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Patrizio Leopardo, giusta procura in atti
PARTI CONVENUTE
e nei confronti di c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 P.IVA_2
Nicolò d'Elia, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti: precisate nel fascicolo telematico con note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 CP_1
(di seguito “il ) ha convenuto in giudizio in veste di titolare CP_1 CP_2 dell'omonima ditta individuale, nonché l'arch. , chiedendo l'accoglimento Controparte_3 delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del Controparte_5 legale rapp.te p.t., nonché dell'Arch. , in solido tra loro oppure per le diverse Controparte_3
Pagina 1 rispettive percentuali di responsabilità, per tutti i vizi e/o difetti realizzativi di cui al contratto di appalto in data 09.07.2018, riscontrati nel fabbricato condominiale sito in Piazza Saffi, n. 2,
Civitavecchia (RM), come meglio descritti in narrativa ed, in particolare, come determinati e quantificati nella CTU redatta in data 05.10.2020 dall'Arch. e depositata agli atti Persona_1 della procedura di A.T.P. espletata presso il Tribunale Civile di Civitavecchia RG. n. 307/2020, nonché per tutti i danni e maggiori oneri conseguenti, ivi comprese le spese legali e tecniche della predetta A.T.P.;
b) per effetto dell'accertata responsabilità della Impresa convenuta e dell'Arch.
[...]
, condannare gli stessi, in solido tra loro oppure per le rispettive percentuali di CP_3 responsabilità accertate in corso di giudizio, al pagamento, in favore del Condominio attore, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione di tutti i vizi e/o difetti riscontrati nel fabbricato di cui è causa, pari ad €. 16.067,59 oltre IVA, come quantificati nella predetta CTU redatta in data 05.10.2020 dall'Arch. oppure alla diversa somma Persona_1 che sarà accertata in corso di causa, oltre i danni e maggiori oneri rappresentati dai costi per
l'espletamento dell'A.T.P. presso il Tribunale di Civitavecchia RG. n. 307/2020 e pari a complessivi
€. 5.206,19, come meglio specificato in premessa, oppure alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
c) accertare il totale inadempimento contrattuale dell'Arch. Controparte_3 nell'espletamento del proprio incarico di direttore dei lavori nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto sopra descritto e, per l'effetto, condannare lo stesso alla restituzione del compenso percepito pari ad €. 1.903,20 a favore del attore”. CP_1
A sostegno delle proprie domande, il ha rappresentato: CP_1
- di aver affidato alla ditta individuale con contratto di appalto Controparte_5 del 9.7.2018, i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del fabbricato condominiale per un importo complessivo di € 23.000,00 oltre IVA, nominando quale direttore dei lavori l'arch. ; Controparte_3
- che i lavori venivano ultimati in data 29.7.2019, come certificato dall'architetto , CP_3 talché erano versate alla ditta la somma di euro 21.914,00 quale corrispettivo per CP_2
l'appalto e all'arch. la somma di euro 1.903,20 per l'attività di direzione dei lavori;
CP_3
- che in data 21.10.2019, a meno di due mesi dal termine dei lavori, l'amministratore del
Condominio, sig. , segnalava al direttore dei lavori che in occasione di un accesso Parte_2 sul lastrico solare interessato dai lavori di impermeabilizzazione aveva avvertito “degli scricchiolii come se le piastrelle sottostanti non siano ben posizionate o il manto impermeabile si stia cristallizzando”;
Pagina 2 - che in data 25.10.2019 il direttore dei lavori riferiva di aver eseguito una verifica e che non c'erano motivi di preoccupazione, successivamente effettuando un sopralluogo con la ditta appaltatrice;
- che l'amministratore del Condominio di seguito contestava gravi vizi, sollecitando l'intervento della ditta e del direttore dei lavori;
che dal Condominio veniva incaricato l'architetto , il quale all'esito di altro sopralluogo in data 12.11.2019 Persona_2 riscontrava la presenza di gravissimi vizi nell'esecuzione dell'appalto, nello specifico concludendo come segue: “i lavori sono stati condotti inopportunamente non rispettando la regola d'arte, vista l'inconsistenza degli spessori di impermeabilizzazione realizzata ed il precoce degrado della stessa a distanza di pochi mesi dall'esecuzione. A giudizio dello scrivente non sono possibili interventi a posteriori di ripresa del lavoro effettuato, poiché il tipo di materiale utilizzato non lo consente. Unica scelta obbligatoria è la rimozione dell'intero strato impermeabilizzante e la realizzazione ex novo ed alla regola d'arte dell'impermeabilizzazione o con guaine similari posate alla regola d'arte oppure ricorrendo ad altre soluzioni”;
- che veniva introdotto dal Condominio un procedimento di accertamento tecnico preventivo
(rg 307/2020), nell'ambito del quale il CTU nominato, architetto confermava Persona_1 che : “1) Tra i vizi e difetti lamentati dal ricorrente è stata accertata sia la sottigliezza dello strato di guaina elastocementizia al di sotto del minimo indicato nella scheda tecnica del prodotto utilizzato che la presenza delle fessurazioni della stessa dalle quali fuoriesce l'acqua piovana che si interpone tra la pavimentazione e la guaina. Al tempo stesso non è stato rilevato alcun distaccamento della pavimentazione preesistente con il massetto sottostante, 2. Che le responsabilità dell'esecuzione non a regola arte è da addebitarsi unicamente all'impresa esecutrice dovuta sia all'imperizia del posatore che da un errato calcolo del materiale necessario secondo i mq del terrazzo.
3. Che gli interventi da compiere per eliminare i vizi accertati consistono nell'esecuzione ex novo dell'impermeabilizzazione del terrazzo senza rimuovere lo strato di guaina esistente il tutto secondo il ciclo delle lavorazioni riportate al quesito n° 4 per una durata di 15 gg lavorativi.
4. Che il costo dell'intervento da compiere per eliminare i vizi e i difetti comprensivo delle spese tecniche equivale a 16.067,59 € esclusa iva di legge”;
- che i vizi riscontrati integrano un grave inadempimento contrattuale e comportano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., nonché la colpa professionale ex art 2236 c.c. del direttore dei lavori, il quale “non solo non ha rilevato gli evidenti errori realizzativi delle varie lavorazioni durante la loro esecuzione, ma non ha neppure verificato alcunché in fase di
Pagina 3 ultimazione, avendo rilasciato in data 29.07.2019 il certificato di ultimazione dei lavori senza nulla rilevare. A ciò si aggiunga che il direttore lavori nulla ha fatto neppure, nei due mesi successivi, quando l'amministratore del ha lamentato la presenza di possibili vizi, CP_1 omettendo anche in questo caso di rilevare gli evidenti vizi e costringendo il ad CP_1 incaricare un altro tecnico”;
- conclusivamente, “oltre all'importo di €. 16.067,59 esclusa IVA, necessari all'eliminazione dei vizi (come accertato nella precitata ATP), si devono aggiungere €. 1.903,20 pagate all'arch. , che devono essere integralmente restituite visto il totale inadempimento CP_3 contrattuale del direttore dei lavori, nonché le spese per effettuare l'Accertamento Tecnico
Preventivo e cioè: €. 1.281,00 corrisposte al consulente tecnico di parte, Arch. , per Per_2 la relazione tecnica (All. 14); €. 1.139,19 corrisposte/da corrispondersi al CTU Arch.
[...]
(All.15); €. 2.786,00 per spese legali ATP (All.16), il tutto per complessivi €. Per_1
5.206,19 di maggiori oneri causati dalle inadempienze della Ditta esecutrice e del direttore dei lavori”.
La ditta individuale e l'architetto si sono costituiti in CP_2 Controparte_3 giudizio, ritenendo infondato in fatto e in diritto quanto dedotto nell'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande proposte dal . CP_1
In particolare, la ditta individuale ha affermato che al termine dei lavori era stata CP_2 certificata la corretta esecuzione da parte dell'arch. ; che, inoltre, lo strato CP_3 impermeabilizzante applicato garantiva la tenuta, tanto da non essersi verificate infiltrazioni;
che lo scricchiolio di cui l'amministratore si era lamentato non era visibile.
L'arch. ha affermato che la cattiva esecuzione dell'opera non era Controparte_3 sufficiente a fondare la responsabilità del direttore dei lavori;
che anche il CTP del Condominio aveva confermato il corretto adempimento dell'incarico professionale;
che aveva verificato l'utilizzo di idonei materiali da parte dell'impresa e aveva provveduto a redigere “rituale ed idoneo computo delle opere e dei materiali, vigilando sulla corretta esecuzione di tutte le opere poi materialmente svolte dalla ditta”. Instava per la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere manlevato e tenuto indenne nella denegata ipotesi Controparte_4 di accoglimento, anche soltanto parziale, della domanda attorea.
Autorizzatane la chiamata in causa con decreto del 22.3.2021, si è costituita in data 27.7.2021 la compagnia assicuratrice “ , rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza in relazione alla domanda restitutoria di parte attrice, come dedotto in narrativa, come terzo, chiamato in causa
Pagina 4 dal convenuto arch. ; e per l'effetto, rigettare per quella parte la domanda di Controparte_3 manleva formulata dall' nei confronti degli Assicuratori;
Parte_3
In via principale, nel merito, rigettare le domande attoree proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e, Parte_3 conseguentemente, rigettare ogni domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_4
;
[...]
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità dell' e di accoglimento della domanda di manleva, accertare la responsabilità in capo Parte_3 all'Assicurato e di relato, anche a mezzo CTU, la quota in capo agli Assicuratori, contenendo quindi l'obbligo indennitario di questi ultimi entro i termini e le condizioni tutte di Polizza;
In via istruttoria con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni già svolte, nonché di nominare testimoni, formulare capitoli di prova, richiedere
CTU e produrre ulteriori documenti nei termini di rito.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge”.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento della responsabilità dell'impresa ' CP_2
e dell'architetto per i difetti costruttivi dell'opera oggetto del contratto di Controparte_3 appalto stipulato tra le parti.
È pacifico che con scrittura privata del 9.7.2018 (all. 1 citazione) il abbia CP_1 appaltato alla ditta l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria riguardanti CP_2
l'impermeabilizzazione del terrazzo meglio individuati nel computo metrico allegato CP_6 al contratto, verso la previsione di un corrispettivo a corpo di € 23.000,00 oltre IVA.
Con la stessa scrittura, firmata anche dall'arch. , è stato nominato Controparte_3 quest'ultimo per la direzione dei lavori.
I lavori in oggetto sono stati completati il 29.7.2019, come in pari data attestato dall'arch.
(all. 2 citazione). CP_3
I difetti materiali lamentati dal hanno trovato riscontro nell'accertamento tecnico CP_1 preventivo svolto ante causam (proc. n. 307/2020 r.g.), avendo il CTU nominato, arch.
[...]
accertato “sia la sottigliezza dello strato di guaina elastocementizia al di sotto del Per_1 minimo indicato nella scheda tecnica del prodotto utilizzato che la presenza delle fessurazioni della stessa dalle quali fuoriesce l'acqua piovana che si interpone tra la pavimentazione e la guaina”.
In particolare, nella relazione di CTU è riportato quanto segue: “relativamente ai difetti lamentati al punto a) [Sottigliezza dello strato impermeabilizzante posato] dai sondaggi effettuati
Pagina 5 nel secondo sopralluogo (mappatura di 32 punti - allegato 4) è emerso che effettivamente lo spessore, con abbondante tolleranza in aumento di 0,5 mm sullo spessore misurato, non raggiunge mai i 3 mm di consistenza minima per due mani di prodotto, in particolare la profondità media della guaina elasto - cementizia risulta di 1,98 mm con un range che va da un minimo di 1,30 mm ad un massimo di 2,90 mm. Inoltre a seguito delle fessurazioni della guaina che rimarcano la trama della pavimentazione è possibile percepire in alcune zone la forma e le dimensioni del mattonato sottostante ( vedi allegato 3). Relativamente ai difetti lamentati al punto b) [fessurazioni e fuoriuscita di acqua dallo strato impermeabilizzante] durante il secondo sopralluogo si è potuto constatare che l'acqua piovana caduta la notte precedente e giacente tra la pavimentazione e la guaina fuoriuscisse dalle fessurazioni presenti sull'impermeabilizzazione”.
Come esposto dal CTU, l'errata esecuzione dell'opera è addebitabile senz'altro al fatto dell'impresa appaltatrice, a fronte sia dell'imperizia nella posa in opera della guaina sia dell'errato calcolo del materiale impermeabilizzante che sarebbe stato necessario applicare, in base all'estensione del terrazzo. Nel dettaglio, secondo l'argomentata opinione del tecnico, le riscontrate fessurazioni della guaina impermeabilizzante sono state causate “esclusivamente dalla sottigliezza della stessa che non raggiungendo i 3 mm di spessore minimo, anche se in presenza di una rete in fibra di vetro interposta, non ha quella elasticità necessaria per sopportare contrazioni e/o dilatazioni dovute a sbalzi termici o a sollecitazioni del tutto naturali di un solaio di copertura”, mentre “sono da escludere come causa di fessurazione della guaina sia problematiche di staticità del fabbricato (del tutto infondate) sia distaccamenti della pavimentazione con il massetto sottostante”.
A giudizio del consulente tecnico, gli interventi da compiere per l'eliminazione dei vizi riscontrati consistono nell'esecuzione ex novo dell'impermeabilizzazione del terrazzo, “senza rimuovere lo strato di guaina esistente il tutto secondo il ciclo delle lavorazioni riportate al quesito
n° 4 per una durata di 15 gg lavorativi”.
Il costo occorrente per l'eliminazione dei vizi e difetti è stato stimato dal CTU nel complessivo importo di € 16.067,59 oltre IVA, comprensivo delle spese tecniche, come da dettagliato computo metrico allegato alla relazione.
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU sulla responsabilità dell'appaltatore vanno condivise e sono suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, poiché supportate da valide premesse logiche e fondate su corrette metodologie di indagine, corrispondenti alla legge e alle indicazioni fornite nei quesiti posti nel procedimento di ATP.
Pagina 6 Parte attrice ha pertanto assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo prova della responsabilità della ditta per i gravi CP_2 difetti dell'opera appaltata.
Stante la natura dei difetti accertati, tali da implicare la necessità di ripetere l'intervento di impermeabilizzazione in cui si sostanziava il principale contenuto dell'obbligazione dell'appaltatore
(con conseguente compromissione del fine dell'opera di porre il fabbricato al riparo CP_6 dal rischio di fenomeni infiltrativi), risulta corretto l'inquadramento dell'azione – in assenza peraltro di ogni contestazione avversaria – nell'alveo della responsabilità dell'appaltatore per rovina o difetti dell'immobile ex art. 1669 c.c., trattandosi di vizi, ancorché non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, senz'altro sfavorevolmente incidenti, in misura grave, sulla funzionalità e sulla salubrità del fabbricato. Si considerano gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c., difatti, quelli che incidono sulla sostanza e stabilità dell'opera, ancorché in sé non gravi, purché siano tali da produrre considerevoli conseguenze ovvero da compromettere grandemente l'utilizzazione dell'opera. In particolare, “il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quale, ad esempio, l'intonaco) incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo” (Cassazione civile sez. II, 14/01/2016, n.456); ancora, è stato precisato che “affinché ricorra il grave difetto di cui all'art. 1669 c.c. è necessario che l'alterazione pur senza incidere sugli elementi strutturali dell'immobile comporti un'apprezzabile menomazione del godimento del bene inteso nella sua globalità pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cassazione civile sez. II,
15/09/2009, n.19868).
Quantunque alcuna delle parti convenute abbia articolato rilievi sull'ammissibilità delle domande proposte dal , risulta rispettato il duplice termine previsto dall'art. 1669 c.c. CP_1
In particolare, la denunzia è avvenuta entro l'anno dalla scoperta dei difetti, da collocarsi allorquando con l'ausilio di un tecnico il è stato posto in condizione di percepire CP_1 definitivamente che i lavori di impermeabilizzazione non erano stati realizzati a regola d'arte. La perizia di parte dell'arch. reca la data del 25.11.2019, talché è sicuramente tempestiva la Per_2 denuncia inoltrata dal Condominio all'appaltatore già in data 2.12.2019 (all. 9 citazione), riscontrata dalla ditta con missiva del 6.12.2019 (all. 10 citazione). CP_2
Pagina 7 Il termine di prescrizione è rimasto sospeso per tutta la durata delle operazioni peritali nel procedimento di ATP, iscritto nel 2020 e definito con la relazione di CTU del 5.10.2020, sicché
l'azione, introdotta con citazione notificata il 21.12.2020, è stata tempestivamente introdotta entro il termine annuale ex art. 1669 c.c.
Non si comprendono le perplessità espresse dall'appaltatore sulla natura degli interventi individuati dal CTU per il ripristino a regola d'arte dell'opera. Secondo quanto dedotto dalla ditta sarebbe sufficiente l'applicazione di un secondo strato del prodotto impermeabilizzante, CP_2 soprastante a quello già posato dall'appaltatore, talché non occorrerebbe “il completo smantellamento di quanto posto in opera”. Tuttavia, è sufficiente evidenziare che il CTU ha espressamente escluso la necessità di rimuovere la guaina esistente, in quanto “del tutto coesa con il mattonato sottostante e quindi del tutto compatibile ad essere considerata come base di partenza per la posa di una nuova guaina” (relazione di CTU, p. 9), sicché l'intervento di riparazione non dovrà implicare l'integrale demolizione di quanto realizzato dall'appaltatore.
Sussiste altresì la concorrente responsabilità dell'arch. . CP_3
La responsabilità contrattuale del direttore dei lavori è configurabile allorché il professionista non esegua correttamente le prestazioni contrattualmente assunte agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o non rispettando le norme tecniche (Cassazione civile sez. III, 11/12/2012,
n.22643). È stato precisato in giurisprudenza, condivisibilmente, che “il rapporto tra il proprietario dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori va qualificato alla stregua di rapporto contrattuale diretto disciplinato dagli art. 2229 e ss. c.c., e prescinde dagli oneri di denuncia, in caso di gravi difetti, necessari ai fini dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 1669
c.c.” (Tribunale Monza sez. II, 18/12/2012)
Per costante giurisprudenza, tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (cfr.
Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n.9572, secondo cui non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse). Difatti, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente
Pagina 8 all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto (Cassazione civile sez.
III, 24/06/2025, n.16987, la quale ribadisce che, pertanto, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente).
Il ha contestato al direttore dei lavori di non aver rilevato gli evidenti errori CP_1 realizzativi delle varie lavorazioni durante la loro esecuzione e di non aver verificato nulla neppure in sede di attestazione del completamento dell'opera.
Ciò premesso, non può ritenersi che nella fattispecie oggetto di causa i gravi difetti dell'opera siano imputabili a negligenze marginali, in relazione alle quali non sarebbe stato esigibile dal direttore dei lavori un obbligo continuo di vigilanza.
Non può trascurarsi che l'oggetto dell'appalto si esauriva nella realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione del fabbricato condominiale.
L'errata posa in opera dello strato impermeabilizzante, a causa dell'errato dosaggio del prodotto utilizzato, ha determinato la comparsa di fessurazioni nella copertura e comunque la mancata impermeabilizzazione a regola d'arte dell'intera superficie del tetto. Nel corso dei lavori, o al più tardi al momento del loro completamento, il direttore, alla stregua del parametro della diligenza professionale, avrebbe dovuto verificare se l'impresa stava applicando – o aveva applicato
– uno strato di prodotto impermeabilizzante sufficiente a quello richiesto dalle leges artis. Non può costituire circostanza esimente la migliore qualità in astratto (come verificato dal CTU) del prodotto utilizzato dall'appaltatore (“Weberdry elasto1 top”), in luogo di quello indicato nel computo metrico
(“Titanex”), qualora, come nella specie, sia poi mancata l'applicazione di un quantitativo sufficiente per ottenere il risultato perseguito.
A parere del Tribunale, non sono pertanto condivisibili, poiché dissonanti con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza maggioritaria, le conclusioni sul punto espresse dal CTU, ad avviso del quale la responsabilità del direttore dei lavori sarebbe da escludersi poiché egli “poteva accorgersi del mancato raggiungimento dello spessore minimo della guaina solo dopo la comparsa delle prime fessurazioni, come di fatto ha rilevato lo stesso nella lettera del 14.11.2019 richiedendo
l'esecuzione di alcuni saggi.”. Il CTU, inoltre, ha rimarcato che non potrebbe costituire un elemento
Pagina 9 di responsabilità il fatto che per la realizzazione dell'opera siano stato utilizzati “prodotti similari o addirittura migliori” rispetto a quelli previsti nel computo metrico.
Invero, la comparsa, a lavori compiuti, delle fessurazioni non esclude affatto che al progredire dell'opera il direttore dei lavori avrebbe potuto e dovuto verificare, in adempimento dei propri doveri professionali, se l'impresa appaltatrice stesse applicando un idoneo quantitativo di prodotto impermeabilizzante, in conformità ai parametri indicati nella scheda tecnica del prodotto (due mani per uno spessore totale minimo da 3 mm fino ad un massimo di 4 mm, anziché il minor strato posato dalla ditta convenuta) o comunque dettati dalle regole dell'arte.
La possibilità di procedere alla suddetta verifica, sul piano tecnico, si desume proprio dalla richiamata relazione dell'arch. del 14.11.2019 (all. 11 citazione – doc. 2), laddove CP_3 quest'ultimo, a seguito del manifestarsi sul lastrico solare dei primi inconvenienti, ha affermato che
“a questo punto si dovrebbe procedere con dei saggi sul terrazzo per poter verificare la quantità del prodotto posato…”.
La doverosità di tale verifica si ricava dall'essenzialità, ai fini della buona riuscita dell'opera, della misura dello spessore dello strato impermeabilizzante e del quantitativo di prodotto concretamente posato. Ciò anche in una logica prudenziale, a maggior ragione in considerazione dell'estensione del terrazzo condominiale: sarebbe difatti bastato, al progredire dell'opera, un controllo tecnico dell'idoneità dello strato fino a quel momento posato ad impedire che l'errore esecutivo fosse reiterato per l'intera superficie del terrazzo. D'altra parte, il controllo della qualità dei materiali impiegati non può prescindere dal controllo della loro quantità, laddove, come nel caso di specie, il corretto dosaggio risultava (e risulta) coessenziale per ottenere l'effetto di impermeabilizzazione che avrebbe dovuto connotare l'opera realizzata.
Pertanto, sussiste la responsabilità del direttore dei lavori per non aver verificato, al progredire dell'opera o perlomeno prima del collaudo, la conformità alle regole dell'arte dello spessore dello strato impermeabilizzante posato dall'appaltatrice.
In conclusione, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità della ditta e CP_2 dell'arch. , ai sensi dell'art. 2055 c.c., per i gravi difetti della copertura condominiale CP_3 oggetto del rapporto di appalto.
Si richiama il consolidato principio alla stregua del quale “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno
Pagina 10 debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cassazione civile sez. II, 06/12/2017,
n.29218).
Per l'effetto, l'appaltatore e il direttore dei lavori devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del dell'importo complessivo di € 16.067,59, oltre IVA, oltre CP_1 rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda (21.12.2020) all'attualità e interessi legali sulla somma come annualmente rivalutata fino alla data della sentenza. Su detta somma sono ulteriormente dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda attorea di restituzione del corrispettivo versato al direttore dei lavori a titolo di compenso per le prestazioni professionali espletate, siccome non corredata dalla necessaria articolazione della domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n.18086: “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora li committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”).
Quanto alla ripartizione interna della responsabilità, si reputa il grado di efficienza causale CP_ della condotta del direttore dei lavori inferiore rispetto a quello dell'appaltatore. Difatti, alla
è ascrivibile la condotta più grave, consistita nella realizzazione dell'opera in CP_2 difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto di appalto e alle regole dell'arte, laddove al direttore dei lavori deve imputarsi solo l'omesso controllo della corretta esecuzione dell'opera, in assenza di elementi sintomatici, in costanza di realizzazione, dell'errore esecutivo dell'appaltatore.
Si ritiene equo, pertanto, stabilire le quote di ripartizione interna della responsabilità tra i coobbligati nella misura di 1/3 a carico del direttore dei lavori e di 2/3 a carico dell'appaltatore.
È opportuno precisare che i convenuti sono corresponsabili in via solidale per l'intero nei confronti dell'attore, tenuto conto che “l'indicazione delle quote percentuali di responsabilità è finalizzata al solo esercizio del diritto di regresso (nei confronti dei coobbligati solidali) in capo al soggetto convenuto corresponsabile che, eventualmente, dovesse corrispondere la somma per
l'intero, oltre la propria quota percentuale” (cfr. Tribunale Siena, 10/10/2019, n. 998).
Va accolta la domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti della CP_3 compagnia Controparte_4
Il rapporto assicurativo, in uno alla vigenza e all'operatività della polizza (Polizza “claims made” per la responsabilità civile professionale n. A119C376045-LB, con validità dal 5.11.2019 al
5.11.2020, e successiva appendice n. A1C449133-LB per il rinnovo della garanzia fino al
Pagina 11 5.11.2021) rispetto all'evento dannoso accertato in giudizio, non sono oggetto di contestazione tra le parti.
La compagnia si è limitata ad eccepire l'inoperatività della polizza soltanto rispetto alla domanda restitutoria formulata dal Condominio per ottenere la retrocessione del compenso di €
1.903,20 percepito dal professionista. L'esame dell'eccezione è tuttavia assorbito dal mancato riconoscimento, in favore del dell'invocato diritto alla restituzione del compenso. CP_1
È applicabile la franchigia fissa di € 1.000,00 indicata dalla compagnia assicurativa (come previsto nella sezione E delle condizioni polizza). Resta pertanto a carico dell'arch. la CP_3 somma di € 1.000,00. va quindi dichiarata tenuta e condannata a manlevare e tenere Controparte_4 indenne l'arch. di quanto quest'ultimo sia tenuto a corrispondere alla parte attrice, CP_3 incluse le spese di lite, al netto della franchigia di € 1.000,00 che rimane a carico dell'assicurato.
In merito alle spese relative al procedimento di ATP, per pacifico principio giurisprudenziale,
“nel procedimento civile, quanto alle spese relative all'accertamento tecnico preventivo ante causam sostenute dall'attrice, le stesse vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”
(Tribunale Cosenza sez. II, 08/09/2021, n.1790; cfr. altresì Tribunale Messina sez. II, 05/10/2020,
n.1384: “le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
Vanno quindi liquidati come spese giudiziali i costi a carico dell'attore per la remunerazione dell'attività svolta dal CTP arch. in vista e nel corso del procedimento di ATP (€ Per_2
1.081,00, come da fattura n. 31/2020 sub all. 14). Deve altresì essere riconosciuto al convenuto il compenso del CTU, pari ad € 1.139,19.
Devono infine liquidarsi le spese giudiziali del presente procedimento e di quello di ATP, quantificabili per compensi in complessivi € 5.900,00 oltre accessori (di cui € 4.200,00 per il giudizio di merito ed € 1.700,00 per il procedimento di istruzione preventiva, dovendo ritenersi congruo il compenso esposto dal difensore di parte attrice sub all. 16), liquidati in applicazione dei
Pagina 12 parametri ex DM 55/2014 ss.mm., valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta.
L'accoglimento della domanda di manleva giustifica la condanna della terza chiamata al rimborso in favore dell'arch. delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, CP_3 liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri ex DM 55/2014 ss.mm., valutata la limitata complessità delle questioni sollevate in relazione al rapporto assicurativo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna , in solido con l'arch. , al pagamento in favore del CP_2 Controparte_3
: (a) della somma complessiva di € 16.067,59, oltre Controparte_8
IVA, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
(b) della somma di € 571,00 per anticipazioni e della somma di € 6.200,00 per competenze professionali del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 307/2020 r.g., oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta), oltre € 1.081,00 per compensi del CTP ed € 1.139,19 per compensi del CTU in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 307/2020 r.g;
2) in accoglimento della domanda di manleva proposta dall'arch. nei Controparte_3 confronti di condanna a Controparte_4 Controparte_4 manlevare e tenere indenne l'arch. di quanto quest'ultimo sia tenuto a Controparte_3 corrispondere in forza del precedente capo 1), al Controparte_8 netto della franchigia di € 1.000,00;
3) ripartisce la responsabilità tra i convenuti, nei rapporti interni, in misura di 2/3 a carico di CP_2
e di 1/3 a carico dell'arch. ;
[...] Controparte_3
4) condanna al pagamento in favore dell'arch. Controparte_4 [...]
delle spese di lite relative alla chiamata in causa, che si liquidano in € 2.540,00 per CP_3 compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).
Civitavecchia , 08/09/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
Pagina 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3980/2020 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Alessandro Cascioni, giusta procura agli atti;
PARTE ATTRICE contro
, ( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi CP_2 C.F._1
Corradini, Maura Corradini e Giorgio Corradini, giusta procura in atti;
Arch. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._2 dall'avv. Patrizio Leopardo, giusta procura in atti
PARTI CONVENUTE
e nei confronti di c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4 P.IVA_2
Nicolò d'Elia, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti: precisate nel fascicolo telematico con note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 CP_1
(di seguito “il ) ha convenuto in giudizio in veste di titolare CP_1 CP_2 dell'omonima ditta individuale, nonché l'arch. , chiedendo l'accoglimento Controparte_3 delle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del Controparte_5 legale rapp.te p.t., nonché dell'Arch. , in solido tra loro oppure per le diverse Controparte_3
Pagina 1 rispettive percentuali di responsabilità, per tutti i vizi e/o difetti realizzativi di cui al contratto di appalto in data 09.07.2018, riscontrati nel fabbricato condominiale sito in Piazza Saffi, n. 2,
Civitavecchia (RM), come meglio descritti in narrativa ed, in particolare, come determinati e quantificati nella CTU redatta in data 05.10.2020 dall'Arch. e depositata agli atti Persona_1 della procedura di A.T.P. espletata presso il Tribunale Civile di Civitavecchia RG. n. 307/2020, nonché per tutti i danni e maggiori oneri conseguenti, ivi comprese le spese legali e tecniche della predetta A.T.P.;
b) per effetto dell'accertata responsabilità della Impresa convenuta e dell'Arch.
[...]
, condannare gli stessi, in solido tra loro oppure per le rispettive percentuali di CP_3 responsabilità accertate in corso di giudizio, al pagamento, in favore del Condominio attore, della somma corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione di tutti i vizi e/o difetti riscontrati nel fabbricato di cui è causa, pari ad €. 16.067,59 oltre IVA, come quantificati nella predetta CTU redatta in data 05.10.2020 dall'Arch. oppure alla diversa somma Persona_1 che sarà accertata in corso di causa, oltre i danni e maggiori oneri rappresentati dai costi per
l'espletamento dell'A.T.P. presso il Tribunale di Civitavecchia RG. n. 307/2020 e pari a complessivi
€. 5.206,19, come meglio specificato in premessa, oppure alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
c) accertare il totale inadempimento contrattuale dell'Arch. Controparte_3 nell'espletamento del proprio incarico di direttore dei lavori nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto sopra descritto e, per l'effetto, condannare lo stesso alla restituzione del compenso percepito pari ad €. 1.903,20 a favore del attore”. CP_1
A sostegno delle proprie domande, il ha rappresentato: CP_1
- di aver affidato alla ditta individuale con contratto di appalto Controparte_5 del 9.7.2018, i lavori di impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del fabbricato condominiale per un importo complessivo di € 23.000,00 oltre IVA, nominando quale direttore dei lavori l'arch. ; Controparte_3
- che i lavori venivano ultimati in data 29.7.2019, come certificato dall'architetto , CP_3 talché erano versate alla ditta la somma di euro 21.914,00 quale corrispettivo per CP_2
l'appalto e all'arch. la somma di euro 1.903,20 per l'attività di direzione dei lavori;
CP_3
- che in data 21.10.2019, a meno di due mesi dal termine dei lavori, l'amministratore del
Condominio, sig. , segnalava al direttore dei lavori che in occasione di un accesso Parte_2 sul lastrico solare interessato dai lavori di impermeabilizzazione aveva avvertito “degli scricchiolii come se le piastrelle sottostanti non siano ben posizionate o il manto impermeabile si stia cristallizzando”;
Pagina 2 - che in data 25.10.2019 il direttore dei lavori riferiva di aver eseguito una verifica e che non c'erano motivi di preoccupazione, successivamente effettuando un sopralluogo con la ditta appaltatrice;
- che l'amministratore del Condominio di seguito contestava gravi vizi, sollecitando l'intervento della ditta e del direttore dei lavori;
che dal Condominio veniva incaricato l'architetto , il quale all'esito di altro sopralluogo in data 12.11.2019 Persona_2 riscontrava la presenza di gravissimi vizi nell'esecuzione dell'appalto, nello specifico concludendo come segue: “i lavori sono stati condotti inopportunamente non rispettando la regola d'arte, vista l'inconsistenza degli spessori di impermeabilizzazione realizzata ed il precoce degrado della stessa a distanza di pochi mesi dall'esecuzione. A giudizio dello scrivente non sono possibili interventi a posteriori di ripresa del lavoro effettuato, poiché il tipo di materiale utilizzato non lo consente. Unica scelta obbligatoria è la rimozione dell'intero strato impermeabilizzante e la realizzazione ex novo ed alla regola d'arte dell'impermeabilizzazione o con guaine similari posate alla regola d'arte oppure ricorrendo ad altre soluzioni”;
- che veniva introdotto dal Condominio un procedimento di accertamento tecnico preventivo
(rg 307/2020), nell'ambito del quale il CTU nominato, architetto confermava Persona_1 che : “1) Tra i vizi e difetti lamentati dal ricorrente è stata accertata sia la sottigliezza dello strato di guaina elastocementizia al di sotto del minimo indicato nella scheda tecnica del prodotto utilizzato che la presenza delle fessurazioni della stessa dalle quali fuoriesce l'acqua piovana che si interpone tra la pavimentazione e la guaina. Al tempo stesso non è stato rilevato alcun distaccamento della pavimentazione preesistente con il massetto sottostante, 2. Che le responsabilità dell'esecuzione non a regola arte è da addebitarsi unicamente all'impresa esecutrice dovuta sia all'imperizia del posatore che da un errato calcolo del materiale necessario secondo i mq del terrazzo.
3. Che gli interventi da compiere per eliminare i vizi accertati consistono nell'esecuzione ex novo dell'impermeabilizzazione del terrazzo senza rimuovere lo strato di guaina esistente il tutto secondo il ciclo delle lavorazioni riportate al quesito n° 4 per una durata di 15 gg lavorativi.
4. Che il costo dell'intervento da compiere per eliminare i vizi e i difetti comprensivo delle spese tecniche equivale a 16.067,59 € esclusa iva di legge”;
- che i vizi riscontrati integrano un grave inadempimento contrattuale e comportano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., nonché la colpa professionale ex art 2236 c.c. del direttore dei lavori, il quale “non solo non ha rilevato gli evidenti errori realizzativi delle varie lavorazioni durante la loro esecuzione, ma non ha neppure verificato alcunché in fase di
Pagina 3 ultimazione, avendo rilasciato in data 29.07.2019 il certificato di ultimazione dei lavori senza nulla rilevare. A ciò si aggiunga che il direttore lavori nulla ha fatto neppure, nei due mesi successivi, quando l'amministratore del ha lamentato la presenza di possibili vizi, CP_1 omettendo anche in questo caso di rilevare gli evidenti vizi e costringendo il ad CP_1 incaricare un altro tecnico”;
- conclusivamente, “oltre all'importo di €. 16.067,59 esclusa IVA, necessari all'eliminazione dei vizi (come accertato nella precitata ATP), si devono aggiungere €. 1.903,20 pagate all'arch. , che devono essere integralmente restituite visto il totale inadempimento CP_3 contrattuale del direttore dei lavori, nonché le spese per effettuare l'Accertamento Tecnico
Preventivo e cioè: €. 1.281,00 corrisposte al consulente tecnico di parte, Arch. , per Per_2 la relazione tecnica (All. 14); €. 1.139,19 corrisposte/da corrispondersi al CTU Arch.
[...]
(All.15); €. 2.786,00 per spese legali ATP (All.16), il tutto per complessivi €. Per_1
5.206,19 di maggiori oneri causati dalle inadempienze della Ditta esecutrice e del direttore dei lavori”.
La ditta individuale e l'architetto si sono costituiti in CP_2 Controparte_3 giudizio, ritenendo infondato in fatto e in diritto quanto dedotto nell'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande proposte dal . CP_1
In particolare, la ditta individuale ha affermato che al termine dei lavori era stata CP_2 certificata la corretta esecuzione da parte dell'arch. ; che, inoltre, lo strato CP_3 impermeabilizzante applicato garantiva la tenuta, tanto da non essersi verificate infiltrazioni;
che lo scricchiolio di cui l'amministratore si era lamentato non era visibile.
L'arch. ha affermato che la cattiva esecuzione dell'opera non era Controparte_3 sufficiente a fondare la responsabilità del direttore dei lavori;
che anche il CTP del Condominio aveva confermato il corretto adempimento dell'incarico professionale;
che aveva verificato l'utilizzo di idonei materiali da parte dell'impresa e aveva provveduto a redigere “rituale ed idoneo computo delle opere e dei materiali, vigilando sulla corretta esecuzione di tutte le opere poi materialmente svolte dalla ditta”. Instava per la chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere manlevato e tenuto indenne nella denegata ipotesi Controparte_4 di accoglimento, anche soltanto parziale, della domanda attorea.
Autorizzatane la chiamata in causa con decreto del 22.3.2021, si è costituita in data 27.7.2021 la compagnia assicuratrice “ , rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza in relazione alla domanda restitutoria di parte attrice, come dedotto in narrativa, come terzo, chiamato in causa
Pagina 4 dal convenuto arch. ; e per l'effetto, rigettare per quella parte la domanda di Controparte_3 manleva formulata dall' nei confronti degli Assicuratori;
Parte_3
In via principale, nel merito, rigettare le domande attoree proposte nei confronti dell' in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e, Parte_3 conseguentemente, rigettare ogni domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_4
;
[...]
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità dell' e di accoglimento della domanda di manleva, accertare la responsabilità in capo Parte_3 all'Assicurato e di relato, anche a mezzo CTU, la quota in capo agli Assicuratori, contenendo quindi l'obbligo indennitario di questi ultimi entro i termini e le condizioni tutte di Polizza;
In via istruttoria con ogni più ampia riserva di precisare o modificare le domande, le eccezioni
e le conclusioni già svolte, nonché di nominare testimoni, formulare capitoli di prova, richiedere
CTU e produrre ulteriori documenti nei termini di rito.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge”.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento della responsabilità dell'impresa ' CP_2
e dell'architetto per i difetti costruttivi dell'opera oggetto del contratto di Controparte_3 appalto stipulato tra le parti.
È pacifico che con scrittura privata del 9.7.2018 (all. 1 citazione) il abbia CP_1 appaltato alla ditta l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria riguardanti CP_2
l'impermeabilizzazione del terrazzo meglio individuati nel computo metrico allegato CP_6 al contratto, verso la previsione di un corrispettivo a corpo di € 23.000,00 oltre IVA.
Con la stessa scrittura, firmata anche dall'arch. , è stato nominato Controparte_3 quest'ultimo per la direzione dei lavori.
I lavori in oggetto sono stati completati il 29.7.2019, come in pari data attestato dall'arch.
(all. 2 citazione). CP_3
I difetti materiali lamentati dal hanno trovato riscontro nell'accertamento tecnico CP_1 preventivo svolto ante causam (proc. n. 307/2020 r.g.), avendo il CTU nominato, arch.
[...]
accertato “sia la sottigliezza dello strato di guaina elastocementizia al di sotto del Per_1 minimo indicato nella scheda tecnica del prodotto utilizzato che la presenza delle fessurazioni della stessa dalle quali fuoriesce l'acqua piovana che si interpone tra la pavimentazione e la guaina”.
In particolare, nella relazione di CTU è riportato quanto segue: “relativamente ai difetti lamentati al punto a) [Sottigliezza dello strato impermeabilizzante posato] dai sondaggi effettuati
Pagina 5 nel secondo sopralluogo (mappatura di 32 punti - allegato 4) è emerso che effettivamente lo spessore, con abbondante tolleranza in aumento di 0,5 mm sullo spessore misurato, non raggiunge mai i 3 mm di consistenza minima per due mani di prodotto, in particolare la profondità media della guaina elasto - cementizia risulta di 1,98 mm con un range che va da un minimo di 1,30 mm ad un massimo di 2,90 mm. Inoltre a seguito delle fessurazioni della guaina che rimarcano la trama della pavimentazione è possibile percepire in alcune zone la forma e le dimensioni del mattonato sottostante ( vedi allegato 3). Relativamente ai difetti lamentati al punto b) [fessurazioni e fuoriuscita di acqua dallo strato impermeabilizzante] durante il secondo sopralluogo si è potuto constatare che l'acqua piovana caduta la notte precedente e giacente tra la pavimentazione e la guaina fuoriuscisse dalle fessurazioni presenti sull'impermeabilizzazione”.
Come esposto dal CTU, l'errata esecuzione dell'opera è addebitabile senz'altro al fatto dell'impresa appaltatrice, a fronte sia dell'imperizia nella posa in opera della guaina sia dell'errato calcolo del materiale impermeabilizzante che sarebbe stato necessario applicare, in base all'estensione del terrazzo. Nel dettaglio, secondo l'argomentata opinione del tecnico, le riscontrate fessurazioni della guaina impermeabilizzante sono state causate “esclusivamente dalla sottigliezza della stessa che non raggiungendo i 3 mm di spessore minimo, anche se in presenza di una rete in fibra di vetro interposta, non ha quella elasticità necessaria per sopportare contrazioni e/o dilatazioni dovute a sbalzi termici o a sollecitazioni del tutto naturali di un solaio di copertura”, mentre “sono da escludere come causa di fessurazione della guaina sia problematiche di staticità del fabbricato (del tutto infondate) sia distaccamenti della pavimentazione con il massetto sottostante”.
A giudizio del consulente tecnico, gli interventi da compiere per l'eliminazione dei vizi riscontrati consistono nell'esecuzione ex novo dell'impermeabilizzazione del terrazzo, “senza rimuovere lo strato di guaina esistente il tutto secondo il ciclo delle lavorazioni riportate al quesito
n° 4 per una durata di 15 gg lavorativi”.
Il costo occorrente per l'eliminazione dei vizi e difetti è stato stimato dal CTU nel complessivo importo di € 16.067,59 oltre IVA, comprensivo delle spese tecniche, come da dettagliato computo metrico allegato alla relazione.
Le conclusioni alle quali è giunto il CTU sulla responsabilità dell'appaltatore vanno condivise e sono suscettibili di essere poste a fondamento della decisione, poiché supportate da valide premesse logiche e fondate su corrette metodologie di indagine, corrispondenti alla legge e alle indicazioni fornite nei quesiti posti nel procedimento di ATP.
Pagina 6 Parte attrice ha pertanto assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo prova della responsabilità della ditta per i gravi CP_2 difetti dell'opera appaltata.
Stante la natura dei difetti accertati, tali da implicare la necessità di ripetere l'intervento di impermeabilizzazione in cui si sostanziava il principale contenuto dell'obbligazione dell'appaltatore
(con conseguente compromissione del fine dell'opera di porre il fabbricato al riparo CP_6 dal rischio di fenomeni infiltrativi), risulta corretto l'inquadramento dell'azione – in assenza peraltro di ogni contestazione avversaria – nell'alveo della responsabilità dell'appaltatore per rovina o difetti dell'immobile ex art. 1669 c.c., trattandosi di vizi, ancorché non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, senz'altro sfavorevolmente incidenti, in misura grave, sulla funzionalità e sulla salubrità del fabbricato. Si considerano gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c., difatti, quelli che incidono sulla sostanza e stabilità dell'opera, ancorché in sé non gravi, purché siano tali da produrre considerevoli conseguenze ovvero da compromettere grandemente l'utilizzazione dell'opera. In particolare, “il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (quale, ad esempio, l'intonaco) incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo” (Cassazione civile sez. II, 14/01/2016, n.456); ancora, è stato precisato che “affinché ricorra il grave difetto di cui all'art. 1669 c.c. è necessario che l'alterazione pur senza incidere sugli elementi strutturali dell'immobile comporti un'apprezzabile menomazione del godimento del bene inteso nella sua globalità pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cassazione civile sez. II,
15/09/2009, n.19868).
Quantunque alcuna delle parti convenute abbia articolato rilievi sull'ammissibilità delle domande proposte dal , risulta rispettato il duplice termine previsto dall'art. 1669 c.c. CP_1
In particolare, la denunzia è avvenuta entro l'anno dalla scoperta dei difetti, da collocarsi allorquando con l'ausilio di un tecnico il è stato posto in condizione di percepire CP_1 definitivamente che i lavori di impermeabilizzazione non erano stati realizzati a regola d'arte. La perizia di parte dell'arch. reca la data del 25.11.2019, talché è sicuramente tempestiva la Per_2 denuncia inoltrata dal Condominio all'appaltatore già in data 2.12.2019 (all. 9 citazione), riscontrata dalla ditta con missiva del 6.12.2019 (all. 10 citazione). CP_2
Pagina 7 Il termine di prescrizione è rimasto sospeso per tutta la durata delle operazioni peritali nel procedimento di ATP, iscritto nel 2020 e definito con la relazione di CTU del 5.10.2020, sicché
l'azione, introdotta con citazione notificata il 21.12.2020, è stata tempestivamente introdotta entro il termine annuale ex art. 1669 c.c.
Non si comprendono le perplessità espresse dall'appaltatore sulla natura degli interventi individuati dal CTU per il ripristino a regola d'arte dell'opera. Secondo quanto dedotto dalla ditta sarebbe sufficiente l'applicazione di un secondo strato del prodotto impermeabilizzante, CP_2 soprastante a quello già posato dall'appaltatore, talché non occorrerebbe “il completo smantellamento di quanto posto in opera”. Tuttavia, è sufficiente evidenziare che il CTU ha espressamente escluso la necessità di rimuovere la guaina esistente, in quanto “del tutto coesa con il mattonato sottostante e quindi del tutto compatibile ad essere considerata come base di partenza per la posa di una nuova guaina” (relazione di CTU, p. 9), sicché l'intervento di riparazione non dovrà implicare l'integrale demolizione di quanto realizzato dall'appaltatore.
Sussiste altresì la concorrente responsabilità dell'arch. . CP_3
La responsabilità contrattuale del direttore dei lavori è configurabile allorché il professionista non esegua correttamente le prestazioni contrattualmente assunte agendo con imprudenza, imperizia, negligenza o non rispettando le norme tecniche (Cassazione civile sez. III, 11/12/2012,
n.22643). È stato precisato in giurisprudenza, condivisibilmente, che “il rapporto tra il proprietario dell'immobile ed il progettista e direttore dei lavori va qualificato alla stregua di rapporto contrattuale diretto disciplinato dagli art. 2229 e ss. c.c., e prescinde dagli oneri di denuncia, in caso di gravi difetti, necessari ai fini dell'accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 1669
c.c.” (Tribunale Monza sez. II, 18/12/2012)
Per costante giurisprudenza, tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (cfr.
Cassazione civile sez. III, 09/04/2024, n.9572, secondo cui non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse). Difatti, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente
Pagina 8 all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto (Cassazione civile sez.
III, 24/06/2025, n.16987, la quale ribadisce che, pertanto, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente).
Il ha contestato al direttore dei lavori di non aver rilevato gli evidenti errori CP_1 realizzativi delle varie lavorazioni durante la loro esecuzione e di non aver verificato nulla neppure in sede di attestazione del completamento dell'opera.
Ciò premesso, non può ritenersi che nella fattispecie oggetto di causa i gravi difetti dell'opera siano imputabili a negligenze marginali, in relazione alle quali non sarebbe stato esigibile dal direttore dei lavori un obbligo continuo di vigilanza.
Non può trascurarsi che l'oggetto dell'appalto si esauriva nella realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione del fabbricato condominiale.
L'errata posa in opera dello strato impermeabilizzante, a causa dell'errato dosaggio del prodotto utilizzato, ha determinato la comparsa di fessurazioni nella copertura e comunque la mancata impermeabilizzazione a regola d'arte dell'intera superficie del tetto. Nel corso dei lavori, o al più tardi al momento del loro completamento, il direttore, alla stregua del parametro della diligenza professionale, avrebbe dovuto verificare se l'impresa stava applicando – o aveva applicato
– uno strato di prodotto impermeabilizzante sufficiente a quello richiesto dalle leges artis. Non può costituire circostanza esimente la migliore qualità in astratto (come verificato dal CTU) del prodotto utilizzato dall'appaltatore (“Weberdry elasto1 top”), in luogo di quello indicato nel computo metrico
(“Titanex”), qualora, come nella specie, sia poi mancata l'applicazione di un quantitativo sufficiente per ottenere il risultato perseguito.
A parere del Tribunale, non sono pertanto condivisibili, poiché dissonanti con gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza maggioritaria, le conclusioni sul punto espresse dal CTU, ad avviso del quale la responsabilità del direttore dei lavori sarebbe da escludersi poiché egli “poteva accorgersi del mancato raggiungimento dello spessore minimo della guaina solo dopo la comparsa delle prime fessurazioni, come di fatto ha rilevato lo stesso nella lettera del 14.11.2019 richiedendo
l'esecuzione di alcuni saggi.”. Il CTU, inoltre, ha rimarcato che non potrebbe costituire un elemento
Pagina 9 di responsabilità il fatto che per la realizzazione dell'opera siano stato utilizzati “prodotti similari o addirittura migliori” rispetto a quelli previsti nel computo metrico.
Invero, la comparsa, a lavori compiuti, delle fessurazioni non esclude affatto che al progredire dell'opera il direttore dei lavori avrebbe potuto e dovuto verificare, in adempimento dei propri doveri professionali, se l'impresa appaltatrice stesse applicando un idoneo quantitativo di prodotto impermeabilizzante, in conformità ai parametri indicati nella scheda tecnica del prodotto (due mani per uno spessore totale minimo da 3 mm fino ad un massimo di 4 mm, anziché il minor strato posato dalla ditta convenuta) o comunque dettati dalle regole dell'arte.
La possibilità di procedere alla suddetta verifica, sul piano tecnico, si desume proprio dalla richiamata relazione dell'arch. del 14.11.2019 (all. 11 citazione – doc. 2), laddove CP_3 quest'ultimo, a seguito del manifestarsi sul lastrico solare dei primi inconvenienti, ha affermato che
“a questo punto si dovrebbe procedere con dei saggi sul terrazzo per poter verificare la quantità del prodotto posato…”.
La doverosità di tale verifica si ricava dall'essenzialità, ai fini della buona riuscita dell'opera, della misura dello spessore dello strato impermeabilizzante e del quantitativo di prodotto concretamente posato. Ciò anche in una logica prudenziale, a maggior ragione in considerazione dell'estensione del terrazzo condominiale: sarebbe difatti bastato, al progredire dell'opera, un controllo tecnico dell'idoneità dello strato fino a quel momento posato ad impedire che l'errore esecutivo fosse reiterato per l'intera superficie del terrazzo. D'altra parte, il controllo della qualità dei materiali impiegati non può prescindere dal controllo della loro quantità, laddove, come nel caso di specie, il corretto dosaggio risultava (e risulta) coessenziale per ottenere l'effetto di impermeabilizzazione che avrebbe dovuto connotare l'opera realizzata.
Pertanto, sussiste la responsabilità del direttore dei lavori per non aver verificato, al progredire dell'opera o perlomeno prima del collaudo, la conformità alle regole dell'arte dello spessore dello strato impermeabilizzante posato dall'appaltatrice.
In conclusione, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità della ditta e CP_2 dell'arch. , ai sensi dell'art. 2055 c.c., per i gravi difetti della copertura condominiale CP_3 oggetto del rapporto di appalto.
Si richiama il consolidato principio alla stregua del quale “in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno
Pagina 10 debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cassazione civile sez. II, 06/12/2017,
n.29218).
Per l'effetto, l'appaltatore e il direttore dei lavori devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del dell'importo complessivo di € 16.067,59, oltre IVA, oltre CP_1 rivalutazione monetaria dalla data di proposizione della domanda (21.12.2020) all'attualità e interessi legali sulla somma come annualmente rivalutata fino alla data della sentenza. Su detta somma sono ulteriormente dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
Non può essere accolta, invece, la domanda attorea di restituzione del corrispettivo versato al direttore dei lavori a titolo di compenso per le prestazioni professionali espletate, siccome non corredata dalla necessaria articolazione della domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/07/2018, n.18086: “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora li committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”).
Quanto alla ripartizione interna della responsabilità, si reputa il grado di efficienza causale CP_ della condotta del direttore dei lavori inferiore rispetto a quello dell'appaltatore. Difatti, alla
è ascrivibile la condotta più grave, consistita nella realizzazione dell'opera in CP_2 difformità rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto di appalto e alle regole dell'arte, laddove al direttore dei lavori deve imputarsi solo l'omesso controllo della corretta esecuzione dell'opera, in assenza di elementi sintomatici, in costanza di realizzazione, dell'errore esecutivo dell'appaltatore.
Si ritiene equo, pertanto, stabilire le quote di ripartizione interna della responsabilità tra i coobbligati nella misura di 1/3 a carico del direttore dei lavori e di 2/3 a carico dell'appaltatore.
È opportuno precisare che i convenuti sono corresponsabili in via solidale per l'intero nei confronti dell'attore, tenuto conto che “l'indicazione delle quote percentuali di responsabilità è finalizzata al solo esercizio del diritto di regresso (nei confronti dei coobbligati solidali) in capo al soggetto convenuto corresponsabile che, eventualmente, dovesse corrispondere la somma per
l'intero, oltre la propria quota percentuale” (cfr. Tribunale Siena, 10/10/2019, n. 998).
Va accolta la domanda di manleva proposta dall'arch. nei confronti della CP_3 compagnia Controparte_4
Il rapporto assicurativo, in uno alla vigenza e all'operatività della polizza (Polizza “claims made” per la responsabilità civile professionale n. A119C376045-LB, con validità dal 5.11.2019 al
5.11.2020, e successiva appendice n. A1C449133-LB per il rinnovo della garanzia fino al
Pagina 11 5.11.2021) rispetto all'evento dannoso accertato in giudizio, non sono oggetto di contestazione tra le parti.
La compagnia si è limitata ad eccepire l'inoperatività della polizza soltanto rispetto alla domanda restitutoria formulata dal Condominio per ottenere la retrocessione del compenso di €
1.903,20 percepito dal professionista. L'esame dell'eccezione è tuttavia assorbito dal mancato riconoscimento, in favore del dell'invocato diritto alla restituzione del compenso. CP_1
È applicabile la franchigia fissa di € 1.000,00 indicata dalla compagnia assicurativa (come previsto nella sezione E delle condizioni polizza). Resta pertanto a carico dell'arch. la CP_3 somma di € 1.000,00. va quindi dichiarata tenuta e condannata a manlevare e tenere Controparte_4 indenne l'arch. di quanto quest'ultimo sia tenuto a corrispondere alla parte attrice, CP_3 incluse le spese di lite, al netto della franchigia di € 1.000,00 che rimane a carico dell'assicurato.
In merito alle spese relative al procedimento di ATP, per pacifico principio giurisprudenziale,
“nel procedimento civile, quanto alle spese relative all'accertamento tecnico preventivo ante causam sostenute dall'attrice, le stesse vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove
l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”
(Tribunale Cosenza sez. II, 08/09/2021, n.1790; cfr. altresì Tribunale Messina sez. II, 05/10/2020,
n.1384: “le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
Vanno quindi liquidati come spese giudiziali i costi a carico dell'attore per la remunerazione dell'attività svolta dal CTP arch. in vista e nel corso del procedimento di ATP (€ Per_2
1.081,00, come da fattura n. 31/2020 sub all. 14). Deve altresì essere riconosciuto al convenuto il compenso del CTU, pari ad € 1.139,19.
Devono infine liquidarsi le spese giudiziali del presente procedimento e di quello di ATP, quantificabili per compensi in complessivi € 5.900,00 oltre accessori (di cui € 4.200,00 per il giudizio di merito ed € 1.700,00 per il procedimento di istruzione preventiva, dovendo ritenersi congruo il compenso esposto dal difensore di parte attrice sub all. 16), liquidati in applicazione dei
Pagina 12 parametri ex DM 55/2014 ss.mm., valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale effettivamente svolta.
L'accoglimento della domanda di manleva giustifica la condanna della terza chiamata al rimborso in favore dell'arch. delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, CP_3 liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri ex DM 55/2014 ss.mm., valutata la limitata complessità delle questioni sollevate in relazione al rapporto assicurativo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna , in solido con l'arch. , al pagamento in favore del CP_2 Controparte_3
: (a) della somma complessiva di € 16.067,59, oltre Controparte_8
IVA, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
(b) della somma di € 571,00 per anticipazioni e della somma di € 6.200,00 per competenze professionali del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 307/2020 r.g., oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta), oltre € 1.081,00 per compensi del CTP ed € 1.139,19 per compensi del CTU in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 307/2020 r.g;
2) in accoglimento della domanda di manleva proposta dall'arch. nei Controparte_3 confronti di condanna a Controparte_4 Controparte_4 manlevare e tenere indenne l'arch. di quanto quest'ultimo sia tenuto a Controparte_3 corrispondere in forza del precedente capo 1), al Controparte_8 netto della franchigia di € 1.000,00;
3) ripartisce la responsabilità tra i convenuti, nei rapporti interni, in misura di 2/3 a carico di CP_2
e di 1/3 a carico dell'arch. ;
[...] Controparte_3
4) condanna al pagamento in favore dell'arch. Controparte_4 [...]
delle spese di lite relative alla chiamata in causa, che si liquidano in € 2.540,00 per CP_3 compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).
Civitavecchia , 08/09/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
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