TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2733/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Corasaniti, presso
[...] P.IVA_1 cui è stato eletto domicilio in Milano, viale Regina Margherita n. 28, giusta procura in atti
RICORRENTE E (P.I. ) e (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Mangialardi, presso C.F._1 cui è stato eletto domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
giusta procura in atti Email_1
RESISTENTI E (P.I. ), con il patrocinio degli avv. Michele Gioffré Controparte_3 P.IVA_3 e Luigi Caironi, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Arrigo Boito n. 8, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO del giudizio: 140011 - vendita di cose immobili
CONCLUSIONI delle parti: Per (dalla memoria depositata in data Parte_1 21.11.2024): In via istruttoria: Rigettare la richiesta di CTU avanzata da in quanto il giudizio ex art. CP_3 281 decies c.p.c. è fondato su prova documentale ampiamente prodotta e dimostrata e peraltro confermata dalla stessa , ove per sua espressa CP_3 affermazione ha dichiarato che le resistenti sapevano dell'abusivismo edilizio di cui era affetto il manufatto oggetto del contratto di compravendita impugnato. In via principale:
1. Dichiarare la nullità del contratto di compravendita del traliccio abusivo, stipulata con atto notarile del Notaio in data 03.04.2020 e Persona_1 trascritta il 06.04.2020 ai numeri 37697/23414, e/o
2. Laddove l'Ill.mo Giudice lo ritenga opportuno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c., dichiarare la nullità dell'intero atto di compravendita.
3. Condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni CP_1 sopra indicate In subordine:
4. Dichiarare la cessata materia del contendere per lo smaltimento del manufatto abusivo avvenuto dopo la costituzione delle controparti nel presente giudizio per inerzia di , ponendo a carico di quest'ultima la soccombenza virtuale. CP_1
5. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.
Per e (dalla memoria di costituzione): CP_1 Controparte_2 Quanto sopra ritenuto e considerato, ed il Sig. come CP_1 Controparte_2 in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono a codesto Ill.mo Tribunale di rigettare il ricorso avversario perché inammissibile ed infondato e di condannare controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di onorari e spese.
Per (dalla memoria depositata in data 11.11.2024): Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia l'Ill.mo Tribunale adito: (1) in via preliminare: (1.1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per Parte_1 tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande avversarie e/o, comunque, rigettare tutte le medesime;
(1.2) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 l'inammissibilità di tutte le domande avversarie e/o, comunque, rigettare tutte le medesime;
(2) nel merito: respingere la domanda di accertamento della nullità del Contratto di Compravendita proposta dal in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
(3) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali. (4) in via istruttoria: (4.1) qualora ritenuto necessario ed in via di mero subordine si insta per l'ammissione di CTU volta ad accertare lo stato di fatto e di diritto del e Parte_2 dei beni oggetto del Contratto di Compravendita, nonché la loro conformità alle normative vigenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Parte_1
, premesso che, con atto in data 03.04.2020, aveva venduto
[...] CP_3 a quale titolare dell'omonima impresa individuale, un traliccio per Controparte_2 le comunicazioni installato sul tetto condominiale ed allegato altresì il carattere abusivo del traliccio in questione, ha convenuto in giudizio CP_1 CP_2
ed al fine di sentir accertare nei loro confronti la nullità
[...] Controparte_3 del predetto contratto. e hanno domandato il rigetto delle domande CP_1 Controparte_2 avversarie, contestando la sussistenza tanto della legittimazione attiva in capo all'amministratore del Condominio ricorrente, in assenza di delibera assembleare, quanto dell'interesse ad agire, e sostenendo che, non essendo il traliccio un bene immobile, non era ravvisabile alcuna nullità della vendita. ha domandato dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi la Controparte_3 domanda avversaria, sulla scorta di difese analoghe a quelle degli altri convenuti. La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Preliminarmente deve darsi atto dell'irritualità della memoria depositata da parte ricorrente in data 15.04.2025, in quanto non autorizzata. Ne deriva che il relativo contenuto non può essere preso in considerazione alcuna ai fini della presente decisione. Per quanto concerne, poi, la documentazione depositata in allegato a detta memoria, i documenti n. 57, 58 e 59 sono di formazione anteriore rispetto alle date di scadenza dei termini perentori assegnati per deduzioni istruttorie e produzioni documentali, né emerge dagli atti la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini della parte. Dette produzioni documentali sono dunque inammissibili. Il doc. 60 è irrilevante ai fini della decisione, sol che si consideri come il ricorso cautelare del che ha dato origine a quel procedimento fosse fondato Parte_1 non già sul diritto reale di proprietà in capo alla bensì sull'avvenuta CP_1 risoluzione del contratto di locazione. Parimenti irrilevante è il doc. 56, in quanto contenente una serie di considerazioni unilaterali della parte in questione, che non possono essere utilizzate come prova.
3. Per quanto concerne la legittimazione dell'amministratore del Condominio ricorrente, deve rilevarsi quanto segue. In punto di diritto, deve premettersi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6
- 2, ordinanza n. 23190 del 23.10.2020) ha affermato, in generale, il seguente principio di diritto: “In tema di condominio, le azioni reali nei confronti dei singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio condominiale, che esulino dal novero degli atti meramente conservativi, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c.”. In punto di fatto, deve ritenersi che il abbia dimostrato la sussistenza Parte_1 della delibera assembleare di autorizzazione dell'amministratore a proporre la presente azione di accertamento. Invero, il ricorrente ha prodotto sub doc. 11 il verbale dell'assemblea tenutasi in data 27.11.2023. Al punto 2 dell'ordine del giorno era prevista la discussione in ordine al seguente argomento: “Informativa in merito alla richiesta di azione di nullità ultimo atto di compravendita solai/traliccio - delibere in merito”. Su tale punto, dal verbale risulta essere stata adottata la seguente delibera:
“L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il preventivo n. 42/2023 dell'Avv. Corasaniti per la richiesta di azione, giudizio civile che decreti la nullità dell'atto di compravendita del traliccio abusivo per complessivi €. (omissis)”. Da quanto precede, si desume la sussistenza della legittimazione dell'amministratore del ad instaurare il presente giudizio, stante Parte_1 l'autorizzazione assembleare in merito a ciò. Il documento in questione, sebbene non presente agli atti alla data di proposizione del ricorso, risulta prodotto entro il termine perentorio assegnato per le produzioni documentali, sicché il relativo deposito è da ritenersi tempestivo ed ammissibile.
4. Con riferimento all'interesse del ricorrente ad agire per Parte_1 ottenere l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa, contratto in cui esso non rivestiva la qualità di parte, deve osservarsi quanto segue. Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 2670 del
05.02.2020) ha affermato che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità”. In concreto, deve osservarsi che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il , premessa l'allegazione del carattere abusivo del traliccio oggetto Parte_1 di causa, ha sostenuto che, “stante l'abusivismo edilizio, interesse del Parte_1 è la dichiarazione della nullità del contratto di compravendita”. A seguito delle eccezioni sollevate dai convenuti circa la pretesa carenza in capo al ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante all'accertamento della nullità della compravendita, eccezioni sostanzialmente fondate sul fatto che il diritto di porre il traliccio sul tetto costituiva oggetto di un titolo contrattuale CP_4 (locazione) autonomo rispetto alla compravendita oggetto di causa, all'udienza del 16.10.2024, l'avv. Corasaniti ha affermato che “l'interesse del ad Parte_1 una pronuncia di nullità del contratto sussiste, visto che non ha alcun CP_3 contratto di locazione da far valere nei confronti del Condominio stesso”. In sostanza, stando alle deduzioni integrative in questione, l'interesse giuridicamente rilevante del all'accertamento della nullità sarebbe Parte_1 stato dato dall'intento di sostituire ad un proprietario che poteva far valere nei
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio confronti del medesimo il titolo contrattuale in questione un altro soggetto che quel titolo non aveva più. Con le successive memorie depositate nei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma quarto, c.p.c., il ricorrente ha ulteriormente allargato l'ambito del suo preteso interesse, facendo riferimento ad una serie di cause pendenti fra le parti, nonché a pretesi comportamenti illeciti a suo dire posti in essere da CP_1 e dal successivamente alla conclusione del contratto assertivamente nullo. CP_2 Ai fini della decisione, pare opportuno rilevare che, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 565 del 10.08.2000), “l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto”. Nel caso esaminato in quel processo, era stato ritenuto sussistente l'interesse ad agire del soggetto che, affermandosi proprietario di un fondo appartenente ad un'isola fluviale, aveva chiesto l'accertamento della non demanialità di un terreno confinante al fine di poterne dimostrare l'acquisto per accessione. Anche in epoca successiva, sempre i Giudici di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 17877 del 22.08.2007) hanno affermato che “la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza”. Ora, in concreto, deve rilevarsi che entrambe le società resistenti utilizzavano il tetto condominiale per tenervi il traliccio in virtù di un titolo (locazione) autonomo rispetto a quello di cui si invoca in questa sede la nullità (vendita). Inoltre, il diritto reale di proprietà del traliccio, trasferito con la vendita, non è l'unico titolo astrattamente idoneo a permettere l'utilizzo del bene, ben potendo esso avvenire anche in forza di diritto personale. A tale proposito, si veda, per esempio, quanto dedotto dallo stesso Condominio ricorrente nella memoria depositata in data 11.11.2024, a pagina 5: “Il secondo contratto di locazione è stato stipulato tra il Supercondominio Le LE (soggetto diverso dal , odierna ricorrente) e Parte_1 la Società Bresciana Telecomunicazioni SRL, con decorrenza dal 01.01.2000, anno in cui la predetta Società non era ancora proprietaria del traliccio, successivamente cedutole dal Sig. in data 08.08.2011 (doc. 2 di Persona_2
). Detto contratto di locazione aveva ad oggetto la “locazione per uso CP_5 esclusivo antenna TV installata sul tetto dell'edificio A””. Come si può notare, la circostanza che negli anni dal 2000 al 2011 la Società Bresciana Telecomunicazioni s.r.l. non fosse ancora proprietaria del traliccio non pare aver affatto impedito alla stessa di utilizzare il bene, di proprietà altrui, in forza di un titolo differente, di natura personale.
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Una volta stabilita l'insussistenza di un collegamento necessario tra la proprietà del traliccio e la possibilità di utilizzare il bene posto sul tetto condominiale in forza di un contratto di locazione, allora appare evidente che le circostanze esposte dal nel ricorso ed integrate nelle successive memorie non Parte_1 determinano il sorgere di alcun interesse giuridicamente rilevante tale da giustificare la proposizione della domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita in esame. Invero, in primo luogo, quanto alla prima giustificazione contenuta nel ricorso, deve osservarsi che l'eventuale carattere abusivo del traliccio costituisce non già l'interesse ad agire, bensì la causa petendi della domanda di accertamento della nullità. In secondo luogo, stante l'autonomia tra il titolo locatizio e quello dominicale, neppure può ritenersi che l'interesse ad agire sia configurabile per la mera esigenza di sostituire una parte con cui non è più in essere alcun contratto ad un altro soggetto con cui, al contrario, era stato stipulato il contratto di locazione. Non si verte, infatti, in tema di una situazione giuridica soggettiva nella sua intera fattispecie costitutiva;
per la verità, neppure si verte in tema di un singolo fatto giuridicamente rilevante o di un singolo presupposto della complessiva situazione di diritto sostanziale. Si ribadisce, in proposito, che la possibilità di stipulare il contratto di locazione non presenta alcun collegamento necessario con la proprietà del traliccio. Per il resto, con la memoria integrativa depositata in data 11.11.2024, il ha dedotto quanto segue sul punto in esame: Parte_1
“
2.1 Il ha sicuramente interesse ad agire, e ciò in quanto la Parte_1 declaratoria di nullità:
1. Farebbe cessare ogni procedimento giudiziario pendente per carenza di legittimazione attiva e/o passiva in capo a iù in particolare, gli effetti CP_1 ex tunc della declaratoria di nullità si riverserebbero: a) Nel proc. RG n. 6044/2023 instaurato dal ai sensi dell'art. 700 Parte_1 c.p.c. per la rimozione del traliccio abusivo e in subordine per la rimozione di cavi e tiranti dello stesso, così da permettere l'adeguamento del parapetto del lastrico solare e della linea vita. Nel menzionato procedimento, è stata CP_1 condannata in data odierna 11.11.2024 a rifondere le spese di lite in favore del
. Tuttavia, l'impresa potrebbe ancora presentare reclamo, come del Parte_1 resto ha già genericamente annunciato con la menzionata comunicazione del 01.10.2024 (allegato n. 35) e come già dimostrato da precedente condotta giudiziaria tesa a intraprendere lite temeraria sanzionata finanche dal Trib. di Monza nel proc. R.G. n. 5183/2024 con ordinanza del 26.08.2024, tra l'altro addirittura impugnata in sede di reclamo;
b) Nel proc. RG n. 7675/2024 instaurato da ai sensi dell'art. 669 CP_1 terdecies c.p.c. - reclamo avverso l'Ordinanza del 26.08.2024 con cui il Tribunale di Monza nel proc. 5183/2024 ha condannato finanche per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; c) Nel proc. RG n. 2530/2024 instaurato da dinanzi al TAR Lombardia CP_1 per l'annullamento nel merito (la richiesta cautelare è stata rinunciata per
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio sopravvenuta carenza di interesse) del diniego del permesso di costruire in sanatoria e dell'Ordine di demolizione emanati dal Comune di Parte_1 in data 16.07.2024 e 31.07.2024; d) Nel proc. RG n. 2130/2024 instaurato dal dinanzi al Tribunale di Parte_1
Monza per la dichiarazione della risoluzione del contratto di locazione del tetto condominiale, già costituitasi in data 06.04.2024 come riconosciuto dal Tribunale di Monza con Ordinanza del 26.08.2024 nel predetto procedimento RG n. 5183/2024. 2. Comporterebbe la cessazione di ogni pretesa del Sig. e di sul CP_2 CP_1 tetto condominiale, stante il fatto che, pur in assenza di qualsiasi licenza edilizia
o permesso di costruire in sanatoria e nonostante il rigetto del TAR Lombardia Milano del 19.09.2024, ancora in data 01.10.2024 pretendeva che il CP_1 Condominio riposizionasse sul tetto condominiale il traliccio abusivo, minacciandolo di un male ingiusto quale il coinvolgimento in ulteriori dispute giudiziarie qualora non avesse concorso in un nuovo abuso edilizio (allegato n. 35).
3. Farebbe cessare ogni infondata pretesa risarcitoria di già CP_1 prospettata al Condominio (allegato n. 35).
4. Farebbe cessare ogni molestia del Sig. e di ai danni dei CP_2 CP_1 condòmini e dell'Amministratore del Condominio, che ha già provveduto a diffidare a più riprese il Sig. ad astenersi da ulteriori condotte CP_2 persecutorie;
5. Concorrerebbe alla maggiore sicurezza dei Condomini, che per prevenire le condotte del dirette all'abusivismo edilizio (finanche di notte), sono stati CP_2 obbligati a dormire dinanzi all'entrata del locale macchinario ascensore (dove
aveva illegittimamente fatto transitare cavi elettrici, così causando la CP_1 diffida dei Vigili del Fuoco all'utilizzo del servizio ascensori: allegato n. 18) e dinanzi all'entrata del lastrico solare”. In proposito, ribadito che l'interesse ad agire, dovendo fondarsi su uno stato di incertezza oggettiva, non può evidentemente consistere nella mera aspirazione a liberarsi di una controparte sgradita, in quanto più combattiva o assertivamente più scorretta di un'altra, deve ulteriormente osservarsi quanto segue: a. nel procedimento cautelare n. 6044/2023 R.G., instaurato dal ai Parte_1 sensi dell'art. 700 c.p.c. per la rimozione del traliccio abusivo e, in subordine, per la rimozione di cavi e tiranti dello stesso, il titolo fatto valere dal ricorrente è quello della locazione, così come emerge dalla lettura dell'ordinanza prodotta dalla parte sub doc. 51; b. il procedimento n. 5183/2024 R.G. ed il procedimento di reclamo n. 7675/2024 R.G. paiono riguardare un'azione possessoria (cfr.: memoria depositata dal in data 11.11.2024, a pagina 12, in cui si parla di Parte_1
“spoglio”) e non già petitoria;
c. il giudizio n. 2130/2024 R.G., per espressa indicazione del Condominio ricorrente, riguarda la risoluzione del contratto di locazione del tetto condominiale, e dunque un rapporto contrattuale del tutto autonomo rispetto alla compravendita;
7 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio d. dalla lettura della comunicazione prodotta dal quale doc. 35 Parte_1 Cont emerge che l'intimazione al di ripristinare il traliccio di Parte_1
”, “con l'avvertimento che in difetto si chiederà il risarcimento
[...] dell'ulteriore danno arrecato a ed alle proprie clienti”, ivi contenuti, CP_1 si fondano, ancora una volta, sul “contratto di locazione in essere fra le parti”; e. gli eventuali atti illeciti commessi dal resistente non comportano CP_2 alcunché, per quanto osservato innanzi, in ordine alla sussistenza o meno dell'interesse ad agire nella presente sede per l'accertamento della nullità del contratto di compravendita;
f. lo stesso dicasi per quanto concerne il contenzioso amministrativo in corso. Va infine rilevato che ad oggi il traliccio per cui è causa è stato anche pacificamente rimosso e smaltito da parte del Parte_1 Alla luce di quanto precede, l'azione proposta è inammissibile, il che ne preclude l'esame nel merito.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi a tal fine l'importo tabellare minimo per la fase decisoria, che non ha comportato il deposito di scritti difensivi, nonché gli importi tabellari medi per le ulteriori fasi. Deve ritenersi che non sussistano in concreto i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., i quali non si identificano con la mera soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata dal
[...]
nei confronti di di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
rigettata ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_3
1. dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente;
Parte_1
2. condanna il a rifondere a e Parte_1 CP_1
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.163,00 Controparte_2 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. condanna il a rifondere a Parte_1 Controparte_3 le spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.163,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 16 giugno 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2733/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Corasaniti, presso
[...] P.IVA_1 cui è stato eletto domicilio in Milano, viale Regina Margherita n. 28, giusta procura in atti
RICORRENTE E (P.I. ) e (C.F. CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Mangialardi, presso C.F._1 cui è stato eletto domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
giusta procura in atti Email_1
RESISTENTI E (P.I. ), con il patrocinio degli avv. Michele Gioffré Controparte_3 P.IVA_3 e Luigi Caironi, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Arrigo Boito n. 8, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO del giudizio: 140011 - vendita di cose immobili
CONCLUSIONI delle parti: Per (dalla memoria depositata in data Parte_1 21.11.2024): In via istruttoria: Rigettare la richiesta di CTU avanzata da in quanto il giudizio ex art. CP_3 281 decies c.p.c. è fondato su prova documentale ampiamente prodotta e dimostrata e peraltro confermata dalla stessa , ove per sua espressa CP_3 affermazione ha dichiarato che le resistenti sapevano dell'abusivismo edilizio di cui era affetto il manufatto oggetto del contratto di compravendita impugnato. In via principale:
1. Dichiarare la nullità del contratto di compravendita del traliccio abusivo, stipulata con atto notarile del Notaio in data 03.04.2020 e Persona_1 trascritta il 06.04.2020 ai numeri 37697/23414, e/o
2. Laddove l'Ill.mo Giudice lo ritenga opportuno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 c.c., dichiarare la nullità dell'intero atto di compravendita.
3. Condannare per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni CP_1 sopra indicate In subordine:
4. Dichiarare la cessata materia del contendere per lo smaltimento del manufatto abusivo avvenuto dopo la costituzione delle controparti nel presente giudizio per inerzia di , ponendo a carico di quest'ultima la soccombenza virtuale. CP_1
5. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, contributo unificato, oltre IVA e CPA come per legge.
Per e (dalla memoria di costituzione): CP_1 Controparte_2 Quanto sopra ritenuto e considerato, ed il Sig. come CP_1 Controparte_2 in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono a codesto Ill.mo Tribunale di rigettare il ricorso avversario perché inammissibile ed infondato e di condannare controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di onorari e spese.
Per (dalla memoria depositata in data 11.11.2024): Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia l'Ill.mo Tribunale adito: (1) in via preliminare: (1.1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del per Parte_1 tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande avversarie e/o, comunque, rigettare tutte le medesime;
(1.2) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire del per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 l'inammissibilità di tutte le domande avversarie e/o, comunque, rigettare tutte le medesime;
(2) nel merito: respingere la domanda di accertamento della nullità del Contratto di Compravendita proposta dal in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
(3) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali. (4) in via istruttoria: (4.1) qualora ritenuto necessario ed in via di mero subordine si insta per l'ammissione di CTU volta ad accertare lo stato di fatto e di diritto del e Parte_2 dei beni oggetto del Contratto di Compravendita, nonché la loro conformità alle normative vigenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il Parte_1
, premesso che, con atto in data 03.04.2020, aveva venduto
[...] CP_3 a quale titolare dell'omonima impresa individuale, un traliccio per Controparte_2 le comunicazioni installato sul tetto condominiale ed allegato altresì il carattere abusivo del traliccio in questione, ha convenuto in giudizio CP_1 CP_2
ed al fine di sentir accertare nei loro confronti la nullità
[...] Controparte_3 del predetto contratto. e hanno domandato il rigetto delle domande CP_1 Controparte_2 avversarie, contestando la sussistenza tanto della legittimazione attiva in capo all'amministratore del Condominio ricorrente, in assenza di delibera assembleare, quanto dell'interesse ad agire, e sostenendo che, non essendo il traliccio un bene immobile, non era ravvisabile alcuna nullità della vendita. ha domandato dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi la Controparte_3 domanda avversaria, sulla scorta di difese analoghe a quelle degli altri convenuti. La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Preliminarmente deve darsi atto dell'irritualità della memoria depositata da parte ricorrente in data 15.04.2025, in quanto non autorizzata. Ne deriva che il relativo contenuto non può essere preso in considerazione alcuna ai fini della presente decisione. Per quanto concerne, poi, la documentazione depositata in allegato a detta memoria, i documenti n. 57, 58 e 59 sono di formazione anteriore rispetto alle date di scadenza dei termini perentori assegnati per deduzioni istruttorie e produzioni documentali, né emerge dagli atti la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini della parte. Dette produzioni documentali sono dunque inammissibili. Il doc. 60 è irrilevante ai fini della decisione, sol che si consideri come il ricorso cautelare del che ha dato origine a quel procedimento fosse fondato Parte_1 non già sul diritto reale di proprietà in capo alla bensì sull'avvenuta CP_1 risoluzione del contratto di locazione. Parimenti irrilevante è il doc. 56, in quanto contenente una serie di considerazioni unilaterali della parte in questione, che non possono essere utilizzate come prova.
3. Per quanto concerne la legittimazione dell'amministratore del Condominio ricorrente, deve rilevarsi quanto segue. In punto di diritto, deve premettersi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6
- 2, ordinanza n. 23190 del 23.10.2020) ha affermato, in generale, il seguente principio di diritto: “In tema di condominio, le azioni reali nei confronti dei singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali su cose o parti dell'edificio condominiale, che esulino dal novero degli atti meramente conservativi, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, comma 1, c.c.”. In punto di fatto, deve ritenersi che il abbia dimostrato la sussistenza Parte_1 della delibera assembleare di autorizzazione dell'amministratore a proporre la presente azione di accertamento. Invero, il ricorrente ha prodotto sub doc. 11 il verbale dell'assemblea tenutasi in data 27.11.2023. Al punto 2 dell'ordine del giorno era prevista la discussione in ordine al seguente argomento: “Informativa in merito alla richiesta di azione di nullità ultimo atto di compravendita solai/traliccio - delibere in merito”. Su tale punto, dal verbale risulta essere stata adottata la seguente delibera:
“L'assemblea, all'unanimità dei presenti, approva il preventivo n. 42/2023 dell'Avv. Corasaniti per la richiesta di azione, giudizio civile che decreti la nullità dell'atto di compravendita del traliccio abusivo per complessivi €. (omissis)”. Da quanto precede, si desume la sussistenza della legittimazione dell'amministratore del ad instaurare il presente giudizio, stante Parte_1 l'autorizzazione assembleare in merito a ciò. Il documento in questione, sebbene non presente agli atti alla data di proposizione del ricorso, risulta prodotto entro il termine perentorio assegnato per le produzioni documentali, sicché il relativo deposito è da ritenersi tempestivo ed ammissibile.
4. Con riferimento all'interesse del ricorrente ad agire per Parte_1 ottenere l'accertamento della nullità del contratto per cui è causa, contratto in cui esso non rivestiva la qualità di parte, deve osservarsi quanto segue. Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 2670 del
05.02.2020) ha affermato che “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità”. In concreto, deve osservarsi che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il , premessa l'allegazione del carattere abusivo del traliccio oggetto Parte_1 di causa, ha sostenuto che, “stante l'abusivismo edilizio, interesse del Parte_1 è la dichiarazione della nullità del contratto di compravendita”. A seguito delle eccezioni sollevate dai convenuti circa la pretesa carenza in capo al ricorrente di un interesse giuridicamente rilevante all'accertamento della nullità della compravendita, eccezioni sostanzialmente fondate sul fatto che il diritto di porre il traliccio sul tetto costituiva oggetto di un titolo contrattuale CP_4 (locazione) autonomo rispetto alla compravendita oggetto di causa, all'udienza del 16.10.2024, l'avv. Corasaniti ha affermato che “l'interesse del ad Parte_1 una pronuncia di nullità del contratto sussiste, visto che non ha alcun CP_3 contratto di locazione da far valere nei confronti del Condominio stesso”. In sostanza, stando alle deduzioni integrative in questione, l'interesse giuridicamente rilevante del all'accertamento della nullità sarebbe Parte_1 stato dato dall'intento di sostituire ad un proprietario che poteva far valere nei
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio confronti del medesimo il titolo contrattuale in questione un altro soggetto che quel titolo non aveva più. Con le successive memorie depositate nei termini di cui all'art. 281 duodecies, comma quarto, c.p.c., il ricorrente ha ulteriormente allargato l'ambito del suo preteso interesse, facendo riferimento ad una serie di cause pendenti fra le parti, nonché a pretesi comportamenti illeciti a suo dire posti in essere da CP_1 e dal successivamente alla conclusione del contratto assertivamente nullo. CP_2 Ai fini della decisione, pare opportuno rilevare che, secondo l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 565 del 10.08.2000), “l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto”. Nel caso esaminato in quel processo, era stato ritenuto sussistente l'interesse ad agire del soggetto che, affermandosi proprietario di un fondo appartenente ad un'isola fluviale, aveva chiesto l'accertamento della non demanialità di un terreno confinante al fine di poterne dimostrare l'acquisto per accessione. Anche in epoca successiva, sempre i Giudici di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 17877 del 22.08.2007) hanno affermato che “la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza”. Ora, in concreto, deve rilevarsi che entrambe le società resistenti utilizzavano il tetto condominiale per tenervi il traliccio in virtù di un titolo (locazione) autonomo rispetto a quello di cui si invoca in questa sede la nullità (vendita). Inoltre, il diritto reale di proprietà del traliccio, trasferito con la vendita, non è l'unico titolo astrattamente idoneo a permettere l'utilizzo del bene, ben potendo esso avvenire anche in forza di diritto personale. A tale proposito, si veda, per esempio, quanto dedotto dallo stesso Condominio ricorrente nella memoria depositata in data 11.11.2024, a pagina 5: “Il secondo contratto di locazione è stato stipulato tra il Supercondominio Le LE (soggetto diverso dal , odierna ricorrente) e Parte_1 la Società Bresciana Telecomunicazioni SRL, con decorrenza dal 01.01.2000, anno in cui la predetta Società non era ancora proprietaria del traliccio, successivamente cedutole dal Sig. in data 08.08.2011 (doc. 2 di Persona_2
). Detto contratto di locazione aveva ad oggetto la “locazione per uso CP_5 esclusivo antenna TV installata sul tetto dell'edificio A””. Come si può notare, la circostanza che negli anni dal 2000 al 2011 la Società Bresciana Telecomunicazioni s.r.l. non fosse ancora proprietaria del traliccio non pare aver affatto impedito alla stessa di utilizzare il bene, di proprietà altrui, in forza di un titolo differente, di natura personale.
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Una volta stabilita l'insussistenza di un collegamento necessario tra la proprietà del traliccio e la possibilità di utilizzare il bene posto sul tetto condominiale in forza di un contratto di locazione, allora appare evidente che le circostanze esposte dal nel ricorso ed integrate nelle successive memorie non Parte_1 determinano il sorgere di alcun interesse giuridicamente rilevante tale da giustificare la proposizione della domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita in esame. Invero, in primo luogo, quanto alla prima giustificazione contenuta nel ricorso, deve osservarsi che l'eventuale carattere abusivo del traliccio costituisce non già l'interesse ad agire, bensì la causa petendi della domanda di accertamento della nullità. In secondo luogo, stante l'autonomia tra il titolo locatizio e quello dominicale, neppure può ritenersi che l'interesse ad agire sia configurabile per la mera esigenza di sostituire una parte con cui non è più in essere alcun contratto ad un altro soggetto con cui, al contrario, era stato stipulato il contratto di locazione. Non si verte, infatti, in tema di una situazione giuridica soggettiva nella sua intera fattispecie costitutiva;
per la verità, neppure si verte in tema di un singolo fatto giuridicamente rilevante o di un singolo presupposto della complessiva situazione di diritto sostanziale. Si ribadisce, in proposito, che la possibilità di stipulare il contratto di locazione non presenta alcun collegamento necessario con la proprietà del traliccio. Per il resto, con la memoria integrativa depositata in data 11.11.2024, il ha dedotto quanto segue sul punto in esame: Parte_1
“
2.1 Il ha sicuramente interesse ad agire, e ciò in quanto la Parte_1 declaratoria di nullità:
1. Farebbe cessare ogni procedimento giudiziario pendente per carenza di legittimazione attiva e/o passiva in capo a iù in particolare, gli effetti CP_1 ex tunc della declaratoria di nullità si riverserebbero: a) Nel proc. RG n. 6044/2023 instaurato dal ai sensi dell'art. 700 Parte_1 c.p.c. per la rimozione del traliccio abusivo e in subordine per la rimozione di cavi e tiranti dello stesso, così da permettere l'adeguamento del parapetto del lastrico solare e della linea vita. Nel menzionato procedimento, è stata CP_1 condannata in data odierna 11.11.2024 a rifondere le spese di lite in favore del
. Tuttavia, l'impresa potrebbe ancora presentare reclamo, come del Parte_1 resto ha già genericamente annunciato con la menzionata comunicazione del 01.10.2024 (allegato n. 35) e come già dimostrato da precedente condotta giudiziaria tesa a intraprendere lite temeraria sanzionata finanche dal Trib. di Monza nel proc. R.G. n. 5183/2024 con ordinanza del 26.08.2024, tra l'altro addirittura impugnata in sede di reclamo;
b) Nel proc. RG n. 7675/2024 instaurato da ai sensi dell'art. 669 CP_1 terdecies c.p.c. - reclamo avverso l'Ordinanza del 26.08.2024 con cui il Tribunale di Monza nel proc. 5183/2024 ha condannato finanche per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; c) Nel proc. RG n. 2530/2024 instaurato da dinanzi al TAR Lombardia CP_1 per l'annullamento nel merito (la richiesta cautelare è stata rinunciata per
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio sopravvenuta carenza di interesse) del diniego del permesso di costruire in sanatoria e dell'Ordine di demolizione emanati dal Comune di Parte_1 in data 16.07.2024 e 31.07.2024; d) Nel proc. RG n. 2130/2024 instaurato dal dinanzi al Tribunale di Parte_1
Monza per la dichiarazione della risoluzione del contratto di locazione del tetto condominiale, già costituitasi in data 06.04.2024 come riconosciuto dal Tribunale di Monza con Ordinanza del 26.08.2024 nel predetto procedimento RG n. 5183/2024. 2. Comporterebbe la cessazione di ogni pretesa del Sig. e di sul CP_2 CP_1 tetto condominiale, stante il fatto che, pur in assenza di qualsiasi licenza edilizia
o permesso di costruire in sanatoria e nonostante il rigetto del TAR Lombardia Milano del 19.09.2024, ancora in data 01.10.2024 pretendeva che il CP_1 Condominio riposizionasse sul tetto condominiale il traliccio abusivo, minacciandolo di un male ingiusto quale il coinvolgimento in ulteriori dispute giudiziarie qualora non avesse concorso in un nuovo abuso edilizio (allegato n. 35).
3. Farebbe cessare ogni infondata pretesa risarcitoria di già CP_1 prospettata al Condominio (allegato n. 35).
4. Farebbe cessare ogni molestia del Sig. e di ai danni dei CP_2 CP_1 condòmini e dell'Amministratore del Condominio, che ha già provveduto a diffidare a più riprese il Sig. ad astenersi da ulteriori condotte CP_2 persecutorie;
5. Concorrerebbe alla maggiore sicurezza dei Condomini, che per prevenire le condotte del dirette all'abusivismo edilizio (finanche di notte), sono stati CP_2 obbligati a dormire dinanzi all'entrata del locale macchinario ascensore (dove
aveva illegittimamente fatto transitare cavi elettrici, così causando la CP_1 diffida dei Vigili del Fuoco all'utilizzo del servizio ascensori: allegato n. 18) e dinanzi all'entrata del lastrico solare”. In proposito, ribadito che l'interesse ad agire, dovendo fondarsi su uno stato di incertezza oggettiva, non può evidentemente consistere nella mera aspirazione a liberarsi di una controparte sgradita, in quanto più combattiva o assertivamente più scorretta di un'altra, deve ulteriormente osservarsi quanto segue: a. nel procedimento cautelare n. 6044/2023 R.G., instaurato dal ai Parte_1 sensi dell'art. 700 c.p.c. per la rimozione del traliccio abusivo e, in subordine, per la rimozione di cavi e tiranti dello stesso, il titolo fatto valere dal ricorrente è quello della locazione, così come emerge dalla lettura dell'ordinanza prodotta dalla parte sub doc. 51; b. il procedimento n. 5183/2024 R.G. ed il procedimento di reclamo n. 7675/2024 R.G. paiono riguardare un'azione possessoria (cfr.: memoria depositata dal in data 11.11.2024, a pagina 12, in cui si parla di Parte_1
“spoglio”) e non già petitoria;
c. il giudizio n. 2130/2024 R.G., per espressa indicazione del Condominio ricorrente, riguarda la risoluzione del contratto di locazione del tetto condominiale, e dunque un rapporto contrattuale del tutto autonomo rispetto alla compravendita;
7 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio d. dalla lettura della comunicazione prodotta dal quale doc. 35 Parte_1 Cont emerge che l'intimazione al di ripristinare il traliccio di Parte_1
”, “con l'avvertimento che in difetto si chiederà il risarcimento
[...] dell'ulteriore danno arrecato a ed alle proprie clienti”, ivi contenuti, CP_1 si fondano, ancora una volta, sul “contratto di locazione in essere fra le parti”; e. gli eventuali atti illeciti commessi dal resistente non comportano CP_2 alcunché, per quanto osservato innanzi, in ordine alla sussistenza o meno dell'interesse ad agire nella presente sede per l'accertamento della nullità del contratto di compravendita;
f. lo stesso dicasi per quanto concerne il contenzioso amministrativo in corso. Va infine rilevato che ad oggi il traliccio per cui è causa è stato anche pacificamente rimosso e smaltito da parte del Parte_1 Alla luce di quanto precede, l'azione proposta è inammissibile, il che ne preclude l'esame nel merito.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi a tal fine l'importo tabellare minimo per la fase decisoria, che non ha comportato il deposito di scritti difensivi, nonché gli importi tabellari medi per le ulteriori fasi. Deve ritenersi che non sussistano in concreto i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., i quali non si identificano con la mera soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata dal
[...]
nei confronti di di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
rigettata ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_3
1. dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente;
Parte_1
2. condanna il a rifondere a e Parte_1 CP_1
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.163,00 Controparte_2 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. condanna il a rifondere a Parte_1 Controparte_3 le spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.163,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 16 giugno 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio