Articolo 66 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 65Articolo 67
Versione
15 gennaio 1870
Art. 66.

La Corte dei conti, dopo di aver riveduto il conto consuntivo generale e quelli speciali, di cui e' detto all'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmettendola al Ministero delle Finanze, che la presentera' alla Camera col progetto di Legge della relativa approvazione.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870