Art. 66.
La Corte dei conti, dopo di aver riveduto il conto consuntivo generale e quelli speciali, di cui e' detto all'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmettendola al Ministero delle Finanze, che la presentera' alla Camera col progetto di Legge della relativa approvazione.
La Corte dei conti, dopo di aver riveduto il conto consuntivo generale e quelli speciali, di cui e' detto all'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmettendola al Ministero delle Finanze, che la presentera' alla Camera col progetto di Legge della relativa approvazione.