Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
RG. N. 7155/2023
Dinanzi al Giudice, dott.ssa Renata Russo il 05/06/2025, sono presenti:
l'Avv. DE LISE MASSIMILIANO per parte appellante, il quale si riporta ai propri atti e rileva come nella relata di notifica sia presente un errore materiale nel numero del cronologico;
nello specifico, il numero corretto è quello presente sulla relata, ovvero il n. 22; mentre il numero apposto sull'avviso di ricevimento è errato (ovvero il 28).
L'Avv. CRISCI DANIELE per parte convenuta appellata che si riporta ai propri atti e scritti difesivi di cui chiede l'accoglimento.
I procuratori chiedono che la causa sia decisa.
A questo punto il Giudice invita le parti alla discussione della causa;
i procuratori si riportano ai rispettivi atti.
Il Giudice, all'esito della discussione, si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7155/2023 R.G., avente ad oggetto:
Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 1334/2023 – lesione personale, vertente tra
(C.F. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
GO e ivi residente a[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano De Lise presso il cui studio elett.te domicilia in GO alla via C. Oliveti n.19;
appellante
e
(P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Daniele Crisci presso lo studio del quale elettivamente domicilia in S. Maria
Capua Vetere al c.so A. Moro;
appellato
nonché
(CF. ), residente in [...] (LT)
appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato Controparte_2
e non costituitosi in giudizio.
2. Con atto di appello notificato in data 17.10.2023, Parte_1 adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 1334/2023 del Giudice di Pace di Carinola con la quale veniva rigettata la domanda della stessa diretta a ottenere l'accertamento della responsabilità civile del conducente della Alfa Romeo gt tg. CE520XL in ordine al sinistro occorso il giorno 21.2.2021 alla via Bari in GO (CE) e, per effetto, la condanna, in solido tra loro, della e di al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patiti.
A fondamento dell'appello, lamentava l'erronea, Parte_1 incompleta e travisata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Chiedeva dunque in sede di gravame di riformare la impugnata sentenza, accogliendo integralmente la domanda relativa alle lesioni riportate in occasione del sinistro, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., non avendo parte appellante esposto in modo puntuale i motivi posti a fondamento del gravame.
In subordine, chiedeva la conferma della sentenza impugnata, assumendo che il giudice di primo grado aveva svolto buon governo delle risultanze processuali.
In caso di accoglimento dell'appello, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità concausale dell'appellante nella determinazione del sinistro.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 8.4.2024 il Tribunale rinviava per la discussione ex art. 281–sexies c.p.c. all'udienza del 05.06.2025, dove la causa veniva decisa all'esito della discussione orale.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado. , con atto di citazione in primo grado, premetteva che il Parte_1 giorno 21.2.2021, alle ore 08:00 circa, in GO (CE), alla via Bari, fuori dalla sua abitazione, mentre si trovava su uno scaletto per il disbrigo di faccende domestiche della sua abitazione, veniva colpita dal veicolo Alfa Romeo gt tg
CE520CL, di proprietà di e assicurato con la Controparte_2 Controparte_1
(polizza n. 330.013.0000114163). Più nel dettaglio, il conducente, nell'effettuare manovra di retromarcia in uscita dal parcheggio, non si avvedeva dell'appellante sullo scaletto, facendola rovinare a terra. A seguito della caduta, Parte_1 veniva ricoverata presso il presidio ospedaliero di Sessa Aurunca dal
[...]
21.2.2021 al 2.3.2021 e le veniva diagnosticava la frattura del calcagno destro
(cartella clinica n.478). A causa dell'evento lesivo l'appellante subiva pregiudizi di carattere non patrimoniale e, in data 19.5.2021, inviava lettera di messa in mora e di negoziazione assistita all'appellata ma non riceveva Controparte_3 riscontro.
Si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, Controparte_1 chiedeva la trasmissione degli atti alla competente Autorità per la violazione delle prescrizioni di cui al d.p.c.m. del 14 febbraio 2021 e successive proroghe.
In particolare, il convenuto risiedeva in MI (LT), Controparte_2 mentre il presunto sinistro si verificava in GO (CE), tuttavia alla data sinistro, risalente al 21.2.2012, vigeva il divieto di circolazione al di fuori del proprio Comune di residenza se non in presenza di comprovate circostanze.
Eccepiva altresì l'improponibilità e improcedibilità della domanda per violazione dell'art.142 Cda, non avendo parte attrice allegato il referto del PS., la documentazione medica e il certificato di avvenuta guarigione e non avendo altresì precisato l'entità delle lesioni e l'attività lavorativa svolta. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.163 e 164 c.p., stante la carente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea e, in particolare, la veridicità del fatto storico, la responsabilità dell'evento, le conseguenze, il nesso eziologico.
Espletata l'attività istruttoria, a mezzo di escussione testi e ctu, con sentenza n. 1334/2023 il Giudice di Pace di Carinola rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Di qui il proposto appello.
Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo”
(secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
4.1. L'appello è ammissibile, proponibile e procedibile. Difatti, le eccezioni sollevate dalle parti appellate non sono meritevoli di pregio, in quanto le stessa hanno dedotto solo genericamente l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello, senza indicare le ragioni a sostegno delle sollevate eccezioni.
5. Va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”
(Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
L'appello
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile rinvenire i presupposti per giungere ad ascrivere in capo al proprietario del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento e pervenire dunque alla affermazione del diritto al risarcimento del danno cagionato.
6.1.Il Tribunale reputa che l'appello non meriti accoglimento. In punto di prova, va ricordato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della
Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema
Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n.
11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di
Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda.
In primo luogo va osservato come, da un lato, nell'atto di citazione, parte attrice deduca che le lesioni subite sarebbero derivate dalla caduta dallo scaletto a causa della condotta negligente del convenuto che, nell'effettuare la manovra di retromarcia in uscita dal parcheggio, non si avvedeva della stessa, facendola rovinare al suolo (cfr. pag.2 atto di citazione); dall'altro, tuttavia, siffatta deduzione attorea non trova riscontro nella cartella clinica redatta subito dopo l'avvenimento presso l'Ospedale di Sessa Aurunca, in cui veniva riportata una causa del tutto diversa dell'evento dannoso, ascrivibile ad una caduta accidentale
(cfr. cartella clinica n.478 Unità di Ortopedia e Traumatologia, alla voce anamnesi patologia prossima si legge “Riferisce caduta accidentale”). Risultano altresì incongruenze tra il fatto storico descritto in citazione e nella richiesta di risarcimento danni trasmessa all'appellata e Controparte_1 quanto dichiarato dalla teste escussa in primo grado all'udienza Tes_1 del 12.10.2022.
Infatti, nell'atto di citazione si legge che “si trovava sullo Parte_1 scaletto per il disbrigo di faccende domestiche della sua abitazione” (cfr. pag. 1), mentre nella richiesta di risarcimento danni inviata alla in Controparte_1 data 9.6.2021 si precisa che “stava pulendo una tettoia”, tuttavia Parte_1 la teste ha dichiarato: “preciso che alla via Bari 62 vi sono delle case Tes_1 popolari dove innanzi c'è un parcheggio e nel parcheggio, dalla mia visuale, sul lato Per destro vi è una cappellina di Padre dove c'era una signora su uno scaletto che stava pulendo appunto questa statua”. La signora si trovava all'esterno della sua abitazione pulendo la statua “(cfr. produzione parte appellata) proseguendo: “preciso che, mentre la signora puliva sullo scaletto, un veicolo Alfa Romeo, di colore grigio scuro, effettuava manovra di retromarcia non avvenendosi della signora, la quale a seguito dell'impatto cadde al suolo”.
A ciò va aggiunto che nel report informativo dell'attività di indagine effettuata in relazione alla delega conferita per il sinistro da parte appellata, la società ha potuto accertare che la sorella di , nel riferire la Controparte_2 momentanea assenza del fratello, informata del motivo della visita, dichiarava non solo di non essere a conoscenza di alcun sinistro cagionato da suo fratello in data 21.2.2021 nel tenimento del Comune di GO, ma anche che “suo fratello a causa della pandemia era rimasto a casa da fino al maggio del 2021 Pt_2 considerato il divieto di spostamenti tra Regioni”. Dunque, sollevando dubbi in ordine alla effettiva presenza dello stesso in quella data in quel luogo.
In conclusione, risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva né l'Autorità né il 118.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro,
l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza. Pertanto,
l'appello è meritevole di rigetto e, per l'effetto, la sentenza del giudice di prime cure va confermata.
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 -
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.1334/2023 del
Giudice di Pace di Carinola;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.271,00 euro 98,00 per rimborso forfettario, Iva e Cpa se dovute come per legge;
• manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 05.06.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo