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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 194 del 2025 R.G.L., su ricorso depositato il 21 febbraio 2025,
avente ad oggetto:
RIPETIZIONE DI INDEBITO,
promosso da:
, c.f. , res.te in Lerici (SP), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Roberto VALETTINI ed Emanuele BUTTINI
(indirizzi p.e.c. ed Email_1 Email_2
elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
:
Ente di diritto Parte_2
pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. , in persona del legale rap- P.IVA_1 presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia SANGUINETI, elettivamente domiciliato come in atti, indirizzo p.e.c.
t, Email_3
CONVENUTO, sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Parte ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, propone opposizione all'indebito di cui al provvedimento dell'11 maggio 2021, con il quale l'Istituto CP_1 procede a comunicarle l'accertamento di somme indebitamente percepite per un valore complessivo di euro 50.252,48= [doc. n. 1), ric., p. 1; doc. n. 2), conv.]; il tutto, vinte le spese, con distrazione.
L' si costituisce e resiste alla domanda. CP_1
Così radicatosi il contraddittorio, la causa viene discussa dai patroni e decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
2. La ricorrente - già riconosciuta invalida civile totale, ex artt. 12 e 13 L. n. 118 del
1971 (prestazione cat. INVCIV n. 07015538=, decorrente dal 1° gen. 2002) - ha ricevuto il ridetto provvedimento con il quale le è stata data comunicazione della CP_1
rideterminazione della prestazione e da cui è derivato un indebito a suo carico pari ad Euro
50.252,48=, relativo al periodo dal maggio 2013 al 30 giugno 2021; l'indebito è dipeso dal ricalcolo della prestazione, in quanto la ricorrente non è stata più riconosciuta portatrice del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, rimanendo beneficiaria della sola invalidità civile.
Di qui il provvedimento oggi impugnato, che si basa sull'esito della visita della
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 17 dicembre 2013 (che non aveva riconosciuto il requisito sanitario necessario utile ut supra specificato); il relativo verbale era stato poi notificato il 23 gennaio 2014 [cfr. docc. nn. 1)- 1 ter), conv.; su ciò v. infra].
3. Avverso tale statuizione la ricorrente ricorre in giudizio, lamentando l'illegittimità della ripetizione stante il notevole lasso di tempo tra l'accertamento dell'assenza del requisito sanitario ed il provvedimento di riliquidazione, il che ha ingenerato in lei il legittimo affidamento dovuto alla reiterazione dell'erogazione della ridetta indennità; contesta all' convenuto di non aver agito tempestivamente secondo le prescrizioni di legge. Pt_2
L' costituendosi, reitera la correttezza del proprio operato, non ritenendo CP_1
perentori i termini fissati dalla legge per procedere alla formale sospensione del provvedimento (come in mem., p. 8).
4. Inoltre, va precisato che, dopo l'impugnato provvedimento di revoca del maggio
2021, a seguito di procedimento ex art. 445 bis, c.p.c., la ricorrente è stata nuovamente riconosciuta portatrice del requisito medico-legale utile per l'accompagnamento, a far data dal 19 novembre 2021 [doc. n. 4), conv.]; dando esecuzione al decreto di omologa CP_1
del 28 ottobre 2022 (doc. ult. cit.), ha riconosciuto alla ricorrente, a titolo di arretrati, la somma di Euro 6.809,96= che ha compensato a fronte del maggior debito della stessa [doc.
n. 5), conv.].
Sulla base della mancata contestazione della ricorrente avverso la compensazione impropria, afferma il riconoscimento del debito, da parte della ricorrente, ex art. CP_1
1988, c.c. residuando controversi per Euro 43.442,52= [v. doc. n. 6), conv.].
5. Nel caso di specie, ovvero in materia di indebito assistenziale, la giurisprudenza è venuta chiarendo che sussiste una normativa di settore (v. art. 37, comma 8, L. n. 448 del
1998; v. C. cost., ord., 27 ott. 2000, n. 448), la quale impone particolare attenzione all'affidamento del percettore in buona fede (Cass. 21 feb. 2021, n. 4668, in motivaz., pp. 5
s.).
Con questo arresto, la suprema Corte ha precisato che l'affidamento del percettore non sussiste (o non è meritevole di tutela), quando ricorrano situazioni limite, come, p. es., il ricevere una prestazione di cui difettano ab origine tutti i requisiti (caso di Cass. 5 mar.
2018, n. 5059, cui adde poi Id., ord., 19 feb. 2021, n. 4600) o che non si è mai richiesto
(caso di Cass. 23 ago. 2003, n. 12406) o incompatibile con quella richiesta (caso poi di
Cass., ord., 18 ott. 2022, n. 30516) o spettante a persona diversa (caso di Cass. 19 set.
2013, n. 21453), ovvero quando vi sia il dolo comprovato (accezione che, nel contesto della superiore motivazione, pare da circoscrivere all'ipotesi di dolosa collusione dell'interessato con terzi od alla sua dolosa alterazione della realtà per conseguire una prestazione che coscientemente sapeva non spettargli;
v. pure Cass. 15 ott. 2019, n. 26036, Id. 2 dic. 2019,
n. 31272).
6. Non è dunque da collocarsi in queste ipotesi il caso di chi (come l'odierna ricorrente), già titolare di una certa provvidenza, pur ricevendo un verbale che non riconosce piú il mantenimento del requisito sanitario, nondimeno poi si veda continuare l'erogazione della relativa prestazione per molti anni.
Anche nel precitato insegnamento, la suprema Corte aveva rilevato che «l'Istituto non
… provveduto secondo le regole dell'ad 37 , comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario , a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo» (Cass. n. 4668 del 2021, cit., in motivaz., p. 5).
7. Non solo, ma, nel caso di specie, è dubbio pure che la ricorrente, nel 2014, abbia effettivamente ricevuto la notifica del verbale della Commissione medica del 17 dicembre
2013.
Infatti, il verbale risulta notificato alla ricorrente presso indirizzo diverso da quello di sua residenza e ritirato da altra persona [v. doc. n. 1ter), conv., cit.].
Anche nel superiore caso deciso dalla suprema Corte (n. 4668 del 2021, cit.), non vi era certezza circa l'effettiva notifica all'interessato del verbale della Commissione medica.
8. In ogni caso ed in definitiva si applica l'insegnamento per il quale, «… tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile…»
(cosí Cass., ord., 7 set. 2021, n. 24133, dalla mass.).
Tale principio, nella particolarità dei singoli casi, è stato piú volte affermato dalla giurisprudenza (Cass., ord., 16 nov. 2018, n. 29419, Id. , ord., 28 lug. 2020, n. 16088).
9. Aggiungasi ancora che, di recente, la Corte costituzionale, intervenendo sull'art. 2033, c.c., ha inteso distinguere, nel dare una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alle disposizioni sovranazionali, tra presupposti di recuperabilità ed effettiva esigibilità, in tutto od in parte, dell'indebito (v. C. cost. 27 gen. 2023, n. 8).
Con tale decisione la Corte - richiamando la giurisprudenza della Corte EDU «volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non» - evidenzia che l'ordinamento italiano esclude la ripetibilità tout court dell'indebito; rileva piuttosto – richiamando anche una propria ordinanza del 2004, n. 264 e relativamente alle norme applicabili in ambito assistenziale – che viene riconosciuta, come già anticipato, «la sussistenza di “un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”» (sul principio v. C. cost., ult. cit., in motivaz. p. 14).
10. Anche alla luce di questo autorevole insegnamento, l'indebito non può considerarsi ripetibile, fatti salvi i ratei cadenti nel periodo temporale del provvedimento che, dando contezza dell'indebito, ricalcola la prestazione e procede al recupero.
Il principio è ricavabile sempre dalla giurisprudenza, la quale, in tema di indebito assistenziale, ha sancito che il recupero è ammissibile da quando viene accertato il difetto dei requisiti reddituali.
Combinando questo insegnamento con quelli riassunti supra, può concludersene che l'affidamento, in un caso quale quello di specie, viene meno con la notifica al destinatario del provvedimento che riliquida la provvidenza e comunica l'indebito.
11. Nel caso di specie, l'irrepetibilità va circoscritta alle due mensilità di maggio e giugno 2021, il cui importo si ricava dal provvedimento oggi impugnato [v. doc. n. 1), ric., cit.].
Ivi infatti si nota che sono recuperati sei mesi per l'anno 2021 (fino a giugno compreso), il cui complessivo ammontare ascende ad Euro 3.132,60=; poiché il provvedimento è stato notificato a maggio 2021 (v. ric., p. 1), ecco che è ripetibile l'importo di Euro [(3.132,60 : 6)
x 2] 1.044,20=.
12. Non può dirsi invece che la ricorrente, subendo la compensazione tra il suo credito per arretrati della nuova prestazione col debito restitutorio fino a concorrenza del primi, abbia, almeno per tale parte, riconosciuto il debito odierno, ex art. 1988, c.c..
La particolarità della fattispecie, data dalla lunga protrazione dei pagamenti, dalla comunicazione dell'indebito, da una nuova domanda amministrativa e dal conseguente iter, con la relativamente, nel tempo, vicina odierna azione, non consentono di dare alla condotta della ricorrente l'univo significato di cui all'art. 1988, c.c..
Il ricorso viene quindi deciso come da dispositivo.
13. Venendo al regolamento delle spese, questo non può risolversi in una condanna di parte convenuta.
Infatti, l' non è soccombente, essendo stato determinato un importo a suo CP_1
credito, secondo il principio di diritto espresso dalla suprema Corte nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo e qui applicabile: «… il creditore opposto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (in termini, Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n. 9587)»: cosí Cass., ord., 19 giu. 2019, n. 16431, in motivaz..
Nel contempo, l'elevatissima riduzione dell'ammontare del recupero non consente di porre, nemmeno in parte, le spese a carico di parte ricorrente.
Devesi dunque procedere alla compensazione degli oneri di lite (art. 92, c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018).
14. La particolarità del caso consiglia, infine, di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo, che segue.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1) In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'irripetibilità della somma pretesa dall' con comunicazione dell'11 maggio 2021, per l'importo che eccede Euro CP_1
1.044,20=;
2) Compensa le spese;
3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 07/04/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)