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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 28.5.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 150/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 21.01.2025, ha Parte_1 rappresentato di avere prestato attività lavorativa dal 2.5.1991 al 9.5.2024 in qualità di installatore impianti, livello 5, del CCNL Metalmeccanico/Artigianato senza, tuttavia, ricevere le retribuzioni da novembre 2023 a maggio 2024; ha rappresentato, pertanto, di essersi dimesso per giusta causa e ha chiesto, all'adito Tribunale, di “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento delle mensilità di Novembre 2023 e Dicembre 2023 Gennaio 2024,
Febbraio 2024, Marzo 2024, Aprile 2024, Maggio 2024 oltre il TFR residuo maturato nel 2024 e
l'indennità di mancato preavviso” nonché “di condannare la società resistente al pagamento dell'importo complessivo di euro 14.385,18 o quell'altra o minore somma che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie”.
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 19.3.2025.
1 Ammesse le prove richieste da parte ricorrente, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Occorre in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda ovvero, nel caso di specie, l'espletamento di attività lavorativa in favore della società convenuta.
Tale onere è stato assolto atteso che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 02.05.1991 al 9.5.2024 (cfr.
Unilav, busta paga). In particolare, dalla lettura della busta paga emerge altresì la qualifica rivestita dal ricorrente, il livello e l'applicazione del CCNL invocato in ricorso.
La veridicità delle allegazioni attoree in ordine alla durata del rapporto lavorativo può dirsi altresì corroborata dalla condotta processuale del legale rappresentante della società convenuta, non comparso all'udienza odierna fissata per l'interrogatorio formale. Come noto, infatti, se la parte chiamata a rendere interrogatorio formale non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può - sulla base del proprio prudente apprezzamento - dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio (v. art. 232 c.p.c.). Nel caso di specie, militano a favore di una tal soluzione la chiara e precisa documentazione allegata da parte ricorrente.
Accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, gravava sul datore di lavoro l'onere di provare il relativo pagamento ovvero specificamente, della retribuzione dal mese di novembre 2024 in poi e delle differenze sul TFR.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, rinunziando a costituirsi, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio sicché la stessa va condannata al pagamento delle voci richieste in ricorso.
Il mancato pagamento delle retribuzioni giustifica, altresì, la pretesa azionata dal ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi ritenere le dimissioni del lavoratore fondate su una giusta causa secondo il consolidato orientamento della Suprema
2 Corte: “Il mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro costituisce giusta causa di dimissioni (o recesso) del lavoratore, con diritto di quest'ultimo (in base al combinato disposto degli artt.
2118, secondo comma, e 2119, primo comma, cod. civ.) ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (…)” (in termini Cass. Sez. L, Sentenza
n. 3368 del 16/05/1983).
Passando alla quantificazione del dovuto si condividono i conteggi per ciò che attiene le retribuzioni di novembre e dicembre 2023 in quanto determinati sulla base delle buste paga in atti. Per quanto riguarda le mensilità da gennaio ad aprile 2024 - non essendo esplicitati i criteri utilizzati dal ricorrente per il calcolo delle somme ivi indicate - occorre prendere in considerazione la retribuzione oraria di € 9,935 indicata in busta paga e moltiplicarla, ai sensi dell'art. 25 del CCNL di settore, per il numero di ore mensili di 173 (€ 1.718,75). Per il calcolo della retribuzione di maggio 2024, occorre, invece, calcolare la retribuzione giornaliera (la quale si ottiene, sempre ai sensi dell'art. 25 del CCNL di settore, dividendo l'importo mensile di € 1.718,75 per il divisore convenzionale di 26) e moltiplicarla per il numero dei giorni lavorati (5 nel mese di maggio 2024 in considerazione delle festività); pertanto, per il mese di maggio 2024, al ricorrente spetta la somma di € 330,53.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di € 1.592,11 per mensilità novembre 2023, € 2.206,25 per mensilità dicembre 2023, € 1.718,75 per mensilità gennaio 2024, € 1.718,75 per mensilità febbraio 2024, € 1.718,75 per mensilità marzo 2024,
€ 1.718,75 per mensilità aprile 2024 e, da ultimo, € 330,53 per mensilità maggio 2024.
Quanto alle differenze sul TFR, occorre far riferimento al tenore letterale dell'art. 2120, comma 1, c.c. secondo cui: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”. Nelle specie - in considerazione della retribuzione del 2024 come sopra calcolata - al ricorrente spetta come supplemento a titolo di TFR la somma di € 509,25.
Passando alla quantificazione dell'indennità di mancato preavviso, si osserva che il ricorrente, come visto, percepiva una retribuzione giornaliera di € 66,10. Tale somma deve essere moltiplicata per 45 ovvero per il numero dei giorni di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.974,50.
3 La convenuta, in conclusione, va condannata al pagamento della somma di 14.487,64 oltre rivalutazione ed interessi calcolati dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nella determinazione del relativo ammontare si è tenuto conto: a) dei parametri indicati nella tabella n. 3 “Cause di lavoro” allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55; b) del valore della controversia determinata ai sensi dell'art. 5 del D.M. citato;
c) dei valori minimi di cui alla sopra indicata tabella in ragione della natura della controversia non comportante la valutazione di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, nella contumacia del convenuto:
- condanna e in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_1 pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro € 14.487,64 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.
- condanna e in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_1 pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 28.5.2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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