Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 679/2023 RGA avverso la sentenza n. 434/2023 R.S. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata il 13.06.2023, non notificata, resa nel procedimento RGL n. 139/2022; avente ad oggetto: altre ipotesi;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 19/06/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Pizzoferrato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Bologna (BO) in via Santo Stefano, n. 57; APPELLANTE contro
[...]
Controparte_1
(CF. , in persona del Direttore Generale e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta fra loro, dagli Avv.ti Cristina Caravita (e Claudia Tibolla ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Bologna, via De' Chiari 2/A; APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa è adeguatamente sintetizzata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…) Con ricorso ex art. 414 c.p.c.,
1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, l' , Controparte_1 CP_1 [...]
esponendo: Controparte_2
- di essere dipendente della convenuta Controparte_3
far data dal 6 settembre 2021, con contratto di lavoro a
[...] tempo indeterminato e pieno ed inquadramento in ruolo amministrativo;
- di essere titolare dal 07/06/2016 di partita IVA individuale in regime di esonero per l'attività agricola di coltivazione di cereali (escluso il riso) corrispondente al codice ATECO 01-11 10;
- di gestire a distanza dal 2016 una proprietà indivisa di circa 11 ettari, sita in Contrada Catapano, Melfi (PZ), a circa 600 km dalla residenza di esso ricorrente, avvalendosi dell'ausilio dell'Azienda Agricola EL Donato al fine di coltivare materialmente i terreni;
- che, in data 16/01/2021, a seguito di atto di donazione da parte dei genitori, esso ricorrente e i suoi fratelli erano divenuti comproprietari dei predetti terreni per una quota pari ad ⅓ ciascuno;
- che dal 2016, per ogni annata agricola, l'Azienda EL Donato aveva emesso regolare fattura per le prestazioni rese (quali, a titolo meramente esemplificativo: aratura profonda, ripasso frangizolle, semina, prelievo diretto e trasporto dei prodotti);
- che i prodotti derivanti dai terreni venivano poi trasportati presso la ditta Lomaestro - Lomagri srl sita in S. Nicola di Melfi (PZ) e venduti;
- che, nel corso degli anni, l'impegno di esso ricorrente per il mantenimento dell'attività agricola oggetto di causa si era limitato a sporadiche telefonate ed alla ricezione ed emissione di regolari fatture, peraltro in numero molto limitato;
- di aver chiesto autorizzazione all' al fine di coordinare l'attività Parte_2 legata al possesso di partita IVA e l'impiego all'interno della Pubblica Amministrazione, che però l'Ente datore aveva rigettato motivando che “il possesso di Partita IVA, in generale, è indice dello svolgimento di un'attività di tipo commerciale/imprenditoriale” e che “al pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno, è vietata l'apertura della Partita IVA e, nel caso fosse già aperta, indipendentemente dal tipo di regime della stessa, ne è vietato il mantenimento”. Ciò premesso, il ricorrente lamentava l'erroneità e illegittimità del provvedimento datoriale affermando la totale assenza di conflitti di interessi tra l'attività lavorativa e l'incarico extra istituzionale per il quale aveva richiesto l'autorizzazione. Precisava che il diniego risultava del tutto infondato anche alla luce del "Regolamento aziendale in materia di incarichi extra-istituzionali" approvato con deliberazione n. 39 del 30 gennaio 2014 e del "Regolamento aziendale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra istituzionali a titolo oneroso o gratuito” i quali avevano
2 specificamente previsto i regimi e la disciplina delle incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, sancendo che l'attività agricola doveva farsi rientrare nell'alveo delle attività “relativamente incompatibili”, ad eccezione dell'ipotesi in cui la stessa sia svolta in qualità “di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale” ipotesi che ricadeva invece nell'assoluta incompatibilità. Affermava che esso ricorrente non era né un “coltivatore diretto” né un
“imprenditore agricolo professionale”. Affermava altresì che egli era residente a [...]e gestiva la proprietà familiare indivisa sita in Contrada Catapano, Melfi (PZ) (e dunque a ben 600 km di distanza) delegando ogni genere di lavoro materiale all'Azienda Agricola EL Donato, di tal che la sola attività extra istituzionale che lo coinvolgeva era l'emissione ed il ricevimento di regolare fattura per le prestazioni rese. Su tali premesse concludeva chiedendo, nel merito: “1. accertare e dichiarare che il diniego opposto dall' , Controparte_1 [...] all'istanza presentata dal Dott. per l'autorizzazione Controparte_2 T_ allo svolgimento dell'attività agricola al di fuori dell'orario di lavoro ed al mantenimento della parita iva è illegittimo e/o privo di effetti e, conseguentemente, dichiararlo nullo e/o annullarlo e/o revocarlo;
2. accertare e dichiarare il diritto del Dott. a svolgere l'attività agricola al di T_ fuori dell'orario di lavoro ed a mantenere aperta la partita iva, condannando
[...]
, a Controparte_4 Controparte_2 consentire al Dott. lo svolgimento dell'attività agricola al fuori dell'orario di T_ lavoro ovvero a rilasciare la prescritta autorizzazione ai sensi di quanto previsto dalle procedure aziendali interne.” Si costituiva in giudizio l' Controparte_5 chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente
[...] sia in via d'urgenza sia nel merito, in quanto infondate in fatto e in diritto, spese rifuse. La fase cautelare veniva definita con ordinanza di rigetto del 27.6.2022, non reclamata. La presente fase di merito veniva istruita con l'escussione di un teste indotto dal ricorrente e con l'acquisizione delle scritture contabili dell'impresa agricola del Fornario. Venivano acquisiti i documenti prodotti in corso di causa dalle parti. (…) >>. Infine, previa concessione di termine per note, all'udienza del 13.6.2023 la causa veniva discussa e definita dal Tribunale di Bologna con la sentenza n. 434/2023 R.S., così statuendo: “(…) rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.” Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo, ha in primo luogo ricostruito la normativa di riferimento, in secondo luogo, ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, ha poi rilevato in punto di fatto che gli elementi probatori raccolti “sono sufficienti a comprovare la sussistenza dei caratteri della abitualità e professionalità” dell'attività
3 agricola esercitata dall'allora ricorrente, ritenendo dunque “legittimo il rifiuto all'autorizzazione opposto dall'Amministrazione”. Con ricorso depositato in data 13/12/2023, il sig. ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia accogliere le conclusioni da lui rassegnate nel libello introduttivo del giudizio, all'uopo ritrascritte, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Nello spiegato atto di gravame, l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di due distinti motivi di appello, rubricati rispettivamente: “I. VIZIO DI MOTIVAZIONE. OMESSA E/O ERRONEA E/O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.OMESSOESAMEDI CIRCOSTANZERILEVANTIAIFINIDELDECIDERE”; “II. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER AVERE IL GIUDICE 12 RITENUTO CHE L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DOTT. FORNARIO RIENTRI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI NON AUTORIZZABILI. ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E DELL'INTERPRETAZIONEGIURISPRUDENZIALE INMATERIA”. Con gli spiegati motivi di appello, il sig. ha veicolato in questa sede in guisa Parte_1 di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni e le eccezioni da lui già articolate nel corso del giudizio a quo. L Controparte_1 Controparte_2
ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito
[...]
l'inammissibilità degli avversi motivi di gravame per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. nella loro formulazione;
nel merito, ne ha comunque contestato la fondatezza sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: << (…) RESPINGERE l'appello, in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 434/2023, pubblicata il 13.06.2023 e comunicata in data 14.06.2023, resa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, nella causa RGL N. 139/2022. In ogni caso, respingere il ricorso in appello e il ricorso ex art. 414 c.p.c. accogliendo le conclusioni svolte dall'Azienda resistente nel giudizio di primo grado che di seguito si ritrascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, azione od eccezione Respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c. e tutte le domande ivi formulate in quanto inammissibili e/o improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle richieste avversarie, voglia limitare l'eventuale accertamento e condanna al periodo per cui è causa e quindi sino alla data del deposito del ricorso (24.1.2022), e, in ogni caso, voglia dichiarare che l'eventuale autorizzazione sia contenuta a un arco temporale compatibile con le necessarie verifiche e valutazioni dell'Amministrazione e quindi non superiore all'anno civile.” Con vittoria di spese di
4 entrambi i gradi di giudizio. (…)>>. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio documentale già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va in primo luogo disattesa l'eccezione d'inammissibilità dei motivi di appello proposti dal sig. per asserita Parte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. (da intendersi riferita all'art. 434 c.p.c. dettato con specifico riferimento al c.d. rito lavoro), in quanto a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Questi principi, benché dettati dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche alla norma novellata, attualmente vigente, che di quella previgente ha mutuato i tratti essenziali. Quanto al merito della vertenza, si osserva, innanzitutto, che i motivi di appello proposti dal sig. possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro Parte_1 reciproca interferenza, essendo entrambi attinenti alle valutazioni di merito in punto di diritto e di fatto svolte dal Tribunale di Bologna con la gravata sentenza. Svolte queste doverose premesse, si osserva, innanzitutto, che la sentenza qui impugnata non risulta affetta da alcun vizio motivazionale. Al riguardo, si rammenta che per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione: “(…) il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (articolo 111, sesto comma, Cost.), ossia dell'articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e (in materia di processo tributario) dell'articolo 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione”. Pertanto, la sanzione di nullità
5 colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da un punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cassazione SS.UU. n. 8053/2014), ma anche quelle che ne contengono una meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la stessa non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cassazione SS.UU. n. 22232/2016), non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna, ad avviso di questa Corte, ha illustrato compiutamente nella gravata pronuncia il ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della propria decisione. Ed invero, riassunto lo svolgimento del processo, il Giudice di prime cure: ha individuato le norme di legge astrattamente applicabili alla res litigiosa, evidenziandone anche la più recente interpretazione giurisprudenziale;
ha individuato le fonti di prova da lui ritenute maggiormente attendibili e poste a fondamento della propria decisione;
ha dato atto delle risultanze istruttorie emergenti da tali fonti e sulla scorta delle stesse ha operato la sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa di riferimento. Ciò posto, richiamando per quanto d'interesse la sentenza gravata, si osserva che il Giudice di prime cure, a dispetto di quanto asserito dall'odierno appellante, ha operato una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, illustrandone anche la più recente interpretazione giurisprudenziale. Ed invero, nella sentenza qui impugnata si ha modo di leggere: << (…) Va premesso che il rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni è caratterizzato dall'obbligo di esclusività, che trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. La materia della incompatibilità è stata ed è disciplinata, innanzitutto, dagli artt. 60 e seguenti del d.p.r. n. 3 del 1957, richiamato dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, e succ. modifiche. Il punto di approdo dell'evoluzione legislativa, che ha interessato negli anni la materia, è poi rappresentato dall'art. 53 del Dlgs. n. 165/2001 del 2001. Quest'ultimo, secondo una classificazione gerarchica di matrice giurisprudenziale, consente di distinguere tre ipotesi: "1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici)" (cfr. Cass., Sez. Lav.,
6 ord. n. 27420/2020; Id., Sez. Giur. per la Regione Calabria n. 475 del 12.12.2019). Quanto al divieto di svolgere attività assolutamente incompatibili, lo stesso trova affermazione nell'art. 53 co. 1 TUPI, il quale, differentemente da altri commi della medesima disposizione, è rimasto inalterato nel tempo, costituendo dunque parte della disciplina generale della materia cui la giurisprudenza ha riconosciuto natura cogente (Cass. Sez. Lav. n. 27420/2020, cit.; Cass. n. 10629/2017). Ciò sul presupposto che trattasi di regolamentazione non a caso sottratta alla contrattazione collettiva ed assoggettata a riserva di legge volta a garantire l'obbligo di esclusività, di essenziale rilievo nel rapporto di impiego pubblico e discendente dall'art. 98 Cost. Con tale disposizione costituzionale, "i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività" (Cass., SS. UU, n. 25369/2020, Cass. n. 12626/2020, n. 11949/2019, n. 3467/2019, n. 427/2019, n. 20880/2018, n. 28975/2017, n. 28797/2017, n. 8722/2017). Nello specifico, l'art. 53 co. 1 cit., prima parte, prevedendo che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3", sancisce "l'ultra vigenza nell'attuale regime dei datati artt. 60-64 del D.P.R. n. 3 del 1957" (cfr. Cass. n. 27420/2020 cit.). Ne discende, in termini generali, che "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente" (art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957). Come si vede, l'ambito di applicazione della disciplina (cfr. Cass., SS. UU., n. 25369/2020 cit.) è molto ampio e tale da ricomprendere sia i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato contrattualizzato sia quelli rimasti in regime di diritto pubblico (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 3), sia i lavoratori professionali con rapporto a tempo determinato o part-time al di sopra di certi limiti, sia coloro che svolgono incarichi onorari (cfr. Cass. SS. UU. n. 1869/2020), sia coloro che sono legati alla P.A. per effetto di un contratto di diritto privato anche di natura autonoma. Ciò che rileva nella prospettiva legislativa, infatti, è "che vi sia un inserimento dell'attività lavorativa nell'apparato organizzativo della P.A., in quanto questo comporta l'applicazione degli artt. 97 e 98 Cost. e delle norme che ne sono attuazione", sicché deroghe o eccezioni al regime generale descritto "sono di stretta interpretazione" (cfr. Cass., SS. UU., n. 25369/2020 cit.) Come già osservato nell'ordinanza emessa in fase cautelare, si tratta allora di comprendere se l'attività agricola rientri o meno tra quelle assolutamente vietate, atteso
7 che, effettivamente, la stessa non è espressamente menzionata nel testo dell'art. 60 cit.. Ebbene, sul punto si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27420/2020 che ha precisato: “non ignora questa Corte quella parte della giurisprudenza (specie amministrativa) secondo cui l'attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili;
si sostiene, a sostegno di detta interpretazione (fatta propria anche dal ricorrente), che tale attività non sia stata specificamente individuata dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, tra quelle precluse per l'impiegato pubblico e che deponga nel senso della esclusione anche il raffronto, sul piano sistematico, con la disciplina civilistica, atteso che nel codice civile all'attività agricola è dedicato uno specifico settore (titolo II, capo II) del medesimo libro (V - del lavoro), il quale contiene anche la disciplina attinente al commercio e all'industria (titolo II, capo III), alle professioni intellettuali (titolo III, capo II), al lavoro subordinato (titolo II, capo I), alle cariche societarie (titolo V); pertanto la mancata inclusione dell'attività agricola - una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica - tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l'impiego pubblico a tempo pieno;
tale impostazione, però, non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni '50, nei quali fu emanato il D.P.R. n. 3 del 1957, ove quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini;
soprattutto non tiene conto di quella che è stata l'evoluzione dell'attività agricola sia attraverso la L. 9 maggio 1975, n. 153, "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura" secondo la quale (art. 12) "la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale" sia attraverso l'adeguamento di tale attività alle strutture societarie già presenti nel nostro ordinamento, così che l'imprenditore agricolo può essere anche una società, sia di persone che di capitali, oltre che cooperative;
in questo caso l'impresa agricola resta comunque un'impresa commerciale ma qualora in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2135 c.c., otterrà lo status di agricola e in quanto tale non sarà assoggettata al fallimento e alle altre procedure concorsuali (ex art. 2221 c.c.) nè obbligata alla tenuta delle scritture contabili (ex art. 2136 c.c.); ed infatti con il D. Lgs. 20 marzo 2004, n. 99 è stata prevista, all'art. 2, espressamente la "società agricola", che deve svolgere le attività previste per il singolo imprenditore e, sebbene non sia vincolata a qualche forma societaria, deve rispettare alcuni canoni come ad esempio l'espressa qualifica nella ragione sociale o denominazione;
tale tipo di società può essere costituita nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperativa e deve essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
8 Commercio;
ed allora, interpretata la disposizione di cui del D.P.R. n. 3 del 1957, citato art. 60, in un senso più aderente alla realtà attuale, non può che intendersi la stessa riferita anche a tale tipo di impresa agricola;
(…) 6.5 così chiarita l'interpretazione della disposizione oggetto di esame quanto alla portata oggettiva, va evidenziato che, dal punto di vista soggettivo, sono fatte salve talune deroghe specificamente indicate, tra cui quella relativa ai rapporti di lavoro del personale in part- time c.d. ridotto (ossia con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno);
6.6. ciò detto, quello che rileva non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della p.a.; la ratio del divieto che, come detto, permane anche nel lavoro pubblico privatizzato, è, infatti, da ricercare nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost., con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" - in senso lato - delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017);
6.7. se il criterio guida è, dunque, l'interferenza sull'attività ordinaria del dipendente, anche la partecipazione in imprese agricole è da ritenere incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno laddove sussistano gli indicati caratteri della abitualità e professionalità, caratteri che la forma societaria prescelta fa indubbiamente presumere”. (…) >>. Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di un'attenta esegesi delle norme di legge regolanti la materia oggetto del contendere, così come interpretate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure articolate dall'odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Nel valutare la compatibilità fra pubblico impiego (nel senso lato sopra indicato) ed esercizio di un'impresa agricola, non assume, poi, alcun rilievo la sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi. Sulla mancanza di questo elemento, l'odierno appellante si sofferma a lungo nell'atto di gravame, ove viene anche sottolineata “l'esiguità” e “l'occasionalità dell'attività svolta dal ” e le “scarsissime dimensioni dell'azienda agricola” di cui egli non si T_
9 sarebbe mai occupato personalmente. Senonché tali considerazioni sono del tutto inconferenti, rispetto all'oggetto del giudizio, né sono in grado di escludere la natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'allora ricorrente. Perché in presenza degli elementi già segnalati, si è imprenditori agricoli anche con scarsa o nulla remunerazione, anche dedicando alla attività poco o pochissimo tempo. Come ha chiarito la Corte di Cassazione ciò che rileva è la sussistenza di un “centro di interessi alternativo” all'ufficio pubblico rivestito (Cass. 27420/2020). Sempre la Suprema Corte ha precisato che: “nel regime dell'incompatibilità assoluta ... non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto ...” (Cass. 22188/2021, con riferimento all'incompatibilità fra lavoro pubblico e “attività di lavoro autonomo”; cfr. Cass. 9801/2024; cfr. Cass. 31277/2019, Cass. 7343/2010). Si tratta dunque di un divieto assoluto. Nell'ambito delle attività assolutamente vietate (al dipendente pubblico full-time) rientra pure quella di imprenditore agricolo, secondo orientamento del tutto consolidato in giurisprudenza, a partire da quella di legittimità (Cass.27420/2020), citata nella sentenza impugnata. Secondo la Suprema Corte “la previsione, da punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto”. Invero “l'art. 60 DPR 3/1957 deve essere interpretato, tenuto conto dell'evoluzione dell'attività agricola, nel senso, più aderente alla realtà attuale (e non alla struttura economico-scoiale degli anni cinquanta), che non può che intendersi riferito anche all'impresa agricola (ferma restando la deroga per il rapporto di lavoro part-time cd. ridotto)”. Pertanto “Nel pubblico impiego privatizzato … anche la partecipazione alle imprese agricole, se caratterizzata da abitualità e professionalità, presumibili in caso sia prescelta la forma societaria, rientra nel divieto di cui all'art. 60 del DPR 3/1957 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo pieno, perché, interferendo con l'attività ordinaria del dipendente, è lesiva dei principi costituzionali di esclusività e di imparzialità della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico” (Cass. 27420/2020). Secondo la Corte di Cassazione la “partecipazione ad un'azienda agricola di modeste dimensioni” è “significativa di quella dedizione continua tipica dell'impresa professionale” ed è “superflua ogni ulteriore considerazione”. Il divieto di cui all'art. 60 DPR 37/1957 è quindi pacificamente riferito anche all'impresa agricola. Anche l , intervenuta in materia, ha precisato che “non si può essere allo stesso Tes_1 tempo dipendenti pubblici e imprenditori agricoli. Anche se l'azienda è di modeste
10 dimensioni e l'attività agricola non è espressamente menzionata tra le attività 21 incompatibili indicate nell'art. 60 DPR 3/1957, il divieto va interpretato «in un senso più aderente alla realtà attuale» e allora non può che intendersi riferito anche alla impresa agricola” (doc. 10 – fasc. conv. 1^ grado). Ciò posto in punto di diritto, da un punto di vista fattuale, ritiene la Corte che il Giudice a quo, a fronte di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti abbia correttamente osservato che: << (…) Ora, nel caso di specie, è pacifico e documentato che il dott. è titolare dell'Impresa agricola , P.I. , T_ Parte_1 P.IVA_2 iscritta nel Registro delle Imprese dal 7.6.2016, avente ad oggetto l'esercizio della
“attività agricola di coltivazione dei cereali (escluso il riso)” (doc. 8 – conv.). Egli poi beneficia, ogni anno, dei contributi PAC (doc. 9 fasc. conv.) riconosciuti dall'Unione Europea agli “agricoltori attivi”. L'attività agricola risulta esercitata con continuità (dal 2016) e pacificamente la produzione è destinata al mercato e non all'autoconsumo. Ad avviso del giudicante, tali circostanze sono sufficienti a comprovare la sussistenza dei caratteri della abitualità e professionalità. Ed invero, la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di chiarire che
“dall'attribuzione della partita Iva a un soggetto che ne abbia fatto richiesta deriva, per ragioni di ordine logico-giuridico, la presunzione della esistenza di stabile organizzazione” (cass. Ordinanza n. 12633 del 2012) e che il requisito dell'abitualità di un'attività imprenditoriale/professionale è presuntivamente ricavabile, fra le altre cose, dall'accensione della partita IVA (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4419 del 18/02/2021). Il ricorrente poi non partecipa, insieme ad altri, ad una impresa agricola in forma societaria, ma è titolare egli stesso di ditta individuale, il che significa che, se la conduzione dei fondi di comproprietà del e dei suoi fratelli viene svolta in forma T_ imprenditoriale, come va presunto sulla base dell'apertura di una partita iva, non può che essere il l'imprenditore. T_
In senso contrario non rileva il fatto, pure comprovato dall'istruttoria (vedasi, sul punto, deposizione del teste EL), che la coltivazione dei fondi sia, in concreto, stabilmente affidata ad un controterzista, perché questa è solo una modalità discrezionalmente prescelta dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività agricola. Il rifiuto all'autorizzazione opposto dall'Amministrazione datrice di lavoro appare, pertanto, legittimo, e il ricorso non può trovare accoglimento. (…) >>. Anche in parte qua, la sentenza gravata trova la piena condivisione di questo Collegio, avendo il Giudice a quo valutato con incensurabile coerenza le documentate risultanze istruttorie in atti. Nella specie, infatti, è stato dimostrato che:
-il dott. era (unico) titolare dell' P.I. T_ Parte_3
, iscritta nel Registro delle Imprese della Basilicata, per l'esercizio, appunto, P.IVA_2
11 dell'attività agricola (doc.8 – fasc. conv. 1^ grado);
era titolare di partita IVA (per l'esercizio dell'attività agricola); Parte_4 Parte_4
era considerato “agricoltore in attività” (secondo il Reg. UE 1307/2013) e
[...] beneficiava, ogni anno, dei contributi PAC riconosciuti, appunto, dall'Unione Europea agli “agricoltori attivi”;
-l'attività agricola (di cui si discute) veniva esercitata con continuità (dal 2016);
-l'attività agricola (di cui si discute) veniva destinata al mercato e non all'autoconsumo. Tutti elementi presi in considerazione dal Giudice di primo grado, per ritenere comprovata
“la sussistenza dei caratteri della abitualità e professionalità” (sentenza pag.7) e l'esistenza di una “stabile organizzazione” (sentenza pag.7). Cosa di cui reca conferma anche la documentazione contabile dell'azienda, prodotta dal dott. su ordine del Giudice. T_
Negli anni 2016/2021 è così in particolare documentato: (i) l'acquisto da parte del di semi e fertilizzanti;
(ii) la coltivazione del fondo e la produzione agricola (KG. T_
18.180 “grano duro rinfusa”, nel 2016; KG. 24.100 “grano duro rinfusa”, nel 2017; KG. 25.440 grano, nel 2018; KG. 22.280 grano, nel 2019; KG 4960 grano, nel 2020; KG. 15.520 grano, nel 2021; (iii) la vendita dei prodotti (€ 8.537,31, nel 2017; €5.515,50, nel 2018; € 6.015,60, nel 2019; € 9.995,59 nel 2021 (di cui €8.225,59 vendita e €1.770,00 compensazioni)). Inoltre è documentata l'erogazione dei contributi PAC a favore del dott. T_
(“agricoltore in attività”), pari a €4.950,71 (2020); €4.077,42 (2021); €3.999,67 (2022) (docc. 9 e 20 – fasc. conv. 1^ grado). Né al Giudice a quo è certo sfuggito che il dottor si avvalesse normalmente di T_ imprese “contoterziste”, per svolgere la propria attività imprenditoriale, considerato che proprio il titolare di una di queste, il sig. EL, è stato chiamato a deporre come teste. Ed in tal modo ha peraltro precisato - a conferma ulteriore di quanto già emerso in giudizio, anche a proposito della continuità dell'attività agricola afferente al dottor
- che questa comprende la “coltivazione del fondo” e la “vendita dei prodotti T_ agricoli”: occupandosi il teste in particolare di “preparare i campi, seminare e raccogliere”
… “della trebbiatura e del trasporto dei prodotti agricoli presso la ditta Lomaestro” (Lomagri S.r.l.) “che successivamente provvede alla vendita dei prodotti”, della gestione insomma “dell'intero ciclo produttivo”. Sottolinea sempre il sig. EL che “da oltre vent'anni coltivo i terreni per conto della famiglia del ricorrente”. Non è però credibile il sig. EL laddove afferma di “confrontarsi con il ricorrente due o tre volte all'anno”, da cui il Giudice avrebbe dovuto desumere l'esiguità dell'impegno (circostanza comunque irrilevante), essendo legato da un rapporto commerciale con il dott. e la famiglia di quest'ultimo. T_
Il teste si contraddice anche quando afferma di conoscere il dott. solo da tre anni: T_
“conosco il ricorrente che riconosco in aula perché prestavo attività lavorativa nei terreni
12 che prima appartenevano agli zii. Lo conosco da circa tre anni” (in realtà è documentato che già dal 2016 vi erano rapporti commerciali fra il EL e il dott. Parte_1 come attestano le fatture emesse dal negli anni 2016-2017-2018- Parte_5
2019-2020-2021-2022). Nella caso di specie, dunque, il Tribunale di Bologna ha dunque preso in esame, con congrua motivazione, tutte le complessive risultanze istruttorie, comprese quelle richiamate nell'appello, ponendo a fondamento della propria decisione una pluralità di elementi in ragione della loro concordanza, secondo un corretto iter logico-giuridico. Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice il prime cure, condivise da questa Corte, peraltro, non sono nemmeno scalfite dalle pronunce giurisprudenziali citate dall'odierno appellante a sostegno delle proprie ragioni. Viene sul punto citata Consiglio di Stato ord. 2120/2023, secondo cui – riferisce l'appellante – “l'esercizio dell'attività agricola in forma non professionale” non sarebbe
“incompatibile”. Si evidenzia però che la vicenda vagliata dal Cons. di Stato non è in alcun modo sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio: infatti nel caso ivi esaminato
“l'apertura della partita iva non era finalizzata all'esercizio di attività commerciale e/o agricola, bensì a soddisfare l'esigenza personale della raccolta di olive su due terreni di proprietà, per poi procedere al conferimento e alla molitura delle stesse presso il frantoio locale e trarre da tale attività olio da destinare esclusivamente al fabbisogno familiare” (come risulta dalla sentenza TAR Lazio 1640/2023 confermata dal Con. di St. 2120/2023
- doc. 8 fasc. di parte appellate). Il TAR aveva infatti ritenuto “l'apertura della partita iva non accompagnata dallo svolgimento di attività artigianale, imprenditoriale o commerciale” e cioè che “la attività di coltivazione, ove preordinata ad esigenze di consumo meramente familiare” non integrasse ex se “condotta incompatibile”. In tali
“confini” va dunque letta l'ordinanza del Con. di St., ove si afferma che “l'apertura della partita iva se strettamente funzionale all'esercizio non professionale dell'attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può dirsi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione al corrispondente assetto dominicale”. Tale pronuncia, dunque, delinea il “perimetro” entro cui è da considerarsi non incompatibile l'esercizio dell'attività agricola: ciò avviene quando questa – ben differentemente da quanto accade nella vicenda qui giudicata - è “non professionale”: cioè
“destinata a soddisfare esigenze di consumo meramente familiare”, con una macroscopica differenza con quanto avvenuto nella vicenda qui giudicata. Questo è d'altra parte il contesto in cui si inserisce pure la sentenza TAR ET (sent. 254/2023), citata dall'odierno appellante, che giudica vicenda dove l'attività agricola riguardava “la coltivazione e conservazione di un vigneto di solo 1 ettaro)”, a fronte degli undici ettari condotti in forma di impresa individuale dall'odierno appellante con
13 produzione destinata al commercio. Mentre il TAR RI (sent. 7/2024 – doc.9) ha da ultimo ritenuto legittimo il nuovo Regolamento adottato dall'Università di emanato Pt_6 ai sensi dell'art. 53 TUPI, che vieta al personale universitario “l'esercizio dell'industria e del commercio” ricomprendo in tale definizione “l'esercizio di impresa commerciale o agricola, a titolo individuale o in forma societaria”. Secondo il TAR, infatti, il Regolamento si colloca nel solco di una ragionevole interpretazione della fonte primaria inibendo “l'esercizio di impresa agricola”. <deve trattarsi cio di un che oltre ad avere oggetto del fondo selvicoltura allevamento animali e attivit connesse cfr. art. c.c. presenti le caratteristiche dell sia quindi esercitata professionalmente secondo criterio economicit della gestione attraverso l il coordinamento dei fattori produttivi necessariamente diretta alla produzione per mercato. agricola costituisce resto una species genus ne recepisce fondamentali sancite dall>>. Con la ulteriore precisazione che restano estranee alla dimensione imprenditoriale (solo) le attività agricole “del tutto occasionali, amatoriali, finalizzate all'autoconsumo o comunque non connotate in termini di professionalità”. Esclude infine che sia incompatibile con il pubblico impiego “solo ed esclusivamente” l'attività agricola svolta dal pubblico dipendente “in forma societaria, essa costituendo nient'altro che una possibile struttura organizzativa dell'impresa, alternativa al suo svolgimento in forma individuale (e non certo la condicio sine qua non della natura professionale dell'attività)” o “la sola attività agricola svolta da un'impresa commerciale”. Pertanto il “panorama giurisprudenziale” è ben diverso da quello delineato dall'odierno appellante. Anche la Corte dei Conti ha recentemente ribadito che l'esercizio di qualunque attività, correlata al possesso di partita iva deve ritenersi preclusa (Corte dei Conti Sez. Giur. Centrale d'Appello, sent. 15/2023 - doc.10 di parte appellata), ove si specifica che l'apertura e l'utilizzo della “partita iva” sono indici di “abitualità” e “professionalità”; anche “l'apertura della partita iva” in quanto “subordinata a una espressa manifestazione di volontà volta ad avviare una attività professionale” (art. 35 DPR 633/1972)3 è idonea ad attestare “la chiara volontà del dichiarante di procedere a svolgere, in forma abituale, una determinata attività professionale”. La Corte dei Conti ha anche valorizzato quale indice di “stabile organizzazione” la circostanza che il dipendente pubblico “si era avvalso nell'ambito dell'attività professionale dell'attività di un ulteriore soggetto al quale aveva erogato un compenso” (come accade nel caso di specie) (cfr. Corte dei Conti Sez. Giur. Centrale d'Appello, sent. 28/2022 – doc.11). Nello stesso senso Corte dei Conti Sez. Giur. Lombardia (sent. 145/2023) secondo cui “l'apertura della partita iva (e il suo utilizzo) imprime un evidente caratterizzazione di continuità e professionalità”. Sempre la Corte dei Conti (Sez. Giur. Liguria sent. 108/2023) ha precisato che “fra le
14 situazioni di incompatibilità assoluta previste dall'art. 60 DPR 3/1957” vi sono “lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, il cui espletamento comporta la decadenza dall'impiego, previa diffida (art. 53 co.1)” (v. doc. 12 fasc. di parte appellata). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto legittima la decadenza dall'impiego di un pubblico dipendente che, sulla base di un accertamento della Guardia di Finanza, era risultato titolare di partita IVA e aveva dichiarato redditi derivanti da attività professionale autonoma (TAR Lazio Roma 7647/2018; cfr. CdS 2371/2004 con riferimento a un'infermiera per lo svolgimento di attività libero-professionale). La sentenza è dunque pienamente conforme anche alla giurisprudenza di riferimento. Sostiene, infine, l'odierno appellante che la sentenza gravata avrebbe violato le norme regolamentari aziendali, secondo le quali l'attività agricola in questione sarebbe
“autorizzabile” (pag.13-15). Sul punto si osserva in primo luogo che la materia dell'incompatibilità è compiutamente regolata dall'art. 53 D. Lgs. 165/2001, che costituisce norma imperativa: infatti, ai sensi del comma 6 dell'articolo, “sono nulli tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma”. Perciò, posto che l'attività in questione non è autorizzabile alla luce dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, eventuali diverse previsioni Regolamentari aziendali sarebbero irrilevanti. Tanto più che il “diniego” dell'autorizzazione di cui si discute è stato motivato anche sulla base dell'orientamento della Suprema Corte di cui all'ordinanza n. 27420/2020, ribadito dall (doc.11 fasc. conv. 1^ grado), di cui si è dato conto in precedenza. Tes_1
In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il diniego dell'autorizzazione è però corretto anche alla luce del “regolamento aziendale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra istituzionali a titolo oneroso o gratuito” ed è coerente con i criteri di valutazione che la stessa Amministrazione si è data. Infatti il Regolamento (doc. 12 fasc. conv. 1° grado) richiama preliminarmente a pag. 1 i principi di esclusività di cui agli artt. 97 e 98 Cost. nonché le norme primarie in materia di incompatibilità e cumuli di impiego. Quindi individua, fra gli incarichi assolutamente incompatibili (art. 6):
-l'esercizio di attività professionale che richiede l'iscrizione in appositi albi registri;
-l'esercizio di attività commerciale, industriale, imprenditoriale, artigianale (in quanto attività organizzata ai fini della produzione); è incompatibile anche l'attività svolta sotto la forma giuridica dell'impresa individuale;
-incarichi privi delle caratteristiche della saltuarietà e dell'occasionalità;
-l'esercizio dell'attività agricola quando la stessa sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
-gli incarichi che … configurano un impegno continuativo con le caratteristiche
15 dell'abitualità e della professionalità;
-l'apertura/il possesso della partita IVA. All'art. 7 viene ancora ribadito il divieto di apertura della partita IVA. Ivi si precisa altresì che il dipendente possa essere autorizzato in via eccezionale a mantenere l'apertura, per un breve periodo, al solo fine di incassare i crediti già maturati al momento dell'assunzione presso l'Azienda. Mentre all'art. 22 viene precisato che tale divieto non si applica in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario pari o inferiore al 50%. Perciò, secondo il Regolamento, l'esercizio di un'impresa agricola e/o lo svolgimento dell'attività agricola con l'apertura di una partita IVA ricade nell'incompatibilità assoluta. Esattamente come l'esercizio dell'attività agricola come “coltivatore diretto” (art. 2083 c.c.) o come “imprenditore agricolo professionale” (condizione prevista dall'art.1 D.lgs. 28 99/2004, ai sensi dell'art. 5 Reg. UE 1257/1999 (abrogato), ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia riconosciute al coltivatore diretto). Mentre fuori da tali ipotesi l'attività agricola può essere svolta “previa valutazione delle modalità concrete di declinazione della stessa”. Mai però – si ribadisce
– (in forma d'impresa né con apertura della partita IVA. Nello specifico, secondo le Indicazioni Operative sulle modalità applicative del Regolamento (doc. 13 fasc. conv. 1^ grado pag.18), l'attività agricola astrattamente autorizzabile “non può integrare un rapporto di lavoro autonomo o subordinato e può concretarsi in prestazioni meramente occasionali o di breve durata svolte a favore di parenti e affini a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di compensi”. Requisiti che certo non si ravvisano nel caso di specie. Ciò è in linea con quanto previsto dall'art.74 D.lgs. 276/2003, secondo cui non hanno rilievo lavoristico “le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi”. Anche nei successivi artt. 10 e 11 del Regolamento, ove vengono declinati, in linea con l'art. 53 D.lgs.165/2001, i criteri per valutare gli “incarichi”, si precisa che non sono autorizzabili incarichi extra- istituzionali non occasionali o non saltuari (tenuto conto della ripetitività e della durata dell'attività) e nello specifico “le attività che determinano l'instaurarsi, tra il dipendente ed il conferente, di un rapporto stabile e continuativo con caratteri di tendenziale consolidamento nel medio - lungo periodo” e “le attività il cui espletamento richiede un impegno e un'organizzazione sistematica”. Quindi non sono autorizzabili, in linea con l'art. 53 D.lgs. 165/2001, attività extra istituzionali “abituali”, “stabili” e “durevoli”, caratteri che indubbiamente si ravvisano nell'esercizio di un'impresa agricola e più in generale nello svolgimento, in via continuativa, di un'attività agricola con partita IVA. Perciò l'attività agricola che il dott.
ha svolto e pretende di svolgere, con il mantenimento della partita IVA, come T_ imprenditore agricolo e agricoltore in attività, non era e non è autorizzabile. La decisione
16 dell'Amministrazione è quindi coerente con i suddetti criteri. Anche sotto questo profilo l'appello è infondato. D'altra parte l'attività agricola di cui si discute - anche ritenendola ricompresa fra le
“attività consentite previa autorizzazione” ai sensi dell'art. 53 co.5 e ss. D.Lgs. 165/2001
- non sarebbe in ogni caso autorizzabile Invero se anche, contro ogni evidenza, nella vicenda oggetto di causa non operasse il divieto assoluto di cui all'art. 53, co. 1, D.lgs. n. 165/2001, è certo che una qualunque attività esterna remunerata, agricola o meno, pur astrattamente autorizzabile per un pubblico dipendente assunto a tempo pieno, non lo possa mai essere, se svolta senza limiti temporali. Escluse, come ovvio, solo quelle individuate al comma 6 dell'art. 53 D.lgs. 165/2001, per cui non è tuttavia prevista la necessità di alcuna previa autorizzazione. L'autorizzazione cioè non può mai essere data a tempo indeterminato. Mentre nella vicenda oggetto di causa il dottor formula proprio una richiesta di autorizzazione T_ senza limiti di tempo
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata. Parte_1
Le spese del grado possono essere compensate fra le parti avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018 (per speculare ragione di compensazione delle spese di lite si veda Cass. n. 9901/2025). Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. , con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza appellata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 19.06.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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