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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M.
dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero 13371/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., e per esso il Procuratore p.t., elettivamente dom.ta in
Napoli, alla Via Aquila n. 144, presso lo studio dell'avv. Marianna Brandi (C.F.
), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti C.F._1
(domicilio digitale indicato in atti);
Parte_2
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._2
Crispano (NA) alla via Limitone n. 31, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Franzese (C.F.:
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti (domicilio C.F._3
digitale indicato in atti);
-APPELLATA-
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1 1. ha proposto appello tempestivo avverso la sentenza Parte_1
n. 1002/2022 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata il 15.06.2022, con cui, in accoglimento della domanda proposta da , era stata dichiarata la Parte_4
prescrizione e l'illegittimità della pretesa creditoria e/o l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella di pagamento n.
07120120118057962 risultante dall'intimazione di pagamento n. 07120219013920233000.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione avendo fornito prova della regolare notifica della cartella di pagamento ed essendo stato notificato preavviso di fermo amministrativo.
Si è costituito l'appellato , il quale spiegando le proprie difese ha Parte_3
chiesto il rigetto dell'appello.
1.2. La , benché ritualmente citata in giudizio, ha omesso di costituirsi, Controparte_1
talché ne va dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, le parti costituite hanno rappresento che la cartella di pagamento oggetto di giudizio è stata integralmente azzerata per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 222 della legge n. 197/2022.
In effetti, sussistono le condizioni per ritenere applicabile la citata disposizione.
Il carico erariale affidato dalla all' Controparte_1 Controparte_2
con il ruolo 2012/8431, oggetto di annullamento in primo grado, e portato dalla cartella di pagamento n. 07120120118057962 era di importo inferiore ad euro 1.000,00, per cui si applica d'ufficio la sopravvenuta Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che, a decorrere dalla data del 30 aprile 2023, all'articolo 1, commi 222- 230, prevede la cancellazione automatica, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all' dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti Controparte_3
pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere.
Il giudice, infatti, in qualsiasi stato e grado del processo, può dare atto, anche d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da
2 determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass n. 6909 del 20/03/2009).
Più in particolare, la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione -
incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (cfr. Cass. n. 5351 del 27/02/2020).
L'appellato ha invocato nella comparsa di costituzione l'applicazione CP_4
dell'art. 1, comma 222 della legge n. 197/2022.
3. In ordine alle spese di lite, si ritiene che la compensazione delle spese di lite in primo grado e nel presente grado di appello sia giustificata dallo ius superveniens costituito dalla
Legge 197/2022 (legge bilancio 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al 13371/2022 RGAC, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- 2) dichiara cessata la materia del contendere;
- 3) compensa integralmente le spese del presente grado tra le parti.
Così deciso in Aversa il 22.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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