Articolo 24 della Legge 9 novembre 1961, n. 1240
Articolo 23Articolo 25
Versione
21 dicembre 1961
Art. 24.
Il primo comma dell'articolo 106 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"Le ferite, lesioni o infermita' dalle quali sia derivata la invalidita' o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti sanitari o dalle altre competenti autorita' militari o civili, in ogni caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'articolo 10. Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finche', duri la incapacita giuridica.
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione sanitaria di cui al precedente comma e' validamente eseguita in qualunque momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del suddetto termine di cinque anni, purche' per le sue peculiari caratteristiche cliniche possa casualmente e direttamente collegarsi alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattivita' sofferto.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo comma e' di anni dieci".
Entrata in vigore il 21 dicembre 1961
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