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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 2786/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con la sentenza della Corte di
Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 7278/2018, contestualmente all'annullamento, ai soli ef- fetti civili, della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Settima Sezione Penale, n. 4572/2014 del 18 giugno 2014, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 5 novembre 2024
e pendente
TRA
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13 luglio 1949 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Romano (codice fiscale ed Eduardo Romano C.F._2
(codice fiscale ) - attrice in riassunzione, già appellata - C.F._3
E
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
19 dicembre 1944 ed ivi residente al Corso Garibaldi n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Daniela Jouvenal (codice fiscale ) ed Otello Emanuele (codice fiscale C.F._5
) - convenuto in riassunzione, già appellante - C.F._6
I. FATTO
I.1.1. Con la sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
2 ottobre 2009, n. 1527/2009, per quel che qui ancora rileva, il dr. e il Controparte_1
geom. venivano condannati: CP_2
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione e al paga- mento, in solido tra loro, delle spese processuali poiché dichiarati responsabili «del reato p. e
p. di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 117, 481 e 48 e 476, 479 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue [cioè quello di concorso in truffa aggravata di cui all'art. 110, 61 n. 2 e 640 c.p., dal quale essi vennero però contestualmente assolti «perché il fatto non sussiste»; n.d.C], quale committente dei lavori ed il Geom. Controparte_1 [...]
quale tecnico incaricato dallo stesso di redigere la documentazione tecnica neces- CP_3
saria per ottenere la concessione, nel progetto relativo al sottotetto di un palazzo ubicato in
Corso Garibaldi n. 80, falsamente attestavano l'esistenza, nell'angolo sud, ovest del piano sot- totetto dell'edificio, di un terrazzo coperto ovvero non altrimenti dimostravano la sua esistenza, quest'ultima risultata smentita dai precedenti grafici redatti dallo stesso progettista per assen- tire altri lavori su medesimo piano del medesimo edificio, così determinando l'errore da parte dei funzionari del che attestavano come vera detta circostanza nella Parte_2
concessione edilizia n. 65/02. In S.Maria C.V. il 08.01.2001 e 22.06.2001 e 18.04.2002»;
B) «in solido tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede»;
C) «alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile», che venivano liquidate «in complessivi euro 2500,00 per onorari ed euro 312,50 per spese generali, oltre IVA e CPA».
La «parte civile costituita» era , che, come risulta da detta sentenza, Parte_1
aveva chiesto l'«affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati e [la; n.d.C.] con- danna dei medesimi alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in se- parata sede, ed al pagamento delle spese di costituzione e assistenza sostenute».
Il danno da risarcire alla veniva dal Tribunale individuato nel «pregiudizio eco- Pt_1
nomico» alla stessa, «proprietaria di un appartamento al piano terra del fabbricato di Via Gari- baldi, derivante dall'appesantimento della struttura conseguente all'abusiva realizzazione del sottotetto e dal turbamento dell'euritmia della costruzione».
I.1.2. Pronunciandosi sugli appelli avverso tale sentenza proposti dal dr. e dal CP_1
geom. , questa Corte distrettuale, con la propria sentenza del 18 giugno 2014, n. CP_2
4572/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti «in ordine ai reati loro ascritti, perché estinti per prescrizione», e confermava per il resto la sentenza
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
appellata, condannando gli imputati appellanti a rifondere alla anche le spese da co- Pt_1
stei sostenute per il processo di secondo grado, che liquidava «in complessivi Euro 700,00, ol- tre Iva e Cpa come per legge», ed osservando, per motivare la conferma delle statuizioni civili del Giudice di primo grado, che «nella fattispecie considerata l'abuso edilizio che è derivato dalla falsa attestazione di privati ha integrato un fatto potenzialmente produttivo di conse- guenze dannose per il proprietario dell'appartamento sito nello stesso edificio, in quanto, anche
a voler prescindere da problemi statici e di sicurezza (al riguardo non risulta documentato l'as- serto difensivo secondo cui si tratterebbe di immobile ubicato su verticale diversa da quella in- teressata dalle opere edilizie), un aumento di volumetria dell'appartamento sovrastante è ido- neo a comportare una diminuzione di amenità del luogo a causa dell'aumento della rumorosità
e un danno figurativo per il condomino derivante dalla minore irradiazione solare» e, «[i]n ogni caso, non può revocarsi in dubbio l'esistenza di un danno morale che è in re ipsa quale danno da reato connesso alla falsa attestazione».
I.1.3. Solo il dr. impugnava tale seconda decisione innanzi alla Corte di Cas- CP_1
sazione, la quale, con sentenza pronunciata il 9 gennaio 2018, depositata il 15 febbraio 2018 e contraddistinta dal n. 7278/2018, annullava la sentenza impugnata «limitatamente alle statui- zioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello», osservando quanto segue:
«Al riguardo, occorre premettere che i Giudici del merito, pur pervenendo alla medesima conclusione, hanno seguito percorsi logici differenti;
mentre, infatti, il Tribunale aveva ricono- sciuto l'esistenza di un danno in favore della parte civile (proprietaria di un immobile al piano terra del fabbricato) derivante dall' appesantimento della struttura conseguente all'abusiva rea- lizzazione del sottotetto e dal turbamento della euritmia della costruzione, la Corte di appello ha superato tali caratteri, sostenendo al riguardo sufficiente un danno solo potenziale (“L'abuso edilizio … ha integrato un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per il pro- prietario dell'appartamento sito nello stesso edificio”) o, comunque, legato a profili diversi da quelli valorizzati dal primo Giudice (Anche a voler prescindere da problemi statici e di sicurezza
… un aumento di volumetria dell'appartamento sovrastante è idoneo a comportare una diminu- zione di amenità del luogo a causa dell'aumento della rumorosità e un danno figurativo per il condomino derivante dalla minore irradiazione solare”).
Orbene, tali affermazioni non possono essere accolte.
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Quanto al danno potenziale, infatti, lo stesso (pur sufficiente in linea astratta, come da
Sez. 3, n. 36350 del 23/3/2015, Rv. 265637) risulta del tutto slegato da una verifica con- Pt_3
creta, invero neppure richiamata;
ossia, non si specifica in forza di quale rapporto l'abuso edili- zio (relativo ai reati contestati) sarebbe idoneo a cagionare un danno al bene di proprietà della parte civile, anche solo in via potenziale. Quanto, poi, al riferimento all'amenità del luogo o all'ir- radiazione solare, trattasi di affermazioni all'evidenza apodittiche, con riguardo alle quali manca ogni riferimento istruttorio o significativo dato di fatto.
Dal che, l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio al giudice ci- vile competente per valore in grado di appello, e rigetto nel resto».
I.2.1. Pertanto, la con una citazione rivolta all' e al Petito, ma ritual- Pt_1 CP_1
mente notificata il 14 maggio 2018 solo al primo, riassumeva tempestivamente innanzi a questa
Corte d'Appello il giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte chiedendo, in sintesi:
A) previi l'accertamento e la dichiarazione del suo «buon diritto» «al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in dipendenza delle condotte illecite poste in essere» dal e dal , «così come accertate e dichiarate dalle decisioni del Tribunale di Santa CP_1 CP_2
Maria Capua Vetere […], dalla Corte di Appello di Napoli […] e dalla Suprema Corte di Cassa- zione» in sede penale, la condanna dei medesimi, «in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di rispettiva competenza», a risarcirle:
1) i «danni non patrimoniali derivanti da reato, da commisurarsi, ove necessario an- che mediante valutazione equitativa, in misura pari ad €uro 50.000,00» o nel diverso importo ritenuto giusto;
2) i «danni patrimoniali riconnessi al pregiudizio al diritto reale (proprietà) di [sua] spettanza […] sui locali ubicati al pian terreno del fabbricato sito in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 20, mediante la rimozione integrale delle opere di rifacimento dei tetti a quote più alte delle precedenti (in modo da realizzare mansarde in luogo dei precedenti sup- penni) e nella creazione di un'ulteriore zona mansardata in sostituzione di un preesistente ter- razzo scoperto (comportando un aumento di altezza del fabbricato di circa 60 cm ed un au- mento di volumetria conseguente a tale maggiore altezza e alla zona mansardata costruita ex novo), ricostituendo integralmente la situazione dei luoghi per come la stessa si presentava ante anno 2000»;
3) «in via meramente subordinata e non creduta, e solo qualora la riduzione allo stato
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
pristino non fosse per una qualche ragione comprovata ex adverso come possibile», i «danni patrimoniali riconnessi al pregiudizio al diritto reale (proprietà) di [sua] spettanza […] sui locali ubicati al pian terreno del fabbricato sito in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi, n. 20, mediante il risarcimento per equivalente monetario nella misura» ritenuta giusta e «comunque non inferiore ad €uro 52.000,00 […], da stimarsi nel suo ammontare precipuo anche per il tra- mite di apposita Consulenza Tecnica di Ufficio»;
B) la condanna dell' e del , «in solido tra loro ovvero ciascuno per CP_1 CP_2
quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribu- zione ai procuratori anticipatari».
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 3 ottobre 2018, l'Ema- nuele contestava l'ammissibilità delle domande della volte alla sua condanna speci- Pt_1
fica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, siccome nuove rispetto a quelle, volte ad ottenere soltanto una condanna generica, da lei formulate in sede penale, prim'ancora che infondate e sfornite della necessaria prova, e non potendo pertanto il giudizio di rinvio esor- bitare dall'accertamento dell'an debeatur, peraltro, a suo avviso, insussistente o comunque non provato.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. Come già segnalato da questa Corte con l'ordinanza del 6 novembre 2018, le do- mande di condanna specifica nella specie avanzate dalla sono inammissibili poiché e Pt_1
nella misura in cui esorbitano da quelle di condanna generica dalla stessa attrice in riassun- zione formulate nel processo penale di cui il presente giudizio di rinvio costituisce la prosecu- zione1 e dunque possono essere giudicate, sotto questo profilo, ammissibili soltanto nella mi- sura in cui sono esplicitamente volte ad ottenere la (previa, rispetto alla condanna specifica) dichiarazione del diritto della medesima attrice in riassunzione al risarcimento dei danni patri- moniali e non patrimoniali dalla stessa patiti «in dipendenza delle condotte illecite poste in
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
essere» dal dr. e dal geom. , «così come accertate e dichiarate dalle decisioni CP_1 CP_2
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere […], dalla Corte di Appello di Napoli […] e dalla Su- prema Corte di Cassazione» in sede penale, e possono dunque, tutto sommato, essere in defi- nitiva interpretate, poiché il più contiene il meno, come volte ad ottenere almeno una condanna generica al risarcimenti dei suddetti danni.
II.1.2. Nella parte in cui tale domanda di accertamento è rivolta contro il geom. è CP_2
però inammissibile sotto un altro profilo.
Invero, come supra s'è evidenziato, l'unico tentativo di notificare anche al geom. CP_2
la citazione mediante la quale il giudizio di rinvio è stato riassunto dalla è fallito, avendo Pt_1
l'ufficiale giudiziario incaricato di eseguirlo appurato, il 14 maggio 2018, che il destinatario non era reperibile nel luogo indicatogli dalla riassuntrice e dai difensori con procura di quest'ultima, cioè in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Roberto D'Angiò n. 29, poiché trasferitosi da tempo altrove, e la non ha mai chiesto l'assegnazione di un termine per rinnovarla né ha in Pt_1
alcun modo contestato l'ordinanza in data 6/8 novembre 2018 con la quale questa Corte aveva implicitamente ritenuto non necessaria la partecipazione del al giudizio di rinvio. CP_2
Il infatti non ha partecipato al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione all'esito del CP_2
quale è stato disposto il presente giudizio di rinvio, non avendo impugnato la sentenza penale d'appello, che pertanto deve ritenersi nei suoi confronti passata in giudicato (anche) nella parte concernente le statuizioni relative alla controversia civile tra lui e la come peraltro Pt_1
pure da quest'ultima sostenuto (così implicitamente riconoscendo di non aver alcun interesse all'evocazione in giudizio del geometra).
Vero è che la cassazione delle statuizioni civili della sentenza d'appello non è stata dalla
Suprema Corte espressamente limitata a quelle che riguardavano l' Ma in tal senso CP_1
va necessariamente interpretata, giacché la sua eventuale estensione in favore del in CP_2
forza di quanto disposto dall'art. 587 c.p.p. (che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, costituisce un rimedio straordinario la possibilità del ricorso al quale non impe- disce il passaggio in giudicato della sentenza penale nei confronti dell'imputato che non l'abbia impugnata) dovrebbe essere oggetto di un'apposita esplicita dichiarazione che solo il mede- simo potrebbe chiedere2. CP_2
Né, d'altronde, la causa tra la e il geom. può essere considerata Pt_1 CP_2
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inscindibile da quella tra la prima e il dr. CP_1
Infatti, «[i]n tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di rav- visare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accerta- mento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba neces- sariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni»3; obiettiva interrelazione che, nella specie, non pare sussistente, ben potendo la responsabilità del dr. quale CP_1
committente delle opere nella specie abusivamente realizzate sussistere a prescindere da quella del geom. . CP_2
Sicché le domande avanzate dalla contro il geom. , anche nella parte in Pt_1 CP_2
cui sono rivolte al suddetto accertamento giudiziale, vanno dichiarate inammissibili poiché pro- poste contro un soggetto non ritualmente evocato nel giudizio di rinvio e peraltro da chi non aveva e non ha spiegato quale sia il suo interesse attuale e concreto a proporle, avendo dato per scontato che la sentenza penale di questa Corte d'Appello è ormai passata in giudicato nel rapporto tra lei e il suddetto geometra.
II.2. Nella ridotta misura in cui, per quanto detto, possono essere ritenute ammissibili, le domande della vanno poi accolte. Pt_1
Invero, nessun dubbio può più sussistere sul diritto della al risarcimento dei Pt_1
suddetti danni non patrimoniali.
La Suprema Corte, secondo quanto emerge dalla motivazione della sua sentenza n.
7278/2018, ha infatti cassato la sentenza penale d'appello impugnata innanzi ad essa dal dr. nella sola parte in cui aveva riconosciuto che l'abuso edilizio commesso dal mede- CP_1
simo dr. mediante il delitto di falso a lui ascritto (in concorso con il geom. ) co- CP_1 CP_2
stituiva un fatto potenzialmente pregiudizievole per il bene immobile di proprietà della Pt_1
cioè potenzialmente produttivo di un danno di carattere patrimoniale, e non anche nella parte in cui il Giudice d'appello aveva affermato che «non può revocarsi in dubbio l'esistenza di un
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
danno morale che è in re ipsa quale danno da reato connesso alla falsa attestazione»; parte, quest'ultima, sulla quale deve pertanto ritenersi implicitamente formato il giudicato (interno).
Ma i documenti prodotti in giudizio dall'attrice in riassunzione inducono a ritenere, non solo meramente possibile, ma anche sufficientemente probabile, alla stregua dell'id quod ple- rumque accidit (come è necessario e sufficiente per pronunciare una condanna generica) che, per effetto del suddetto abuso, l'immobile di proprietà dell'attrice, costituito da due vani terra- nei già con accesso dai nn. 104 e 106 ed ora dal n. 20 del Corso Garibaldi di Santa Maria Capua
Vetere e dai relativi retrobottega, siti nel medesimo edificio abusivamente sopraelevato dall' abbia perduto una parte, sia pur modesta, del suo valore. CP_1
La sopraelevazione, realizzata mediante il rifacimento del tetto di copertura di una parte dell'edificio ad una quota più alta di alcune decine di centimetri rispetto a quella precedente e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica su una parte del contiguo terrazzo precedente- mente scoperto, in modo tale da trasformare i preesistenti suppenni in una mansarda di volume e superficie maggiori munita di vedute, ha infatti certamente in qualche misura alterato la sta- tica e l'aspetto estetico dell'edificio, come, d'altronde, aveva affermato anche il giudice penale di primo grado.
È invece – al contrario di quanto ritenuto dal giudice penale d'appello – concretamente implausibile che l'abuso edilizio in questione, realizzato sopra il secondo piano (terzo fuori terra) del predetto edificio, abbia ridotto la luminosità o aumentato la rumorosità dell'immobile di proprietà della sito al piano terraneo. Pt_1
Quanto poi al danno che la sostiene di aver subìto, sempre a causa del sud- Pt_1
detto abuso edilizio, «in considerazione del minor peso» dell'immobile di sua proprietà nelle deliberazioni condominiali, va osservato che non v'è alcuna prova che le tabelle condominiali dell'edificio siano state modificate in conseguenza di quell'abuso e che comunque la loro even- tuale modificazione, se tale da comportare una diminuzione del valore proporzionale di quell'immobile rispetto a quello totale dell'edificio, sarebbe presumibilmente compensato dalla proporzionale minor percentuale del concorso del medesimo immobile alle spese condo- miniali.
II.2.3. Pertanto, il dr. in conclusione, può e deve essere genericamente con- CP_1
dannato a risarcire alla tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima, Pt_1
nei termini sopra esposti, subiti «in dipendenza delle condotte illecite poste in essere» dal dr.
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
«così come accertate e dichiarate dalle decisioni del Tribunale di Santa Maria Capua CP_1
Vetere […], dalla Corte di Appello di Napoli […] e dalla Suprema Corte di Cassazione» in sede penale, per la cui concreta determinazione e la conseguente liquidazione occorrerà un ulteriore processo.
II.3. Per effetto della cassazione delle statuizioni civili della sentenza d'appello penale, sia pur, per quanto detto, in relazione al solo rapporto tra la e l' e del con- Pt_1 CP_1
seguente rinvio del relativo giudizio a questa Corte d'Appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., questo
Collegio deve provvedere d'ufficio alla regolazione delle spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del processo, comprese quelle svoltesi innanzi ai giudici penali4, che, tenendo conto dell'esito complessivo di detto giudizio, vanno, secondo il cd. principio della soccombenza, poste a ca- rico del dr. CP_1
Non può infatti presumersi che la abbia implicitamente rinunciato ad ottenere Pt_1
il rimborso di quelle sostenute in sede penale sol perché la domanda da lei formulata in propo- sito si riferisce alle «spese e competenze del presente giudizio» e di tali «spese e competenze» ella abbia chiesto l'attribuzione agli avvocati costituitisi quali suoi procuratori ad litem solo nel processo di rinvio, posto che una tale rinuncia avrebbe dovuto essere chiaramente esplicitata5.
Dette spese vanno poi, in mancanza della relativa notula, liquidate d'ufficio come preci- sato nel dispositivo della presente sentenza, applicando i parametri fissati dal decreto del Mi- nistro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rim- borsi di spese spettanti agli avvocati alle attività professionali espletate, nei limiti di quel che risulta, direttamente o indirettamente, dai documenti prodotti dalle parti e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, per essere poi distratte, nella parte relativa al giudizio di rinvio, in favore dei difensori della che ne hanno fatto richiesta, e tra gli Pt_1
stessi, in mancanza di loro diverse indicazioni sul punto, ripartite in due quote uguali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in conseguenza del rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con la sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 7278/2018, con- testualmente all'annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza della Corte d'Appello di
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Napoli, Settima Sezione Penale, n. 4572/2014 del 18 giugno 2014, sulle domande proposte da contro e : Parte_1 Controparte_1 CP_2
A) dichiara inammissibili le domande proposte dalla contro il;
Pt_1 CP_2
B) in parziale accoglimento delle domande proposte dalla contro l' Pt_1 CP_1
condanna quest'ultimo a risarcire i danni dallo stesso cagionati alla prima mediante le condotte illecite da lui tenute, come definitivamente accertate in sede penale con la suindicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4572/2024, in parte qua confermata dalla suindicata sen- tenza della Corte di Cassazione;
C) condanna l' a rifondere alla le spese da quest'ultima sostenute o CP_1 Pt_1
maturate a suo carico quale parte civile costituita nel processo penale sfociato nella suddetta sentenza della Corte di Cassazione e quelle del processo di rinvio e liquida:
1) quelle del processo penale di primo grado, nel complessivo importo di 2.875,00 €, di cui 2.500,00 € per i compensi e 375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
2) quelle del processo penale d'appello, nel complessivo importo di 2.875,00 €, di cui 2.500,00 € per i compensi e 375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3) quelle del processo penale di cassazione, nel complessivo importo di 3.910,00 €, di cui 3.400,00 € per i compensi e 510,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
4) quelle del giudizio di rinvio, nel complessivo importo di 6.295,00 €, di cui 5.000,00
€ per i compensi, 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 545,00 € per il rim- borso delle spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, che distrae in favore degli avv.ti
Eduardo Romano e Antonio Romano in ragione della metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 10 di 10 Parte_1 Controparte_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. 7044/2015, secondo la cui massima ufficiale: « Il giudice civile di appello, al quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rimesso la causa dopo avere annullato, ai soli effetti civili, la sentenza di merito che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice, non può procedere, ritenuta la confi- gurabilità del diverso reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla liquidazione del danno a fronte della ori- ginaria domanda di condanna generica dell'imputato al risarcimento, così ampliando i limiti dell'originario "thema decidendum"». 2 Cfr. Cass. pen. 18 febbraio 2020, n. 9929, Shvets Vitaliy, e 7 ottobre 2014, n. 52972, Roman. 3 Così Cass. 20692/2016 e 23650/2012. 4 Cfr. Cass. 1570/2023. 5 Cfr. Cass. 5085/1983, secondo la cui massima ufficiale: «Il giudice è tenuto alla liquidazione delle spese processuali anche se non ne sia fatta richiesta, tranne che la parte vi abbia espressamente rinunziato».
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo iscritto al n. 2786/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto il giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con la sentenza della Corte di
Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 7278/2018, contestualmente all'annullamento, ai soli ef- fetti civili, della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Settima Sezione Penale, n. 4572/2014 del 18 giugno 2014, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 5 novembre 2024
e pendente
TRA
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13 luglio 1949 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Romano (codice fiscale ed Eduardo Romano C.F._2
(codice fiscale ) - attrice in riassunzione, già appellata - C.F._3
E
(codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
19 dicembre 1944 ed ivi residente al Corso Garibaldi n. 20, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Daniela Jouvenal (codice fiscale ) ed Otello Emanuele (codice fiscale C.F._5
) - convenuto in riassunzione, già appellante - C.F._6
I. FATTO
I.1.1. Con la sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il
2 ottobre 2009, n. 1527/2009, per quel che qui ancora rileva, il dr. e il Controparte_1
geom. venivano condannati: CP_2
N. 2786/2018 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 10 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione e al paga- mento, in solido tra loro, delle spese processuali poiché dichiarati responsabili «del reato p. e
p. di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 117, 481 e 48 e 476, 479 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue [cioè quello di concorso in truffa aggravata di cui all'art. 110, 61 n. 2 e 640 c.p., dal quale essi vennero però contestualmente assolti «perché il fatto non sussiste»; n.d.C], quale committente dei lavori ed il Geom. Controparte_1 [...]
quale tecnico incaricato dallo stesso di redigere la documentazione tecnica neces- CP_3
saria per ottenere la concessione, nel progetto relativo al sottotetto di un palazzo ubicato in
Corso Garibaldi n. 80, falsamente attestavano l'esistenza, nell'angolo sud, ovest del piano sot- totetto dell'edificio, di un terrazzo coperto ovvero non altrimenti dimostravano la sua esistenza, quest'ultima risultata smentita dai precedenti grafici redatti dallo stesso progettista per assen- tire altri lavori su medesimo piano del medesimo edificio, così determinando l'errore da parte dei funzionari del che attestavano come vera detta circostanza nella Parte_2
concessione edilizia n. 65/02. In S.Maria C.V. il 08.01.2001 e 22.06.2001 e 18.04.2002»;
B) «in solido tra loro, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede»;
C) «alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile», che venivano liquidate «in complessivi euro 2500,00 per onorari ed euro 312,50 per spese generali, oltre IVA e CPA».
La «parte civile costituita» era , che, come risulta da detta sentenza, Parte_1
aveva chiesto l'«affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati e [la; n.d.C.] con- danna dei medesimi alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in se- parata sede, ed al pagamento delle spese di costituzione e assistenza sostenute».
Il danno da risarcire alla veniva dal Tribunale individuato nel «pregiudizio eco- Pt_1
nomico» alla stessa, «proprietaria di un appartamento al piano terra del fabbricato di Via Gari- baldi, derivante dall'appesantimento della struttura conseguente all'abusiva realizzazione del sottotetto e dal turbamento dell'euritmia della costruzione».
I.1.2. Pronunciandosi sugli appelli avverso tale sentenza proposti dal dr. e dal CP_1
geom. , questa Corte distrettuale, con la propria sentenza del 18 giugno 2014, n. CP_2
4572/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati appellanti «in ordine ai reati loro ascritti, perché estinti per prescrizione», e confermava per il resto la sentenza
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appellata, condannando gli imputati appellanti a rifondere alla anche le spese da co- Pt_1
stei sostenute per il processo di secondo grado, che liquidava «in complessivi Euro 700,00, ol- tre Iva e Cpa come per legge», ed osservando, per motivare la conferma delle statuizioni civili del Giudice di primo grado, che «nella fattispecie considerata l'abuso edilizio che è derivato dalla falsa attestazione di privati ha integrato un fatto potenzialmente produttivo di conse- guenze dannose per il proprietario dell'appartamento sito nello stesso edificio, in quanto, anche
a voler prescindere da problemi statici e di sicurezza (al riguardo non risulta documentato l'as- serto difensivo secondo cui si tratterebbe di immobile ubicato su verticale diversa da quella in- teressata dalle opere edilizie), un aumento di volumetria dell'appartamento sovrastante è ido- neo a comportare una diminuzione di amenità del luogo a causa dell'aumento della rumorosità
e un danno figurativo per il condomino derivante dalla minore irradiazione solare» e, «[i]n ogni caso, non può revocarsi in dubbio l'esistenza di un danno morale che è in re ipsa quale danno da reato connesso alla falsa attestazione».
I.1.3. Solo il dr. impugnava tale seconda decisione innanzi alla Corte di Cas- CP_1
sazione, la quale, con sentenza pronunciata il 9 gennaio 2018, depositata il 15 febbraio 2018 e contraddistinta dal n. 7278/2018, annullava la sentenza impugnata «limitatamente alle statui- zioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello», osservando quanto segue:
«Al riguardo, occorre premettere che i Giudici del merito, pur pervenendo alla medesima conclusione, hanno seguito percorsi logici differenti;
mentre, infatti, il Tribunale aveva ricono- sciuto l'esistenza di un danno in favore della parte civile (proprietaria di un immobile al piano terra del fabbricato) derivante dall' appesantimento della struttura conseguente all'abusiva rea- lizzazione del sottotetto e dal turbamento della euritmia della costruzione, la Corte di appello ha superato tali caratteri, sostenendo al riguardo sufficiente un danno solo potenziale (“L'abuso edilizio … ha integrato un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose per il pro- prietario dell'appartamento sito nello stesso edificio”) o, comunque, legato a profili diversi da quelli valorizzati dal primo Giudice (Anche a voler prescindere da problemi statici e di sicurezza
… un aumento di volumetria dell'appartamento sovrastante è idoneo a comportare una diminu- zione di amenità del luogo a causa dell'aumento della rumorosità e un danno figurativo per il condomino derivante dalla minore irradiazione solare”).
Orbene, tali affermazioni non possono essere accolte.
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Quanto al danno potenziale, infatti, lo stesso (pur sufficiente in linea astratta, come da
Sez. 3, n. 36350 del 23/3/2015, Rv. 265637) risulta del tutto slegato da una verifica con- Pt_3
creta, invero neppure richiamata;
ossia, non si specifica in forza di quale rapporto l'abuso edili- zio (relativo ai reati contestati) sarebbe idoneo a cagionare un danno al bene di proprietà della parte civile, anche solo in via potenziale. Quanto, poi, al riferimento all'amenità del luogo o all'ir- radiazione solare, trattasi di affermazioni all'evidenza apodittiche, con riguardo alle quali manca ogni riferimento istruttorio o significativo dato di fatto.
Dal che, l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio al giudice ci- vile competente per valore in grado di appello, e rigetto nel resto».
I.2.1. Pertanto, la con una citazione rivolta all' e al Petito, ma ritual- Pt_1 CP_1
mente notificata il 14 maggio 2018 solo al primo, riassumeva tempestivamente innanzi a questa
Corte d'Appello il giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte chiedendo, in sintesi:
A) previi l'accertamento e la dichiarazione del suo «buon diritto» «al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in dipendenza delle condotte illecite poste in essere» dal e dal , «così come accertate e dichiarate dalle decisioni del Tribunale di Santa CP_1 CP_2
Maria Capua Vetere […], dalla Corte di Appello di Napoli […] e dalla Suprema Corte di Cassa- zione» in sede penale, la condanna dei medesimi, «in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di rispettiva competenza», a risarcirle:
1) i «danni non patrimoniali derivanti da reato, da commisurarsi, ove necessario an- che mediante valutazione equitativa, in misura pari ad €uro 50.000,00» o nel diverso importo ritenuto giusto;
2) i «danni patrimoniali riconnessi al pregiudizio al diritto reale (proprietà) di [sua] spettanza […] sui locali ubicati al pian terreno del fabbricato sito in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 20, mediante la rimozione integrale delle opere di rifacimento dei tetti a quote più alte delle precedenti (in modo da realizzare mansarde in luogo dei precedenti sup- penni) e nella creazione di un'ulteriore zona mansardata in sostituzione di un preesistente ter- razzo scoperto (comportando un aumento di altezza del fabbricato di circa 60 cm ed un au- mento di volumetria conseguente a tale maggiore altezza e alla zona mansardata costruita ex novo), ricostituendo integralmente la situazione dei luoghi per come la stessa si presentava ante anno 2000»;
3) «in via meramente subordinata e non creduta, e solo qualora la riduzione allo stato
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pristino non fosse per una qualche ragione comprovata ex adverso come possibile», i «danni patrimoniali riconnessi al pregiudizio al diritto reale (proprietà) di [sua] spettanza […] sui locali ubicati al pian terreno del fabbricato sito in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi, n. 20, mediante il risarcimento per equivalente monetario nella misura» ritenuta giusta e «comunque non inferiore ad €uro 52.000,00 […], da stimarsi nel suo ammontare precipuo anche per il tra- mite di apposita Consulenza Tecnica di Ufficio»;
B) la condanna dell' e del , «in solido tra loro ovvero ciascuno per CP_1 CP_2
quanto di rispettiva competenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribu- zione ai procuratori anticipatari».
I.2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 3 ottobre 2018, l'Ema- nuele contestava l'ammissibilità delle domande della volte alla sua condanna speci- Pt_1
fica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, siccome nuove rispetto a quelle, volte ad ottenere soltanto una condanna generica, da lei formulate in sede penale, prim'ancora che infondate e sfornite della necessaria prova, e non potendo pertanto il giudizio di rinvio esor- bitare dall'accertamento dell'an debeatur, peraltro, a suo avviso, insussistente o comunque non provato.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava poi le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. Come già segnalato da questa Corte con l'ordinanza del 6 novembre 2018, le do- mande di condanna specifica nella specie avanzate dalla sono inammissibili poiché e Pt_1
nella misura in cui esorbitano da quelle di condanna generica dalla stessa attrice in riassun- zione formulate nel processo penale di cui il presente giudizio di rinvio costituisce la prosecu- zione1 e dunque possono essere giudicate, sotto questo profilo, ammissibili soltanto nella mi- sura in cui sono esplicitamente volte ad ottenere la (previa, rispetto alla condanna specifica) dichiarazione del diritto della medesima attrice in riassunzione al risarcimento dei danni patri- moniali e non patrimoniali dalla stessa patiti «in dipendenza delle condotte illecite poste in
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essere» dal dr. e dal geom. , «così come accertate e dichiarate dalle decisioni CP_1 CP_2
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere […], dalla Corte di Appello di Napoli […] e dalla Su- prema Corte di Cassazione» in sede penale, e possono dunque, tutto sommato, essere in defi- nitiva interpretate, poiché il più contiene il meno, come volte ad ottenere almeno una condanna generica al risarcimenti dei suddetti danni.
II.1.2. Nella parte in cui tale domanda di accertamento è rivolta contro il geom. è CP_2
però inammissibile sotto un altro profilo.
Invero, come supra s'è evidenziato, l'unico tentativo di notificare anche al geom. CP_2
la citazione mediante la quale il giudizio di rinvio è stato riassunto dalla è fallito, avendo Pt_1
l'ufficiale giudiziario incaricato di eseguirlo appurato, il 14 maggio 2018, che il destinatario non era reperibile nel luogo indicatogli dalla riassuntrice e dai difensori con procura di quest'ultima, cioè in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Roberto D'Angiò n. 29, poiché trasferitosi da tempo altrove, e la non ha mai chiesto l'assegnazione di un termine per rinnovarla né ha in Pt_1
alcun modo contestato l'ordinanza in data 6/8 novembre 2018 con la quale questa Corte aveva implicitamente ritenuto non necessaria la partecipazione del al giudizio di rinvio. CP_2
Il infatti non ha partecipato al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione all'esito del CP_2
quale è stato disposto il presente giudizio di rinvio, non avendo impugnato la sentenza penale d'appello, che pertanto deve ritenersi nei suoi confronti passata in giudicato (anche) nella parte concernente le statuizioni relative alla controversia civile tra lui e la come peraltro Pt_1
pure da quest'ultima sostenuto (così implicitamente riconoscendo di non aver alcun interesse all'evocazione in giudizio del geometra).
Vero è che la cassazione delle statuizioni civili della sentenza d'appello non è stata dalla
Suprema Corte espressamente limitata a quelle che riguardavano l' Ma in tal senso CP_1
va necessariamente interpretata, giacché la sua eventuale estensione in favore del in CP_2
forza di quanto disposto dall'art. 587 c.p.p. (che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, costituisce un rimedio straordinario la possibilità del ricorso al quale non impe- disce il passaggio in giudicato della sentenza penale nei confronti dell'imputato che non l'abbia impugnata) dovrebbe essere oggetto di un'apposita esplicita dichiarazione che solo il mede- simo potrebbe chiedere2. CP_2
Né, d'altronde, la causa tra la e il geom. può essere considerata Pt_1 CP_2
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inscindibile da quella tra la prima e il dr. CP_1
Infatti, «[i]n tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di rav- visare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accerta- mento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba neces- sariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell'obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni»3; obiettiva interrelazione che, nella specie, non pare sussistente, ben potendo la responsabilità del dr. quale CP_1
committente delle opere nella specie abusivamente realizzate sussistere a prescindere da quella del geom. . CP_2
Sicché le domande avanzate dalla contro il geom. , anche nella parte in Pt_1 CP_2
cui sono rivolte al suddetto accertamento giudiziale, vanno dichiarate inammissibili poiché pro- poste contro un soggetto non ritualmente evocato nel giudizio di rinvio e peraltro da chi non aveva e non ha spiegato quale sia il suo interesse attuale e concreto a proporle, avendo dato per scontato che la sentenza penale di questa Corte d'Appello è ormai passata in giudicato nel rapporto tra lei e il suddetto geometra.
II.2. Nella ridotta misura in cui, per quanto detto, possono essere ritenute ammissibili, le domande della vanno poi accolte. Pt_1
Invero, nessun dubbio può più sussistere sul diritto della al risarcimento dei Pt_1
suddetti danni non patrimoniali.
La Suprema Corte, secondo quanto emerge dalla motivazione della sua sentenza n.
7278/2018, ha infatti cassato la sentenza penale d'appello impugnata innanzi ad essa dal dr. nella sola parte in cui aveva riconosciuto che l'abuso edilizio commesso dal mede- CP_1
simo dr. mediante il delitto di falso a lui ascritto (in concorso con il geom. ) co- CP_1 CP_2
stituiva un fatto potenzialmente pregiudizievole per il bene immobile di proprietà della Pt_1
cioè potenzialmente produttivo di un danno di carattere patrimoniale, e non anche nella parte in cui il Giudice d'appello aveva affermato che «non può revocarsi in dubbio l'esistenza di un
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danno morale che è in re ipsa quale danno da reato connesso alla falsa attestazione»; parte, quest'ultima, sulla quale deve pertanto ritenersi implicitamente formato il giudicato (interno).
Ma i documenti prodotti in giudizio dall'attrice in riassunzione inducono a ritenere, non solo meramente possibile, ma anche sufficientemente probabile, alla stregua dell'id quod ple- rumque accidit (come è necessario e sufficiente per pronunciare una condanna generica) che, per effetto del suddetto abuso, l'immobile di proprietà dell'attrice, costituito da due vani terra- nei già con accesso dai nn. 104 e 106 ed ora dal n. 20 del Corso Garibaldi di Santa Maria Capua
Vetere e dai relativi retrobottega, siti nel medesimo edificio abusivamente sopraelevato dall' abbia perduto una parte, sia pur modesta, del suo valore. CP_1
La sopraelevazione, realizzata mediante il rifacimento del tetto di copertura di una parte dell'edificio ad una quota più alta di alcune decine di centimetri rispetto a quella precedente e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica su una parte del contiguo terrazzo precedente- mente scoperto, in modo tale da trasformare i preesistenti suppenni in una mansarda di volume e superficie maggiori munita di vedute, ha infatti certamente in qualche misura alterato la sta- tica e l'aspetto estetico dell'edificio, come, d'altronde, aveva affermato anche il giudice penale di primo grado.
È invece – al contrario di quanto ritenuto dal giudice penale d'appello – concretamente implausibile che l'abuso edilizio in questione, realizzato sopra il secondo piano (terzo fuori terra) del predetto edificio, abbia ridotto la luminosità o aumentato la rumorosità dell'immobile di proprietà della sito al piano terraneo. Pt_1
Quanto poi al danno che la sostiene di aver subìto, sempre a causa del sud- Pt_1
detto abuso edilizio, «in considerazione del minor peso» dell'immobile di sua proprietà nelle deliberazioni condominiali, va osservato che non v'è alcuna prova che le tabelle condominiali dell'edificio siano state modificate in conseguenza di quell'abuso e che comunque la loro even- tuale modificazione, se tale da comportare una diminuzione del valore proporzionale di quell'immobile rispetto a quello totale dell'edificio, sarebbe presumibilmente compensato dalla proporzionale minor percentuale del concorso del medesimo immobile alle spese condo- miniali.
II.2.3. Pertanto, il dr. in conclusione, può e deve essere genericamente con- CP_1
dannato a risarcire alla tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima, Pt_1
nei termini sopra esposti, subiti «in dipendenza delle condotte illecite poste in essere» dal dr.
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«così come accertate e dichiarate dalle decisioni del Tribunale di Santa Maria Capua CP_1
Vetere […], dalla Corte di Appello di Napoli […] e dalla Suprema Corte di Cassazione» in sede penale, per la cui concreta determinazione e la conseguente liquidazione occorrerà un ulteriore processo.
II.3. Per effetto della cassazione delle statuizioni civili della sentenza d'appello penale, sia pur, per quanto detto, in relazione al solo rapporto tra la e l' e del con- Pt_1 CP_1
seguente rinvio del relativo giudizio a questa Corte d'Appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., questo
Collegio deve provvedere d'ufficio alla regolazione delle spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del processo, comprese quelle svoltesi innanzi ai giudici penali4, che, tenendo conto dell'esito complessivo di detto giudizio, vanno, secondo il cd. principio della soccombenza, poste a ca- rico del dr. CP_1
Non può infatti presumersi che la abbia implicitamente rinunciato ad ottenere Pt_1
il rimborso di quelle sostenute in sede penale sol perché la domanda da lei formulata in propo- sito si riferisce alle «spese e competenze del presente giudizio» e di tali «spese e competenze» ella abbia chiesto l'attribuzione agli avvocati costituitisi quali suoi procuratori ad litem solo nel processo di rinvio, posto che una tale rinuncia avrebbe dovuto essere chiaramente esplicitata5.
Dette spese vanno poi, in mancanza della relativa notula, liquidate d'ufficio come preci- sato nel dispositivo della presente sentenza, applicando i parametri fissati dal decreto del Mi- nistro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rim- borsi di spese spettanti agli avvocati alle attività professionali espletate, nei limiti di quel che risulta, direttamente o indirettamente, dai documenti prodotti dalle parti e tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, per essere poi distratte, nella parte relativa al giudizio di rinvio, in favore dei difensori della che ne hanno fatto richiesta, e tra gli Pt_1
stessi, in mancanza di loro diverse indicazioni sul punto, ripartite in due quote uguali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in conseguenza del rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. con la sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 7278/2018, con- testualmente all'annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza della Corte d'Appello di
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Napoli, Settima Sezione Penale, n. 4572/2014 del 18 giugno 2014, sulle domande proposte da contro e : Parte_1 Controparte_1 CP_2
A) dichiara inammissibili le domande proposte dalla contro il;
Pt_1 CP_2
B) in parziale accoglimento delle domande proposte dalla contro l' Pt_1 CP_1
condanna quest'ultimo a risarcire i danni dallo stesso cagionati alla prima mediante le condotte illecite da lui tenute, come definitivamente accertate in sede penale con la suindicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4572/2024, in parte qua confermata dalla suindicata sen- tenza della Corte di Cassazione;
C) condanna l' a rifondere alla le spese da quest'ultima sostenute o CP_1 Pt_1
maturate a suo carico quale parte civile costituita nel processo penale sfociato nella suddetta sentenza della Corte di Cassazione e quelle del processo di rinvio e liquida:
1) quelle del processo penale di primo grado, nel complessivo importo di 2.875,00 €, di cui 2.500,00 € per i compensi e 375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
2) quelle del processo penale d'appello, nel complessivo importo di 2.875,00 €, di cui 2.500,00 € per i compensi e 375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3) quelle del processo penale di cassazione, nel complessivo importo di 3.910,00 €, di cui 3.400,00 € per i compensi e 510,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
4) quelle del giudizio di rinvio, nel complessivo importo di 6.295,00 €, di cui 5.000,00
€ per i compensi, 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 545,00 € per il rim- borso delle spese vive, oltre agli eventuali ulteriori accessori, che distrae in favore degli avv.ti
Eduardo Romano e Antonio Romano in ragione della metà ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ. 7044/2015, secondo la cui massima ufficiale: « Il giudice civile di appello, al quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rimesso la causa dopo avere annullato, ai soli effetti civili, la sentenza di merito che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice, non può procedere, ritenuta la confi- gurabilità del diverso reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, alla liquidazione del danno a fronte della ori- ginaria domanda di condanna generica dell'imputato al risarcimento, così ampliando i limiti dell'originario "thema decidendum"». 2 Cfr. Cass. pen. 18 febbraio 2020, n. 9929, Shvets Vitaliy, e 7 ottobre 2014, n. 52972, Roman. 3 Così Cass. 20692/2016 e 23650/2012. 4 Cfr. Cass. 1570/2023. 5 Cfr. Cass. 5085/1983, secondo la cui massima ufficiale: «Il giudice è tenuto alla liquidazione delle spese processuali anche se non ne sia fatta richiesta, tranne che la parte vi abbia espressamente rinunziato».