Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2024, n. 9801
CASS
Sentenza 11 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 3 aprile 2024, con pubblicazione avvenuta l'11 aprile 2024. Le parti in causa sono un lavoratore, un infermiere professionale, e l'Azienda Sanitaria Territoriale. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento per assenza ingiustificata e per aver svolto attività extraistituzionali senza autorizzazione. Ha contestato la tempestività della contestazione disciplinare e la legittimità del provvedimento espulsivo, sostenendo che l'assenza fosse dovuta a una modifica non concordata dell'orario di lavoro.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento. Ha argomentato che la contestazione disciplinare era tempestiva e che il lavoratore, pur essendo presidente di una cooperativa, doveva richiedere l'autorizzazione per l'attività extraistituzionale. Inoltre, ha ritenuto che l'assenza fosse ingiustificata, poiché il lavoratore era a conoscenza della modifica dell'orario. La Corte ha sottolineato l'importanza del rispetto delle norme di comportamento nel pubblico impiego e ha affermato che la sanzione disciplinare era proporzionata rispetto alla gravità delle infrazioni commesse.

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Massime1

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Commentario1

  • 1Incarichi esterni nel pubblico impiego: le cooperative
    Adriana Calcaterra · https://www.giurdanella.it/ · 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2024, n. 9801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9801
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo