Sentenza 11 aprile 2024
Massime • 1
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Commentario • 1
- 1. Incarichi esterni nel pubblico impiego: le cooperativeAdriana Calcaterra · https://www.giurdanella.it/ · 11 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2024, n. 9801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9801 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
3- quater del d.l. n. 127 del 2021, conv. legge n. 161 del 2021 che ha previsto al comma 1: “Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (…)” L'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, statuisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza e, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza (Cass., S.U., n. 32199 del 2021). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., S.U., n. 25639 del 2020) si tratta di una normativa volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale, nel prevedere che "i 10 pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", si è inteso rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa “alle dipendenze” delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (cfr., Cass. n. 8846 del 2023; n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017). Il carattere retribuito dell’attività extraistituzionale, tuttavia se rileva ai fini del recupero delle somme erogate, non condiziona la necessità di richiedere l’autorizzazione al datore di lavoro. Peraltro, l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza non può essere conferita per “facta concludentia”, avuto riguardo alla sequenza procedimentale prevista dal legislatore (Cass., n. 29348 del 2022). 5.1. Pertanto, vanno affermati i seguenti principio di diritto: L’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa, nella specie Presidente del Consiglio di amministrazione di una “società cooperativa sociale”, non incorre nella incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall’art. 61 del medesimo d.P.R. Ciò, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale al datore di lavoro. Trova applicazione l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce disciplina volta a garantire l’obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale, nel prevedere che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione", si è inteso rafforzare il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 11 Il lavoratore pubblico contrattualizzato concorre all'attuazione della disciplina sulla incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, e la norma di riferimento per quest'ultimo, va individuata nell'art. 53, comma 7, che prende in esame le conseguenze per il lavoratore della mancanza di autorizzazione a svolgere l'incarico extraistituzionale. Il carattere gratuito dell’attività non esclude la necessità della valutazione di compatibilità e dunque dell’autorizzazione, come stabilito dall’art. 53, comma 7, per gli incarichi retribuiti. In particolare, quanto al Comparto sanità, va rilevato che l’art. 53 richiama l’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, che tra l’altro stabilisce: “(…) Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”. La mancanza della comunicazione al datore di lavoro, ai fini della valutazione di compatibilità funzionale all’autorizzazione, dell’incarico extraistituzionale consistente nella carica sociale di Presidente del Consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale dà luogo a responsabilità disciplinare. 6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, del CCNQ del 04.12.2017 - travisamento dei fatti - insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta sussistente e rilevante la presunta assenza del 14 febbraio 2018, in assenza di legittimo mutamento dell’orario lavorativo. 12 Prospetta il lavoratore che la Corte di Appello di Ancona avrebbe ritenuto erroneamente sussistente e dimostrata l’assenza dal lavoro del lavoratore il giorno 14 febbraio 2018. Sin dal ricorso introduttivo di primo grado aveva dedotto che detta richiesta di prestazione lavorativa, in quella giornata, fosse illegittima in quanto non concordata tra datore e lavoratore, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del contratto collettivo quadro del 4 dicembre 2017. 7. Il motivo non è fondato. L’Accordo quadro prevede all’art. 8, comma 1: “I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato (…)”. Il comma 3 del medesimo art. 8, a sua volta prevede;
“(…) i distacchi attivati in favore di dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta (…). Il comma 4, che viene qui in rilievo, stabilisce: “La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo tra l’amministrazione ed il dipendente (…)”. Dunque, l'articolazione della prestazione lavorativa deve essere definita mediante accordo tra l'Amministrazione ed il dipendente, all’interno del rapporto individuale di lavoro, come già conformato quanto alla complessiva prestazione lavorativa in ragione del riconoscimento del distacco sindacale in favore dell’Associazione sindacale. La previsione dell’accordo ha la funzione, nell’ottica del rispetto del principio di correttezza e buona fede a cui si devono ispirare le relazioni sindacali (Cass., n. 6909 del 2024, 20227 del 2007), di consentire di coniugare le esigenze organizzative del 13 datore di lavoro, quanto alla distribuzione dell’orario di lavoro, con l’esercizio delle prerogative sindacali. La previsione contrattuale tende ad evitare l’adozione da parte datoriale di soluzioni non giustificate da esigenze organizzative o funzionali ad ostacolare di riflesso l’esercizio delle attività sindacali del lavoratore. Una variazione oraria che non risponde alle esigenze dell’Azienda è senza dubbio contraria alla buona fede e alla correttezza. Questa Corte ha già affermato che il cambio dell’orario di lavoro deve essere effettuato senza discriminazione e vessazione, nel rispetto di principi di buona fede e correttezza (Cass., n. 31349 del 2021). Nella specie viene in rilievo la modifica di quanto già concordato, con riguardo ad una giornata lavorativa. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati e con accertamento di fatto - non rivedibile in sede di legittimità - ha rilevato che il datore di lavoro aveva avviato l’interlocuzione alla quale il lavoratore non aveva poi dato corso. Né il lavoratore ha rappresentato la violazione dei criteri di correttezza e buona fede per la non conferenza della modifica a ragioni organizzative del datore di lavoro, o ricadute sull’esercizio delle prerogative sindacali. 8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n.62/2013 - travisamento dei fatti - insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stato ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo per violazione dei principi generali di comportamento del dipendente pubblico;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 cod. civ. e dell’art. 2119 cod. civ. - travisamento dei fatti – insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stato 14 ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo senza adeguata e giusta proporzionalità tra sanzione e comportamento. La Corte di Appello, pur riconoscendo la parziale fondatezza delle giustificazioni e delle contestazioni del lavoratore circa la rilevanza del debito orario ai fini dell’adozione del provvedimento disciplinare, effettuava considerazioni con cui integrava ex post la giusta causa di licenziamento. 9. Il motivo non è fondato. In tema di licenziamento per giusta causa, anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell'accertamento dell'illecito disciplinare, sussistendo l'obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta (Cass. 18858 del 2016). La Corte d’Appello con la statuizione censurata ha effettuato il dovuto controllo di proporzionalità della sanzione in relazione alle giustificazioni addotte dal lavoratore. 10. Il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo 15 unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile