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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/12/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 3177 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] - RM- il 24.08.1943), elettivamente domiciliato in Roma Viale Parte_1 delle Milizie n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Francesco giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
CE CA n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024, – esponendo di aver infruttuosamente Parte_1 esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (domanda amministrativa del 31.8.2023), ed esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico -legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto CP_ insussistente detto requisito medico- legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione richiesta fin dalla domanda amministrativa e conseguente condanna dell' al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori. CP_2
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
1 Disposto il rinnovo della ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è infondata.
Il Ctu medico legale nominato nella presente fase di opposizione (Dott. ) ha Persona_1 accertato che la parte ricorrente è affetta da un complesso di infermità che non determinano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento (invalidità con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
Il Ctu ha escluso che la sussistenza di un aggravamento del quadro patologico del Pt_1 evidenziando che: “ Ebbene, dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro-cognitive, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, permette di riscontrare un rachide con contrattura della muscolatura paravertebrale, con dolore alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti con movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo ridotti in via antalgica mentre alla flessione anteriore del tronco gli apici delle dita lunghe delle mani si arrestano al terzo superiore delle gambe con globale riduzione degli altri movimenti del tronco.
Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare;
è apprezzabile una riduzione in via antalgica dell'articolarità di anca e di ginocchio bilateralmente con movimento di accosciamento incompleto e riferito doloroso nella fase di risalita.
Alla luce di quanto dianzi riportato, sulla base della documentazione sanitaria e degli accertamenti svolti in sede di operazioni peritali si può ritenere che sin dall'epoca della domanda amministrativa e attualmente possa considerarsi soggetto in condizioni di persistente Parte_1 difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, non sussistendo i requisiti sanitari previsti dalla legge n. 18/1980 per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
Il Ctu ha anche risposto adeguatamente ai rilievi critici presentati dal ricorrente avverso la bozza peritale e riproposti all'odierna udienza, specificando che: “ Il legale di parte attrice lamentaa una sottostima delle infermità a carico del ricorrente ma, al riguardo, occorre nuovamente ricordare che il giudizio sulla concessione del beneficio ex lege n. 18/1980 si basa non solo sulla valutazione della
2 gravità delle patologie di cui risulta affetto l'istante, ma soprattutto sulla effettiva incidenza che quest'ultime esercitano sulla sua autonomia. I suddetti difensori pongono a fondamento delle proprie ragioni le risultanze di una visita geriatrica.
Giova ricordare che nella pratica medica ogni certificazione rappresenta la fedele rappresentazione di uno stato di salute di un soggetto, basata sulla analisi delle risultanze strumentali e degli accertamenti svolti in sede di visita medica sul paziente. Parimenti, la formulazione di un giudizio medico-legale, si basa sulla analisi delle di tali certificazioni, sulla visita medica nonché sull'applicazione della norma di riferimento. Tuttavia l'attività certificativa non è esente da difformità di valutazione in quanto il tutto è filtrato dalla preparazione, dall'abilità tecnica, dalla esperienza del soggetto certificatore e soprattutto dalla natura e dallo stato della patologia: si comprende bene quindi il perché può accadere che un soggetto possa essere valutato in maniera differente da più sanitari e non che la patologia sia “scomparsa”.
Ed ecco perché dottrina medico-legale impone a chi ne esercita la professione un ragionamento dominato dal rigorismo obiettivo: ebbene, dal punto di vista neuropsichico la ricorrente è risultata lucida, orientata nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici. Giova precisare che le valutazioni geriatriche (con quantificazione del deficit delle ADL, IADL e MMSE) risentono troppo spesso di interpretazioni soggettive dell'esaminatore, della sintomatologia riferita dal paziente e della collaborazione dello stesso, e possono assumere significato medico legale determinante solo se supportate dall'obiettività clinica e dall'esito di idonei e specifici accertamenti diagnostici, fattispecie che non risulta verificata nel caso di trattasi.
Appare evidente che la valutazione geriatrica multidimensionale, di indubbio valore per monitorare l'andamento di una malattia, può assumere significatività medico legale determinante solo in quei casi in cui è finalizzata a confermare la rilevanza di infermità in sé oggettivamente invalidanti ma di cui si vuole avere conferma dell'effettiva rilevanza funzionale nella vita del paziente, fino a comprometterne o meno le possibilità di autosufficienza. Non può essere in alcun modo condivisa la metodologia di traslare in un handicap grave i vari punteggi (o anche solo
“dichiarazioni”) di non autosufficienza ottenuti con il solo colloquio anamnestico e non supportati da adeguata documentazione clinico-strumentale tale da giustificare perdita di autonomia nell'espletamento degli atti del vivere quotidiano e/o impossibilità a deambulare”.
Ed invero, il giudizio espresso dal Ctu si fonda principalmente sul riscontro obiettivo delle condizioni effettive del periziando e, sulla base di tale esame, l'esperto nominato dal Tribunale, mediante un ragionamento logico e privo di profili di contraddittorietà, ha ritenuto di discostarsi dagli esiti della visita specialistica geriatrica effettuata in data 1.10.2025 dai sanitari dell i Parte_2
3 quali hanno evidenziato il “severo deficit della deambulazione e dell'instabilità posturale con elevato rischio di caduta”.
Le risultanze medico legali appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
In difetto del prescritto requisito medico legale, la domanda deve pertanto essere rigettata.
Quanto alle spese del giudizio (comprese quelle di Atp), devono essere dichiarate irripetibili considerato che parte ricorrente può godere del beneficio ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per le medesime ragioni, le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa
- rigetta la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone a carico definitivo dell' le spese di Ctu svolte nella presente fase, già liquidate con separato decreto.
Tivoli, 16.12.2025
Il Giudice
LE Di RO
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