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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3914/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3914/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 novembre 2025, alle ore 11.00 innanzi al dott. IN RG, sono comparsi:
Per l'avv. NA RO Parte_1
Per nessuno compare fino ad ore 11.38 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa del 25.9.2025 insistendo per la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, rilascio immediato dell'immobile e condanna al pagamento dei canoni e delle spese condominiali fino al rilascio.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al pomeriggio e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo
, sarà depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo al deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.55
Il Giudice
dott. IN RG
pagina 1 di 4 N. R.G. 3914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN RG
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3914/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NA RO, elettivamente domiciliato in Desio, via Monsignor Cattaneo n. 21 presso il difensore avv. NA RO
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO IRREPERIBILE
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza e memoria integrativa del 25.9.2025:” Preso atto del mancato pagamento da parte del sig dei canoni di locazione e delle spese condominiali CP_1 menzionati nel premesso del presente atto, respinta ogni eccezione, deduzione e richiesta avversaria perché infondata in fatto e diritto , voglia l'ill.mo Sig Giudice , a)- dichiarare il contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 15.12.22 risolto per esclusivo inadempimento del sig in CP_1 ragione del mancato pagamento di quest'ultimo della complessiva somma di € 9.710,00= di cui € 7.150,00 per canoni di locazione fino a settembre 2025 ed € 2.560,00 per spese condominiali indicata nell'atto di sfratto per morosità e nella presente memoria integrativa e , per l'effetto, b)- condannare il sig già conduttore dell'immobile di cui è causa, al pagamento in favore della CP_1 al pagamento dell'importo complessivo di € € 9.710,00= di cui Parte_1
€ 7.150,00 per canoni di locazione fino al mese di settembre 2025 ed € 2.560,00 per spese condominiali indicate nell'atto di sfratto e nella presente memoria integrativa, oltre interessi moratori,
o , comunque, quella somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Sig Giudice vorrà determinare anche per equità . Parte intimante si riserva di agire eventualmente in separata sede anche nei confronti della sig.a , anch'essa sottoscrittore del contratto di locazione come conduttore, per il Parte_2 pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali maturate fino al rilascio del bene . In via istruttoria : ammettere prova per testi sui capitoli dedotti nella presente memoria ( capp.i 1 - 2 ) con i testi ivi indicati nel presente atto”.
Assegnata in decisione alla udienza del 11 novembre 2025 e discussa in pari data
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
pagina 2 di 4 Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per il giudizio di convalida, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, denunciava la morosità del sig.
[...]
, conduttore dell'immobile ad uso abitativo sito in Barlassina, via E. Toti n.11/ via CP_1
Vecellio n.4, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dal settembre 2024 per la somma complessiva di € 7510,00 alla data della intimazione. Precisava, altresì, che il contratto di locazione era stato sottoscritto anche dalla sig.ra che, con Parte_2 raccomandata del 16.10.2023 (doc. 2), aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto, ragion per cui nell'immobile permaneva unicamente il sig. Conveniva pertanto in giudizio il CP_1 sig. per sentir convalidare lo sfratto per morosità ed emettere decreto ingiuntivo. CP_1
All'udienza fissata per il giudizio di convalida del 17 luglio 2025 il convenuto non compariva ed il giudice, atteso che la notifica nei confronti dell'intimato era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c, ed attesa l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento in oggetto, provvedeva al mutamento del rito al fine della prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto.
Ritualmente notificata al convenuto anche l'ordinanza di mutamento del rito, sempre ai sensi dell'art. 413 cpc , all'udienza del 11 ottobre 2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ribadirsi l'impossibilità di convalidare lo sfratto ove la notifica sia avvenuta, come nel caso di specie quanto alla conduttrice, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., implicante una presunzione legale di conoscenza incompatibile con la specialità del procedimento di convalida che presuppone, per il tipo di impostazione, una qualche forma di conoscenza effettiva da parte del destinatario.
Passando al merito della controversia, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta.
Risulta, infatti provata documentalmente in causa l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione del
15.12.2022, regolarmente registrato (Doc. 1) che prevedeva il versamento di un canone annuo di €
6000,00, da pagarsi in n.12 rate mensili anticipate, oltre al rimborso del gas metano e delle spese ordinarie del condominio.
Parte attrice ha altresì fornito la prova in merito alla debenza delle spese condominiali producendo in giudizio il verbale dell'assemblea condominiale del 23.05.2025 ed il dettaglio preventivo 2024/2025 del condominio (cfr. docc. 3 e 4 fasc. att.).
Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento del canone di locazione.
Il conduttore, non costituendosi in giudizio, non ha fornito detta prova né ha sollevato eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria.
Il conduttore si è altresì reso irreperibile sia all'atto della notifica della intimazione di sfratto per che dell'ordinanza di mutamento del rito, nonostante risulti residente in [...], come risulta dal certificato di residenza in atti.
La morosità dedotta dall'intimante per complessive € 7.510,00 alla data dell'intimazione, e rilevato che il conduttore non ha pagato neanche le mensilità successive maturando, alla data della memoria integrativa di parte attrice, un debito di € 9.710,00, di cui € 7.150,00 per canoni fino al settembre 2025 ed € 2.560,00 per spese condominiali indicati nell'atto di sfratto, integra sicuramente la previsione di cui all'art. 5 L. 392/78, trattandosi di locazione abitativa, sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge.
Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto di pagina 3 di 4 locazione intercorso tra le parti, con condanna del conduttore al rilascio immediato CP_1 dell'immobile. Parimenti, merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma complessiva di € 9.710,00 a titolo di canoni di locazione al settembre 2025 e spese condominiali indicati nell'atto di sfratto, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate in complessive € 2.884,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 210,00 fase decisionale € 746,00) di cui € 300,00 per spese, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara risolto per morosità del convenuto sig. il contratto di locazione inter partes CP_1 relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Barlassina, via E. Toti n.11/ via Vecellio n. 4;
- Dichiara tenuto e condanna il sig. al rilascio immediato in favore dell'attrice CP_1 dell'immobile sito in Barlassina, via E. Toti n.11/ via Vecellio n.4;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a corrispondere all'attrice la somma di € 9.710,00, di CP_1 cui € 7.150,00 per canoni fino al settembre 2025 ed € 2.560,00 per spese condominiali indicati nell'atto di sfratto, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a rifondere a parte attrice le spese del presente CP_1 giudizio che liquida in complessive euro 2.884,00, di cui € 300,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 11 novembre 2025
IL Giudice
Dr IN RG
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3914/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 novembre 2025, alle ore 11.00 innanzi al dott. IN RG, sono comparsi:
Per l'avv. NA RO Parte_1
Per nessuno compare fino ad ore 11.38 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa del 25.9.2025 insistendo per la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, rilascio immediato dell'immobile e condanna al pagamento dei canoni e delle spese condominiali fino al rilascio.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al pomeriggio e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo
, sarà depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo al deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.55
Il Giudice
dott. IN RG
pagina 1 di 4 N. R.G. 3914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN RG
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3914/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
NA RO, elettivamente domiciliato in Desio, via Monsignor Cattaneo n. 21 presso il difensore avv. NA RO
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO IRREPERIBILE
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza e memoria integrativa del 25.9.2025:” Preso atto del mancato pagamento da parte del sig dei canoni di locazione e delle spese condominiali CP_1 menzionati nel premesso del presente atto, respinta ogni eccezione, deduzione e richiesta avversaria perché infondata in fatto e diritto , voglia l'ill.mo Sig Giudice , a)- dichiarare il contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 15.12.22 risolto per esclusivo inadempimento del sig in CP_1 ragione del mancato pagamento di quest'ultimo della complessiva somma di € 9.710,00= di cui € 7.150,00 per canoni di locazione fino a settembre 2025 ed € 2.560,00 per spese condominiali indicata nell'atto di sfratto per morosità e nella presente memoria integrativa e , per l'effetto, b)- condannare il sig già conduttore dell'immobile di cui è causa, al pagamento in favore della CP_1 al pagamento dell'importo complessivo di € € 9.710,00= di cui Parte_1
€ 7.150,00 per canoni di locazione fino al mese di settembre 2025 ed € 2.560,00 per spese condominiali indicate nell'atto di sfratto e nella presente memoria integrativa, oltre interessi moratori,
o , comunque, quella somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Sig Giudice vorrà determinare anche per equità . Parte intimante si riserva di agire eventualmente in separata sede anche nei confronti della sig.a , anch'essa sottoscrittore del contratto di locazione come conduttore, per il Parte_2 pagamento dei canoni di locazione e delle spese condominiali maturate fino al rilascio del bene . In via istruttoria : ammettere prova per testi sui capitoli dedotti nella presente memoria ( capp.i 1 - 2 ) con i testi ivi indicati nel presente atto”.
Assegnata in decisione alla udienza del 11 novembre 2025 e discussa in pari data
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
pagina 2 di 4 Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per il giudizio di convalida, la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, denunciava la morosità del sig.
[...]
, conduttore dell'immobile ad uso abitativo sito in Barlassina, via E. Toti n.11/ via CP_1
Vecellio n.4, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dal settembre 2024 per la somma complessiva di € 7510,00 alla data della intimazione. Precisava, altresì, che il contratto di locazione era stato sottoscritto anche dalla sig.ra che, con Parte_2 raccomandata del 16.10.2023 (doc. 2), aveva comunicato la propria volontà di recedere dal contratto, ragion per cui nell'immobile permaneva unicamente il sig. Conveniva pertanto in giudizio il CP_1 sig. per sentir convalidare lo sfratto per morosità ed emettere decreto ingiuntivo. CP_1
All'udienza fissata per il giudizio di convalida del 17 luglio 2025 il convenuto non compariva ed il giudice, atteso che la notifica nei confronti dell'intimato era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c, ed attesa l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento in oggetto, provvedeva al mutamento del rito al fine della prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto.
Ritualmente notificata al convenuto anche l'ordinanza di mutamento del rito, sempre ai sensi dell'art. 413 cpc , all'udienza del 11 ottobre 2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza.
Preliminarmente, deve ribadirsi l'impossibilità di convalidare lo sfratto ove la notifica sia avvenuta, come nel caso di specie quanto alla conduttrice, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., implicante una presunzione legale di conoscenza incompatibile con la specialità del procedimento di convalida che presuppone, per il tipo di impostazione, una qualche forma di conoscenza effettiva da parte del destinatario.
Passando al merito della controversia, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta.
Risulta, infatti provata documentalmente in causa l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione del
15.12.2022, regolarmente registrato (Doc. 1) che prevedeva il versamento di un canone annuo di €
6000,00, da pagarsi in n.12 rate mensili anticipate, oltre al rimborso del gas metano e delle spese ordinarie del condominio.
Parte attrice ha altresì fornito la prova in merito alla debenza delle spese condominiali producendo in giudizio il verbale dell'assemblea condominiale del 23.05.2025 ed il dettaglio preventivo 2024/2025 del condominio (cfr. docc. 3 e 4 fasc. att.).
Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento del canone di locazione.
Il conduttore, non costituendosi in giudizio, non ha fornito detta prova né ha sollevato eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria.
Il conduttore si è altresì reso irreperibile sia all'atto della notifica della intimazione di sfratto per che dell'ordinanza di mutamento del rito, nonostante risulti residente in [...], come risulta dal certificato di residenza in atti.
La morosità dedotta dall'intimante per complessive € 7.510,00 alla data dell'intimazione, e rilevato che il conduttore non ha pagato neanche le mensilità successive maturando, alla data della memoria integrativa di parte attrice, un debito di € 9.710,00, di cui € 7.150,00 per canoni fino al settembre 2025 ed € 2.560,00 per spese condominiali indicati nell'atto di sfratto, integra sicuramente la previsione di cui all'art. 5 L. 392/78, trattandosi di locazione abitativa, sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge.
Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto di pagina 3 di 4 locazione intercorso tra le parti, con condanna del conduttore al rilascio immediato CP_1 dell'immobile. Parimenti, merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma complessiva di € 9.710,00 a titolo di canoni di locazione al settembre 2025 e spese condominiali indicati nell'atto di sfratto, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate in complessive € 2.884,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 210,00 fase decisionale € 746,00) di cui € 300,00 per spese, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara risolto per morosità del convenuto sig. il contratto di locazione inter partes CP_1 relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Barlassina, via E. Toti n.11/ via Vecellio n. 4;
- Dichiara tenuto e condanna il sig. al rilascio immediato in favore dell'attrice CP_1 dell'immobile sito in Barlassina, via E. Toti n.11/ via Vecellio n.4;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a corrispondere all'attrice la somma di € 9.710,00, di CP_1 cui € 7.150,00 per canoni fino al settembre 2025 ed € 2.560,00 per spese condominiali indicati nell'atto di sfratto, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a rifondere a parte attrice le spese del presente CP_1 giudizio che liquida in complessive euro 2.884,00, di cui € 300,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 11 novembre 2025
IL Giudice
Dr IN RG
pagina 4 di 4